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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18707/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di M TINELLI Enrico avverso .53 IR l'ordinanza con cui in data 14.10.2024 il [OSCURATO:PERSONA] ano ha rigettato il reclamo proposto ex art. 18-ter Ord. Pen. dal detenuto, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Milano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di non inoltro della corrispondenza epistolare in arrivo; Rilevato che l'unico motivo di ricorso si fonda essenzialmente sulla doglianza secondo cui il rigetto del reclamo sia dipeso dalla prospettazione di un mero sospetto, legato alla mancata identificazione del mittente della missiva destinata al detenuto e del tutto avulso dalla valutazione della sussistenza di un pericolo per la sicurezza e per le esigenze investigative che fosse desumibile dal contenuto della corrispondenza; Considerato, a tal proposito, che il Tribunale di Sorveglianza ha invece correttamente giustificato il trattenimento della corrispondenza non sulla sola base della mancata identificazione del mittente, bensì per l'ambiguità del messaggio, richiamando il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza e facendo opportuno riferimento al fatto che il messaggio invita il detenuto a prendere contatti con un'altra persona; Ritenuto, dunque, che, con motivazione non manifestamente illogica, l'ordinanza ricava la sussistenza di ragioni di sicurezza dal tenore criptico del messaggio, che può celare contenuti occulti da veicolare ai terzi indicati nella missiva, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., la decisione di non inoltro deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 5, n. 32452 del 22/2/2019, Rv. 277527 - 01; Sez. 1, n. 51187 del 17/5/2018, Rv. 274479 - 01), potendo anche basarsi su un giudizio di inaffidabilità soggettiva di colui che ha trasmesso la missiva al detenuto o che sia destinatario della corrispondenza da quest'ultimo inviata (Sez. 1, n. 52525 del 17/5/2018, Rv. 274407 - 01); Considerato che il ricorso, a fronte di tale motivazione, il ricorrente propone doglianze in punto di fatto, sollecitando una diversa valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di M TINELLI Enrico avverso .53 IR l'ordinanza con cui in data 14.10.2024 il [OSCURATO:PERSONA] ano ha rigettato il reclamo proposto ex art. 18-ter Ord. Pen. dal detenuto, sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. Pen., avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Milano dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] di non inoltro della corrispondenza epistolare in arrivo; Rilevato che l'unico motivo di ricorso si fonda essenzialmente sulla doglianza secondo cui il rigetto del reclamo sia dipeso dalla prospettazione di un mero sospetto, legato alla mancata identificazione del mittente della missiva destinata al detenuto e del tutto avulso dalla valutazione della sussistenza di un pericolo per la sicurezza e per le esigenze investigative che fosse desumibile dal contenuto della corrispondenza; Considerato, a tal proposito, che il Tribunale di Sorveglianza ha invece correttamente giustificato il trattenimento della corrispondenza non sulla sola base della mancata identificazione del mittente, bensì per l'ambiguità del messaggio, richiamando il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza e facendo opportuno riferimento al fatto che il messaggio invita il detenuto a prendere contatti con un'altra persona; Ritenuto, dunque, che, con motivazione non manifestamente illogica, l'ordinanza ricava la sussistenza di ragioni di sicurezza dal tenore criptico del messaggio, che può celare contenuti occulti da veicolare ai terzi indicati nella missiva, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., la decisione di non inoltro deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 5, n. 32452 del 22/2/2019, Rv. 277527 - 01; Sez. 1, n. 51187 del 17/5/2018, Rv. 274479 - 01), potendo anche basarsi su un giudizio di inaffidabilità soggettiva di colui che ha trasmesso la missiva al detenuto o che sia destinatario della corrispondenza da quest'ultimo inviata (Sez. 1, n. 52525 del 17/5/2018, Rv. 274407 - 01); Considerato che il ricorso, a fronte di tale motivazione, il ricorrente propone doglianze in punto di fatto, sollecitando una diversa valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione con l'adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell'ordinanza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
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