CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 05369/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato COSENZA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LUCCAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Lucca ha respinto l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di applicazione del vincolo della continuazione tra i reati accertati con varie sentenze e decreti penali di condanna, tutti integranti la fattispecie della truffa on-line, rimarcando che detti reati erano stati commessi a distanza di mesi ed anni tra loro e con diverse modalità esecutive, così da risultare espressione di un programma di vita improntato al crimine e non frutto di predeterminazione originaria tale da sostanziare l'invocata continuazione. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione di legge e vizio di motiva- zione per l'esclusione della continuazione tra le truffe on-line, della quale invece ricorrevano gli indici dell'omogeneità delle condotte, dell'identità del bene giuri- dico offeso e della contiguità cronologica. 3. Il ricorso è fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché è diretto a richiedere un diverso apprezzamento degli elementi di fatto, che esorbita dalla funzione di questa Corte in presenza di una motiva- zione congrua ed aderente ai principi elaborati sul tema della continuazione tra i reati. E' stato infatti affermato che "In tema di reato continuato, l'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio- temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori" (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Rv. 254793). Nella specie, il giudice dell'esecuzione - pur considerando l'omogeneità delle violazioni e la próssimità temporale di alcune delle condotte, nonché ritenendo irrilevante il criterio territoriale, essendo l'eterogeneità dei luoghi connaturata alla truffa on-line - ha valutato troppo esteso l'arco crono- logico in cui si sono manifestate (dal 2015 al 2018) ed ha attribuito pregnanza alla pubblicazione degli annunci su siti e piattaforme diverse, al concorso nei reati con persone diverse, all'utilizzo di carte diverse su cui far confluire i pagamenti, frutto anche di contingenze occasionali ovvero di una tendenza a porre in essere reati della stessa specie o indole, quali elementi sintomatici di una abitualità del condannato al crimine e non come una serie di condotte precedentemente programmate.4. In conclusione, il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del Pellicori al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 5 ottobre 2022 Il Consigliere es