CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 settembre 2024
Cassazione n. 29555/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22928/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL'INTERNO -intimati- avverso DECRETO di TRIBUNALE CALTANISSETTA nel proc.to n. 1617/2024depositat o i l 04/09/2024 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Caltanissetta con decreto del 4/9/2024 ha convalidato il trattenimento, ex art.6 commi 2 e 3 d.lgs. 142/2015, del cittadino tunisino [OSCURATO:PERSONA], richiedente protezione allorché era già trattenuto dal 31/8/2024 (in quanto destinatario di respingimento che non era stato possibile eseguire con immediatezza), disposto dal Questore di Caltanissetta il 2/9/2024. In particolare, il Tribunale ha rilevato che la domanda di protezione era stata avanzata nell’imminenza del rimpatrio, programmato per i prossimi giorni, a mezzo idoneo vettore aereo e quindi al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento, pur essendogli state fornite immediatamente tutte le informazioni del caso in ordine alla protezione internazionale. Anche le ragioni familiari dichiarate in udienza esulavano dai presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, potendo eventualmente essere valorizzate in sede amministrativa o di impugnazione del provvedimento della competente Commissione territoriale. Di conseguenza, non essendo il provvedimento di respingimento manifestatamente illegittimo, doveva convalidarsi il provvedimento di trattenimento. Il Tribunale di Caltanissetta ha ritenuto non sussistente il rischio di fuga («ritenuto che, avuto riguardo al breve periodo di permanenza sul territorio italiano, la mancanza del passaporto o di altro documento equipollente non appare idonea a configurare il presupposto per potersi ritenere il pericolo di fuga ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. d), D. Lgs 142/2015, come sostenuto dal difensore con la propria memoria»). Avverso la suddetta pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, notificato il 31/1/2024, affidato a un motivo, nei confronti di Ministero dell’Interno, Questura di Roma (che non svolgono difese). Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, ex art.360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 d.lgs. 142/2015 e 10- ter d.lgs. 286/98, la violazione dell’art. 13 Costituzione, la violazione dell’art. 8 Direttiva 2013/33UE. Si deduce che il ricorrente, in data 2/9/2024, ha manifestato la volontà di chiedere il riconoscimento della protezione internazionale e nei suoi confronti è stato adottato un provvedimento di trattenimento, ai sensi dell’art. 6 co. 3 e 2 lett. d) d.lgs. 142/2015. Ma, assume il ricorrente, il provvedimento adottato dal Questore di Caltanissetta appariva del tutto privo di motivazione, limitandosi a richiamare il contenuto delle disposizioni invocate, senza alcuna specificazione rispetto al caso concreto. All’udienza di convalida del nuovo titolo di trattenimento, il 4/9/2024, si era pertanto eccepita la assoluta carenza di motivazione del provvedimento di trattenimento, ex art.6 d.lgs. 142/215, adottato prima della formalizzazione della domanda di asilo mediante compilazione del modello C3 e quindi prima dell’effettiva conoscenza, da parte dell’autorità pubblica, delle ragioni poste a fondamento della domanda di asilo. Con riferimento alla contestazione di aver presentato una domanda c.d. strumentale, si rileva in primo luogo che – al momento dell’adozione del provvedimento di trattenimento (e dell’udienza di convalida), in data 2/9/2024 – il sig. [OSCURATO:PERSONA] non aveva ancora formalizzato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale (il che avviene solo con la compilazione del modello C) e pertanto non aveva ancora rappresentato i motivi per i quali stava presentando tale domanda. Quanto al foglio notizie e alla dichiarazione in merito all’informativa ricevuta, si rileva che –sebbene i moduli siano stampati su modello plurilingue – non vi è alcuna indicazione in merito alla lingua nella quale l’informativa sarebbe stata resa, né è indicato in nominativo dell’interprete che ha sottoscritto il modulo. Inoltre, non sono indicate le modalità in cui l’informativa è stata resa. Seppure il Tribunale di Caltanissetta, correttamente, abbia ritenuto di dover verificare la legittimità del provvedimento di respingimento adottato nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, nel fare ciò, ha errato nelle conclusioni, non dando applicazione ai principi affermati da questa Suprema Corte. Non avendo la Questura provato di aver prestato un’informativa effettiva e in lingua conoscibile al sig. [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale – a fronte della contestazione dello stesso in sede di udienza – non avrebbe potuto convalidare il trattenimento ai sensi dell’art. 6 co. 3 d.lgs. 142/2015. Avendo poi il Tribunale escluso il rischio di fuga di cui all’art.6, comma 2, d.lgs. 142/2015, tale profilo sarebbe stato di per sé sufficiente anche per escludere la convalida del trattenimento disposto ai sensi dell’art. 6 co. 2 lett. d) d.lgs. 286/98. Ne consegue che la Questura avrebbe dovuto individuare le ragioni specifiche per cui, nel caso di specie, il trattenimento del richiedente asilo si rendeva necessario e, invece, in nessun modo la Questura ha giustificato il fatto che, nel caso in esame, gli elementi su cui si basava la domanda di protezione internazionale non potessero essere acquisiti senza il trattenimento. E quindi risultava complessivamente una violazione dell’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo e dell’obbligo di operare una valutazione caso per caso. 2. La censura è inammissibile. Si lamenta che il provvedimento del Questore non fosse motivato e che il Tribunale abbia nella sostanza operato una integrazione, inammissibile, della motivazione del provvedimento (il trattenimento ex art.6 d.lgs. 142/2015) oggetto di convalida. Ma il vizio, denunciato peraltro solo come violazione di legge, non ricorre. Il ricorso, da un lato, afferma che sia sufficiente la manifestazione di volontà di richiedere la protezione internazionale per spostare la competenza, dall’altro afferma che il Tribunale, senza la domanda formalizzata con la compilazione del modello C3, non poteva esaminare funditus la domanda di protezione internazionale, concludendo per il suo carattere strumentale. Ma il questore ha operato comunque una valutazione, tanto che lo stesso ricorrente sostiene che nel provvedimento questorile di trattenimento vi era la valutazione di strumentalità della domanda di protezione e il Tribunale ha accertato, all’esito dell’istruttoria (documentale e esame delle dichiarazioni in udienza del trattenuto), che la suddetta strumentalità vi era. E risulta dal provvedimento del Questore allegato al presente ricorso per cassazione, come anche riportato dal Tribunale, che lo straniero, all’atto dello sbarco in Italia, il 28/8/24, aveva solo dichiarato nel foglio notizie, «compiutamente informato circa la possibilità di accedere alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale», di essere fuggito dalla povertà, cosicché la successiva istanza e manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale, «mentre si trovava trattenuto nel CPR, in attesa di essere rimpatriato ed in concomitanza con un’attività di rimpatrio a mezzo idoneo vettore aereo in corso di programmazione nei prossimi giorni», si è ritenuto apparisse pretestuosa «per le circostanze di tempo e luogo», in quanto unicamente finalizzata a ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento. Inoltre, vi era la necessità di determinare gli elementi fondanti la domanda di protezione internazionale che non avrebbero potuto essere acquisiti senza il trattenimento e sussisteva il rischio di fuga, ai sensi dell’art.13. comma 4 bis, lett.a) Tui, in assenza di documenti di identità, con sussistenza anche del presupposto per il trattenimento ex art.6, comma 2, lett.d), d.lgs. 142/2015. Il Tribunale ha quindi osservato che la domanda di protezione era stata avanzata nell’imminenza del rimpatrio, programmato per i prossimi giorni, a mezzo idoneo vettore aereo, quindi al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione del respingimento, pur essendogli state fornite immediatamente tutte le informazioni del caso in ordine alla protezione internazionale e che anche le ragioni familiari (essere fuggito a causa dei cattivi rapporti con il secondo marito della madre, «come da atto sottoscritto dal richiedente in presenza di un mediatore»), dichiarate solo in udienza (avendo lo stesso in precedenza dichiarato di essere arrivato in Italia per sfuggire alla povertà), esulavano dai presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale, potendo eventualmente essere valorizzate in sede amministrativa o di impugnazione del provvedimento della competente Commissione territoriale. Il ricorso è volto e tende invece ad una diversa ricostruzione in fatto. Sul secondo profilo (in ordine all’affermazione nel provvedimento della insussistenza di un pericolo di fuga, ai sensi dell’art.6, comma 2, lett.2 , d.lgs. 142/2015, non essendo a tal fine sufficiente la sola mancanza del passaporto o di altro documento equipollente), si deve osservare che, nella prima parte della motivazione, il Tribunale afferma chiaramente che non sussistono i presupposti «per una misura meno gravosa del disposto trattenimento al CPR, tenuto conto che il richiedente si trova in Italia da pochi giorni, non possiede documenti e non ha alcun legame con l’Italia». Il che rende l’inciso, relativo alla mancanza di un pericolo di fuga in relazione alla sola, in sé, mancata consegna di documenti di identità, un mero refuso o comunque non una ratio decidendi autonoma in una motivazione tutta coerente con la sussistenza del pericolo di fuga. La norma (art. 6 c.2 lettera d) d.lgs. 142/2015, ratione temporis applicabile) recita: «…d) è necessario determinare gli elementi su cui si basa la domanda di protezione internazionale che non potrebbero essere acquisiti senza il trattenimento e sussiste rischio di fuga, ai sensi dell'articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La valutazione sulla sussistenza del rischio di fuga è effettuata caso per caso». Secondo il comma 4 bissi configura il rischio di fuga qualora ricorra almeno una delle circostanze descritte alle successive lett. a) (mancanza di passaporto o documento equipollente valido), c) (avere in precedenza dichiarato o attestato false generalità), d) (non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti della competente autorità), e) (avere violato anche una delle misure concesse dal questore ai sensi del comma 5.2. in sede di concessione del termine per la partenza volontaria). Il Tribunale ha indicato i presupposti di fatto (mancanza di passaporto o altro documento equipollente) che giustificano la sussistenza del pericolo di fuga nel penultimo periodo della pag.2. Non viene denunciato un vizio di motivazione del tutto perplessa. 3.Per quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da