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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13418/2026

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pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a marginedel controricorso,- controricorrente/ricorrente in via incidentale -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 7 - n. 1893/2016, depositata il 15 luglio2016;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 22 gennaio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4276/2017Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 13418/2026Data pubblicazione 09/05/20261.

L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Barletta-Andria-Trani notificava, in data 18 maggio 2012, a CaggianelliAnna Maria avviso di accertamento n.

TVS010400579/2012,con il quale procedeva ad accertare sinteticamente, ai sensidell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confrontidella suddetta contribuente, un reddito imponibile per l’anno2006 pari ad € 113.437,00, con conseguente determinazionedi IRPEF per € 40.168,00 con relative addizionali, oltreinteressi e sanzioni.Il reddito in questione veniva accertato sulla base delpossesso di tre autovetture, del possesso del 50%dell’abitazione principale e degli incrementi patrimoniali perl’acquisto di n. 2 immobili nell’anno 2008 per 85.080,00,imputando all’anno 2006 una quota di 1/5 della spesacomplessiva di € 425.400,00.2.

Avverso tale avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] AnnaMaria proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Bari la quale, con sentenza n. 1113/07/2014,depositata il 13 maggio 2014, lo accoglieva, annullando l’attoimpugnato.Rilevava, in particolare, la C.T.P. che l’avviso diaccertamento era da considerare tardivo, in quanto emessonel quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovutoessere presentata la dichiarazione, nel mentre il termine diaccertamento, secondo la normativa vigente pro-tempore,era quello del 31 dicembre del quarto anno successivo aquello in cui avrebbe dovuto essere presentata ladichiarazione, tenuto conto del fatto che, nella specie,l’accertamento si basava su acquisti effettuati nel 2008,successivo a quello oggetto di accertamento (2006), per ilR.G.

N. 4276/2017 R.G. 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 4276/2017Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 13418/2026Data pubblicazione 09/05/2026quale non vi erano elementi certi per desumere la sussistenzadi redditi che avrebbero determinato l’obbligo dipresentazione della dichiarazione.3.

Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale della Puglia – sez. n. 7, consentenza n. 1893/2016, pronunciata il 10 giugno 2016 edepositata in segreteria il 15 luglio 2016, rigettava l’appello,con compensazione delle spese, confermando la sentenzaimpugnata ma per motivi diversi, ritenendo che gli incrementipatrimoniali conseguiti dalla contribuente nell’anno 2008 nonpotessero riferirsi alle annualità precedenti.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 14 febbraio 2017).Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], la qualepropone altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo.5.

Con decreto presidenziale del 5 novembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.La controricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso principale l’Agenzia delleEntrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 38,comma 5, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. avevaritenuto erroneamente non considerabili, ai fini delladeterminazione del reddito del 2006, gli acquisti immobiliarieffettuati nell’anno 2008, in quanto effettuati in un annoR.G.

N. 4276/2017 R.G. 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 4276/2017Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 13418/2026Data pubblicazione 09/05/2026diverso da quello oggetto dell’accertamento, dato che,secondo la normativa in vigore ratione temporis, la spesa perincrementi patrimoniali si presumeva sostenuta, salvo provacontraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’annoin cui era stata effettuata e nei quattro anni precedenti.Il motivo è fondato.La Corte regionale ha confermato l’annullamento dell’avvisodi accertamento, ritenendo che, poiché gli incrementipatrimoniali presi come riferimento dall’Ufficio erano risalentiall’anno 2008, questi non potessero riguardare le annualitàprecedenti, e, in particolare, l’anno d’imposta 2006.L’accertamento in questione, tuttavia, si basavasull’applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n.600/1973, nella versione precedente a quella modificata conl’art. 22, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dallal. 30 luglio 2010, n. 122, che si applica per gli accertamenti afar data dall’anno d’imposta 2009 (v.

Cass. 1° aprile 2022, n.10578; Cass. 7 giugno 2021, n. 15760).Erroneamente, pertanto, la Corte regionale ha ritenuto dinon poter determinare il reddito dell’anno 2006, utilizzandogli incrementi patrimoniali dell’anno 2008, che invece, proprioin applicazione della normativa vigente ratione temporis, sidovevano presumere, salvo prova contraria, realizzati conredditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stataeffettuata e nei quattro precedenti.2.

Con l’unico motivo di ricorso incidentale, invece, lacontribuente [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 43, comma 2, d.PR. n. 600/1973 (neltesto vigente ratione temporis), in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.R.G.

N. 4276/2017 R.G. 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 4276/2017Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 13418/2026Data pubblicazione 09/05/2026Deduce, in particolare, la contribuente che erroneamente laC.T.R., pur rigettando l’appello dell’Ufficio, aveva ritenuto checomunque la presunzione di esistenza di un maggior redditoavvenuta ex post (con la notifica dell’avviso di accertamentonel 2012) consentisse all’Ufficio di applicare il terminedecadenziale di cinque anni (anziché di quattro) perl’emissione dell’atto accertativo, in quanto, in ogni caso, nonsi versava in un’ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi perl’anno 2006, poiché ella in quell’anno non aveva conseguitoalcun reddito, e solo successivamente le era stato imputatoun reddito, sulla base di un accertamento avvenuto ex post.Il motivo è infondato.Ed invero, la sussistenza dei presupposti per l'accertamentosintetico, quali la disponibilità di alcuni beni o lamanifestazione di una certa capacità di spesa, crea, in favoredel Fisco, una presunzione di esistenza di un maggiore redditoe, di conseguenza, sposta totalmente sul contribuente ilcarico probatorio circa l’eventuale inesistenza di tali redditi.Conseguentemente, dovendosi ritenere sussistenti deiredditi nell’anno oggetto di accertamento (nella fattispecie inesame: 2006), vi era anche l’obbligo per la contribuente dipresentare la relativa dichiarazione.Correttamente, quindi, la C.T.R. ha ritenuto che il terminedi decadenza per l’accertamento fosse, nel caso di specie, dicinque anni (con scadenza, quindi, il 31 dicembre 2012), exart. 43, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigenteratione temporis), e non già di quattro anni.3.

Consegue quindi l’accoglimento del ricorso principale, edil rigetto del ricorso incidentale.R.G.

N. 4276/2017 R.G. 5Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 4276/2017Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 13418/2026Data pubblicazione 09/05/2026La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, conriferimento al ricorso principale, con rinvio, per nuovogiudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Puglia, in diversa composizione, la quale provvederàanche alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.Stante il rigetto del ricorso incidentale, ricorrono ipresupposti processuali per dichiarare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione,se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, e rigetta il ricorsoincidentale.Cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso principaleaccolto, e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, anche per la regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare [OSCURATO:PERSONA] tenuta al pagamento di unasomma di importo pari al contributo unificato previsto per lapresente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 22 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 4276/2017 R.G. 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a marginedel controricorso,- controricorrente/ricorrente in via incidentale -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 7 - n. 1893/2016, depositata il 15 luglio2016;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consigliodel 22 gennaio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4276/2017Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 13418/2026Data pubblicazione 09/05/20261. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Barletta-Andria-Trani notificava, in data 18 maggio 2012, a CaggianelliAnna Maria avviso di accertamento n. TVS010400579/2012,con il quale procedeva ad accertare sinteticamente, ai sensidell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nei confrontidella suddetta contribuente, un reddito imponibile per l’anno2006 pari ad € 113.437,00, con conseguente determinazionedi IRPEF per € 40.168,00 con relative addizionali, oltreinteressi e sanzioni.Il reddito in questione veniva accertato sulla base delpossesso di tre autovetture, del possesso del 50%dell’abitazione principale e degli incrementi patrimoniali perl’acquisto di n. 2 immobili nell’anno 2008 per 85.080,00,imputando all’anno 2006 una quota di 1/5 della spesacomplessiva di € 425.400,00.2. Avverso tale avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] AnnaMaria proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Bari la quale, con sentenza n. 1113/07/2014,depositata il 13 maggio 2014, lo accoglieva, annullando l’attoimpugnato.Rilevava, in particolare, la C.T.P. che l’avviso diaccertamento era da considerare tardivo, in quanto emessonel quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovutoessere presentata la dichiarazione, nel mentre il termine diaccertamento, secondo la normativa vigente pro-tempore,era quello del 31 dicembre del quarto anno successivo aquello in cui avrebbe dovuto essere presentata ladichiarazione, tenuto conto del fatto che, nella specie,l’accertamento si basava su acquisti effettuati nel 2008,successivo a quello oggetto di accertamento (2006), per ilR.G. N. 4276/2017 R.G. 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4276/2017Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 13418/2026Data pubblicazione 09/05/2026quale non vi erano elementi certi per desumere la sussistenzadi redditi che avrebbero determinato l’obbligo dipresentazione della dichiarazione.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, laCommissione Tributaria Regionale della Puglia – sez. n. 7, consentenza n. 1893/2016, pronunciata il 10 giugno 2016 edepositata in segreteria il 15 luglio 2016, rigettava l’appello,con compensazione delle spese, confermando la sentenzaimpugnata ma per motivi diversi, ritenendo che gli incrementipatrimoniali conseguiti dalla contribuente nell’anno 2008 nonpotessero riferirsi alle annualità precedenti.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 14 febbraio 2017).Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], la qualepropone altresì ricorso incidentale sulla base di un motivo.5. Con decreto presidenziale del 5 novembre 2025 è stataquindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questasezione per l’adunanza in camera di consiglio del 22 gennaio2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.La controricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso principale l’Agenzia delleEntrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 38,comma 5, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. avevaritenuto erroneamente non considerabili, ai fini delladeterminazione del reddito del 2006, gli acquisti immobiliarieffettuati nell’anno 2008, in quanto effettuati in un annoR.G. N. 4276/2017 R.G. 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4276/2017Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 13418/2026Data pubblicazione 09/05/2026diverso da quello oggetto dell’accertamento, dato che,secondo la normativa in vigore ratione temporis, la spesa perincrementi patrimoniali si presumeva sostenuta, salvo provacontraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’annoin cui era stata effettuata e nei quattro anni precedenti.Il motivo è fondato.La Corte regionale ha confermato l’annullamento dell’avvisodi accertamento, ritenendo che, poiché gli incrementipatrimoniali presi come riferimento dall’Ufficio erano risalentiall’anno 2008, questi non potessero riguardare le annualitàprecedenti, e, in particolare, l’anno d’imposta 2006.L’accertamento in questione, tuttavia, si basavasull’applicazione dell’art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n.600/1973, nella versione precedente a quella modificata conl’art. 22, comma 1, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. dallal. 30 luglio 2010, n. 122, che si applica per gli accertamenti afar data dall’anno d’imposta 2009 (v. Cass. 1° aprile 2022, n.10578; Cass. 7 giugno 2021, n. 15760).Erroneamente, pertanto, la Corte regionale ha ritenuto dinon poter determinare il reddito dell’anno 2006, utilizzandogli incrementi patrimoniali dell’anno 2008, che invece, proprioin applicazione della normativa vigente ratione temporis, sidovevano presumere, salvo prova contraria, realizzati conredditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stataeffettuata e nei quattro precedenti.2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, invece, lacontribuente [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsaapplicazione dell’art. 43, comma 2, d.PR. n. 600/1973 (neltesto vigente ratione temporis), in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.R.G. N. 4276/2017 R.G. 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4276/2017Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 13418/2026Data pubblicazione 09/05/2026Deduce, in particolare, la contribuente che erroneamente laC.T.R., pur rigettando l’appello dell’Ufficio, aveva ritenuto checomunque la presunzione di esistenza di un maggior redditoavvenuta ex post (con la notifica dell’avviso di accertamentonel 2012) consentisse all’Ufficio di applicare il terminedecadenziale di cinque anni (anziché di quattro) perl’emissione dell’atto accertativo, in quanto, in ogni caso, nonsi versava in un’ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi perl’anno 2006, poiché ella in quell’anno non aveva conseguitoalcun reddito, e solo successivamente le era stato imputatoun reddito, sulla base di un accertamento avvenuto ex post.Il motivo è infondato.Ed invero, la sussistenza dei presupposti per l'accertamentosintetico, quali la disponibilità di alcuni beni o lamanifestazione di una certa capacità di spesa, crea, in favoredel Fisco, una presunzione di esistenza di un maggiore redditoe, di conseguenza, sposta totalmente sul contribuente ilcarico probatorio circa l’eventuale inesistenza di tali redditi.Conseguentemente, dovendosi ritenere sussistenti deiredditi nell’anno oggetto di accertamento (nella fattispecie inesame: 2006), vi era anche l’obbligo per la contribuente dipresentare la relativa dichiarazione.Correttamente, quindi, la C.T.R. ha ritenuto che il terminedi decadenza per l’accertamento fosse, nel caso di specie, dicinque anni (con scadenza, quindi, il 31 dicembre 2012), exart. 43, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 (nel testo vigenteratione temporis), e non già di quattro anni.3. Consegue quindi l’accoglimento del ricorso principale, edil rigetto del ricorso incidentale.R.G. N. 4276/2017 R.G. 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 4276/2017Numero sezionale 597/2026Numero di raccolta generale 13418/2026Data pubblicazione 09/05/2026La sentenza impugnata deve dunque essere cassata, conriferimento al ricorso principale, con rinvio, per nuovogiudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo gradodella Puglia, in diversa composizione, la quale provvederàanche alla regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità.Stante il rigetto del ricorso incidentale, ricorrono ipresupposti processuali per dichiarare [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una somma di importo pari alcontributo unificato previsto per la presente impugnazione,se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale, e rigetta il ricorsoincidentale.Cassa la sentenza impugnata, in relazione al ricorso principaleaccolto, e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Puglia, in diversacomposizione, anche per la regolamentazione delle spese delgiudizio di legittimità.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali perdichiarare [OSCURATO:PERSONA] tenuta al pagamento di unasomma di importo pari al contributo unificato previsto per lapresente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 22 gennaio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 4276/2017 R.G. 6Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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