CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 48915/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Modena applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli. 2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in relazione all'art. 143, c.p.p., in punto di mancata traduzione della sentenza in una lingua conosciuta dal prevenuto, il quale non comprende la lingua italiana, tanto da essere stato assistito da un interprete di lingua araba, sia in sede di udienza di convalida, che in sede di udienza per la decisione sulla richiesta 3. Con requisitoria scritta del 6.7.2022 il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga rigettato. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Ed invero, come è stato rilevato da un condivisibile arresto della giurisprudenza di legittimità, in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di patteggiannento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613, c.p.p., ad opera della legge 23 giugno 201.7, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (cfr. Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Rv. 277111). Va, inoltre, rilevato che, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., è possibile proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, vizi che il ricorrente non ha specificamente denunciato, limitandosi a eccepire, del tutto genericamente, una pretesa violazione del diritto di difesa, derivante dalla mancata traduzione della sentenza, frutto, peraltro, di un epilogo decisorio comprensibile dall'imputato, che, come evidenziato nel ricorso, è stato assistito da un interprete di lingua araba "in sede di udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione pena". 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.