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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14015/2026

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SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1590/2024 del 4/07/2024 ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato p. e p. dagli artt. 110 e 424 cod. pen.

«perché in concorso tra loro, al solo scopo di danneggiare ([OSCURATO:PERSONA] nella qualità di concorrente morale e partecipe alla vicenda e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di esecutore materiale, appiccavano il fuoco alla pala meccanica cingolata [..] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

Con l'aggravante che al fatto 1seguiva l'incendio. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]» e li ha condannati alla pena di giustizia nonché al risarcimento dei danni sofferti dalla parte civile, da liquidarsi in separata sede, con liquidazione, altresì, di una provvisionale di euro 6.100.

2. La Corte d'appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Messina appellata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando altresì gli appellanti in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita.

3. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi, qui di seguito trascritti negli stretti limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. necessari per la motivazione.

3.1. Col primo motivo si deducono contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e conseguente violazione degli artt. 192 e del principio di univocità della prova oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., eccependosi che l'impianto probatorio avrebbe dovuto condurre ad una sentenza di assoluzione degli imputati, come richiesto dal P.G. presso la Corte d'appello, perché il fatto non sussiste o gli imputati non lo hanno commesso.

La Corte territoriale ha omesso di argomentare adeguatamente le ragioni per le quali ha disatteso o comunque ritenuto non attendibili gli elementi a discarico: non ha tenuto conto, in particolare, delle dichiarazioni del C.T. di parte Ing. [OSCURATO:PERSONA] e, con ciò, ha inspiegabilmente omesso di considerare la possibilità che, tramite percorsi alternativi, altri soggetti potessero essere giunti sul luogo del commesso reato, lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere di videosorveglianza, ed aver appiccato l'incendio.

La sentenza si limita a richiamare, sul punto, la testimonianza del Mar. [OSCURATO:PERSONA] che non aveva neanche esaminato i percorsi alternativi menzionati dal C.T. di parte, essendo stato escusso a dibattimento prima dell'elaborato peritale, donde l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione.

Del pari censurabile è la scelta del mancato espletamento della richiesta perizia, sollecitata anche dal P.G., volta ad indagare la sussistenza di percorsi alternativi per raggiungere il luogo ove si trovava la motopala nonché il tempo di percorrenza necessario che sarebbe servito al [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere la motopala dal luogo ove si trovava (per come immortalato dalle riprese video), darvi fuoco e fare ritorno.

La motivazione è illogica anche nella parte in cui si valorizza il narrato del Mar. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito, per escludere accessi alternativi, che era "piovuta terra 2rossa del deserto" sicché "calpestii si sarebbero visti", ma non spiega perché non vi fossero tracce di terra rossa anche vicino alla motopala.

La sentenza di condanna è congetturale, ancorata alle supposizioni del Mar. [OSCURATO:PERSONA], non suffragate da competenze tecniche né da alcun dato di esperienza concreta.

È infondata e illogica la scelta di ricollegare l'orario indicato dalle telecamere di videosorveglianza che inquadrano il breve allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] dall'abitazione del cugino, [OSCURATO:PERSONA], come esatto momento in cui il danneggiamento sarebbe avvenuto, non essendovi alcun riscontro concreto.

La motopala si trovava a 56 metri e l'ing. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che sarebbe stato necessario circa un minuto e mezzo per raggiungerla dal luogo di partenza, a passo d'uomo, mentre la Corte, tenuto conto della visuale delle telecamere, sostiene che, pur essendo breve, il tempo di soli 32 secondi era sufficiente per giungere fino alla motopala, appiccare il fuoco e fare ritorno, anche perché la strada era in discesa: si tratta di una motivazione meramente apparente e del tutto contraria al principio di logica, dovendosi considerare che la strada è stata percorsa, peraltro al buio, in entrambe le direzioni, il che avrebbe imposto un tempo più lungo per tornare indietro, oltreché maggiori sforzi essendo, a quel punto, la strada in salita.

In più, non sono stati acquisiti i filmati integrali delle telecamere ma ci si è basati su alcuni fermi-immagine estratti dal cellulare del Mar. [OSCURATO:PERSONA], successivamente acquisiti al fascicolo dibattimentale.

Quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], è illogica la motivazione che valorizza la circostanza che, "appena 11 secondi dopo la discesa del cugino verso il torrente... i due lasciarono la casa di [OSCURATO:PERSONA] pressoché contemporaneamente", in quanto omette di considerare che l'intera condotta sarebbe durata 32 secondi e, quindi, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato assente quasi per la metà del tempo di commissione del presunto reato e al più avrebbe potuto essere presente solo per il tempo necessario a vedere il cugino risalire verso la propria abitazione e comunque non abbastanza per poter essere considerato il "palo".

Non può costituire elemento per fondare la sua penale (cor)responsabilità la sola circostanza che questi, nel guardarsi in giro e nel cercare il cugino, abbia direzionato lo sguardo anche (ma non solo) in direzione della zona ove si trovava parcata la pala meccanica.

La Corte non ha considerato la ricostruzione alternativa dei fatti offerta dagli imputati, i quali hanno affermato che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse allontanato per cercare il figlio della Manoti e avesse poi raggiunto il fiume per urinare, in quanto ciò sarebbe in contrasto con quanto dichiarato dalla Manoti stessa. [OSCURATO:PERSONA], gli imputati, ben conoscendo i luoghi e la presenza di telecamere, non avrebbero certo percorso quella strada.

33.2. Col secondo motivo si denuncia ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. la mancata assunzione di una prova decisiva, consistente nell'espletamento di perizia tecnica al fine di indagare la sussistenza di percorsi alternativi per raggiungere il luogo ove si trovava la motopala nonché il tempo di percorrenza necessario che sarebbe servito ad [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere la motopala dal luogo ove si trovava, per come immortalato nelle telecamere di videosorveglianza, darvi fuoco e fare ritorno.

3.3. Col terzo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 424 cod. pen., per non avere la Corte territoriale indagato sull'elemento costitutivo del reato, costituito dal pericolo concreto di incendio.

Nell'impugnata sentenza in più parti si sottolinea che le parti attinte dal fuoco fossero di limitata estensione (v. pagg. 4 e 7), il che lascia presumere che potrebbero essere state prodotte dall'accendino o dal fiammifero usati dal [OSCURATO:PERSONA] per accendersi la sigaretta e, quindi, che non vi sia stato, neppure in astratto alcun pericolo di incendio; anzi, il Collegio stesso esclude esplicitamente la configurabilità di un pericolo di incendio (pag. 8), pertanto è assolutamente illogico e contraddittoria l'affermazione di responsabilità ex art. 424 cod. pen. che, anche alla luce del principio di offensività, non può prescindere da tale requisito.

3.4. Con il quarto motivo si deducono la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla concessione della provvisionale e del risarcimento del danno da liquidare in sede civile.

La Corte territoriale, nel confermare la concessione della provvisionale in favore della costituita parte civile, si limita a fare riferimento ad un importo indicato in un documento regolarmente acquisito nel contraddittorio delle parti che dà conto delle spese necessarie alla riparazione del mezzo parzialmente combusto.

Ma non è stato dimostrato in che condizioni fosse il mezzo prima dell'incendio sicché la liquidazione dell'importo di euro 6.100 come da preventivo prodotto dalla parte civile è illogica; come pure è viziata la statuizione della sentenza che rinvia ad ulteriori danni da liquidarsi in sede civile.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 9/01/2026, ha concluso per il rigetto del ricorso.

5. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dei ricorrenti, ha trasmesso a mezzo pec del 15/01/2026 memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen. in cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso; con pec del 28/01/2026 ha trasmesso ulteriore 4memoria difensiva di replica alla requisitoria della Procura generale insistendo per l'accoglimento del ricorso.

6. Il difensore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo, ha depositato conclusioni scritte del 20/01/2026 in cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso promosso dagli imputati, con loro condanna alla rifusione delle spese processuali anche del presente grado di giudizio, coma da nota spese allegata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, a fronte di doglianze difensive non consentite, generiche, reiterative e, comunque, manifestamente infondate.

2. Deve esser preliminarmente evidenziato, in vista della delibazione dell'atto di ricorso, che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una cd.

"doppia conforme" della decisione di primo grado, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza della Corte d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri valutativi con un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 2, n. 25348 del 14/5/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654-01).

Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione (cfr. Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636-01; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130-01), utilizzando i medesimi criteri e facendo frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della prima decisione (v. pag. 3 sent. imp.).

Ne deriva che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado e le due pronunce concordanti possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. già Sez.

U, n. 6682 del 4/2/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01), così da farle confluire in un prodotto unico cui il giudice di legittimità deve fare riferimento (Sez. 3, n. 10163 del 1/2/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221116-01) e il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 3, n. 35915 del 18/6/2025, P., non mass.; Sez. 4, n. 29960 del 511/7/2025, Filippini e altro, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pattino, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654-01).

3. Il primo motivo di ricorso - con cui la [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e dell'omessa valutazione delle prove a discarico con riferimento ad entrambe le posizioni processuali degli odierni ricorrenti - non supera il vaglio di ammissibilità, risolvendosi le ripetute doglianze in un mero (generico) dissenso sulla valutazione delle emergenze processuali ovvero palesandosi come meramente contestative, così impingendo nel giudizio di inammissibilità in parte qua, in quanto complessivamente censure distoniche rispetto all'ambito cognitivo di legittimità di questa Corte.

Questo perché la Corte di cassazione non è competente a riesaminare i fatti, ma solo a valutare la corretta applicazione della legge.

Si versa, nella specie, nel tipico caso di «motivi diversi da quelli consentiti dalla legge», locuzione (presente nel disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) alla quale si ricorre quando sono censurati i motivi cd.

"in fatto" ossia quelli che, discostandosi del tutto dalle tipologie descritte nell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., in realtà rappresentano il tentativo del ricorrente di sollecitare un giudizio di merito da parte della Suprema Corte di cassazione; un terzo grado di merito, però, non previsto dalla legge e, dunque, "antisistema" rispetto alla configurazione del rito di legittimità, che è invece limitato alla rilevazione di errori in diritto commessi dal giudice di merito oppure all'apprezzamento di una motivazione - così come incensurabilmente illustrata nel provvedimento impugnato - che si presenti o del tutto mancante o illogica ma in modo testualmente "manifesto", sicché semplici aporie non rilevanti o errori marginali mai potrebbero integrare il motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (ex multis, da ultimo, Sez. 3, n. 24722 del 12/6/2025, Palmieri e altro, non mass.).

3.1. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], autore materiale del fatto in contestazione, le censure difensive sono aspecifiche e reiterative delle identiche doglianze - tutte motivatamente rigettate dalla Corte territoriale - già proposte con il primo motivo d'appello, incentrate sull'omessa valutazione degli elementi a discarico e sulle disattese conclusioni del consulente tecnico di parte Ing. [OSCURATO:PERSONA] (che aveva posto in rilievo la presenza di percorsi alternativi per raggiungere la motopala rispetto a quello sul quale si era concentrata l'attenzione degli investigatori: v. pagg. 3-4 sent. d'appello).

Difatti, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte 6d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi completamente disancorati dalla motivazione della sentenza impugnata sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta.

Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 2, n. 23954 del 09/05/2025, Pagano, non mass.).

3.1.1. La Corte d'appello ha valorizzato la testimonianza del Mar. [OSCURATO:PERSONA], che «ha escluso espressamente la praticabilità di "percorsi alternativi" menzionati dal consulente tecnico di parte ing. [OSCURATO:PERSONA] nella "perizia tecnica giurata" presente in atti (della quale, pertanto, inutilmente si invocano, da parte della difesa, approfondimenti e verifiche), avendo riferito che il terreno che avrebbe consentito di raggiungere quel tratto di torrente "dal lato monte... é campagna ed è scosceso"...

"la zona di campagna era percorsa da tubazioni", "dal lato valle scorreva il torrente Cavallo" ed infine che...

"Il torrente era impraticabile..." "sarebbe stato assurdo raggiungere la motopala da quel lato"(pag. 4).

Ha spiegato che il [OSCURATO:PERSONA], «a proposito dei percorsi alternativi ai quali gli appellanti hanno affidato il buon esito dell'appello, ha inoltre significativamente aggiunto che "era piovuto terra rossa... del deserto e quindi comunque tracce in altri punti, insomma calpestii si sarebbero visti".

Il milite ha, pertanto, radicalmente escluso non solo l'effettiva praticabilità di percorsi alternativi a quello che giunge alla parte del torrente in cui era posto il mezzo meccanico oggetto di danneggiamento ma anche l'effettiva utilizzazione di percorsi alternativi da parte dei responsabili dell'atto vandalico in quanto il relativo passaggio avrebbe lasciato delle tracce che sarebbero state riscontrate dagli operanti sulla sede stradale coperta di sabbia rossa, sede che - per contro - non recava la presenza di orme nei tratti c.d. alternativi proposti dalla difesa» (pag. 4).

3.1.2. La Corte ha quindi agganciato il proprio ragionamento alla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] che ha «radicalmente escluso la praticabilità e l'effettivo utilizzo di percorsi alternativi rispetto a quello esaminato dai Carabinieri della Stazione di Mancanici, sulla base di considerazioni immuni da vizi logici e ampiamente condivisibili» (pag. 7).

3.1.3. Passando in rassegna l'esito delle indagini relative al tratto di strada effettivamente praticato dagli autori del reato, la Corte territoriale ha spiegato che «il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] ha dato conto del fatto che il sistema di videosorveglianza comunale che riprende il tratto in questione aveva rilevato la presenza di [OSCURATO:PERSONA] , 7Angelo che, uscito dall'abitazione del cugino [OSCURATO:PERSONA], si era fermato in direzione della motopala (esattamente a circa 56 metri dal mezzo) ed aveva percorso in discesa la strada in direzione del mezzo, cosi sottraendosi alle riprese dell'impianto di videosorveglianza; quindi, dopo circa 36 secondi, l'uomo era tornato indietro, venendo nuovamente ripreso dal sistema di videosorveglianza.

Nel corso di tale dinamica, secondo quanto segnalato dallo stesso impianto di videoripresa, anche [OSCURATO:PERSONA] era uscito dalla propria abitazione, fermandosi - dopo pochi secondi rispetto al correo - nel medesimo punto in cui si era precedentemente arrestato [OSCURATO:PERSONA] e, al ritorno di questi, era rientrato in casa insieme al cugino» (pag. 4).

Ha poi dato conto dell'accertamento di origine dolosa dell'occorso - sul punto disattendendo, motivatamente, le censure difensive - sempre per come ricostruito dal teste [OSCURATO:PERSONA], e dell'esclusione di possibili fattori eziologici diversi, «posto che il fatto si è verificato in orario notturno, nella stagione primaverile, in un Comune di montagna il cui clima è notoriamente caratterizzato da temperature notturne basse, con ciò dovendosi escludere fenomeni di autocombustione» (pag. 7).

3.1.4. Sulla base di questa ricostruzione, la Corte ha ritenuto - con motivazione sul punto non manifestamente illogica né contraddittoria, dunque immune dai denunciati vizi - che «Prassunto difensivo secondo cui i tempi di percorrenza dalla strada che, dalla zona videosorvegliata, giunge al mezzo, in andata ed in ritorno, tenuto conto dell'attività necessaria all'innesco, non sarebbe compatibile con la consumazione dell'atto delittuoso non è condivisibile: il maresciallo [OSCURATO:PERSONA], valutata la porzione della motopala attinta dalle bruciature, ha infatti riferito che, essendo il mezzo meccanico completamente metallico, il relativo incendio è compatibile con l'appiccamento del fuoco al sedile del mezzo (che avrebbe rilasciato dei frammenti incandescenti che avrebbero attinto la condotta del gasolio) ovvero alla condotta del gasolio (provocando la propagazione delle fiamme al sedile del mezzo)» (pag. 4).

3.1.5. Circa la tempistica dell'incendio, per come ricostruita in sentenza e la cui eccessiva brevità (circa 32 secondi) è ripetutamente contestata dal ricorrente (anche nelle memorie difensive) pure in termini di dedotta illogicità, la Corte territoriale ha diffusamente argomentato nel senso che «Entrambe le operazioni, stante la limitata estensione di dette porzioni del mezzo. richiedono un intervento incendiario di pochissimi secondi, come è noto, sulla base di dati di comune esperienza» (pag. 4).

«[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva indosso strumenti atti ad un veloce danneggiamento del mezzo mediante incendio posto che il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che l'uomo-ripreso dal sistema di videosorveglianza - recava in mano una sigaretta sicché è plausibile ritenere che se ne sia avvalso ovvero che abbia utilizzato l'accendino che ragionevolmente portava con sé per accendere la sigaretta» (pag. 5).

Dunque ha concluso - senza cadute di logicità e senza 8contraddizioni - nel senso che «il tempo utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere il mezzo sottraendosi alla ripresa della telecamera, appiccare il fuoco e rientrare nel raggio di azione della telecamera stessa, benchè obiettivamente contenuto, è sufficiente a rendere plausibile l'intera dinamica delittuosa ove si consideri che il tratto successivo alla zona coperta dal servizio di videosorveglianza degrada in discesa verso l'area di sosta della motopala ed è quindi percorribile velocemente da un uomo giovane» (pagg. 7-8).

3.1.6. Ad ulteriore conferma della ravvisata gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari acquisiti a carico di [OSCURATO:PERSONA], i Giudici d'appello hanno dato rilievo alla circostanza, ricavata dalle immagini di videosorveglianza, che «[OSCURATO:PERSONA], con la sigaretta in mano, rientrando verso casa, continuava a volgere lo sguardo in direzione del mezzo meccanico, palesando che la sua attenzione era concentrata sul mezzo medesimo e sull'incendio che aveva innescato, posto che sarebbe altrimenti inspiegabile il motivo per il quale, in orario notturno, al buio e senza che sia stata offerta alcuna indicazione da parte dell'appellante in ordine all'oggetto del suo interesse, il [OSCURATO:PERSONA] si muovesse in avanti rivolgendo lo sguardo alle proprie spalle e nella stessa direzione che aveva, qualche secondo prima, attratto anche l'attenzione del cugino» (pag. 5) ed infine hanno concluso nei termini che «[OSCURATO:PERSONA] aveva indosso quanto necessario alla bruciatura del mezzo e che questo venne appena lambito dalle bruciature che giunsero a danneggiare solo le parti infiammabili e non tutta la macchina» (pag. 8).

3.1.7. La Corte territoriale ha ritenuto l'insieme degli elementi indiziari (a carico di [OSCURATO:PERSONA]) «di forte valenza persuasiva» (pag. 5) non validamente contrastati dalle prove a discarico rappresentate dalle dichiarazioni di due donne che erano state ospiti presso l'abitazione del cugino [OSCURATO:PERSONA] nel corso della serata del 22 aprile 2022, spiegandone diffusamente le ragioni (cfr. pag. 5), anche in confronto con la versione dei fatti offerta dagli imputati, per poi concludere - sulla base delle emergenze processuali - che «le deposizioni dei testi a discarico sono affette da vistose contraddizioni tra esse stesse e rispetto alle dichiarazioni degli imputati tanto da apparire inattendibili e goffamente protese a fornire supporto alla tesi difensiva» (pag. 7).

3.1.8. L'assunto difensivo relativo alla pretesa irragionevolezza della ricostruzione promanante dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ben conoscesse l'ubicazione delle telecamere della zona è ritenuto "fuori bersaglio" dalla Corte con una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, perché valorizza la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], proprio in forza di detta conoscenza, «abbia fatto affidamento sulla impossibilità tecnica di inquadramento della zona specificamente 9interessata dalla ubicazione della motopala, presso la quale sapeva di potersi recare velocemente senza essere ripreso» (pag. 6).

3.1.9. Mette conto segnalare che, ad onta dei rilievi difensivi che definiscono meramente congetturale il ragionamento accusatorio dell'impugnata sentenza, la Corte territoriale ha scavato anche alla ricerca del possibile movente del gesto incendiario, individuandolo in precedenti contese connesse al taglio di un albero di proprietà della persona offesa, «considerata la pregnanza dell'interesse nutrito verso la terra e l'allevamento degli animali da parte dei due appellanti e dei contesti familiari di appartenenza, a fronte del pregiudizio loro arrecato da parte del Lisi e degli antichi contrasti esistenti con il padre di questi» (pag. 7).

3.1.10. Conclusivamente, a fronte di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia contraddizioni, evidenti illogicità né travisamenti (questi ultimi, peraltro, neppure denunciati dalla [OSCURATO:PERSONA]) rispetto alla posizione dell'autore materiale, [OSCURATO:PERSONA], le critiche del ricorrente all'uso "congetturale" del detto materiale indiziario e circa la mancata valutazione degli elementi a discarico si risolvono in generiche censure alla ricostruzione di fatto che, invece, i due Giudici di merito hanno operato rispettando i parametri della razionalità e completezza, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a formulare un giudizio di insufficienza del materiale probatorio uguale e contrario a quello, del tutto plausibile, reso giustappunto dal giudice del merito: ma è quest'ultimo che deve rimanere fermo, non essendo consentito alla [OSCURATO:PERSONA] prospettare in questa sede le ricostruzioni alternative derivanti dal materiale processuale raccolto innanzi ai Giudici della cognizione.

In sintesi, il ricorso, quanto alla posizione dell'autore materiale, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante o travisata) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Cass., Sez. 1 del 25117 del 14/7/2006, Stojanovic, Rv. 234167-01 e Sez. 1 n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207) (parte motiva di Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492-01). [OSCURATO:PERSONA], con l'odierno ricorso, si limita ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa, tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex multis, Sez. 3, n. 21852 del 12/3/2025, C., non mass. sul punto), proponendo, di fondo, una smentita del significato degli indizi, che non è consentita in sede di legittimità perché esula dai potere della Corte di cassazione - la quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito - quello di 1 0una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, ripresa da Sez.

U, n. 6903 del 27/5/2017, Aiello, in nnotiv. § 1; ex multis, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884-01; Sez. 6, n. 43139 del 19/9/2019, Sessa, non mass.; Sez. 5, n. 29841 del 21/5/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 29232 del 10/7/2025, Lunetta, non mass.).

3.2. Generici, aspecifici e puramente confutativi sono, altresì, i rilievi difensivi riguardanti la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], a carico del quale la Corte territoriale - colmando sul punto l'omessa motivazione del Tribunale - riconosce l'ascritta corresponsabilità a titolo di concorso morale nel fatto incendiario materialmente commesso dal cugino, col ruolo di "sostegno", sulla base di queste considerazioni: «[...] Nel corso di tale dinamica, secondo quanto segnalato dallo stesso impianto di videorip resa, anche [OSCURATO:PERSONA] era uscito dalla propria abitazione, fermandosi - dopo pochi secondi rispetto al correo - nel medesimo punto in cui si era precedentemente arrestato [OSCURATO:PERSONA] e, al ritorno di questi, era rientrato in casa insieme al cugino» (pag. 4).

«[...] [OSCURATO:PERSONA], invece, ha offerto un contributo morale che, per le concrete modalità dell'azione tenuta, ha avuto come presupposto un accordo nella consumazione del reato e ne ha agevolato la consumazione, rafforzandone il proposito criminoso.

Risulta dalla deposizione del teste maresciallo [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] uscì di casa pressoché contestualmente al correo, si fermò in direzione della motopala così conseguendo una piena visuale dell'azione posta in essere dal cugino da una posizione che gli consentiva di garantirne l'agire indisturbato, restando sulla pubblica via e, portata a termine la condotta criminosa da parte dell'autore principale, si accompagnò a [OSCURATO:PERSONA] per rientrare nella propria abitazione.

Assai eloquenti circa il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] sono le riproduzioni fotografiche prodotte dal Pubblico Ministero all'udienza del 22 febbraio 2023 e, segnatamente, quelle (foto 25 e foto 26 a pag. 47) che contengono degli ingrandimenti della figura di [OSCURATO:PERSONA] che raggiunge [OSCURATO:PERSONA] dopo appena 11 secondi (come sopra già chiarito) e che si ferma in mezzo alla strada senza alcuna ragione plausibile, con il volto rivolto verso il luogo che era stato raggiunto dal cugino, con l'evidente atteggiamento del "palo"» (pag. 8).

3.2.1. La motivazione, sul punto, ancorché sintetica, non è manifestamente illogica ed è supportata altresì dalle convergenti considerazioni espresse con riguardo al movente («Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che questi aveva 11tagliato un albero di proprietà della persona offesa e che di seguito, [OSCURATO:PERSONA], gli aveva consentito di prelevare un albero di sua proprietà in cambio della pianta perduta»: pag. 7).

3.2.2. La circostanza che dalle immagini della videocamera risultasse che [OSCURATO:PERSONA] si fosse guardato in giro e avesse cercato il cugino, direzionando lo sguardo anche in direzione della zona ove si trovava parcheggiata la pala meccanica incendiata, è condotta ritenuta dalla Corte - senza cadute di logicità (quantomeno manifesta) -«di per sé chiaramente sintomatica di tale elemento soggettivo» (pag. 8), ossia del dolo eventuale ritenuto sufficiente perché il concorrente morale risponda di un reato di evento.

3.2.3. La Corte territoriale ha reso, quindi, stringata ma adeguata motivazione sulla integrazione della prova, in termini di gravità, precisione e concordanza con riguardo all'esistenza di una partecipazione morale di [OSCURATO:PERSONA] al fatto materialmente commesso dal cugino (cfr. Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177-01, nonché, tra le altre, Sez. 1, n. 12309 del 18/02/2020, Mazzara, Rv. 278628-01; Sez. 5, n. 48781 del 17/10/2023, S., Rv. 285775-01; Sez. 1, n. Sez. 2, n. 25360 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], non mass.)

4. Il secondo motivo di ricorso, col quale la [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato espletamento di perizia tecnica su percorsi alternativi e su tempistica, è manifestamente infondato, avendo la giurisprudenza di questa Corte costantemente enunciato il principio in forza del quale la mancata effettuazione di un accertamento peritale non possa costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non potendo la perizia farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove il citato art. 606, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936-01; da ultimo, Sez. 4, n. 9455 del 9/1/2025, Lettieri, Rv. 287704-01; Sez. 5, n. 29842 del 3/6/2025, Iannuccelli, non mass.; Sez. 3, n. 38778 del 19/11/2025, B., non mass. in motiv. § 3.2).

Ne consegue che il diniego della perizia, in quanto giudizio di fatto, è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (tra le altre, Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 225152-01; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815-01; Sez. 4, n. 25729 del 11/4/2025, [OSCURATO:PERSONA] e altri, non mass. sul punto), come riscontrabile nel caso di specie avendo la Corte dedotto l'irrilevanza del mezzo di prova anche alla luce della 12valutazione, compiuta nella motivazione della sentenza, della complessiva ricostruzione del fatto (v. pag. 4 sent. impugnata).

5. Il terzo motivo di ricorso non è consentito (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) perché del tutto inedito, essendo stato proposto per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, il che costituisce causa di inammissibilità in base all'orientamento costante di questa Corte (così già Sez.

U, ord. n. 15 del 30/6/1999, Piepoli, Rv. 213981-01), Invero, la censura con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 424 cod. pen., per non avere la Corte territoriale accertato la sussistenza del concreto pericolo d'incendio, quale elemento costitutivo del reato in contestazione, è preclusa in questa sede in quanto ha ad oggetto una doglianza che non era stata dedotta con i motivi di appello e non essendo questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi sistematicamente non consentito, ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dedurre violazioni di legge che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, ex multis, Sez. 1, n. 33146 del 20/06/2025, Sottile, non mass. in motiv. § 2.3; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/1/2017, Costa e altro, Rv. 269632-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577-01), salvo che la proposizione delle questioni non sollevate prima non costituisca l'effetto della diretta controdeduzione agli argomenti nuovi, enunciati "a sorpresa" dal giudice dell'impugnazione di merito in funzione risolutiva, allorché, per l'assoluta imprevedibilità della loro rilevanza, tali questioni rientrino tra quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, come tali oggetto di ammissibile delibazione dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Razzauti, Rv. 281852- 01); situazioni che non vengono in rilievo nel caso in esame.

Invero, in tema di ricorso per cassazione la regola desumibile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate alla Corte d'appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello 13- trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo a un punto del ricorso, non investito dal controllo del giudice di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame, punto su cui, quindi, il giudice di secondo grado abbia correttamente omesso di pronunziarsi in quanto esso non era stato devoluto alla sua cognizione (Sez. 1, n. 32132 del 12/06/2025, Marfella e altri, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, cit.; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631-01).

6. Il quarto motivo di ricorso - nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] si duole della manifesta illogicità della motivazione in ordine alla (confermata) concessione della provvisionale - contestando la quantificazione della somma, esaurisce la propria rilevanza sul piano del merito sicché non è consentito in sede di legittimità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025, B., non mass.).

La prospettazione difensiva, infatti, non tiene conto del costante orientamento di questa Corte - che questo Collegio intende ribadire - secondo il quale non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (ex plurimís, Sez. 2 n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02; conf.

Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711-01; Sez. 3, n. 1863 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486-01; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola e altro, Rv. 261054- 01; Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli e altro, Rv. 250934-01; Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina e altro, Rv. 230105-01), restando affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, il quale nell'effettuare la relativa quantificazione deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento (così già Sez. 3, n. 3912 del 11/02/1991, Martinelli, Rv. 186780-01).

Del tutto generica, invece, si rivela la censura sulla statuizione relativa all'attribuzione al giudice civile della decisione sugli eventuali ulteriori danni da risarcire.

147. Conclusivamente i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

I ricorrenti vanno altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla costituita parte civile, come da dispositivo.

P.Q.MIZTARIO 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 1590/2024 del 4/07/2024 ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato p. e p. dagli artt. 110 e 424 cod. pen. «perché in concorso tra loro, al solo scopo di danneggiare ([OSCURATO:PERSONA] nella qualità di concorrente morale e partecipe alla vicenda e [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di esecutore materiale, appiccavano il fuoco alla pala meccanica cingolata [..] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Con l'aggravante che al fatto 1seguiva l'incendio. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]» e li ha condannati alla pena di giustizia nonché al risarcimento dei danni sofferti dalla parte civile, da liquidarsi in separata sede, con liquidazione, altresì, di una provvisionale di euro 6.100. 2. La Corte d'appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Messina appellata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannando altresì gli appellanti in solido alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita. 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi, qui di seguito trascritti negli stretti limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. necessari per la motivazione. 3.1. Col primo motivo si deducono contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e conseguente violazione degli artt. 192 e del principio di univocità della prova oltre ogni ragionevole dubbio ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., eccependosi che l'impianto probatorio avrebbe dovuto condurre ad una sentenza di assoluzione degli imputati, come richiesto dal P.G. presso la Corte d'appello, perché il fatto non sussiste o gli imputati non lo hanno commesso. La Corte territoriale ha omesso di argomentare adeguatamente le ragioni per le quali ha disatteso o comunque ritenuto non attendibili gli elementi a discarico: non ha tenuto conto, in particolare, delle dichiarazioni del C.T. di parte Ing. [OSCURATO:PERSONA] e, con ciò, ha inspiegabilmente omesso di considerare la possibilità che, tramite percorsi alternativi, altri soggetti potessero essere giunti sul luogo del commesso reato, lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere di videosorveglianza, ed aver appiccato l'incendio. La sentenza si limita a richiamare, sul punto, la testimonianza del Mar. [OSCURATO:PERSONA] che non aveva neanche esaminato i percorsi alternativi menzionati dal C.T. di parte, essendo stato escusso a dibattimento prima dell'elaborato peritale, donde l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione. Del pari censurabile è la scelta del mancato espletamento della richiesta perizia, sollecitata anche dal P.G., volta ad indagare la sussistenza di percorsi alternativi per raggiungere il luogo ove si trovava la motopala nonché il tempo di percorrenza necessario che sarebbe servito al [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere la motopala dal luogo ove si trovava (per come immortalato dalle riprese video), darvi fuoco e fare ritorno. La motivazione è illogica anche nella parte in cui si valorizza il narrato del Mar. [OSCURATO:PERSONA] il quale ha riferito, per escludere accessi alternativi, che era "piovuta terra 2rossa del deserto" sicché "calpestii si sarebbero visti", ma non spiega perché non vi fossero tracce di terra rossa anche vicino alla motopala. La sentenza di condanna è congetturale, ancorata alle supposizioni del Mar. [OSCURATO:PERSONA], non suffragate da competenze tecniche né da alcun dato di esperienza concreta. È infondata e illogica la scelta di ricollegare l'orario indicato dalle telecamere di videosorveglianza che inquadrano il breve allontanamento del [OSCURATO:PERSONA] dall'abitazione del cugino, [OSCURATO:PERSONA], come esatto momento in cui il danneggiamento sarebbe avvenuto, non essendovi alcun riscontro concreto. La motopala si trovava a 56 metri e l'ing. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che sarebbe stato necessario circa un minuto e mezzo per raggiungerla dal luogo di partenza, a passo d'uomo, mentre la Corte, tenuto conto della visuale delle telecamere, sostiene che, pur essendo breve, il tempo di soli 32 secondi era sufficiente per giungere fino alla motopala, appiccare il fuoco e fare ritorno, anche perché la strada era in discesa: si tratta di una motivazione meramente apparente e del tutto contraria al principio di logica, dovendosi considerare che la strada è stata percorsa, peraltro al buio, in entrambe le direzioni, il che avrebbe imposto un tempo più lungo per tornare indietro, oltreché maggiori sforzi essendo, a quel punto, la strada in salita. In più, non sono stati acquisiti i filmati integrali delle telecamere ma ci si è basati su alcuni fermi-immagine estratti dal cellulare del Mar. [OSCURATO:PERSONA], successivamente acquisiti al fascicolo dibattimentale. Quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], è illogica la motivazione che valorizza la circostanza che, "appena 11 secondi dopo la discesa del cugino verso il torrente... i due lasciarono la casa di [OSCURATO:PERSONA] pressoché contemporaneamente", in quanto omette di considerare che l'intera condotta sarebbe durata 32 secondi e, quindi, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato assente quasi per la metà del tempo di commissione del presunto reato e al più avrebbe potuto essere presente solo per il tempo necessario a vedere il cugino risalire verso la propria abitazione e comunque non abbastanza per poter essere considerato il "palo". Non può costituire elemento per fondare la sua penale (cor)responsabilità la sola circostanza che questi, nel guardarsi in giro e nel cercare il cugino, abbia direzionato lo sguardo anche (ma non solo) in direzione della zona ove si trovava parcata la pala meccanica. La Corte non ha considerato la ricostruzione alternativa dei fatti offerta dagli imputati, i quali hanno affermato che il [OSCURATO:PERSONA] si fosse allontanato per cercare il figlio della Manoti e avesse poi raggiunto il fiume per urinare, in quanto ciò sarebbe in contrasto con quanto dichiarato dalla Manoti stessa. [OSCURATO:PERSONA], gli imputati, ben conoscendo i luoghi e la presenza di telecamere, non avrebbero certo percorso quella strada. 33.2. Col secondo motivo si denuncia ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. la mancata assunzione di una prova decisiva, consistente nell'espletamento di perizia tecnica al fine di indagare la sussistenza di percorsi alternativi per raggiungere il luogo ove si trovava la motopala nonché il tempo di percorrenza necessario che sarebbe servito ad [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere la motopala dal luogo ove si trovava, per come immortalato nelle telecamere di videosorveglianza, darvi fuoco e fare ritorno. 3.3. Col terzo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 424 cod. pen., per non avere la Corte territoriale indagato sull'elemento costitutivo del reato, costituito dal pericolo concreto di incendio. Nell'impugnata sentenza in più parti si sottolinea che le parti attinte dal fuoco fossero di limitata estensione (v. pagg. 4 e 7), il che lascia presumere che potrebbero essere state prodotte dall'accendino o dal fiammifero usati dal [OSCURATO:PERSONA] per accendersi la sigaretta e, quindi, che non vi sia stato, neppure in astratto alcun pericolo di incendio; anzi, il Collegio stesso esclude esplicitamente la configurabilità di un pericolo di incendio (pag. 8), pertanto è assolutamente illogico e contraddittoria l'affermazione di responsabilità ex art. 424 cod. pen. che, anche alla luce del principio di offensività, non può prescindere da tale requisito. 3.4. Con il quarto motivo si deducono la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla concessione della provvisionale e del risarcimento del danno da liquidare in sede civile. La Corte territoriale, nel confermare la concessione della provvisionale in favore della costituita parte civile, si limita a fare riferimento ad un importo indicato in un documento regolarmente acquisito nel contraddittorio delle parti che dà conto delle spese necessarie alla riparazione del mezzo parzialmente combusto. Ma non è stato dimostrato in che condizioni fosse il mezzo prima dell'incendio sicché la liquidazione dell'importo di euro 6.100 come da preventivo prodotto dalla parte civile è illogica; come pure è viziata la statuizione della sentenza che rinvia ad ulteriori danni da liquidarsi in sede civile. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 9/01/2026, ha concluso per il rigetto del ricorso. 5. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dei ricorrenti, ha trasmesso a mezzo pec del 15/01/2026 memoria difensiva ex art. 611 cod. proc. pen. in cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso; con pec del 28/01/2026 ha trasmesso ulteriore 4memoria difensiva di replica alla requisitoria della Procura generale insistendo per l'accoglimento del ricorso. 6. Il difensore della costituita parte civile, [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo, ha depositato conclusioni scritte del 20/01/2026 in cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso promosso dagli imputati, con loro condanna alla rifusione delle spese processuali anche del presente grado di giudizio, coma da nota spese allegata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, a fronte di doglianze difensive non consentite, generiche, reiterative e, comunque, manifestamente infondate. 2. Deve esser preliminarmente evidenziato, in vista della delibazione dell'atto di ricorso, che la sentenza di appello oggetto di ricorso costituisce una cd. "doppia conforme" della decisione di primo grado, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza della Corte d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri valutativi con un apparato logico-argomentativo uniforme (Sez. 2, n. 25348 del 14/5/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654-01). Ed infatti il secondo giudice, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure degli appellanti, è giunto alla medesima conclusione (cfr. Sez. 4, n. 19710 del 03/02/2009, Buraschi, Rv. 243636-01; Sez. 2, n. 5223 del 24/01/2007, Medina, Rv. 236130-01), utilizzando i medesimi criteri e facendo frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della prima decisione (v. pag. 3 sent. imp.). Ne deriva che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado e le due pronunce concordanti possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. già Sez. U, n. 6682 del 4/2/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01), così da farle confluire in un prodotto unico cui il giudice di legittimità deve fare riferimento (Sez. 3, n. 10163 del 1/2/2002, [OSCURATO:PERSONA]. 221116-01) e il conseguente obbligo per il ricorrente di confrontarsi in maniera puntuale con i contenuti delle due sentenze (Sez. 3, n. 35915 del 18/6/2025, P., non mass.; Sez. 4, n. 29960 del 511/7/2025, Filippini e altro, non mass.; Sez. 4, n. 26800 del 26/06/2024, Pattino, non mass.; Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654-01). 3. Il primo motivo di ricorso - con cui la [OSCURATO:PERSONA] si duole dell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e dell'omessa valutazione delle prove a discarico con riferimento ad entrambe le posizioni processuali degli odierni ricorrenti - non supera il vaglio di ammissibilità, risolvendosi le ripetute doglianze in un mero (generico) dissenso sulla valutazione delle emergenze processuali ovvero palesandosi come meramente contestative, così impingendo nel giudizio di inammissibilità in parte qua, in quanto complessivamente censure distoniche rispetto all'ambito cognitivo di legittimità di questa Corte. Questo perché la Corte di cassazione non è competente a riesaminare i fatti, ma solo a valutare la corretta applicazione della legge. Si versa, nella specie, nel tipico caso di «motivi diversi da quelli consentiti dalla legge», locuzione (presente nel disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) alla quale si ricorre quando sono censurati i motivi cd. "in fatto" ossia quelli che, discostandosi del tutto dalle tipologie descritte nell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., in realtà rappresentano il tentativo del ricorrente di sollecitare un giudizio di merito da parte della Suprema Corte di cassazione; un terzo grado di merito, però, non previsto dalla legge e, dunque, "antisistema" rispetto alla configurazione del rito di legittimità, che è invece limitato alla rilevazione di errori in diritto commessi dal giudice di merito oppure all'apprezzamento di una motivazione - così come incensurabilmente illustrata nel provvedimento impugnato - che si presenti o del tutto mancante o illogica ma in modo testualmente "manifesto", sicché semplici aporie non rilevanti o errori marginali mai potrebbero integrare il motivo di ricorso di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (ex multis, da ultimo, Sez. 3, n. 24722 del 12/6/2025, Palmieri e altro, non mass.). 3.1. Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], autore materiale del fatto in contestazione, le censure difensive sono aspecifiche e reiterative delle identiche doglianze - tutte motivatamente rigettate dalla Corte territoriale - già proposte con il primo motivo d'appello, incentrate sull'omessa valutazione degli elementi a discarico e sulle disattese conclusioni del consulente tecnico di parte Ing. [OSCURATO:PERSONA] (che aveva posto in rilievo la presenza di percorsi alternativi per raggiungere la motopala rispetto a quello sul quale si era concentrata l'attenzione degli investigatori: v. pagg. 3-4 sent. d'appello). Difatti, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte 6d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi completamente disancorati dalla motivazione della sentenza impugnata sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 2, n. 23954 del 09/05/2025, Pagano, non mass.). 3.1.1. La Corte d'appello ha valorizzato la testimonianza del Mar. [OSCURATO:PERSONA], che «ha escluso espressamente la praticabilità di "percorsi alternativi" menzionati dal consulente tecnico di parte ing. [OSCURATO:PERSONA] nella "perizia tecnica giurata" presente in atti (della quale, pertanto, inutilmente si invocano, da parte della difesa, approfondimenti e verifiche), avendo riferito che il terreno che avrebbe consentito di raggiungere quel tratto di torrente "dal lato monte... é campagna ed è scosceso"... "la zona di campagna era percorsa da tubazioni", "dal lato valle scorreva il torrente Cavallo" ed infine che... "Il torrente era impraticabile..." "sarebbe stato assurdo raggiungere la motopala da quel lato"(pag. 4). Ha spiegato che il [OSCURATO:PERSONA], «a proposito dei percorsi alternativi ai quali gli appellanti hanno affidato il buon esito dell'appello, ha inoltre significativamente aggiunto che "era piovuto terra rossa... del deserto e quindi comunque tracce in altri punti, insomma calpestii si sarebbero visti". Il milite ha, pertanto, radicalmente escluso non solo l'effettiva praticabilità di percorsi alternativi a quello che giunge alla parte del torrente in cui era posto il mezzo meccanico oggetto di danneggiamento ma anche l'effettiva utilizzazione di percorsi alternativi da parte dei responsabili dell'atto vandalico in quanto il relativo passaggio avrebbe lasciato delle tracce che sarebbero state riscontrate dagli operanti sulla sede stradale coperta di sabbia rossa, sede che - per contro - non recava la presenza di orme nei tratti c.d. alternativi proposti dalla difesa» (pag. 4). 3.1.2. La Corte ha quindi agganciato il proprio ragionamento alla testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] che ha «radicalmente escluso la praticabilità e l'effettivo utilizzo di percorsi alternativi rispetto a quello esaminato dai Carabinieri della Stazione di Mancanici, sulla base di considerazioni immuni da vizi logici e ampiamente condivisibili» (pag. 7). 3.1.3. Passando in rassegna l'esito delle indagini relative al tratto di strada effettivamente praticato dagli autori del reato, la Corte territoriale ha spiegato che «il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] ha dato conto del fatto che il sistema di videosorveglianza comunale che riprende il tratto in questione aveva rilevato la presenza di [OSCURATO:PERSONA] , 7Angelo che, uscito dall'abitazione del cugino [OSCURATO:PERSONA], si era fermato in direzione della motopala (esattamente a circa 56 metri dal mezzo) ed aveva percorso in discesa la strada in direzione del mezzo, cosi sottraendosi alle riprese dell'impianto di videosorveglianza; quindi, dopo circa 36 secondi, l'uomo era tornato indietro, venendo nuovamente ripreso dal sistema di videosorveglianza. Nel corso di tale dinamica, secondo quanto segnalato dallo stesso impianto di videoripresa, anche [OSCURATO:PERSONA] era uscito dalla propria abitazione, fermandosi - dopo pochi secondi rispetto al correo - nel medesimo punto in cui si era precedentemente arrestato [OSCURATO:PERSONA] e, al ritorno di questi, era rientrato in casa insieme al cugino» (pag. 4). Ha poi dato conto dell'accertamento di origine dolosa dell'occorso - sul punto disattendendo, motivatamente, le censure difensive - sempre per come ricostruito dal teste [OSCURATO:PERSONA], e dell'esclusione di possibili fattori eziologici diversi, «posto che il fatto si è verificato in orario notturno, nella stagione primaverile, in un Comune di montagna il cui clima è notoriamente caratterizzato da temperature notturne basse, con ciò dovendosi escludere fenomeni di autocombustione» (pag. 7). 3.1.4. Sulla base di questa ricostruzione, la Corte ha ritenuto - con motivazione sul punto non manifestamente illogica né contraddittoria, dunque immune dai denunciati vizi - che «Prassunto difensivo secondo cui i tempi di percorrenza dalla strada che, dalla zona videosorvegliata, giunge al mezzo, in andata ed in ritorno, tenuto conto dell'attività necessaria all'innesco, non sarebbe compatibile con la consumazione dell'atto delittuoso non è condivisibile: il maresciallo [OSCURATO:PERSONA], valutata la porzione della motopala attinta dalle bruciature, ha infatti riferito che, essendo il mezzo meccanico completamente metallico, il relativo incendio è compatibile con l'appiccamento del fuoco al sedile del mezzo (che avrebbe rilasciato dei frammenti incandescenti che avrebbero attinto la condotta del gasolio) ovvero alla condotta del gasolio (provocando la propagazione delle fiamme al sedile del mezzo)» (pag. 4). 3.1.5. Circa la tempistica dell'incendio, per come ricostruita in sentenza e la cui eccessiva brevità (circa 32 secondi) è ripetutamente contestata dal ricorrente (anche nelle memorie difensive) pure in termini di dedotta illogicità, la Corte territoriale ha diffusamente argomentato nel senso che «Entrambe le operazioni, stante la limitata estensione di dette porzioni del mezzo. richiedono un intervento incendiario di pochissimi secondi, come è noto, sulla base di dati di comune esperienza» (pag. 4). «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva indosso strumenti atti ad un veloce danneggiamento del mezzo mediante incendio posto che il maresciallo [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che l'uomo-ripreso dal sistema di videosorveglianza - recava in mano una sigaretta sicché è plausibile ritenere che se ne sia avvalso ovvero che abbia utilizzato l'accendino che ragionevolmente portava con sé per accendere la sigaretta» (pag. 5). Dunque ha concluso - senza cadute di logicità e senza 8contraddizioni - nel senso che «il tempo utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere il mezzo sottraendosi alla ripresa della telecamera, appiccare il fuoco e rientrare nel raggio di azione della telecamera stessa, benchè obiettivamente contenuto, è sufficiente a rendere plausibile l'intera dinamica delittuosa ove si consideri che il tratto successivo alla zona coperta dal servizio di videosorveglianza degrada in discesa verso l'area di sosta della motopala ed è quindi percorribile velocemente da un uomo giovane» (pagg. 7-8). 3.1.6. Ad ulteriore conferma della ravvisata gravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari acquisiti a carico di [OSCURATO:PERSONA], i Giudici d'appello hanno dato rilievo alla circostanza, ricavata dalle immagini di videosorveglianza, che «[OSCURATO:PERSONA], con la sigaretta in mano, rientrando verso casa, continuava a volgere lo sguardo in direzione del mezzo meccanico, palesando che la sua attenzione era concentrata sul mezzo medesimo e sull'incendio che aveva innescato, posto che sarebbe altrimenti inspiegabile il motivo per il quale, in orario notturno, al buio e senza che sia stata offerta alcuna indicazione da parte dell'appellante in ordine all'oggetto del suo interesse, il [OSCURATO:PERSONA] si muovesse in avanti rivolgendo lo sguardo alle proprie spalle e nella stessa direzione che aveva, qualche secondo prima, attratto anche l'attenzione del cugino» (pag. 5) ed infine hanno concluso nei termini che «[OSCURATO:PERSONA] aveva indosso quanto necessario alla bruciatura del mezzo e che questo venne appena lambito dalle bruciature che giunsero a danneggiare solo le parti infiammabili e non tutta la macchina» (pag. 8). 3.1.7. La Corte territoriale ha ritenuto l'insieme degli elementi indiziari (a carico di [OSCURATO:PERSONA]) «di forte valenza persuasiva» (pag. 5) non validamente contrastati dalle prove a discarico rappresentate dalle dichiarazioni di due donne che erano state ospiti presso l'abitazione del cugino [OSCURATO:PERSONA] nel corso della serata del 22 aprile 2022, spiegandone diffusamente le ragioni (cfr. pag. 5), anche in confronto con la versione dei fatti offerta dagli imputati, per poi concludere - sulla base delle emergenze processuali - che «le deposizioni dei testi a discarico sono affette da vistose contraddizioni tra esse stesse e rispetto alle dichiarazioni degli imputati tanto da apparire inattendibili e goffamente protese a fornire supporto alla tesi difensiva» (pag. 7). 3.1.8. L'assunto difensivo relativo alla pretesa irragionevolezza della ricostruzione promanante dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] ben conoscesse l'ubicazione delle telecamere della zona è ritenuto "fuori bersaglio" dalla Corte con una motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria, perché valorizza la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA], proprio in forza di detta conoscenza, «abbia fatto affidamento sulla impossibilità tecnica di inquadramento della zona specificamente 9interessata dalla ubicazione della motopala, presso la quale sapeva di potersi recare velocemente senza essere ripreso» (pag. 6). 3.1.9. Mette conto segnalare che, ad onta dei rilievi difensivi che definiscono meramente congetturale il ragionamento accusatorio dell'impugnata sentenza, la Corte territoriale ha scavato anche alla ricerca del possibile movente del gesto incendiario, individuandolo in precedenti contese connesse al taglio di un albero di proprietà della persona offesa, «considerata la pregnanza dell'interesse nutrito verso la terra e l'allevamento degli animali da parte dei due appellanti e dei contesti familiari di appartenenza, a fronte del pregiudizio loro arrecato da parte del Lisi e degli antichi contrasti esistenti con il padre di questi» (pag. 7). 3.1.10. Conclusivamente, a fronte di un congruo corredo argomentativo, che non denuncia contraddizioni, evidenti illogicità né travisamenti (questi ultimi, peraltro, neppure denunciati dalla [OSCURATO:PERSONA]) rispetto alla posizione dell'autore materiale, [OSCURATO:PERSONA], le critiche del ricorrente all'uso "congetturale" del detto materiale indiziario e circa la mancata valutazione degli elementi a discarico si risolvono in generiche censure alla ricostruzione di fatto che, invece, i due Giudici di merito hanno operato rispettando i parametri della razionalità e completezza, mentre la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata a formulare un giudizio di insufficienza del materiale probatorio uguale e contrario a quello, del tutto plausibile, reso giustappunto dal giudice del merito: ma è quest'ultimo che deve rimanere fermo, non essendo consentito alla [OSCURATO:PERSONA] prospettare in questa sede le ricostruzioni alternative derivanti dal materiale processuale raccolto innanzi ai Giudici della cognizione. In sintesi, il ricorso, quanto alla posizione dell'autore materiale, non offre la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante o travisata) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Cass., Sez. 1 del 25117 del 14/7/2006, Stojanovic, Rv. 234167-01 e Sez. 1 n. 24667 del 15/6/2007, Musumeci, Rv. 237207) (parte motiva di Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492-01). [OSCURATO:PERSONA], con l'odierno ricorso, si limita ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa, tali da dimostrare un'effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex multis, Sez. 3, n. 21852 del 12/3/2025, C., non mass. sul punto), proponendo, di fondo, una smentita del significato degli indizi, che non è consentita in sede di legittimità perché esula dai potere della Corte di cassazione - la quale deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione adottata dai giudici di merito - quello di 1 0una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, ripresa da Sez. U, n. 6903 del 27/5/2017, Aiello, in nnotiv. § 1; ex multis, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884-01; Sez. 6, n. 43139 del 19/9/2019, Sessa, non mass.; Sez. 5, n. 29841 del 21/5/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 29232 del 10/7/2025, Lunetta, non mass.). 3.2. Generici, aspecifici e puramente confutativi sono, altresì, i rilievi difensivi riguardanti la posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], a carico del quale la Corte territoriale - colmando sul punto l'omessa motivazione del Tribunale - riconosce l'ascritta corresponsabilità a titolo di concorso morale nel fatto incendiario materialmente commesso dal cugino, col ruolo di "sostegno", sulla base di queste considerazioni: «[...] Nel corso di tale dinamica, secondo quanto segnalato dallo stesso impianto di videorip resa, anche [OSCURATO:PERSONA] era uscito dalla propria abitazione, fermandosi - dopo pochi secondi rispetto al correo - nel medesimo punto in cui si era precedentemente arrestato [OSCURATO:PERSONA] e, al ritorno di questi, era rientrato in casa insieme al cugino» (pag. 4). «[...] [OSCURATO:PERSONA], invece, ha offerto un contributo morale che, per le concrete modalità dell'azione tenuta, ha avuto come presupposto un accordo nella consumazione del reato e ne ha agevolato la consumazione, rafforzandone il proposito criminoso. Risulta dalla deposizione del teste maresciallo [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] uscì di casa pressoché contestualmente al correo, si fermò in direzione della motopala così conseguendo una piena visuale dell'azione posta in essere dal cugino da una posizione che gli consentiva di garantirne l'agire indisturbato, restando sulla pubblica via e, portata a termine la condotta criminosa da parte dell'autore principale, si accompagnò a [OSCURATO:PERSONA] per rientrare nella propria abitazione. Assai eloquenti circa il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] sono le riproduzioni fotografiche prodotte dal Pubblico Ministero all'udienza del 22 febbraio 2023 e, segnatamente, quelle (foto 25 e foto 26 a pag. 47) che contengono degli ingrandimenti della figura di [OSCURATO:PERSONA] che raggiunge [OSCURATO:PERSONA] dopo appena 11 secondi (come sopra già chiarito) e che si ferma in mezzo alla strada senza alcuna ragione plausibile, con il volto rivolto verso il luogo che era stato raggiunto dal cugino, con l'evidente atteggiamento del "palo"» (pag. 8). 3.2.1. La motivazione, sul punto, ancorché sintetica, non è manifestamente illogica ed è supportata altresì dalle convergenti considerazioni espresse con riguardo al movente («Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] ha riferito che questi aveva 11tagliato un albero di proprietà della persona offesa e che di seguito, [OSCURATO:PERSONA], gli aveva consentito di prelevare un albero di sua proprietà in cambio della pianta perduta»: pag. 7). 3.2.2. La circostanza che dalle immagini della videocamera risultasse che [OSCURATO:PERSONA] si fosse guardato in giro e avesse cercato il cugino, direzionando lo sguardo anche in direzione della zona ove si trovava parcheggiata la pala meccanica incendiata, è condotta ritenuta dalla Corte - senza cadute di logicità (quantomeno manifesta) -«di per sé chiaramente sintomatica di tale elemento soggettivo» (pag. 8), ossia del dolo eventuale ritenuto sufficiente perché il concorrente morale risponda di un reato di evento. 3.2.3. La Corte territoriale ha reso, quindi, stringata ma adeguata motivazione sulla integrazione della prova, in termini di gravità, precisione e concordanza con riguardo all'esistenza di una partecipazione morale di [OSCURATO:PERSONA] al fatto materialmente commesso dal cugino (cfr. Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268177-01, nonché, tra le altre, Sez. 1, n. 12309 del 18/02/2020, Mazzara, Rv. 278628-01; Sez. 5, n. 48781 del 17/10/2023, S., Rv. 285775-01; Sez. 1, n. Sez. 2, n. 25360 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], non mass.) 4. Il secondo motivo di ricorso, col quale la [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato espletamento di perizia tecnica su percorsi alternativi e su tempistica, è manifestamente infondato, avendo la giurisprudenza di questa Corte costantemente enunciato il principio in forza del quale la mancata effettuazione di un accertamento peritale non possa costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., non potendo la perizia farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove il citato art. 606, attraverso il richiamo all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936-01; da ultimo, Sez. 4, n. 9455 del 9/1/2025, Lettieri, Rv. 287704-01; Sez. 5, n. 29842 del 3/6/2025, Iannuccelli, non mass.; Sez. 3, n. 38778 del 19/11/2025, B., non mass. in motiv. § 3.2). Ne consegue che il diniego della perizia, in quanto giudizio di fatto, è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (tra le altre, Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, Sciarra, Rv. 225152-01; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, Russo, Rv. 268815-01; Sez. 4, n. 25729 del 11/4/2025, [OSCURATO:PERSONA] e altri, non mass. sul punto), come riscontrabile nel caso di specie avendo la Corte dedotto l'irrilevanza del mezzo di prova anche alla luce della 12valutazione, compiuta nella motivazione della sentenza, della complessiva ricostruzione del fatto (v. pag. 4 sent. impugnata). 5. Il terzo motivo di ricorso non è consentito (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) perché del tutto inedito, essendo stato proposto per la prima volta in sede di ricorso per cassazione, il che costituisce causa di inammissibilità in base all'orientamento costante di questa Corte (così già Sez. U, ord. n. 15 del 30/6/1999, Piepoli, Rv. 213981-01), Invero, la censura con cui il ricorrente lamenta la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 424 cod. pen., per non avere la Corte territoriale accertato la sussistenza del concreto pericolo d'incendio, quale elemento costitutivo del reato in contestazione, è preclusa in questa sede in quanto ha ad oggetto una doglianza che non era stata dedotta con i motivi di appello e non essendo questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi sistematicamente non consentito, ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., dedurre violazioni di legge che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, ex multis, Sez. 1, n. 33146 del 20/06/2025, Sottile, non mass. in motiv. § 2.3; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/1/2017, Costa e altro, Rv. 269632-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577-01), salvo che la proposizione delle questioni non sollevate prima non costituisca l'effetto della diretta controdeduzione agli argomenti nuovi, enunciati "a sorpresa" dal giudice dell'impugnazione di merito in funzione risolutiva, allorché, per l'assoluta imprevedibilità della loro rilevanza, tali questioni rientrino tra quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, come tali oggetto di ammissibile delibazione dalla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 35494 del 17/06/2021, Razzauti, Rv. 281852- 01); situazioni che non vengono in rilievo nel caso in esame. Invero, in tema di ricorso per cassazione la regola desumibile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate alla Corte d'appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello 13- trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo a un punto del ricorso, non investito dal controllo del giudice di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame, punto su cui, quindi, il giudice di secondo grado abbia correttamente omesso di pronunziarsi in quanto esso non era stato devoluto alla sua cognizione (Sez. 1, n. 32132 del 12/06/2025, Marfella e altri, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, cit.; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 4, n. 10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631-01). 6. Il quarto motivo di ricorso - nella parte in cui la [OSCURATO:PERSONA] si duole della manifesta illogicità della motivazione in ordine alla (confermata) concessione della provvisionale - contestando la quantificazione della somma, esaurisce la propria rilevanza sul piano del merito sicché non è consentito in sede di legittimità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; cfr. Sez. 3, n. 24322 del 17/04/2025, B., non mass.). La prospettazione difensiva, infatti, non tiene conto del costante orientamento di questa Corte - che questo Collegio intende ribadire - secondo il quale non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (ex plurimís, Sez. 2 n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-02; conf. Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711-01; Sez. 3, n. 1863 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486-01; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola e altro, Rv. 261054- 01; Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli e altro, Rv. 250934-01; Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina e altro, Rv. 230105-01), restando affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi del giudice di merito, il quale nell'effettuare la relativa quantificazione deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi peculiari della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto ed evitare che la stessa rappresenti un simulacro di risarcimento (così già Sez. 3, n. 3912 del 11/02/1991, Martinelli, Rv. 186780-01). Del tutto generica, invece, si rivela la censura sulla statuizione relativa all'attribuzione al giudice civile della decisione sugli eventuali ulteriori danni da risarcire. 147. Conclusivamente i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. I ricorrenti vanno altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità dalla costituita parte civile, come da dispositivo. P.Q.MIZTARIO 15
Sentenza Cassazione n. 14015/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris