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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 05489/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 256, co. 1 lett. a) e b) e 3 e 256 bis, co. 1 d.lgs. 152/2006 - deduce la violazione di legge, rispettivamente, in punto di ritenuta responsabilità per il reato contestatogli (sul rilievo che si tratterebbe di episodio isolato, costituente mero illecito amministrativo), e in relazione alla mancata revoca della confisca dell'area per mancata perimetrazione e rilevazione dell'estensione della stessa; Ritenuto che il motivo non sia consentito dalle legge, trattandosi di mera doglianza in punto di fatto volta a prospettare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica che non viene in alcun modo incrinata dalle generiche censure svolte; in specie, la Corte di Appello ha evidenziato l'accertata presenza, al momento del sopralluogo dei Carabinieri, di un accumulo non autorizzato su una vasta area di rifiuti di diversa natura, pericolosi e non (in parte combusti: cfr. pag. 1), ed ha escluso che quell'area potesse essere utilizzata per il deposito temporaneo di rifiuti, indicando non illogicamente sia i convergenti elementi indiziari che consentono di addebitare la responsabilità penale all'imputato, sia quelli idonei a far ritenere l'area compiutamente individuata (si veda, in particolare, pag. 2); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consig estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 256, co. 1 lett. a) e b) e 3 e 256 bis, co. 1 d.lgs. 152/2006 - deduce la violazione di legge, rispettivamente, in punto di ritenuta responsabilità per il reato contestatogli (sul rilievo che si tratterebbe di episodio isolato, costituente mero illecito amministrativo), e in relazione alla mancata revoca della confisca dell'area per mancata perimetrazione e rilevazione dell'estensione della stessa; Ritenuto che il motivo non sia consentito dalle legge, trattandosi di mera doglianza in punto di fatto volta a prospettare una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione non manifestamente illogica che non viene in alcun modo incrinata dalle generiche censure svolte; in specie, la Corte di Appello ha evidenziato l'accertata presenza, al momento del sopralluogo dei Carabinieri, di un accumulo non autorizzato su una vasta area di rifiuti di diversa natura, pericolosi e non (in parte combusti: cfr. pag. 1), ed ha escluso che quell'area potesse essere utilizzata per il deposito temporaneo di rifiuti, indicando non illogicamente sia i convergenti elementi indiziari che consentono di addebitare la responsabilità penale all'imputato, sia quelli idonei a far ritenere l'area compiutamente individuata (si veda, in particolare, pag. 2); Ritenuto che, pertanto, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 27 gennaio 2023 Il consig estensore I
Sentenza Cassazione n. 05489/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris