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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 11434/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta a correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la Corte di appello ha correttamente applicato i principi affermati dalla Suprema Corte non essendo necessario l'accertamento del delitto presupposto nei suoi singoli estremi fattuali; considerato che la doglianza relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni provenienti dal custode dello stabile e riportate dal teste di P.G. non è consentita in quanto priva di decisività rispetto alla finale affermazione di responsabilità esposta nella sentenza impugnatalladdove a pag. 5 si dà conto di ulteriori e decisivi elementi quali il collegamento del ricorrente alla refurtiva e la disponibilità della stessa oltre che l'assenza di giustificazione in merito al possesso di tali beni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma; il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta a correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto di ricettazione, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che la Corte di appello ha correttamente applicato i principi affermati dalla Suprema Corte non essendo necessario l'accertamento del delitto presupposto nei suoi singoli estremi fattuali; considerato che la doglianza relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni provenienti dal custode dello stabile e riportate dal teste di P.G. non è consentita in quanto priva di decisività rispetto alla finale affermazione di responsabilità esposta nella sentenza impugnatalladdove a pag. 5 si dà conto di ulteriori e decisivi elementi quali il collegamento del ricorrente alla refurtiva e la disponibilità della stessa oltre che l'assenza di giustificazione in merito al possesso di tali beni; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma; il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11434/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris