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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33747/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5799/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., denominata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatoin Roma, via Banco di [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ottavi, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1688 /201 9 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 10 luglio2019. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 5799/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., quale agenzia generale di [OSCURATO:SOCIETA]., spiegò opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. avverso il precetto per il pagamento di somme intimatoledalla [OSCURATO:PERSONA] C.A.A.I.R. soc. coop. a r.l. in forza di sentenza del giudice di pace di Ragusa.

Definendo la lite in prima cure, l’aditoTribunale di Ragusa, rilevata la caducazione lite pendente del titolo esecutivo giudiziale (per annullamento in appello dell’azionata sentenza), dichiarò cessata la materia del contendere sull’opposizione, con condanna dell’opponente alla refusione delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata confermata dalla decisione in epigrafe indicata, la quale, ai fini dell’applicazione del criterio della soccombenza virtuale per il regolamento delle spese processuali, ha ritenuto la inammissibilità dei motivi addotti a suffragio dell’opposizione, siccome afferenti all’esistenza del credito ed alla formazione del titolo esecutivo.

3. Ricorre per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., quale agenzia generale di [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tre motivi; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a responsabilità limitata.

4. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con le doglianze formulatein ricorso, si deduce: - violazione e falsa applicazione di plurime norme di diritto, sull’assunto che la caducazione lite pendente del titolo esecutivo giudiziale posto a base del precetto opposto determini l’illegittimità dell’esecuzione minacciata e la fondatezza dell’opposizione, per r.g. n. 5799/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] qualsivoglia ragione proposta, con conseguente necessaria condanna dell’intimante -opposto al pagamento delle spese del giudizio; -violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 617 cod. proc. civ. nonché omessa, insufficiente e contradditoria motivazione, per aver la gravata sentenza mal interpretato i motivi di opposizione e ricostruito in modo incompleto i fatti di causa; - v iolazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per regolamento delle spese di lite non conforme a soccombenza.

2. Il ricorso è inammissibile per tardività.

La sentenza impugnata ha deciso una controversia qualificata come opposizione all’esecuzione, alla quale non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva.

L’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass.03/07/2018,n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini relativi al giudizio di cassazione, cfr. Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass.11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, r.g. n. 5799/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 2179; Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892).

Costituisce altresì jus receptum la non applicabilità alle opposizioni esecutive della sospensione feriale dei termini, anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto -sia che concerna la soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sullespese e sulla loro misura - inerisce sempre alla r atio della sospensione disposta per la natura della controversia alla quale lespese stesse si riferiscono (così, ex plurimis, Cass. 20/05/2019, n. 13578; Cass, 22/11/2017, n. 27747; Cass. 14/06/2016, n. 12150).

Ne deriva che avverso la sentenza qui impugnata (pubblicata il 10 luglio 2019 e non notificata), il ricorso per cassazione risulta notificato (con atto a mezzo PEC) il giorno 10 febbraio 2020, irrimediabilmente elasso il termine (c.d. lungo) di sei mesi stabilito dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., per la proposizione dell’impugnazione.

3. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.

4. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez.

U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. r.g. n. 5799/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5799/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., denominata [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatoin Roma, via Banco di [OSCURATO:PERSONA] n. 48, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Ottavi, rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 1688 /201 9 del la [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 10 luglio2019. [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 5799/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., quale agenzia generale di [OSCURATO:SOCIETA]., spiegò opposizione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. avverso il precetto per il pagamento di somme intimatoledalla [OSCURATO:PERSONA] C.A.A.I.R. soc. coop. a r.l. in forza di sentenza del giudice di pace di Ragusa. Definendo la lite in prima cure, l’aditoTribunale di Ragusa, rilevata la caducazione lite pendente del titolo esecutivo giudiziale (per annullamento in appello dell’azionata sentenza), dichiarò cessata la materia del contendere sull’opposizione, con condanna dell’opponente alla refusione delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata confermata dalla decisione in epigrafe indicata, la quale, ai fini dell’applicazione del criterio della soccombenza virtuale per il regolamento delle spese processuali, ha ritenuto la inammissibilità dei motivi addotti a suffragio dell’opposizione, siccome afferenti all’esistenza del credito ed alla formazione del titolo esecutivo. 3. Ricorre per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., quale agenzia generale di [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi a tre motivi; resiste, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a responsabilità limitata. 4. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con le doglianze formulatein ricorso, si deduce: - violazione e falsa applicazione di plurime norme di diritto, sull’assunto che la caducazione lite pendente del titolo esecutivo giudiziale posto a base del precetto opposto determini l’illegittimità dell’esecuzione minacciata e la fondatezza dell’opposizione, per r.g. n. 5799/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] qualsivoglia ragione proposta, con conseguente necessaria condanna dell’intimante -opposto al pagamento delle spese del giudizio; -violazione e falsa applicazione degli artt. 617 e 617 cod. proc. civ. nonché omessa, insufficiente e contradditoria motivazione, per aver la gravata sentenza mal interpretato i motivi di opposizione e ricostruito in modo incompleto i fatti di causa; - v iolazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per regolamento delle spese di lite non conforme a soccombenza. 2. Il ricorso è inammissibile per tardività. La sentenza impugnata ha deciso una controversia qualificata come opposizione all’esecuzione, alla quale non trova applicazione la regola della sospensione feriale dei termini, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742: quest’ultima norma, infatti, sottrae espressamente alla sospensione feriale le «opposizioni all’esecuzione», locuzione da intendersi riferita a tutti i giudizi oppositivi (all’esecuzione, agli atti esecutivi, di terzo all’esecuzione), proposti sia prima che dopo l’inizio della procedura esecutiva. L’inoperatività della sospensione feriale, in quanto afferente alla natura della lite, regola l’intero svolgimento del processo oppositivo, cioè a dire vale in ogni sua fase e grado, incluse le impugnazioni (a prescindere dal contenuto della pronuncia e dai motivi di gravame), e legittima pertanto il rilievo, anche officioso, della tardività del ricorso per cassazione (tra le innumerevoli, si vedano Cass. 14/01/2022, n. 1127; Cass. 13/02/2020, n. 3542; Cass. 18/12/2019, n. 33728; Cass.03/07/2018,n. 17328; Cass. 20/04/2017, n. 9963; Cass. 07/02/2017, n. 3214; Cass. 08/04/2014, n. 8137; Cass. 11/01/2012, n. 171; circa la non sospensione dei termini relativi al giudizio di cassazione, cfr. Cass. 27/06/2022, n. 20594; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass.11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234; Cass. 27/01/2017, r.g. n. 5799/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] n. 2179; Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19836; Cass. 20/05/2015, n. 10252; Cass. 25/02/2015, n. 3889; Cass. 03/02/2015, n. 1892). Costituisce altresì jus receptum la non applicabilità alle opposizioni esecutive della sospensione feriale dei termini, anche quando nel relativo giudizio permanga, quale unica questione controversa, quella attinente al regolamento delle spese processuali, in quanto la condanna alle spese assolve alla funzione di assicurare la pienezza di tutela della situazione dedotta nel processo, per cui la lite su tale aspetto -sia che concerna la soccombenza virtuale sia che riguardi le regole relative alla statuizione sullespese e sulla loro misura - inerisce sempre alla r atio della sospensione disposta per la natura della controversia alla quale lespese stesse si riferiscono (così, ex plurimis, Cass. 20/05/2019, n. 13578; Cass, 22/11/2017, n. 27747; Cass. 14/06/2016, n. 12150). Ne deriva che avverso la sentenza qui impugnata (pubblicata il 10 luglio 2019 e non notificata), il ricorso per cassazione risulta notificato (con atto a mezzo PEC) il giorno 10 febbraio 2020, irrimediabilmente elasso il termine (c.d. lungo) di sei mesi stabilito dall’art. 327, primo comma, cod. proc. civ., per la proposizione dell’impugnazione. 3. Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza. 4. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. r.g. n. 5799/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.800 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso
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