CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 maggio 2021
Cassazione n. 22614/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 23809/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); Oggetto: ricorso per cassazione –autosufficienza –vizio di notifica Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - c ontroricorrente – e contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, n. 4652/05/21 depositata in data 14/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso l’estratto di ruolo ottenuto dal riscossore nel quale era indicata quale atto presupposto, che assumeva non esser e mai stata notificata, una cartella di pagamento per euro 14.321,70; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal e pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l’appello ritenendo tardivo il ricorso contro l’estratto di ruolo in quanto proposto oltre il termine di legge, stante la regolare notifica della cartella di pagamento; - ricorre a questa Corte la società con atto affidato a un solo motivo che illustra con memoria ex art. 380bis c.p.c.; il riscossore è rimasto intimato; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; - Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: - con l’unico motivo di ricorso dedotto si censura la pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 60 c. 1 lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR erroneamente ritenuto Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] notificata in data 27 settembre 2010 la cartella presupposta all’estratto di ruolo per irreperibilità assoluta, mentre tale notifica andava dichiarata illegittima in quanto il contribuente era solo momentaneamente assente e tale procedura di notifica era quindi inapplicabile al caso di specie; - il motivo è inammi ssibile per difetto di autosufficienza non trascrivendo parte ricorrente gli atti del procedimento notificatorio dai quali si possa evincere il vizio dedotto (in argomento si veda Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4220 del 16/03/2012; Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31038 del 30/11/2018); risulta quindi impossibile per la Corte rilevare e valutare sia le modalità di esecuzione della notifica, sia la situazione di irreperibilità sussistente; - come è noto, in forza della sopra citata giurisprudenza di questa Corte, o ve sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, per il rispetto del principio diautosufficienza è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento di notifica, proprio al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura delricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso; - né rileva, ai fini di contraddire le sopra esposte considerazioni, quanto osservato dal contribuente in memoria, con il quale ci si appunta sull’osservanza formale del protocollo del 2015 stipulato tra questa Corte ed il CNF, che si sostiene rispettata; - tali deduzioni non hanno alcun pregio con riguardo alla situazione processuale in atti, nella quale gli atti relativi al procedimento notificatorio non sono né trascritti in ricorso per cassazione né prodotti in questa sede di legittimità; circostanze queste dirimenti per la dichiarazione di difetto di autosufficienza di un motivo peculiare, evidentemente, per l’esame del quale il semplice riassunto del Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] contenuti degli atti non prodotti né trascritti non rende per nulla possibile l’analisi della doglianza del ricorrente; - i l motivo di ricorso, invero, deve permettere alla Corte l’identificazione della critica svolta dall’impugnante e costituisce corollario del requisito della specificità dei motivi di impugnazione; quindi, per esser autosufficiente il motivo deve, all’interno dell’atto, consentire l’emersione con chiarezza dei fatti rilevanti per la censura con chiarezza ed esprimere con nitore i motivi di critica alla sentenza impugnata; - in questi termini, sostanzialmente, si è espressa anche la CEDU (in ultimo, I sezione, 5-28 ottobre 2021, caso Succi ed altri c. Italia, sui ricorsi riuniti nn. 55064/11, 37781/13, 26049/1); infatti, una lettura non formalista del principio di autosufficienza deve consentire comunque di ritenere ammissibile un ricorso per cassazione tutte le volte in cui la sua lettura, e il riferimento ai passaggi salienti della sentenza impugnata e al contenuto dei documenti rilevanti citati nel ricorso, permette di comprendere l’oggetto e lo svolgimento della controversia nei gradi di merito così come la portata dei suoi motivi, sia per quanto concerne la loro base giuridica (il tipo di censura che viene mossa secondo lo schema dell’art. 360 c.p.c.), sia per quanto concerne il loro contenuto specifico; -in forza di ciò, i motivi di ricorso per cassazione che rinviano ad atti o documenti del processo di merito, specialmente come nel presente caso, in cui si tratta di notifica di atti amministrativi e non giudiziali, devono indicare sia le parti del loro testo che il ricorrente ritiene pertinenti rispetto all’oggetto delle sue censure, sia il riferimento ai documenti originali che sono stati depositati e inseriti nei fascicoli, al fine di consentire al giudice di verificare prontamente la portata e il contenuto del ricorso el’utilizzazione delle risorse disponibili; -pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] -le spese seguono la soccombenza; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso; liquida le spese in euro 2.300,00 per compensi, oltre a lle spese prenotate a debito , che pone a carico di parte ricorrente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu