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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 36511/2025

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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01XBJ8C) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base del trattamento sanzionatorio leggermente inferiore alla misura intermedia, per oltre un centinaio di cessioni di modiche quantità di cocaina, correlate alla considerazione di numerosi precedenti, specifici e non, a carico del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01XBJ8C) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso é genericamente proposto, oltre manifestamente infondato, rispetto alle ragioni poste a base del trattamento sanzionatorio leggermente inferiore alla misura intermedia, per oltre un centinaio di cessioni di modiche quantità di cocaina, correlate alla considerazione di numerosi precedenti, specifici e non, a carico del ricorrente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/10/2025
Sentenza Cassazione n. 36511/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris