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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19352/2026

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ribunale di Astivisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della porzione diimmobile adibita a studio medico.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 20 ottobre 2025 il Tribunale di Asti dichiarava PasquettiCarlo responsabile del reato di esercizio abusivo della professione medicacontinuato e, esclusa la recidiva contestata e concesse le circostanze attenuantigeneriche, lo condannava alla pena di un anno di reclusione ed euro ottomila dimulta, oltre al pagamento delle spese processuali.

Sostituiva la pena detentivacon la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

Disponeva la confisca edistruzione della fiala e del foglietto manoscritto oggetto del verbale di sequestrodel 16 dicembre 2020, consegnati da [OSCURATO:PERSONA], nonché la confisca edistruzione dei beni mobili sottoposti a sequestro con verbale del 8 aprile 2020, e,infine, la confisca del bene immobile oggetto del medesimo verbale di sequestro,assistenziali.

Disponeva, infine, la pubblicazione per estratto della sentenzamediante affissione nel Comune di Asti e di Rodello, nonché sul sito internet delMinistero della Giustizia.2.

Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per iltramite del suo difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], prospettando un unico motivocon il quale deduce erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 348, comma 2, cod. pen. e 86-terdisp. att. cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in riferimento alla dispostaconfisca dell’immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sito in Rodello,alla via Fontana n. 2/A.Il Tribunale avrebbe omesso di motivare circa la sussistenza di un rapporto diesclusiva correlazione con il reato, sintomatico della pericolosità del bene immobileoggetto di confisca.3.

Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod.proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendocome in epigrafe riportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Va, innanzitutto, evidenziata l’ammissibilità del ricorso proposto, ai sensidel combinato disposto degli artt. 579, comma 3, 593, comma 3, e 606, comma2, cod. proc. pen.Invero, trattandosi di sentenza di condanna con la quale è stata applicata lapena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non è appellabile ex art. 595, comma3, cod. proc. pen., ma solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma2, stesso codice.L’impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è propostacon gli stesi mezzi previsti per i capi penali (art. 579, comma 3, cod. proc. pen.),e, dunque, nel caso di specie, con il ricorso per cassazione.2.

Ciò detto, come già chiarito da questa Corte in altre pronunce (Sez. 6, n.19831 del 24/03/2022, Rv. 283266-01 e Sez. 6, n. 28455 del 17/06/2025,Serranò, non mass.), con affermazione di principi cui il collegio intende darecontinuità, ai fini della confisca dell'immobile prevista all'art. 348, comma 2, cod.pen. non è sufficiente che nello stesso sia esercitata l'attività illecita, essendoinvece necessaria la sussistenza di un nesso strumentale diretto ed esclusivo delbene con detta attività.Va, infatti, considerato che l'art. 348, comma 2, cod. pen. prevede «laconfisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato» comeeffetto della condanna per tale titolo di reato.

Si tratta, dunque, di un caso specialedi confisca obbligatoria, in deroga alla norma generale in tema di confiscafacoltativa, contenuta nell'art. 240, comma 1, cod. pen.La natura, facoltativa o obbligatoria della confisca, non comporta un merocambio di etichetta della misura ablativa, ma involge l'analisi dei presupposti chela giustificano.

Si è, infatti, affermato che, ai fini della confisca facoltativa, èsufficiente l’esame della sussistenza del nesso di strumentalità in concreto tra lacosa e il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima edelle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiestirequisiti di indispensabilità volti a configurare un rapporto causale diretto edimmeditato tra la cosa e il reato, nonché, l'analisi della pericolosità socialedell'imputato.Con riferimento, invece, alla confisca obbligatoria delle cose che, in base alladisciplina generale dell'art. 240 cod. pen., sarebbero soggette esclusivamente allaconfisca facoltativa, si è, invece, osservato che, in tali casi, la confisca assolve nonsolo alla funzione interdittiva e di prevenzione che è tipica della misura di sicurezzapatrimoniale, ma anche ad una finalità punitiva.

Si è, pertanto, affermato che, allaluce del tenore letterale dell’art. 348, comma 2, cod. pen., che fa riferimento alle«cose che servirono o furono destinate a commettere il reato», il criterio diindividuazione e selezione dei beni suscettibili di confisca obbligatoria vaindividuato nel qualificato vincolo di pertinenzialità del bene con il reato, di per séidoneo ad esprimerne il tasso di pericolosità.Sulla base di tale criterio, dunque, per disporre la confisca dell’immobile in cuiviene esercitata abusivamente la professione medica (o altra per la quale siachiesta una speciale abilitazione dello Stato), non è sufficiente il solo accertamentoche ivi sia stata svolta sistematicamente e abitualmente l’attività illecita, ma, alfine di evitare una indiscriminata compressione del diritto di proprietà e di uso delbene, è necessaria anche la verifica della sussistenza di un rapporto di correlazioneindefettibile, intrinseco, essenziale, e non occasionale, con il reato, cioèindispensabile per l'attuazione della condotta illecita e tale da rivelare che dettobene è oggettivamente e specificamente predisposto per la commissione di futurireati.3.

Nel caso di specie, il Tribunale ha semplicemente fatto discendere, comeconseguenza, per così dire, automatica, dell’affermazione di penale responsabilitàdell’imputato e del disposto normativo degli artt. 348, comma 2, cod. pen. e 86-ter disp. att. cod. proc. pen. la confisca dello studio oggetto del sequestro eseguitodalla polizia giudiziaria in data 8 aprile 2020, studio che, come emerge dalla stessamotivazione della sentenza impugnata, era costituito da un locale (una stanza)che si trovava all’interno dell’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e della moglie.Il Tribunale non ha esaminato se, alla stregua sia delle modalità della condottache della conformazione della porzione dell’immobile oggetto di confisca, tenuto,altresì, conto della diversa destinazione dell’altra porzione che non sembrerebbeessere stata confiscata, sussista o meno un rapporto di esclusiva correlazione conil reato, sintomatico della pericolosità del bene medesimo.4.

Pertanto, il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essereannullata, limitatamente alla disposta confisca dell’immobile, con rinvio per nuovogiudizio sul punto al Tribunale di Asti in diversa persona fisica.Invero, a seguito di annullamento con rinvio di sentenza del Tribunaleinappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificatodall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice del rinviodeve individuarsi in altro giudice appartenente al medesimo ufficio giudiziario diquello che ha emesso la sentenza annullata (Sez. 6, n. 534 del 03/12/2025, dep.2026, Rv. 289199-01).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell’immobile conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Asti in diversa composizione.Così deciso il 22 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ribunale di Astivisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento con rinvio dellasentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della porzione diimmobile adibita a studio medico.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 20 ottobre 2025 il Tribunale di Asti dichiarava PasquettiCarlo responsabile del reato di esercizio abusivo della professione medicacontinuato e, esclusa la recidiva contestata e concesse le circostanze attenuantigeneriche, lo condannava alla pena di un anno di reclusione ed euro ottomila dimulta, oltre al pagamento delle spese processuali. Sostituiva la pena detentivacon la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Disponeva la confisca edistruzione della fiala e del foglietto manoscritto oggetto del verbale di sequestrodel 16 dicembre 2020, consegnati da [OSCURATO:PERSONA], nonché la confisca edistruzione dei beni mobili sottoposti a sequestro con verbale del 8 aprile 2020, e,infine, la confisca del bene immobile oggetto del medesimo verbale di sequestro,assistenziali. Disponeva, infine, la pubblicazione per estratto della sentenzamediante affissione nel Comune di Asti e di Rodello, nonché sul sito internet delMinistero della Giustizia.2. Avverso l’indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per iltramite del suo difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], prospettando un unico motivocon il quale deduce erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1,lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 348, comma 2, cod. pen. e 86-terdisp. att. cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione in riferimento alla dispostaconfisca dell’immobile di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sito in Rodello,alla via Fontana n. 2/A.Il Tribunale avrebbe omesso di motivare circa la sussistenza di un rapporto diesclusiva correlazione con il reato, sintomatico della pericolosità del bene immobileoggetto di confisca.3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod.proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendocome in epigrafe riportato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Va, innanzitutto, evidenziata l’ammissibilità del ricorso proposto, ai sensidel combinato disposto degli artt. 579, comma 3, 593, comma 3, e 606, comma2, cod. proc. pen.Invero, trattandosi di sentenza di condanna con la quale è stata applicata lapena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non è appellabile ex art. 595, comma3, cod. proc. pen., ma solo ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma2, stesso codice.L’impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca è propostacon gli stesi mezzi previsti per i capi penali (art. 579, comma 3, cod. proc. pen.),e, dunque, nel caso di specie, con il ricorso per cassazione.2. Ciò detto, come già chiarito da questa Corte in altre pronunce (Sez. 6, n.19831 del 24/03/2022, Rv. 283266-01 e Sez. 6, n. 28455 del 17/06/2025,Serranò, non mass.), con affermazione di principi cui il collegio intende darecontinuità, ai fini della confisca dell'immobile prevista all'art. 348, comma 2, cod.pen. non è sufficiente che nello stesso sia esercitata l'attività illecita, essendoinvece necessaria la sussistenza di un nesso strumentale diretto ed esclusivo delbene con detta attività.Va, infatti, considerato che l'art. 348, comma 2, cod. pen. prevede «laconfisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato» comeeffetto della condanna per tale titolo di reato. Si tratta, dunque, di un caso specialedi confisca obbligatoria, in deroga alla norma generale in tema di confiscafacoltativa, contenuta nell'art. 240, comma 1, cod. pen.La natura, facoltativa o obbligatoria della confisca, non comporta un merocambio di etichetta della misura ablativa, ma involge l'analisi dei presupposti chela giustificano. Si è, infatti, affermato che, ai fini della confisca facoltativa, èsufficiente l’esame della sussistenza del nesso di strumentalità in concreto tra lacosa e il commesso reato, in ragione delle specifiche caratteristiche della prima edelle modalità e circostanze di commissione del secondo, senza che siano richiestirequisiti di indispensabilità volti a configurare un rapporto causale diretto edimmeditato tra la cosa e il reato, nonché, l'analisi della pericolosità socialedell'imputato.Con riferimento, invece, alla confisca obbligatoria delle cose che, in base alladisciplina generale dell'art. 240 cod. pen., sarebbero soggette esclusivamente allaconfisca facoltativa, si è, invece, osservato che, in tali casi, la confisca assolve nonsolo alla funzione interdittiva e di prevenzione che è tipica della misura di sicurezzapatrimoniale, ma anche ad una finalità punitiva. Si è, pertanto, affermato che, allaluce del tenore letterale dell’art. 348, comma 2, cod. pen., che fa riferimento alle«cose che servirono o furono destinate a commettere il reato», il criterio diindividuazione e selezione dei beni suscettibili di confisca obbligatoria vaindividuato nel qualificato vincolo di pertinenzialità del bene con il reato, di per séidoneo ad esprimerne il tasso di pericolosità.Sulla base di tale criterio, dunque, per disporre la confisca dell’immobile in cuiviene esercitata abusivamente la professione medica (o altra per la quale siachiesta una speciale abilitazione dello Stato), non è sufficiente il solo accertamentoche ivi sia stata svolta sistematicamente e abitualmente l’attività illecita, ma, alfine di evitare una indiscriminata compressione del diritto di proprietà e di uso delbene, è necessaria anche la verifica della sussistenza di un rapporto di correlazioneindefettibile, intrinseco, essenziale, e non occasionale, con il reato, cioèindispensabile per l'attuazione della condotta illecita e tale da rivelare che dettobene è oggettivamente e specificamente predisposto per la commissione di futurireati.3. Nel caso di specie, il Tribunale ha semplicemente fatto discendere, comeconseguenza, per così dire, automatica, dell’affermazione di penale responsabilitàdell’imputato e del disposto normativo degli artt. 348, comma 2, cod. pen. e 86-ter disp. att. cod. proc. pen. la confisca dello studio oggetto del sequestro eseguitodalla polizia giudiziaria in data 8 aprile 2020, studio che, come emerge dalla stessamotivazione della sentenza impugnata, era costituito da un locale (una stanza)che si trovava all’interno dell’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] e della moglie.Il Tribunale non ha esaminato se, alla stregua sia delle modalità della condottache della conformazione della porzione dell’immobile oggetto di confisca, tenuto,altresì, conto della diversa destinazione dell’altra porzione che non sembrerebbeessere stata confiscata, sussista o meno un rapporto di esclusiva correlazione conil reato, sintomatico della pericolosità del bene medesimo.4. Pertanto, il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essereannullata, limitatamente alla disposta confisca dell’immobile, con rinvio per nuovogiudizio sul punto al Tribunale di Asti in diversa persona fisica.Invero, a seguito di annullamento con rinvio di sentenza del Tribunaleinappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificatodall'art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il giudice del rinviodeve individuarsi in altro giudice appartenente al medesimo ufficio giudiziario diquello che ha emesso la sentenza annullata (Sez. 6, n. 534 del 03/12/2025, dep.2026, Rv. 289199-01). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell’immobile conrinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Asti in diversa composizione.Così deciso il 22 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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