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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25509/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione resa dal G.i.p. del Tribunale di Bari all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena tre anni di reclusione e 28.000 euro di multa perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, che deducono:

2.1. la manifesta illogicità della motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, avendo la Corte di merito, per un verso, obliterato gli elementi positivi, che erano stati indicati con l'appello, ossia la condotta dell'imputato, il quale, nell'immediatezza del fatto, ha ammesso gli addebiti, consentendo il recupero dello stupefacente, e ha devoluto la somma di 1.000 euro in favore di una comunità per alcool e tossicodipendenti; per altro verso, pur riconoscendo l'apporto confessorio e collaborativo dell'imputato, negato un più mite trattamento sanzionatorio, rilevando che il Bonvino non aveva indicato i nomi dei fornitori o dei clienti, ciò che, invece, integra i presupposti della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, la cui applicazione, peraltro, nemmeno era stata richiesta con l'appello;

2.2. la mancanza di motivazione in riferimento alla determinazione della pena base, che era stata oggetto di contestazione con uno specifico motivo di appello, in quanto la Corte territoriale non ha valutato il comportamento processuale dell'imputato, valorizzando, invece, la mancata indicazione del pin di sblocco del telefono, ciò che integra un diritto dell'imputato in virtù del principio nemo tenetur se detegere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo.

2. Il secondo motivo, diretto a contestare la dosimetria della pena base - la cui trattazione, pertanto, logicamente precede quella del primo - è inammissibile.

22.1. Si rammenta che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; non è perciò consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione.

2.2. Nel caso in esame, la Corte di merito, nel confermare la pena base inflitta dal G.i.p., ha logicamente spiegato lo scostamento dal minimo editale alla luce dell'esorbitante quantitativo di sostanza stupefacente destinato alla vendita, elemento che, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, è stato ritenuto preponderante rispetto alla condotta tenuta dall'imputato, il quale, peraltro, al momento del rinvenimento del proprio telefono cellulare, ha negato che fosse suo, né ha fornito il codice che consentisse di sbloccarlo.

3. Il primo motivo è fondato per i motivi di seguito indicati.

3.1. Si rammenta che, in tema di bilanciamento tra circostanze, il giudice, nell'esercizio della discrezionalità riconosciutagli dall'art. 69 cod. pen., deve procedere a una valutazione globale di tutte le aggravanti e attenuanti, avuto riguardo alla incidenza di ciascuna rispetto alla gravità del fatto (Sez. 6, n. 38770 del 19/09/2024, Spallieri, Rv. 287117 - 01).

Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (per tutti, Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01).

3.2. Orbene, rileva il Collegio che la motivazione è manifestamente illogica, laddove ha negato un più favorevole esito del giudizio ex art. 69 cod. pen. facendo leva sul fatto che la collaborazione resa dall'imputato al momento dell'arresto, il quale aveva indicato agli operanti il luogo ove erano custoditi kg. 392 kg. di hashish, non era stata piena, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] fornito alcuna informazione circa i fornitori della droga ed i clienti.

Invero, seguendo il ragionamento della Corte di merito, se ne deve dedurre che un più favorevole giudizio di bilanciamento sarebbe stato possibile ove l'imputato avesse indicato i nomi di fornitori e clienti; ciò significa che la Corte di merito, nel compiere la valutazione ex art. 69 cod. pen., ha utilizzato elementi congetturali, che, peraltro, ove accertati, avrebbero integrato un'ulteriore e 3autonoma circostanza attenuante, prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990.

Per contro, la Corte di appello avrebbe dovuto procedere a una valutazione globale di tutte le aggravanti e attenuanti effettivamente accertate nel caso concreto, avuto riguardo alla incidenza di ciascuna rispetto alla gravità del fatto, senza quindi considerare elementi del tutto ipotetici.

4. Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al giudizio di bilanciamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, la quale, libera nel merito, procederà a una nuova valutazione ex art. 69 cod. pen. alla luce dei principi dinanzi indicati.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione resa dal G.i.p. del Tribunale di Bari all'esito del giudizio abbreviato e appellata dall'imputato, la quale, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena tre anni di reclusione e 28.000 euro di multa perché ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, che deducono: 2.1. la manifesta illogicità della motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, avendo la Corte di merito, per un verso, obliterato gli elementi positivi, che erano stati indicati con l'appello, ossia la condotta dell'imputato, il quale, nell'immediatezza del fatto, ha ammesso gli addebiti, consentendo il recupero dello stupefacente, e ha devoluto la somma di 1.000 euro in favore di una comunità per alcool e tossicodipendenti; per altro verso, pur riconoscendo l'apporto confessorio e collaborativo dell'imputato, negato un più mite trattamento sanzionatorio, rilevando che il Bonvino non aveva indicato i nomi dei fornitori o dei clienti, ciò che, invece, integra i presupposti della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, la cui applicazione, peraltro, nemmeno era stata richiesta con l'appello; 2.2. la mancanza di motivazione in riferimento alla determinazione della pena base, che era stata oggetto di contestazione con uno specifico motivo di appello, in quanto la Corte territoriale non ha valutato il comportamento processuale dell'imputato, valorizzando, invece, la mancata indicazione del pin di sblocco del telefono, ciò che integra un diritto dell'imputato in virtù del principio nemo tenetur se detegere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo. 2. Il secondo motivo, diretto a contestare la dosimetria della pena base - la cui trattazione, pertanto, logicamente precede quella del primo - è inammissibile. 22.1. Si rammenta che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; non è perciò consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. 2.2. Nel caso in esame, la Corte di merito, nel confermare la pena base inflitta dal G.i.p., ha logicamente spiegato lo scostamento dal minimo editale alla luce dell'esorbitante quantitativo di sostanza stupefacente destinato alla vendita, elemento che, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, è stato ritenuto preponderante rispetto alla condotta tenuta dall'imputato, il quale, peraltro, al momento del rinvenimento del proprio telefono cellulare, ha negato che fosse suo, né ha fornito il codice che consentisse di sbloccarlo. 3. Il primo motivo è fondato per i motivi di seguito indicati. 3.1. Si rammenta che, in tema di bilanciamento tra circostanze, il giudice, nell'esercizio della discrezionalità riconosciutagli dall'art. 69 cod. pen., deve procedere a una valutazione globale di tutte le aggravanti e attenuanti, avuto riguardo alla incidenza di ciascuna rispetto alla gravità del fatto (Sez. 6, n. 38770 del 19/09/2024, Spallieri, Rv. 287117 - 01). Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (per tutti, Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 - 01). 3.2. Orbene, rileva il Collegio che la motivazione è manifestamente illogica, laddove ha negato un più favorevole esito del giudizio ex art. 69 cod. pen. facendo leva sul fatto che la collaborazione resa dall'imputato al momento dell'arresto, il quale aveva indicato agli operanti il luogo ove erano custoditi kg. 392 kg. di hashish, non era stata piena, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] fornito alcuna informazione circa i fornitori della droga ed i clienti. Invero, seguendo il ragionamento della Corte di merito, se ne deve dedurre che un più favorevole giudizio di bilanciamento sarebbe stato possibile ove l'imputato avesse indicato i nomi di fornitori e clienti; ciò significa che la Corte di merito, nel compiere la valutazione ex art. 69 cod. pen., ha utilizzato elementi congetturali, che, peraltro, ove accertati, avrebbero integrato un'ulteriore e 3autonoma circostanza attenuante, prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990. Per contro, la Corte di appello avrebbe dovuto procedere a una valutazione globale di tutte le aggravanti e attenuanti effettivamente accertate nel caso concreto, avuto riguardo alla incidenza di ciascuna rispetto alla gravità del fatto, senza quindi considerare elementi del tutto ipotetici. 4. Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al giudizio di bilanciamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bari, la quale, libera nel merito, procederà a una nuova valutazione ex art. 69 cod. pen. alla luce dei principi dinanzi indicati. P.Q.M
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