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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 39295/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, emessa in data 28 aprile 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per più episodi di rapina, anche in forma tentata.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 e in motivazione; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, anche in relazione agli aumenti previsti per la continuazione, la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano pagg. 2 e 3 sulla congruità degli aumenti per i reati satellite, ove la Corte territoriale ha confermato quelli stabiliti dal primo giudice ed individuati in misura inferiore alla media edittale, facendo riferimento alla gravità dei reati ed alla capacità a delinquere dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 4 lu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 13 ottobre 2022, ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, emessa in data 28 aprile 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per più episodi di rapina, anche in forma tentata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 e in motivazione; Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, anche in relazione agli aumenti previsti per la continuazione, la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano pagg. 2 e 3 sulla congruità degli aumenti per i reati satellite, ove la Corte territoriale ha confermato quelli stabiliti dal primo giudice ed individuati in misura inferiore alla media edittale, facendo riferimento alla gravità dei reati ed alla capacità a delinquere dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 4 lu
Sentenza Cassazione n. 39295/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris