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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31211/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 5014/26 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata esclusione della recidiva reiterata e specifica, è inammissibile in quanto aspecifico nonché meramente riproduttivo di analoga censura già vagliata e disattesa dalla Corte d'Appello che, con motivazione logica e immune da censure, ha sottolineato la presenza di numerosi precedenti, di cui uno specifico, di tal che il nuovo reato si pone come espressione di una ingravescente pericolosità; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichia P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],i1denteMaria [OSCURATO:PERSONA] icciarelli DEPOSi fA IN CANCELLEgiA Sezione VII PenAlg 13 AG I ' 026 [OSCURATO:PERSONA]° L' ente isa K(.2tiei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. 5014/26 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, relativo alla mancata esclusione della recidiva reiterata e specifica, è inammissibile in quanto aspecifico nonché meramente riproduttivo di analoga censura già vagliata e disattesa dalla Corte d'Appello che, con motivazione logica e immune da censure, ha sottolineato la presenza di numerosi precedenti, di cui uno specifico, di tal che il nuovo reato si pone come espressione di una ingravescente pericolosità; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichia P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],i1denteMaria [OSCURATO:PERSONA] icciarelli DEPOSi fA IN CANCELLEgiA Sezione VII PenAlg 13 AG I ' 026 [OSCURATO:PERSONA]° L' ente isa K(.2tiei
Sentenza Cassazione n. 31211/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris