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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39335/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Ritenuto che il primo motivo, che contesta l'affermazione di responsabilità, fa leva su assunti generici, privi di confronto argomentativo con le ragioni della decisione; Considerato che il secondo motivo, che si appunta sull'elemento soggettivo del delitto, trovava già risposta nella sentenza di primo grado (pag. 19) alla quale quella di appello legittimamente rinvia; Ritenuto che il terzo motivo, che contesta il diniego della circostanza attenuante di cui all'art.219, comma terzo, legge fall., è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito (pagg.10 e 11); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Ritenuto che il primo motivo, che contesta l'affermazione di responsabilità, fa leva su assunti generici, privi di confronto argomentativo con le ragioni della decisione; Considerato che il secondo motivo, che si appunta sull'elemento soggettivo del delitto, trovava già risposta nella sentenza di primo grado (pag. 19) alla quale quella di appello legittimamente rinvia; Ritenuto che il terzo motivo, che contesta il diniego della circostanza attenuante di cui all'art.219, comma terzo, legge fall., è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e disattesi dal giudice di merito (pagg.10 e 11); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 39335/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris