CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 01144/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avv)io alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Milano che, in accoglimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. pen., dichiarati inammissibili per rinuncia i motivi di appello proposti nell'interesse dell'imputato, ad esclusione di quelli relativi all'entità della pena e al bilanciamento della recidiva, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato nel resto l'impugnata sentenza e rideterminato la pena inflitta all'imputato, revocando in conseguenza la pena accessoria dell'interdizione legale e sostituito quella dell'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici con l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. Considerato che, in data 11 luglio 2024, è pervenuto atto di rinuncia al ricorso proposto sottoscritto dal difensore nonché procuratore speciale dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]