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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08308/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6214/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa e rappresentata. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scipioni n.267 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi, per procura a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza n.10849/01/14 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 12 dicembre 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci, beneficiari dei beni, della cessata società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., proposero ricorso per la revocazione, ai sensi dell'art.395 n.4 cod.proc.civ., della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.392/28/2013, sostenendo che la stessa fosse fondata sulla errata percezione da parte del giudice, dell'esistenza di un fatto, (la titolarità in capo ai soci del diritto di usufrutto dei beni nella nuda proprietà della società contribuente ed il mancato impiego di tutti i beni sociali in piena proprietà al fine del conseguimento dell'oggetto sociale), la cui inesistenza era positivamente e documentalmente stabilita negli atti versati in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania (d'ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento del ricorso, revocò la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullò gli impugnati avvisi di accertamento.

In particolare, il Giudice della revocazione, quanto alla fase rescindente, riteneva evidente l'errore di fatto in cui era incorso il Giudice dal momento che, nell'adottato provvedimento, viene presupposta la circostanza, peraltro rilevante ai fini decisionali, che l'avviso di trattazione sia stato notificato dopo il decorso di trenta giorni libero prima della udienza e nel non avere constatato che l'avviso è stato notificato al difensore il giorno 7.4.11, ovvero lo stesso giorno dell'udienza, impendendo al difensore di spiegare le sue difese nella pubblica udienza.Quanto alla fase rescissoria, la C.T.R. riteneva che, tra gli immobili iscritti in bilancio, figuravano una serie di cespiti acquistati per la sola nuda proprietà e, quindi, improduttivi di redditi per la società.

Applicando la percentuale solo sui cespiti gravati di usufrutto, la ricorrente avrebbe superato il test di operatività.

Per la cassazione della sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto, affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria.

Considerato che: 1.con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 132 cod.proc.civ., in relazione all'art.360, primo comma, n.4 cod.proc.civ. per avere la C.T.R. fondato la decisione, e disposto la revocazione, su un dato di fatto (l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza) che non era mai stato dedotto dalle parti. 2.Con il secondo motivo di ricorso, qualora si volesse prescindere dalle assorbenti considerazioni svolte con il primo mezzo di impugnazione, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 395, primo comma, n.4 cod.proc.civ., 64 d.lgs n.546/1992, evidenziandosi l'insussistenza dell'errore revocatorio prospettato dalla parte (ovvero l'errata percezione del contenuto dell'atto di compravendita di alcuni immobili da parte della Società), siccome inquadrabile nell'errore di interpretazione del contratto, punto controverso sul quale il Giudice aveva pronunciato, e non decisivo per il giudizio.3.Con il terzo motivo si deduce, nuovamente, in relazione all'art.360, primo comma, num.4 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 132 cod.proc.civ., anche per la parte della sentenza relativa al giudizio rescissorio in quanto la C.T.R. avrebbe deciso il merito, obliterando le controdeduzioni svolte dall'Ufficio (in ordine alla mancata dimostrazione da parte della Società dell'esistenza di eventi straordinari che avessero reso impossibile il normale svolgimento dell'attività nell'anno oggetto di accertamento). 4.Infine, con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.30 della legge n.724 del 1994 per avere la C.T.R. violato -annullando gli atti impositivi in assenza di qualsiasi prova fornita dalla società idonea a giustificare la disapplicazione delle norme antielusive- la normativa di riferimento. 5.11 primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento dell'esame dei restanti.

Dalla lettura degli atti e della stessa sentenza impugnata è palese che la C.T.R. abbia ravvisato l'esistenza di un errore revocatorio in riferimento a un fatto (l'omessa comunicazione al difensore dell'avviso dell'udienza pubblica) che non era mai stato prospettato o allegato in giudizio, laddove, per come danno atto concordemente le parti e emerge dalla stessa sentenza (nello svolgimento del FATTO pag.3) gli ex soci avevano chiesto la revocazione della sentenza, in quanto fondata sull'errata percezione da parte del giudice dell'esistenza di un diverso fatto, ossia la titolarità in capo ai soci di un diritto di usufrutto dei beni nella nuda proprietà della società contribuente.

Né appare condivisibile l'assunto difensivo dei controricorrenti secondo cui sarebbe evidente trattarsi di un refuso, irrilevante ai fini del decidere.

Le frasi contenute nella sentenza impugnata e poste in risalto, a tale scopo, in controricorso, non costituiscono argomentazioni svolte dal Giudice di appello al fine di fondare la sua decisione ma costituiscono, come emerge dalla piana lettura della sentenza impugnata, le difese della parte privata riportate dalla C.T.R. 6.Ne consegue, in accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, sezione di Napoli, in diversa composizione, che provvederà al riesame e a regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella cam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6214/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è difesa e rappresentata. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via degli Scipioni n.267 presso lo studio dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi, per procura a margine del controricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la sentenza n.10849/01/14 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 12 dicembre 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali ex soci, beneficiari dei beni, della cessata società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., proposero ricorso per la revocazione, ai sensi dell'art.395 n.4 cod.proc.civ., della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.392/28/2013, sostenendo che la stessa fosse fondata sulla errata percezione da parte del giudice, dell'esistenza di un fatto, (la titolarità in capo ai soci del diritto di usufrutto dei beni nella nuda proprietà della società contribuente ed il mancato impiego di tutti i beni sociali in piena proprietà al fine del conseguimento dell'oggetto sociale), la cui inesistenza era positivamente e documentalmente stabilita negli atti versati in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania (d'ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento del ricorso, revocò la sentenza impugnata e, per l'effetto, annullò gli impugnati avvisi di accertamento. In particolare, il Giudice della revocazione, quanto alla fase rescindente, riteneva evidente l'errore di fatto in cui era incorso il Giudice dal momento che, nell'adottato provvedimento, viene presupposta la circostanza, peraltro rilevante ai fini decisionali, che l'avviso di trattazione sia stato notificato dopo il decorso di trenta giorni libero prima della udienza e nel non avere constatato che l'avviso è stato notificato al difensore il giorno 7.4.11, ovvero lo stesso giorno dell'udienza, impendendo al difensore di spiegare le sue difese nella pubblica udienza.Quanto alla fase rescissoria, la C.T.R. riteneva che, tra gli immobili iscritti in bilancio, figuravano una serie di cespiti acquistati per la sola nuda proprietà e, quindi, improduttivi di redditi per la società. Applicando la percentuale solo sui cespiti gravati di usufrutto, la ricorrente avrebbe superato il test di operatività. Per la cassazione della sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto, affidandolo a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380 bis-1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale l'Agenzia delle entrate ha depositato memoria. Considerato che: 1.con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 132 cod.proc.civ., in relazione all'art.360, primo comma, n.4 cod.proc.civ. per avere la C.T.R. fondato la decisione, e disposto la revocazione, su un dato di fatto (l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza) che non era mai stato dedotto dalle parti. 2.Con il secondo motivo di ricorso, qualora si volesse prescindere dalle assorbenti considerazioni svolte con il primo mezzo di impugnazione, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 395, primo comma, n.4 cod.proc.civ., 64 d.lgs n.546/1992, evidenziandosi l'insussistenza dell'errore revocatorio prospettato dalla parte (ovvero l'errata percezione del contenuto dell'atto di compravendita di alcuni immobili da parte della Società), siccome inquadrabile nell'errore di interpretazione del contratto, punto controverso sul quale il Giudice aveva pronunciato, e non decisivo per il giudizio.3.Con il terzo motivo si deduce, nuovamente, in relazione all'art.360, primo comma, num.4 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 132 cod.proc.civ., anche per la parte della sentenza relativa al giudizio rescissorio in quanto la C.T.R. avrebbe deciso il merito, obliterando le controdeduzioni svolte dall'Ufficio (in ordine alla mancata dimostrazione da parte della Società dell'esistenza di eventi straordinari che avessero reso impossibile il normale svolgimento dell'attività nell'anno oggetto di accertamento). 4.Infine, con il quarto motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.30 della legge n.724 del 1994 per avere la C.T.R. violato -annullando gli atti impositivi in assenza di qualsiasi prova fornita dalla società idonea a giustificare la disapplicazione delle norme antielusive- la normativa di riferimento. 5.11 primo motivo di ricorso è fondato, con assorbimento dell'esame dei restanti. Dalla lettura degli atti e della stessa sentenza impugnata è palese che la C.T.R. abbia ravvisato l'esistenza di un errore revocatorio in riferimento a un fatto (l'omessa comunicazione al difensore dell'avviso dell'udienza pubblica) che non era mai stato prospettato o allegato in giudizio, laddove, per come danno atto concordemente le parti e emerge dalla stessa sentenza (nello svolgimento del FATTO pag.3) gli ex soci avevano chiesto la revocazione della sentenza, in quanto fondata sull'errata percezione da parte del giudice dell'esistenza di un diverso fatto, ossia la titolarità in capo ai soci di un diritto di usufrutto dei beni nella nuda proprietà della società contribuente. Né appare condivisibile l'assunto difensivo dei controricorrenti secondo cui sarebbe evidente trattarsi di un refuso, irrilevante ai fini del decidere. Le frasi contenute nella sentenza impugnata e poste in risalto, a tale scopo, in controricorso, non costituiscono argomentazioni svolte dal Giudice di appello al fine di fondare la sua decisione ma costituiscono, come emerge dalla piana lettura della sentenza impugnata, le difese della parte privata riportate dalla C.T.R. 6.Ne consegue, in accoglimento del primo motivo, assorbiti i restanti, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, sezione di Napoli, in diversa composizione, che provvederà al riesame e a regolare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella cam
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