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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 33505/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la difesa si duole del rigetto dell'eccezione con cui era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado per essere stato l'imputato dichiarato assente in mancanza dei presupposti di cui agli artt. 420-bis, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen.; violazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen.

Vista la memoria difensiva depositata in atti, in cui si contesta la valutazione d'inammissibilità dell'impugnazione e si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

Considerato che le censure articolate dalla difesa si appalesano manifestamente infondate: come puntualmente argomentato dai giudici di merito la notifica del decreto di citazione a giudizio era da ritenersi valida, in quanto effettuata a mezzo Racc.

A/R spedita il 24/8/2021 all'indirizzo in cui l'imputato aveva eletto domicilio in sede di verbale di identificazione redatto dalla polizia giudiziaria; notifica perfezionatasi per compiuta giacenza.

La Corte di merito ha inoltre osservato che: 1) il tempo trascorso tra la elezione di domicilio e la notifica del decreto di citazione non rileva, atteso che la prima mantiene la propria validità se non viene dimostrato che sia venuto meno qualunque collegamento tra il luogo eletto e l'imputato tale da rendere il domicilio eletto inidoneo; 2) il domicilio eletto dal [OSCURATO:PERSONA] era idoneo a mettere quest'ultimo nella condizione di conoscere l'atto del procedimento; 3) l'imputato non ha dedotto un mutamento della residenza o allegato alcun impedimento dovuto al caso fortuito o alla forza maggiore ostativo alla comunicazione del mutamento del domicilio eletto; 4) le modalità della notifica del decreto di citazione a giudizio erano adeguate a porre l'imputato nella condizione di conoscere l'atto notificato, in quanto l'agente postale aveva attestato la temporanea assenza del destinatario, circostanza significativa in relazione alla permanenza del rapporto tra l'imputato ed il domicilio eletto.

Considerato che le doglíanze di cui al motivo di ricorso risultano del tutto generiche, essendo formulate in termini puramente oppositivi e ipotetici.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la difesa si duole del rigetto dell'eccezione con cui era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado per essere stato l'imputato dichiarato assente in mancanza dei presupposti di cui agli artt. 420-bis, commi 1, 2 e 3 cod. proc. pen.; violazione dell'art. 420-quater cod. proc. pen. Vista la memoria difensiva depositata in atti, in cui si contesta la valutazione d'inammissibilità dell'impugnazione e si insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Considerato che le censure articolate dalla difesa si appalesano manifestamente infondate: come puntualmente argomentato dai giudici di merito la notifica del decreto di citazione a giudizio era da ritenersi valida, in quanto effettuata a mezzo Racc. A/R spedita il 24/8/2021 all'indirizzo in cui l'imputato aveva eletto domicilio in sede di verbale di identificazione redatto dalla polizia giudiziaria; notifica perfezionatasi per compiuta giacenza. La Corte di merito ha inoltre osservato che: 1) il tempo trascorso tra la elezione di domicilio e la notifica del decreto di citazione non rileva, atteso che la prima mantiene la propria validità se non viene dimostrato che sia venuto meno qualunque collegamento tra il luogo eletto e l'imputato tale da rendere il domicilio eletto inidoneo; 2) il domicilio eletto dal [OSCURATO:PERSONA] era idoneo a mettere quest'ultimo nella condizione di conoscere l'atto del procedimento; 3) l'imputato non ha dedotto un mutamento della residenza o allegato alcun impedimento dovuto al caso fortuito o alla forza maggiore ostativo alla comunicazione del mutamento del domicilio eletto; 4) le modalità della notifica del decreto di citazione a giudizio erano adeguate a porre l'imputato nella condizione di conoscere l'atto notificato, in quanto l'agente postale aveva attestato la temporanea assenza del destinatario, circostanza significativa in relazione alla permanenza del rapporto tra l'imputato ed il domicilio eletto. Considerato che le doglíanze di cui al motivo di ricorso risultano del tutto generiche, essendo formulate in termini puramente oppositivi e ipotetici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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