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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10869/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 10 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno, in data 6 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di invasione e danneggiamento di edificio pubblico Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 54 cod. pen., è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520) secondo cui, in materia di abusiva occupazione di un bene immobile, la scriminante dello stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, differentemente dal caso di specie (si veda pag. 4 sulla funzionale risoluzione dell'esigenza abitativa permanente, anche desunta dalle precedenti tre condanne per il medesimo reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 gennai

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 10 maggio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Livorno, in data 6 febbraio 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannata alla pena ritenuta di giustizia per i reati di invasione e danneggiamento di edificio pubblico Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 54 cod. pen., è privo di concreta specificità e comunque manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019, dep. 2020, Tortorici, Rv. 278520) secondo cui, in materia di abusiva occupazione di un bene immobile, la scriminante dello stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, differentemente dal caso di specie (si veda pag. 4 sulla funzionale risoluzione dell'esigenza abitativa permanente, anche desunta dalle precedenti tre condanne per il medesimo reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 gennai
Sentenza Cassazione n. 10869/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris