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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 45028/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 20 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo, in data 8 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di truffa di cui ai capi 4) e 5).

Rilevato che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità sono del tutto aspecifici ed introduttivi di censure in fatto non denunciabili in sede di legittimità (v. pagg. 1-3 della sentenza impugnata); Considerato che la terza doglianza, che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva è aspecifico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale evidenziato come i precedenti penali dell'imputato confermino la sua particolare capacità criminale, la sua pericolosità sociale e la sua propensione al crimine; Considerato che la quarta doglianza, che lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è anch'essa aspecifico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale evidenziato che il Guardo ne è immeritevole in considerazione dei suoi precedenti penali e della totale assenza di condotte riparatorie; Considerato che la quinta doglianza, che lamenta l'eccessività dell'operato trattamento sanzionatorio è anch'essa aspecifica e manifestamente infondata essendosi precisato che la pena appare congrua e proporzionata alla gravità dei fatti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 20 gennaio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo, in data 8 giugno 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di truffa di cui ai capi 4) e 5). Rilevato che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di penale responsabilità sono del tutto aspecifici ed introduttivi di censure in fatto non denunciabili in sede di legittimità (v. pagg. 1-3 della sentenza impugnata); Considerato che la terza doglianza, che lamenta violazione di legge in ordine alla mancata disapplicazione della recidiva è aspecifico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale evidenziato come i precedenti penali dell'imputato confermino la sua particolare capacità criminale, la sua pericolosità sociale e la sua propensione al crimine; Considerato che la quarta doglianza, che lamenta violazione di legge e vizio motivazionale in ordine al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è anch'essa aspecifico e manifestamente infondato avendo la Corte territoriale evidenziato che il Guardo ne è immeritevole in considerazione dei suoi precedenti penali e della totale assenza di condotte riparatorie; Considerato che la quinta doglianza, che lamenta l'eccessività dell'operato trattamento sanzionatorio è anch'essa aspecifica e manifestamente infondata essendosi precisato che la pena appare congrua e proporzionata alla gravità dei fatti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 45028/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris