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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 48991/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Messina in data 5 maggio 2023 ha confermato la decisione di primo grado, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 474, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 24 giugno 2020); - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 474 cod. pen., è manifestamente infondato, giacché l'interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 cod. pen. è la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché, ai fini dell'integrazione dei reati non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto; al contrario, in presenza di una c:ontraffazione, i reati sono configurabili anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio; pertanto, la configurabilità del reato di cui all'art. 474 cod. pen. non è esclusa allorché, come nel caso di specie, il potenziale compratore sia avvertito della falsità del prodotto offerto in vendita, attraverso l'apposizione sulla confezione - che riproduceva i marchi originali - la scritta "made in China" (Sez. 2, Sentenza n. 28423 del 27/04/2012, Rv. 253417); si è spiegato, a tal riguardo, che l'apposizione della dicitura "copia d'autore" su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude l'integrazione del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.), - che tutela la fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi - trattandosi di un reato di pericolo per la cui integrazione è necessaria soltanto l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione (Sez. 5, n. 2300 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272002); - che il secondo motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, la condotta, posta in essere nell'ambito di un'attività di commercio ambulante, non può essere considerata non abituale (vedasi pag. 3, punto 3 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, che contesta l'operata graduazione della pena, non è consentito in questa sede ed è, comunque, manifestamente infondato, in quanto, essendo stata la pena irrogata determinata in misura prossima al minimo edittale, non era necessaria alcuna specifica motivazione (vedasi pag. 3, punto 5 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q.1.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 novembre 2023 Il consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte di appello di Messina in data 5 maggio 2023 ha confermato la decisione di primo grado, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 474, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 24 giugno 2020); - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, che denuncia il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'accertamento degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 474 cod. pen., è manifestamente infondato, giacché l'interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 cod. pen. è la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l'affidamento del singolo, sicché, ai fini dell'integrazione dei reati non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto; al contrario, in presenza di una c:ontraffazione, i reati sono configurabili anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio; pertanto, la configurabilità del reato di cui all'art. 474 cod. pen. non è esclusa allorché, come nel caso di specie, il potenziale compratore sia avvertito della falsità del prodotto offerto in vendita, attraverso l'apposizione sulla confezione - che riproduceva i marchi originali - la scritta "made in China" (Sez. 2, Sentenza n. 28423 del 27/04/2012, Rv. 253417); si è spiegato, a tal riguardo, che l'apposizione della dicitura "copia d'autore" su prodotti industriali recanti marchi contraffatti non esclude l'integrazione del reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.), - che tutela la fede pubblica, intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi - trattandosi di un reato di pericolo per la cui integrazione è necessaria soltanto l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione, con riferimento non solo al momento dell'acquisto, ma anche a quello della successiva utilizzazione (Sez. 5, n. 2300 del 21/11/2017, dep. 2018, Rv. 272002); - che il secondo motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che generico, posto che, la condotta, posta in essere nell'ambito di un'attività di commercio ambulante, non può essere considerata non abituale (vedasi pag. 3, punto 3 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, che contesta l'operata graduazione della pena, non è consentito in questa sede ed è, comunque, manifestamente infondato, in quanto, essendo stata la pena irrogata determinata in misura prossima al minimo edittale, non era necessaria alcuna specifica motivazione (vedasi pag. 3, punto 5 della sentenza impugnata); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q.1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 Il consigliere e
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