Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 29280/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LT), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 16/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott,ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria d replica dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nel ricorso e ne chiede l'accoglirnento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 05/06/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, qual amministratrice della [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita con sentenza del 16/12/2013.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, 223 legge fallimentare, 238- bis cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto non dirimenti le sentenze emesse dal Tribunale di Latina e dal Tribunale di Napoli, che hanno assolto la ricorrente dalle imputazioni relative al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], posto che le dette società sarebbero stati i veicoli attraverso cui sarebbero state poste in essere le attività di distrazione, con conseguente sussistenza di un potenziale contrasto di giudicati; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, 223 lege fallimentare, 192 cod. proc. pen., 2497, 2634 cod. civ., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, essendo la società fallita capogruppo delle altre due società - [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - il trasferimento dalla fallita della propria linea di credito alle società controllate, su indicazione della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresenta proprio il vantaggio compensativo per il gruppo, costituito dal mantenimento della linea di credito; peraltro, proprio la richiesta di fallimento, da parte della stessa ricorrente, delle altre due società, dimostra il suo tentativo di salvaguardare il gruppo, come riconosciuto dalle sentenze di assoluzione, il che dimostra, inoltre, come, al più, la condotta della ricorrente possa essere stata sorretta da colpa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.Perché possa realizzarsi una situazione di conflitto positivo, con le conseguenze connesse ad un contrasto di giudicati, o alla violazione del principio del ne bis in idem, è necessario che due giudici prendano cognizione dello stesso reato, nel senso che le regiudicande abbiano per oggetto lo stesso fatto storico, secondo un criterio naturalistico, indipendentemente, quindi, dalla sua qualificazione giuridica e dalle circostanze che lo caratterizzano (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 21/02/2017, Mortola, Rv. 269757; Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Corrado, Rv. 259449).

Nel caso in esame, come si evince dal contenuto delle sentenze di assoluzione in atti, effettivamente, come condivisibilmente rappresentato dalla Corte di merito T J a pag. 6 della sentenza impugnata, nessuna delle due sentenze di assoluzione, pronunciate in riferimento alle diverse società, [OSCURATO:SOCIETA]. e impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], hanno affrontato la tematica concernente la ricezione, da parte delle citate società, di somme di denaro provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e posta a base della condotta distrattiva in esame; la Corte di merito, infatti, ha ricordato come la sentenza emessa dal Tribunale di Latina avesse ad oggetto il fatto, del tutto diverso, relativo alla distrazione degli autocarri della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., mentre la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli avesse trattato la diversa vicenda di bancarotta documentale, contestato alla Sicignano in riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

2. Quanto al dedotto vantaggio compensativo, il motivo di ricorso risulta assolutamente generico, considerato che non si comprende in cosa sussisterebbe, per la società fallita, il vantaggio compensativo, avendo la Corte di merito rilevato non solo che, nel caso in esame, non sussistesse alcun gruppo societario, ma che, inoltre, le due società beneficiarie del trasferimento erano fallite a loro volta, con conseguente mancato soddisfacimento dei creditori comuni; peraltro, il supposto vantaggio compensativo si fonderebbe su di una circostanza che non emerge neanche dalla motivazione della sentenza impugnata, ossia sull'indicazione dell'operazione distrattiva da parte di un istituto di credito, circostanza meramente affermata in ricorso e del tutto sprovvista di ogni evidenza processualmente rilevante.

Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (LT), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 16/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott,ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria d replica dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che insiste nel ricorso e ne chiede l'accoglirnento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 05/06/2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata a pena di giustizia per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, qual amministratrice della [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita con sentenza del 16/12/2013. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, 223 legge fallimentare, 238- bis cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto non dirimenti le sentenze emesse dal Tribunale di Latina e dal Tribunale di Napoli, che hanno assolto la ricorrente dalle imputazioni relative al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], posto che le dette società sarebbero stati i veicoli attraverso cui sarebbero state poste in essere le attività di distrazione, con conseguente sussistenza di un potenziale contrasto di giudicati; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 216, 223 lege fallimentare, 192 cod. proc. pen., 2497, 2634 cod. civ., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in quanto, essendo la società fallita capogruppo delle altre due società - [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - il trasferimento dalla fallita della propria linea di credito alle società controllate, su indicazione della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresenta proprio il vantaggio compensativo per il gruppo, costituito dal mantenimento della linea di credito; peraltro, proprio la richiesta di fallimento, da parte della stessa ricorrente, delle altre due società, dimostra il suo tentativo di salvaguardare il gruppo, come riconosciuto dalle sentenze di assoluzione, il che dimostra, inoltre, come, al più, la condotta della ricorrente possa essere stata sorretta da colpa. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.Perché possa realizzarsi una situazione di conflitto positivo, con le conseguenze connesse ad un contrasto di giudicati, o alla violazione del principio del ne bis in idem, è necessario che due giudici prendano cognizione dello stesso reato, nel senso che le regiudicande abbiano per oggetto lo stesso fatto storico, secondo un criterio naturalistico, indipendentemente, quindi, dalla sua qualificazione giuridica e dalle circostanze che lo caratterizzano (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 21/02/2017, Mortola, Rv. 269757; Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Corrado, Rv. 259449). Nel caso in esame, come si evince dal contenuto delle sentenze di assoluzione in atti, effettivamente, come condivisibilmente rappresentato dalla Corte di merito T J a pag. 6 della sentenza impugnata, nessuna delle due sentenze di assoluzione, pronunciate in riferimento alle diverse società, [OSCURATO:SOCIETA]. e impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], hanno affrontato la tematica concernente la ricezione, da parte delle citate società, di somme di denaro provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e posta a base della condotta distrattiva in esame; la Corte di merito, infatti, ha ricordato come la sentenza emessa dal Tribunale di Latina avesse ad oggetto il fatto, del tutto diverso, relativo alla distrazione degli autocarri della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., mentre la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli avesse trattato la diversa vicenda di bancarotta documentale, contestato alla Sicignano in riferimento alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Quanto al dedotto vantaggio compensativo, il motivo di ricorso risulta assolutamente generico, considerato che non si comprende in cosa sussisterebbe, per la società fallita, il vantaggio compensativo, avendo la Corte di merito rilevato non solo che, nel caso in esame, non sussistesse alcun gruppo societario, ma che, inoltre, le due società beneficiarie del trasferimento erano fallite a loro volta, con conseguente mancato soddisfacimento dei creditori comuni; peraltro, il supposto vantaggio compensativo si fonderebbe su di una circostanza che non emerge neanche dalla motivazione della sentenza impugnata, ossia sull'indicazione dell'operazione distrattiva da parte di un istituto di credito, circostanza meramente affermata in ricorso e del tutto sprovvista di ogni evidenza processualmente rilevante. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammend
Sentenza Cassazione n. 29280/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris