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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 37221/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Letta la memoria del MINISTERO resistente a messo dell'Avvocatura delio Stato con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Bari ha rigettato la richiesta di ripar zione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita (dall'8 al 12 febbraio 2116 in custodia cautelare in carcere e fino al 15 luglio 2016 in regime di arresti do iciliari, misura poi sostituita dagli obblighi di dimora) in un procedimento penai nel quale gli erano stati contestati i reati di cui agli artt. 416, 648 e 648 bis cod. pen., concluso con sentenza del Tribunale di Trani del 25 settembre 2020, i revocabile, di assoluzione perché il fatto non sussiste quanto al reato di associazi one e per non aver commesso il fatto, in relazione ai reati di ricettazione e ricicla gio.

1.2. La Corte della riparazione ha rigettato l'istanza rilevando la sussistenza della condizione ostativa della colpa grave, quanto alla instaurazion della misura, nella condotta extraprocessuale del ricorrente, che avrebbe a uto incidenza causale rispetto alla emissione dell'ordinanza cautelare.

2. Avverso l'ordinanza di rigetto, il richiedente, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso articolando un unico motivo con il quale ha de otto la errata applicazione degli artt. 43 cod. pen. e 314 cod. proc. pen. e il vizio i motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave.

2.1. I giudici della riparazione hanno ritenuto: a) che a Di mito possono essere attribuiti ambigui contatti intrattenuti a mezzo di una ut nza intestata fittiziamente ad una terza persona, con un individuo che in quel periodo si trovava sottoposto agli arresti domiciliari e con un altro, dedito al furt di auto e al riciclaggio; b) ambigue e costanti frequentazioni con [OSCURATO:PERSONA]A rile, soggetto dedito alla ricettazione di veicoli rubati che esercitava l'attività di a todemolizione totalmente abusiva sul terreno di proprietà della moglie del Di mito; c) una condotta connivente del Dimmito consistita nel consentire lo stazionamento nel proprio autoparco della [OSCURATO:PERSONA] condotta dal Quercia e adibit a scorta del furgone usato per il trasporto dei pezzi provenienti dal sezionarne to dei veicoli rubati mentre venivano scaricati nell'autodemolizione del D'Aprile. 2.2 La decisione, secondo la difesa, è viziata, quanto al primo unto perché il giudice della cognizione ha escluso la riconducibilità al Dimmi o dell'utenza intestata a terzi.

Quanto ai presunti ambigui contatti e/o frequentazioni la difesa richiama giurisprudenza di questa Corte in virtù della quale le requentazioni possono considerarsi ambigue quando si prestano, oggettivamen e, ad essere interpretate come tali in quanto non giustificate da rapporti di pary ntela o poste in essere con la consapevolezza che si tratti di soggetti coinvolti in traffici illeciti.In ogni caso si evidenzia la necessità di adeguata motivazione volt a dimostrare che dette frequentazioni possono essere interpretate come indizi d complicità.

2.3. A tali principi i giudici della riparazione non si sarebbero ttenuti perché hanno desunto la colpa da contatti o frequentazioni che equivalgon a sospetti.

Si dà per scontato che Dinnnnito sapesse che Lovergine si trova a agli arresti domiciliari che Quercia fosse dedito al riciclaggio di auto. [OSCURATO:PERSONA]Aprile i loro autoparchi erano attigui il che appare coerente con la quotidiana f equentazione.

Tra l'altro D'Aprile svolgeva la propria attività su terreno di proprie à della moglie del Dinnnnito.

Ancora, Dimmito, in sede di interrogatorio forniva c iarimenti utili alla esatta ricostruzione della vicenda e ridimensionare il quad o di elementi sospetti a proprio carico tanto che veniva sostituita la misura.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Mariella D Masellis, che ha depositato conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il Ministero resistente, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve essere preliminarmente richiamata la consolidata giui isprudenza di questa Corte secondo la quale va distinta l'operazione logica propri del giudice di merito, finalizzata all'accertamento della sussistenza del reato con estato e della sua commissione da parte dell'imputato da quella tipica del giudice della riparazione.

Quest'ultimo, pur operando la propria valutazione, se del caso sulla scorta del medesimo materiale esaminato del giudice di merito eve, tuttavia, seguire un iter logico del tutto autonomo proprio in virtù del compito de ma ndatog li che non è quello di stabilire se determinate condotte configurino o meno reato quanto, piuttosto, se le stesse si siano poste come fattore con izionante alla produzione dell'evento "detenzione".

Con riferimento a tale aspetto il giudice della riparazione è liber i di esaminare il materiale acquisito non per rivalutarlo ma per controllare se ric rrano o meno le condizioni dell'azione di natura civilistica, ivi compresa l'eventuale sussistenza di una causa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, (Sez. u n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 2036 8; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 23/01/2017, Fornara, Rv. 268952).E' evidente che la Corte della riparazione, nel compiere tale v lutazione, non potrà né ignorare quanto è stato accertato nel giudizio di merito ne otrà affermare o negare ciò che non è stato né affermato né negato, "mentre un pi ampio spazio di manovra gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che on sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate cfr. Sez. 4 n. 37791 del 6/10/2020; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001 - dep. 28/02 2002, Pavone, Rv. 220984; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014 - dep. 29/01/2015, Ga cia de Medina, Rv. 263197)").

3. Fatta questa necessaria premessa, ad avviso di questo sollegio, risulta evidente l'errore prospettico nel quale è incorsa la Corte della ripar zione.

L'intero argomentare della Corte è fondato su quanto affermato nei provvedimenti cautelari come risulta dal continuo richiamo a quanto esplicitato nell'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Trani che aveva ritenu o sussistenti a carico del Dimmito i gravi indizi dei reati di cui agli artt. 416, 648 648 bis cod. pen. nonché dal Tribunale del Riesame di Bari che aveva rig ttato l'istanza formulata nell'interesse dell'odierno ricorrente ma non anche quelh che il giudice della cognizione ha ritenuto accertate.

E così, pur facendo richiamo alla necessità che in sede di ripara ione vengano affermati comportamenti non esclusi dal giudice della cognizio e e vengano valutati materiali probatori acquisiti, gli elementi che sono stati r tenuti ostativi sono stati individuati, traendoli dall'ordinanza custodiale: a) negli ambigui contatti intrattenuti a mezzo di una ut nza intestata fittiziamente a terza persona con un soggetto sottoposto in quel peri do agli arresti donniciliari e con altro soggetto dedito ai furti di auto quale il Querc a; b) nelle ambigue frequentazioni con D'[OSCURATO:PERSONA], s ggetto dedito alla ricettazione di veicoli rubati su un'area di proprietà della mogli del Dimmito che risultava presente in occasione della irruzione dei Carabini ri in data 10 maggio 2015 allorquando il D'Aprile veniva tratto in arresto; c) "soprattutto" nella condotta connivente del Dimmito consistita nel consentire lo stazionamento nel proprio autoparco della [OSCURATO:PERSONA] condotta dal Quercia ed adibita a scorta del furgone utilizzato per il trasp rto dei pezzi provenienti dal sezionamento dei veicoli rubati mentre i pezzi venivano scaricati nell'autodemolizione del D'Aprile.

Si tratta di circostanze ritenute dal giudice cautelare che, tutt via, il giudice della cognizione non ha ritenuto accertate ed, anzi, in taluni ca , ha proprio escluso.3.1.Si fa riferimento agli "ambigui" contatti intrattenuti tramite una utenza telefonica intestata fittiziamente a terze persone con soggetti che er no agli arresti domiciliari o dediti ai reati di furto e di ricettazione.

In proposito va rilevato che la riconducibilità dell'ut nza intestata "fittiziamente" a terzi, in capo al Dimnnito, è stata esclusa dai giudi i di merito. 3.2 Quanto poi ai rapporti definiti "ambigui" non viene s gnalato alcun elemento dal quale possa desumersi che Dimmito fosse a c noscenza che Lovergine si trovasse agli arresti domiciliari e Quercia fosse d dito a furti o ricettazioni.

Conoscenza tanto più rilevante ove si consideri che 'assoluzione è stata pronunciata non solo per i reati di ricettazione e di riciclaggio ma anche dal reato associativo mentre nell'ordinanza impugnata si continua a defi ire il Dimmito (traendolo dall'ordinanza del GIP) il "trait d'union tra il gruppo d gli andriesi e quello dei cerignolani"). 3.3 Sotto altro profilo la Corte attribuisce il carattere della ambiguità, di per sé insufficiente a qualificare la colpa grave, alle "frequentazioni" con D'Aprile senza spiegare in cosa consistessero (quali i contatti, eventuali incontri clandestini, le conversazioni sospette) anche al fine di escludere che esse non f ssero solo la conseguenza della adiacenza dei terreni sui quali venivano svol e l'attività di autorimessa del primo e di autodemolizione del secondo.

Tutto ciò, con l'ulteriore precisazione che l'area sulla quale il D'Aprile svolgeva la propria ttività era di proprietà della moglie del Dimnnito. 3.4.La vicinanza delle due aree su cui insistono le attività del limmito e del D'Aprile e la natura dell'attività svolta dal D'Aprile (autodemolizione) imponeva di chiarire le ragioni per le quali è stata ritenuta colpa ostativa il consentire lo stazionamento nel proprio autoparco della [OSCURATO:PERSONA] condotta al Quercia ed adibita a scorta del furgone utilizzato per il trasporto dei pezzi p ovenienti dal sezionamento dei veicoli rubati, nel mentre tali pezzi venivano scaricati nell'autodemolizione del D'Aprile".

Tale affermazione esigeva di superare un interrogativo non risolto ossia la conoscenza o la conoscibilità da pare del Dimmito che Quercia fosse dedito ai furti, che i pezzi portati all'autodemolizio e del D'Aprile provenissero da attività illecita e soprattutto che la [OSCURATO:PERSONA] enisse usata quale "scorta" del furgone sul quale venivano portate le parti mecca niche. 3.5 Rimane in ogni caso non spiegato il motivo per il quale consentire lo stazionamento sul proprio terreno di un'autovettura configuri "conn enza".

Non si comprende, dunque, come la motivazione si accordi on il giudizio assolutorio e quale conferma abbiano avuto in sede di cognizione q egli elementi che i giudici della riparazione hanno posto a fondamento del giudizi 4.- L'ordinanza impugnata merita di essere annullata con rin io alla Corte di appello di Bari la quale dovrà procedere a un nuovo esame, te endo conto di quanto sopra evidenziato e alla quale viene demandata la regolam ntazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla C rte di appello di Bari cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le p rti per q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. Letta la memoria del MINISTERO resistente a messo dell'Avvocatura delio Stato con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Bari ha rigettato la richiesta di ripar zione ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla detenzione da costui subita (dall'8 al 12 febbraio 2116 in custodia cautelare in carcere e fino al 15 luglio 2016 in regime di arresti do iciliari, misura poi sostituita dagli obblighi di dimora) in un procedimento penai nel quale gli erano stati contestati i reati di cui agli artt. 416, 648 e 648 bis cod. pen., concluso con sentenza del Tribunale di Trani del 25 settembre 2020, i revocabile, di assoluzione perché il fatto non sussiste quanto al reato di associazi one e per non aver commesso il fatto, in relazione ai reati di ricettazione e ricicla gio. 1.2. La Corte della riparazione ha rigettato l'istanza rilevando la sussistenza della condizione ostativa della colpa grave, quanto alla instaurazion della misura, nella condotta extraprocessuale del ricorrente, che avrebbe a uto incidenza causale rispetto alla emissione dell'ordinanza cautelare. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto, il richiedente, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso articolando un unico motivo con il quale ha de otto la errata applicazione degli artt. 43 cod. pen. e 314 cod. proc. pen. e il vizio i motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave. 2.1. I giudici della riparazione hanno ritenuto: a) che a Di mito possono essere attribuiti ambigui contatti intrattenuti a mezzo di una ut nza intestata fittiziamente ad una terza persona, con un individuo che in quel periodo si trovava sottoposto agli arresti domiciliari e con un altro, dedito al furt di auto e al riciclaggio; b) ambigue e costanti frequentazioni con [OSCURATO:PERSONA]A rile, soggetto dedito alla ricettazione di veicoli rubati che esercitava l'attività di a todemolizione totalmente abusiva sul terreno di proprietà della moglie del Di mito; c) una condotta connivente del Dimmito consistita nel consentire lo stazionamento nel proprio autoparco della [OSCURATO:PERSONA] condotta dal Quercia e adibit a scorta del furgone usato per il trasporto dei pezzi provenienti dal sezionarne to dei veicoli rubati mentre venivano scaricati nell'autodemolizione del D'Aprile. 2.2 La decisione, secondo la difesa, è viziata, quanto al primo unto perché il giudice della cognizione ha escluso la riconducibilità al Dimmi o dell'utenza intestata a terzi. Quanto ai presunti ambigui contatti e/o frequentazioni la difesa richiama giurisprudenza di questa Corte in virtù della quale le requentazioni possono considerarsi ambigue quando si prestano, oggettivamen e, ad essere interpretate come tali in quanto non giustificate da rapporti di pary ntela o poste in essere con la consapevolezza che si tratti di soggetti coinvolti in traffici illeciti.In ogni caso si evidenzia la necessità di adeguata motivazione volt a dimostrare che dette frequentazioni possono essere interpretate come indizi d complicità. 2.3. A tali principi i giudici della riparazione non si sarebbero ttenuti perché hanno desunto la colpa da contatti o frequentazioni che equivalgon a sospetti. Si dà per scontato che Dinnnnito sapesse che Lovergine si trova a agli arresti domiciliari che Quercia fosse dedito al riciclaggio di auto. [OSCURATO:PERSONA]Aprile i loro autoparchi erano attigui il che appare coerente con la quotidiana f equentazione. Tra l'altro D'Aprile svolgeva la propria attività su terreno di proprie à della moglie del Dinnnnito. Ancora, Dimmito, in sede di interrogatorio forniva c iarimenti utili alla esatta ricostruzione della vicenda e ridimensionare il quad o di elementi sospetti a proprio carico tanto che veniva sostituita la misura. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Mariella D Masellis, che ha depositato conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il Ministero resistente, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve essere preliminarmente richiamata la consolidata giui isprudenza di questa Corte secondo la quale va distinta l'operazione logica propri del giudice di merito, finalizzata all'accertamento della sussistenza del reato con estato e della sua commissione da parte dell'imputato da quella tipica del giudice della riparazione. Quest'ultimo, pur operando la propria valutazione, se del caso sulla scorta del medesimo materiale esaminato del giudice di merito eve, tuttavia, seguire un iter logico del tutto autonomo proprio in virtù del compito de ma ndatog li che non è quello di stabilire se determinate condotte configurino o meno reato quanto, piuttosto, se le stesse si siano poste come fattore con izionante alla produzione dell'evento "detenzione". Con riferimento a tale aspetto il giudice della riparazione è liber i di esaminare il materiale acquisito non per rivalutarlo ma per controllare se ric rrano o meno le condizioni dell'azione di natura civilistica, ivi compresa l'eventuale sussistenza di una causa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, (Sez. u n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri, Rv. 2036 8; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 - dep. 23/01/2017, Fornara, Rv. 268952).E' evidente che la Corte della riparazione, nel compiere tale v lutazione, non potrà né ignorare quanto è stato accertato nel giudizio di merito ne otrà affermare o negare ciò che non è stato né affermato né negato, "mentre un pi ampio spazio di manovra gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che on sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate cfr. Sez. 4 n. 37791 del 6/10/2020; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001 - dep. 28/02 2002, Pavone, Rv. 220984; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014 - dep. 29/01/2015, Ga cia de Medina, Rv. 263197)"). 3. Fatta questa necessaria premessa, ad avviso di questo sollegio, risulta evidente l'errore prospettico nel quale è incorsa la Corte della ripar zione. L'intero argomentare della Corte è fondato su quanto affermato nei provvedimenti cautelari come risulta dal continuo richiamo a quanto esplicitato nell'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Trani che aveva ritenu o sussistenti a carico del Dimmito i gravi indizi dei reati di cui agli artt. 416, 648 648 bis cod. pen. nonché dal Tribunale del Riesame di Bari che aveva rig ttato l'istanza formulata nell'interesse dell'odierno ricorrente ma non anche quelh che il giudice della cognizione ha ritenuto accertate. E così, pur facendo richiamo alla necessità che in sede di ripara ione vengano affermati comportamenti non esclusi dal giudice della cognizio e e vengano valutati materiali probatori acquisiti, gli elementi che sono stati r tenuti ostativi sono stati individuati, traendoli dall'ordinanza custodiale: a) negli ambigui contatti intrattenuti a mezzo di una ut nza intestata fittiziamente a terza persona con un soggetto sottoposto in quel peri do agli arresti donniciliari e con altro soggetto dedito ai furti di auto quale il Querc a; b) nelle ambigue frequentazioni con D'[OSCURATO:PERSONA], s ggetto dedito alla ricettazione di veicoli rubati su un'area di proprietà della mogli del Dimmito che risultava presente in occasione della irruzione dei Carabini ri in data 10 maggio 2015 allorquando il D'Aprile veniva tratto in arresto; c) "soprattutto" nella condotta connivente del Dimmito consistita nel consentire lo stazionamento nel proprio autoparco della [OSCURATO:PERSONA] condotta dal Quercia ed adibita a scorta del furgone utilizzato per il trasp rto dei pezzi provenienti dal sezionamento dei veicoli rubati mentre i pezzi venivano scaricati nell'autodemolizione del D'Aprile. Si tratta di circostanze ritenute dal giudice cautelare che, tutt via, il giudice della cognizione non ha ritenuto accertate ed, anzi, in taluni ca , ha proprio escluso.3.1.Si fa riferimento agli "ambigui" contatti intrattenuti tramite una utenza telefonica intestata fittiziamente a terze persone con soggetti che er no agli arresti domiciliari o dediti ai reati di furto e di ricettazione. In proposito va rilevato che la riconducibilità dell'ut nza intestata "fittiziamente" a terzi, in capo al Dimnnito, è stata esclusa dai giudi i di merito. 3.2 Quanto poi ai rapporti definiti "ambigui" non viene s gnalato alcun elemento dal quale possa desumersi che Dimmito fosse a c noscenza che Lovergine si trovasse agli arresti domiciliari e Quercia fosse d dito a furti o ricettazioni. Conoscenza tanto più rilevante ove si consideri che 'assoluzione è stata pronunciata non solo per i reati di ricettazione e di riciclaggio ma anche dal reato associativo mentre nell'ordinanza impugnata si continua a defi ire il Dimmito (traendolo dall'ordinanza del GIP) il "trait d'union tra il gruppo d gli andriesi e quello dei cerignolani"). 3.3 Sotto altro profilo la Corte attribuisce il carattere della ambiguità, di per sé insufficiente a qualificare la colpa grave, alle "frequentazioni" con D'Aprile senza spiegare in cosa consistessero (quali i contatti, eventuali incontri clandestini, le conversazioni sospette) anche al fine di escludere che esse non f ssero solo la conseguenza della adiacenza dei terreni sui quali venivano svol e l'attività di autorimessa del primo e di autodemolizione del secondo. Tutto ciò, con l'ulteriore precisazione che l'area sulla quale il D'Aprile svolgeva la propria ttività era di proprietà della moglie del Dimnnito. 3.4.La vicinanza delle due aree su cui insistono le attività del limmito e del D'Aprile e la natura dell'attività svolta dal D'Aprile (autodemolizione) imponeva di chiarire le ragioni per le quali è stata ritenuta colpa ostativa il consentire lo stazionamento nel proprio autoparco della [OSCURATO:PERSONA] condotta al Quercia ed adibita a scorta del furgone utilizzato per il trasporto dei pezzi p ovenienti dal sezionamento dei veicoli rubati, nel mentre tali pezzi venivano scaricati nell'autodemolizione del D'Aprile". Tale affermazione esigeva di superare un interrogativo non risolto ossia la conoscenza o la conoscibilità da pare del Dimmito che Quercia fosse dedito ai furti, che i pezzi portati all'autodemolizio e del D'Aprile provenissero da attività illecita e soprattutto che la [OSCURATO:PERSONA] enisse usata quale "scorta" del furgone sul quale venivano portate le parti mecca niche. 3.5 Rimane in ogni caso non spiegato il motivo per il quale consentire lo stazionamento sul proprio terreno di un'autovettura configuri "conn enza". Non si comprende, dunque, come la motivazione si accordi on il giudizio assolutorio e quale conferma abbiano avuto in sede di cognizione q egli elementi che i giudici della riparazione hanno posto a fondamento del giudizi 4.- L'ordinanza impugnata merita di essere annullata con rin io alla Corte di appello di Bari la quale dovrà procedere a un nuovo esame, te endo conto di quanto sopra evidenziato e alla quale viene demandata la regolam ntazione delle spese di questo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla C rte di appello di Bari cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le p rti per q
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