CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 05605/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il P.G. conclude chiedendo alla Corte di dichiarare la competenza del conflitto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] cui trasmettersi gli atti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. In sede di opposizione alla esclusione di un credito, dalla procedura di ammissione di cui all'art. 59 d.lgs. n.159 del 2011, è sorto conflitto negativo di competenza tra il Tribunale del Riesame di Napoli (ordinanza del 15 maggio 2021) ed il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (ordinanza del 22 giugno 2021). 1.1 Va precisato che la procedura di confisca è stata trattata in ambito penale (ai sensi dell'art. 240 bis cod.pen.) e che il provvvedimento di confisca risulta emesso, in cognizione, dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ad avviso del Collegio il conflitto negativo di competenza - sulle opposizioni dei creditori esclusi dalla ammissione allo stato passivo della procedura di confisca - va deciso con attribuzione della competenza al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice che si è pronunziato, in sede di cognizione, sulla confisca. 2. Sul tema, questa Prima Sezione penale della Corte di Cassazione ha emesso, a partire da Sez. I n. 19106 del 22.4.2021, più decisioni tese ad affermare il medesimo principio di diritto, a fronte di una diversa interpretazione delle disposizioni di legge che era emersa in altri arresti di legittimità (attributiva di competenza al Tribunale del Riesame reale). La decisione numero 19106 del 22.4.2012, ai cui contenuti argomentativi si opera integrale rinvio, è stata così massimata (rv 281363): in tema di confisca cd. allargata, la competenza a decidere sull'opposizione avverso l'esclusione dallo stato passivo pronunciata dal giudice per le indagini preliminari spetta al giudice che, nel medesimo procedimento, ha disposto la confisca, e non al tribunale del riesame. In epoca posteriore a detta decisione non risulta che sia stato riproposto il precedente orientamento interpretativo, sicchè non può dirsi attuale un contrasto interpretativo di entità tale da imporre la trasmissione degli atti alle Sezioni Unite di questa Corte. Va pertanto data continuità ai principi espressi dalla citata decisione numero 19106 del 22.4.2021, condivisi dal Collegio. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il 26 gennaio 2022 Il Consigliere esten