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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47871/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/09/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza, emessa dal Tribunale di Marsala il 15 luglio 2021, che aveva condannato il ricorrente in relazione ai reati di riciclaggio inerenti ad autovetture, ricettazione, furto di energia elettrica e sottrazione di cose sottoposte a sequestro.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: plx 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di riciclaggio di cui al capo A e per quello di furto di cui al capo C. La Corte avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di nullità della ordinanza con la quale il Tribunale aveva acquisito, ex art. 507 cod. proc. pen., la copia fotostatica di una lettera di diffida che non era contenuta nel fascicolo delle indagini preliminari e sulla base del cui contenuto è stata basata, in assenza di altri elementi, la prova di responsabilità per il reato di riciclaggio delle autovetture indicate ai numeri da 1 a 4 del capo di imputazione sub A, in quanto riveniente dalla ritenuta disponibilità da parte dell'imputato, nel periodo di interesse processuale, del magazzino in cui erano state ritrovate alcune delle autovetture manomesse.

Tale lettera non era mai stata inviata all'imputato e non avrebbe avuto alcuna valenza probatoria in quanto copia fotostatica priva di data certa e di sottoscrizione, nonché generica nel suo contenuto.

In ordine al reato di furto di cui al capo C, il ricorrente rileva che il reato è divenuto procedibile a querela di parte, nella specie mancante; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di riciclaggio e ricettazione di cui ai capi A e B. In ordine al primo reato, gli attrezzi ritrovati all'imputato avrebbero dovuto ritenersi riferibili alla sua attività di meccanico e non alla perpetrazione del riciclaggio, reato non provabile, né oggettivamente né soggettivamente, attraverso il mero possesso di autovetture non funzionanti o circolanti.

Quanto al reato di ricettazione di una delle autovetture, non ne sarebbe stato verificato l'effettivo possesso in capo al ricorrente, che ne avrebbe avuto solo un uso precario.

Sarebbe stata elusa anche la richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, quarto comma, cod. pen. in relazione ai delitti di furto presupposti; 3) violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, sia con riguardo alla pena base che agli aumenti per continuazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito evidenziati. 1.Quanto al primo motivo - in disparte il rilievo inerente al capo C - il Tribunale ha correttamente fatto uso dei poteri integrativi di cui all'art. 507 cod. proc. pen., esercitabili in ogni momento del processo ed anche dopo la chiusura della istruzione dibattimentale.Tale potere non è vincolato al fatto che la prova acquisita sia contenuta nel fascicolo delle indagini, potendo il giudice disporre l'acquis zione di qualunque documento presso terzi.

Ciò posto, il ricorrente, in ordine alla valenza probatoria della lettera di diffida acquisita dal Tribunale, non si confronta con la motivazione resa ai fgg. 5 e 6 della sentenza impugnata, allorquando la Corte di appello ha sottolineato che l'esame del testo del documento acquisito e la sottoscrizione con firma in sigla del suo redattore, davano prova del fatto che il magazzino ove erano state ritrovate le quattro automobili di provenienza illecita indicate nel capo di imputazione sub A ai numeri da 1 a 4, fosse nella disponibilità dell'imputato all'epoca di riferimento.

Contrariamente a ciò che si sostiene in ricorso, quanto provabile sulla base del contenuto del documento era riscontrato anche dalla presenza di una autovettura intestata al ricorrente ritrovata in zona antistante al predetto magazzino e da un bollettino postale intestato alla proprietaria del locale e ritrovato al suo interno.

Alla luce di questi dati, le diverse valutazioni difensive sono generiche ed inerenti al merito del giudizio.

2. Una volta superato il profilo di cui al precedente punto, la responsabilità per i reati di riciclaggio e di ricettazione si fonda sulla convergente prova del possesso in capo al ricorrente di una serie di autovetture sulle quali erano stati tolti a volte la targa ed a volte il numero di telaio, con evidente ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa di essi provata solo attraverso indagini di polizia giudiziaria successive alla perquisizione corroborate dalle denunce di furto dei mezzi acquisite agli atti.

Il ricorrente era nel possesso dei beni in quanto ritrovati in parte nella sua abitazione ed in parte nel magazzino del quale aveva la disponibilità e la Corte di appello, con valutazione di merito del tutto pertinente sul piano logico e pertanto non viziata, ha ritenuto che la circostanza che egli fosse un meccanico dotato di arnesi atti alla cosiddetta cannibalizzazione delle vetture, confortasse il giudizio volto ad attribuire al medesimo l'attività illecita contestata.

Egli era stato, peraltro, immortalato dalle telecamere nel possesso dell'autovettura oggetto di ricettazione in quanto provento di furto.

Il ricorso perde del tutto di vista la convergenza logica dei dati processuali in senso accusatorio, dimostrativi di una attività strutturata di ricettazione e riciclaggio di mezzi di provenienza furtiva, secondo la corretta ricostruzione del giudice di merito.

La Corte ha, poi, puntualizzato, a fg. 10 della sentenza, che la provenienza delle auto da furti pluriaggravati (secondo le denunce acquisite), impediva il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 648-bis, quarto comma, cod. pen.

Con tale specificazione il ricorrente non si confronta.Ne consegue l'inammissibilità, per manifesta infondatezza dei primi due motivi di ricorso.

3. Quanto al reato di furto di energia elettrica di cui al capo C, non si rinviene agli atti la querela, necessaria per la procedibilità dell'azione dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]).

Ne consegue che, limitatamente a tale reato, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per difetto di querela, con eliminazione del relativo segmento di pena in continuazione pari a mesi tre di reclusione ed euro 500 di multa.

4. E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo.

La Corte di appello ha giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e determinato la sanzione anche in relazione agli aumenti di pena in continuazione richiamando la gravità dei fatti, la loro sistematicità, il negativo comportamento processuale del ricorrente, la pervicacia della sua condotta illecita.

La motivazione è rispettosa dei principi di diritto, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768).

Inoltre, si ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C) perché è improcedibile per difetto di querela, ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi tre di reclusione ed euro 500,00 di multa.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso./94 Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 19.09.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/09/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza, emessa dal Tribunale di Marsala il 15 luglio 2021, che aveva condannato il ricorrente in relazione ai reati di riciclaggio inerenti ad autovetture, ricettazione, furto di energia elettrica e sottrazione di cose sottoposte a sequestro. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: plx 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di riciclaggio di cui al capo A e per quello di furto di cui al capo C. La Corte avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di nullità della ordinanza con la quale il Tribunale aveva acquisito, ex art. 507 cod. proc. pen., la copia fotostatica di una lettera di diffida che non era contenuta nel fascicolo delle indagini preliminari e sulla base del cui contenuto è stata basata, in assenza di altri elementi, la prova di responsabilità per il reato di riciclaggio delle autovetture indicate ai numeri da 1 a 4 del capo di imputazione sub A, in quanto riveniente dalla ritenuta disponibilità da parte dell'imputato, nel periodo di interesse processuale, del magazzino in cui erano state ritrovate alcune delle autovetture manomesse. Tale lettera non era mai stata inviata all'imputato e non avrebbe avuto alcuna valenza probatoria in quanto copia fotostatica priva di data certa e di sottoscrizione, nonché generica nel suo contenuto. In ordine al reato di furto di cui al capo C, il ricorrente rileva che il reato è divenuto procedibile a querela di parte, nella specie mancante; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di riciclaggio e ricettazione di cui ai capi A e B. In ordine al primo reato, gli attrezzi ritrovati all'imputato avrebbero dovuto ritenersi riferibili alla sua attività di meccanico e non alla perpetrazione del riciclaggio, reato non provabile, né oggettivamente né soggettivamente, attraverso il mero possesso di autovetture non funzionanti o circolanti. Quanto al reato di ricettazione di una delle autovetture, non ne sarebbe stato verificato l'effettivo possesso in capo al ricorrente, che ne avrebbe avuto solo un uso precario. Sarebbe stata elusa anche la richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, quarto comma, cod. pen. in relazione ai delitti di furto presupposti; 3) violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio, sia con riguardo alla pena base che agli aumenti per continuazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito evidenziati. 1.Quanto al primo motivo - in disparte il rilievo inerente al capo C - il Tribunale ha correttamente fatto uso dei poteri integrativi di cui all'art. 507 cod. proc. pen., esercitabili in ogni momento del processo ed anche dopo la chiusura della istruzione dibattimentale.Tale potere non è vincolato al fatto che la prova acquisita sia contenuta nel fascicolo delle indagini, potendo il giudice disporre l'acquis zione di qualunque documento presso terzi. Ciò posto, il ricorrente, in ordine alla valenza probatoria della lettera di diffida acquisita dal Tribunale, non si confronta con la motivazione resa ai fgg. 5 e 6 della sentenza impugnata, allorquando la Corte di appello ha sottolineato che l'esame del testo del documento acquisito e la sottoscrizione con firma in sigla del suo redattore, davano prova del fatto che il magazzino ove erano state ritrovate le quattro automobili di provenienza illecita indicate nel capo di imputazione sub A ai numeri da 1 a 4, fosse nella disponibilità dell'imputato all'epoca di riferimento. Contrariamente a ciò che si sostiene in ricorso, quanto provabile sulla base del contenuto del documento era riscontrato anche dalla presenza di una autovettura intestata al ricorrente ritrovata in zona antistante al predetto magazzino e da un bollettino postale intestato alla proprietaria del locale e ritrovato al suo interno. Alla luce di questi dati, le diverse valutazioni difensive sono generiche ed inerenti al merito del giudizio. 2. Una volta superato il profilo di cui al precedente punto, la responsabilità per i reati di riciclaggio e di ricettazione si fonda sulla convergente prova del possesso in capo al ricorrente di una serie di autovetture sulle quali erano stati tolti a volte la targa ed a volte il numero di telaio, con evidente ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa di essi provata solo attraverso indagini di polizia giudiziaria successive alla perquisizione corroborate dalle denunce di furto dei mezzi acquisite agli atti. Il ricorrente era nel possesso dei beni in quanto ritrovati in parte nella sua abitazione ed in parte nel magazzino del quale aveva la disponibilità e la Corte di appello, con valutazione di merito del tutto pertinente sul piano logico e pertanto non viziata, ha ritenuto che la circostanza che egli fosse un meccanico dotato di arnesi atti alla cosiddetta cannibalizzazione delle vetture, confortasse il giudizio volto ad attribuire al medesimo l'attività illecita contestata. Egli era stato, peraltro, immortalato dalle telecamere nel possesso dell'autovettura oggetto di ricettazione in quanto provento di furto. Il ricorso perde del tutto di vista la convergenza logica dei dati processuali in senso accusatorio, dimostrativi di una attività strutturata di ricettazione e riciclaggio di mezzi di provenienza furtiva, secondo la corretta ricostruzione del giudice di merito. La Corte ha, poi, puntualizzato, a fg. 10 della sentenza, che la provenienza delle auto da furti pluriaggravati (secondo le denunce acquisite), impediva il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 648-bis, quarto comma, cod. pen. Con tale specificazione il ricorrente non si confronta.Ne consegue l'inammissibilità, per manifesta infondatezza dei primi due motivi di ricorso. 3. Quanto al reato di furto di energia elettrica di cui al capo C, non si rinviene agli atti la querela, necessaria per la procedibilità dell'azione dopo l'entrata in vigore del D.L.vo 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]). Ne consegue che, limitatamente a tale reato, la sentenza deve essere annullata senza rinvio per difetto di querela, con eliminazione del relativo segmento di pena in continuazione pari a mesi tre di reclusione ed euro 500 di multa. 4. E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo. La Corte di appello ha giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e determinato la sanzione anche in relazione agli aumenti di pena in continuazione richiamando la gravità dei fatti, la loro sistematicità, il negativo comportamento processuale del ricorrente, la pervicacia della sua condotta illecita. La motivazione è rispettosa dei principi di diritto, dovendosi rammentare che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime. (da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 4790 del 16.1.1996, Romeo, rv. 204768). Inoltre, si ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo C) perché è improcedibile per difetto di querela, ed elimina il relativo aumento di pena in continuazione nella misura di mesi tre di reclusione ed euro 500,00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso./94 Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 19.09.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B
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