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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 18043/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14208/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 112, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L.R.P.T.

C/O AVV. [OSCURATO:PERSONA] ATTI, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 378/2022 depositata il24/03/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio l'Istituto delle [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo per sentirlo condannare al risarcimento del danno nella misura di €. 10.120.000,00 per inadempimento agli obblighi assunti in base acontratto preliminare.

Sosteneva l’attrice di avere inoltrato all’Istituto una proposta di acquisto –da questi accettata -di un’area con sovrastante un convento sita in Roma per il prezzo di €. 6.300.000,00.

In subordine, la Società attrice chiedeva la condanna dell’Istituto al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattualein misura di €. 5.120.000,00.

1.1. Il Tribunale di Bergamo respingeva la domanda principale (responsabilità contrattuale) ritenendo che non fosse mai stato concluso alcun contratto, neppure nella forma del c.d.

«preliminare di preliminare»; riteneva infondata la domanda subordinata (responsabilità precontrattuale), poiché - pur considerando ingiustificata l'interruzione delle trattative da parte dell'Istituto - l'attrice non ha provato i danni subìti.

2. La pronuncia di prime cure veniva impugnata dalla Società innanzi alla Corte d'Appello di Brescia, che rigettava il gravame condannando l'appellante a rifondere le spese del grado.

A sostegno della sua decisione, la Corte così argomentava: - respinte le istanze istruttorie dell’appellante, dal carteggio complessivamente considerato non emergevail raggiungimento di un accordo sui punti di massima del contratto preliminare, stante il rifiuto dell'Istituto di addivenire alla stipula di un contratto preliminare condizionato sospensivamente all'edificabilità, come invece richiesto dalla Società proponente; -esaminate le prove testimoniali, doveva ritenersi che le trattative furono coltivate dall'Istituto per ben otto mesi dal 07.09.2017 al 25.05.2018: tuttavia, mai la promissaria acquirente aveva prodotto una nuova bozza dalla quale risultasse l’abbandono della volontà di concludere un contratto preliminare sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio di un’autorizzazione comunale a realizzare edilizia residenziale; - quanto alla doglianza relativa alla condanna alle spese a carico dellaSocietà, non sussiste va una reciproca soccombenza.

3. La suddetta pronuncia veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. innanzi a questa Corte affidando il ricorso a tre motivi, contrastati dall'Istituto delle [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo.

A séguito della proposta di definizione ex art. 380 bis cp c del Consigliere [OSCURATO:PERSONA],la ricorrente ha chiesto la decisione e ha quindi depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivosi denunzia violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. - omesso ed illogico esame di elementi documentali e dei fatti di causa, delle risultanze delle istruttorie di primo grado ed in particolare di un fatto decisivo per il giudizio - travisamento dei presupposti di diritto della vicenda, con connessa violazione degli artt. 1375, 1321, 1322, 1325 del codice civile - manifesta illogicità e contraddittorietà della gravata sentenza -omessa e inesistente motivazione e connessa violazione dell'art. 132, comma 4, cod. proc. civ.

Con diverse censure, la Società rico rrente lamenta che: la Corte bresciana ha tratto - con evidente forzatura del dato testuale - dalla documentazione in atti (nonché dalle prove testimoniali) elementi che collidono con la volontà contrattuale, in tal modo non applicando i principi espressi dalla Corte di legittimità in tema di stipulazione di un «preliminare di preliminare»; nella parte in cui opera una netta distinzione tra contratto concluso e contratto non concluso, la Corte bresciana ha omesso di valutare un tertium genus emergente dal più recente orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità da « contatto sociale qualificato » ove viene ad esistenza un rapporto obbligatorio connotato non da obblighi di prestazione ma di protezione; dal riconoscimento di tale nuovo rapporto sarebbero derivate diverse conseguenze: sul piano del riparto dell'onere della prova, giacché il danneggiato creditore può limitarsi a provare il titolo della pretesa allegando l’inadempimento (Cass. n. 13533 del 2001); sul piano dei danni risarcibili, non limitati all'interesse negativo bensì fondati sul risarcimento dell'interesse positivo della parte adempiente, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante; lamenta, infine, la ricorrente la mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate in appello.

1.1. Il motivo è infondatosotto diversi profili. 1.2.Premesso che la teoria del «contatto sociale» non rappresenta un tertium genus, come sostenuto in ricorso, ma una ricostruzione sistematica della responsabilità precontrattualedisciplinata dal codice civile; e che , in ogni caso il danno ( pur nei limiti dell’interesse negativo), deve essere provato da chi asserisce di aver subìto un pregiudizio dall’altrui comportamento contrario a correttezza, le doglianze si risolvono nella contestazione di valutazioni di fatto e di scelta delle proveda parte del giudice del merito.

E’ opportuno, altresì, ricordare che rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5)cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5) cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione, da parte del giudice di legittimità, degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (tra le tante: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021, Rv. 661734 – 01; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019, Rv. 656492 -03).

1.2.1. Nella fattispecie concreta la ricorrente non rivolge alla sentenza d’appello rilievi riconducibili al paradigma legale di cui al novellato n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. , poiché non denuncia l’omesso esame di un «fatto storico»decisivo, ma si duole, piuttosto, di un asserito errore di valutazione, commesso dal giudice di merito, circa l’esatto contenuto dei documenti negoziali scambiati dalle parti nel corso delle trattative (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20543 del 29/09/2020, Rv. 659204 - 01; Cas s.

Sez. 2, Sentenza n. 26807 del 2019, Rv. 655658 –01).

L'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. , nel testo applicabile ratione temporisdisposto dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo come motivo di ricorso(Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 - 01, conf. da: Ca ss. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019, Rv. 655413 –01; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018 - Rv. 648686 – 01 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018, Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14802 del 14/06/2017, Rv. 644485 - 01) .

1.2.2. La sentenza impugnata si pone sicuramente al di sopra del minimo costituzionale: esaminato il carteggio(v. sentenza pp. 7-9), la Corte territoriale ha maturato il convincimento per cui le parti mai raggiunsero un accordo sugli elementi essenziali del contratto, per il rifiuto costantemente espresso d a lla promittente venditrice di addivenire alla stipula di un contratto pre lim i nare condizionato sospensivamente all’edificabilità voluta dalla proponente(v. sentenza p. 9, 1° capoverso; v. anche p. 7, 3° capoverso).

Come ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5)cod. proc. civ. deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di « sufficienza » della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014,cit.; più di recente, in tema di motivazione apparente: [OSCURATO:PERSONA].

U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, in motivazione).

Quanto al vizio di violazione di norme di diritto,pure denunziato in ricorso, questa Corte ha costantemente affermato che esso consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronearicognizione d ella fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità(tra le varie, cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, come è evidente, tale vizio non ricorre.

2. Con il secondo motivosi deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. in relazione alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.: omesso ed illogico esame di elementi documentali e dei fatti di causa, delle risultanze dell'istruttoria di primo grado ed in particolare di un fatto decisivo per il giudizio ed ulteriore violazione dell'art. 116 cod . proc. civ . connessa alla violazione dell'art. 1337 del codice civile.

Manifesta illogicità e contraddittorietà della gravata sentenza.

Travisamento dei presupposti di diritto e della vicenda, con connessa violazione degli artt. 1173, 1375, 1321, 1322, 1325 del codice civile - Omessa ed inesistente motivazione e connessa violazione dell'art. 132, comma 4, cod. proc. civ. per denegata ed omessa pronuncia sulla richiesta di condanna proposta in via subordinata.

La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui in maniera radicale, con una forzata interpretazione del dato istruttorio, ha attribuito al promissario acquirente la responsabilità per interruzione delle trattative.

A giudizio della ricorrente, guardando alla causa concreta dell'accordo, quello sottoscritto nella vicenda tra i contendenti configura un iniziale consenso che , quand'anche non possa qualificarsi come preliminare, esclude la possibilità di ridiscutere gli elementi già fissati.

Lamenta, altresì, la ricorrente l'ultra petizione nella quale sarebbe incorsa la Corte territoriale, posto che si è pronunciata su una domanda dell'appellato Istituto totalmente nuova - riguardante l'asserita sussistenza di un comportamento della Società foriero di responsabilità precontrattuale -in quanto mai proposta quale eccezione in prime cure.

Con un'ulteriore doglianza la ricorrente lamenta la violazione dell'art.1226 cod. civ. con riferimento ai danni lamentati: infatti , la Corte d'Appello avrebbe dovuto liquidare in via equitativa il pregiudizio subìto, una volta accertata l'esistenza del danno; inoltre, con riferimento al raggiungimento della prova del danno, la ricorrente evidenzia la carenza di motivazione e, quindi, la violazione dell'art. 132, comma 4, cod. proc. civ.

2.1. Anche questo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

2.1.1. Con riferimento alla censura di ultra petizione in cui sarebbe incorso il giudice di seconde cure, la doglianza si rivela inammissibile perché carente di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, agli effetti dell'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361 - 01).

La Corte bresciana, a valle dell’esame del carteggio intercorso tra le parti (v. supra, punto 1.2.2.) ha messo in evidenza la divergenza tra le parti in merito al raggiungimento di un accordo, posto che entrambe hanno mantenuto immutate le rispettive posizioni: parte acquirente, di voler condizionare il contratto preliminare all’edificabilità dell’area; parte venditrice, dirifiutare detta condizione.

In definitiva, la Corte territoriale si è limitatasolo a correggere la motivazione della sentenza di prime cure (il termine “ riformata ” utilizzato dalla Corte di merito èovviamente un refuso ) nella parte in cui haaffermato che sia stato l’Istituto a interrompere le trattative in corso(v. sentenza p. 11, 2° capoverso).

2.1.2. Tanto chiarito, è principio consolidato espresso da questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, in virtù del quale in materia di procedimento civile, sussiste vizio di «ultra» o «extra» petizione, ex art. 112 cod. proc. civ., quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato.

Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio iura novit curiadi cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa ( ex plurimis , di recente: Cass. Sez.

L, n. 5832 del 03.03.2021).

2.2. Le restanti doglianze ripropongono argomenti meritali e di valutazione delle prove rispetto ai quali non resta che rimandare a quanto sopra argomentato (v. punti 1.2., 1.2.1.).

2.3. Infine, non può sussistere alcuna violazione dell’art.1226 cod. civ., posto che è stata esclusa la responsabilità dell’ Istituto per l’interruzione delle trattative, secondo un’insindacabile lettura delle risultanze istruttorie.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: illegittima soccombenza delle spese di lite - violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. - omessa e inesistente motivazione e connessa violazione dell'art. 132, comma 4, cod. proc. civ.

Con l’ultimo mezzo di gravame la ricorrente ritiene che se questa Corte dovesse condividere i motivi di impugnazione proposti, la sentenza d'appello dovrebbe essere riformata nella parte in cui ha disposto l'integrale soccombenza anche con riferimento al giudizio di primo grado che aveva accertato la responsabilità precontrattuale del convenuto Istituto.

3.1. Anche il terzo motivo è in ammissibile , perché non si tratta di una censura: in sostanza (v. pag. 30 del ricorso) si auspica solo un diverso regime delle spese in caso di accoglimento del ricorso.

4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Essendo la decisione resa nell’ambito del procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende: Cass.

S.U. n. 27195/2023).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 7.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.

Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di €. 7.000,00 equitativamente determinata, nonché –ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. - al pagamento della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14208/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 112, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L.R.P.T. C/O AVV. [OSCURATO:PERSONA] ATTI, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], N. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 378/2022 depositata il24/03/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio l'Istituto delle [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo per sentirlo condannare al risarcimento del danno nella misura di €. 10.120.000,00 per inadempimento agli obblighi assunti in base acontratto preliminare. Sosteneva l’attrice di avere inoltrato all’Istituto una proposta di acquisto –da questi accettata -di un’area con sovrastante un convento sita in Roma per il prezzo di €. 6.300.000,00. In subordine, la Società attrice chiedeva la condanna dell’Istituto al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattualein misura di €. 5.120.000,00. 1.1. Il Tribunale di Bergamo respingeva la domanda principale (responsabilità contrattuale) ritenendo che non fosse mai stato concluso alcun contratto, neppure nella forma del c.d. «preliminare di preliminare»; riteneva infondata la domanda subordinata (responsabilità precontrattuale), poiché - pur considerando ingiustificata l'interruzione delle trattative da parte dell'Istituto - l'attrice non ha provato i danni subìti. 2. La pronuncia di prime cure veniva impugnata dalla Società innanzi alla Corte d'Appello di Brescia, che rigettava il gravame condannando l'appellante a rifondere le spese del grado. A sostegno della sua decisione, la Corte così argomentava: - respinte le istanze istruttorie dell’appellante, dal carteggio complessivamente considerato non emergevail raggiungimento di un accordo sui punti di massima del contratto preliminare, stante il rifiuto dell'Istituto di addivenire alla stipula di un contratto preliminare condizionato sospensivamente all'edificabilità, come invece richiesto dalla Società proponente; -esaminate le prove testimoniali, doveva ritenersi che le trattative furono coltivate dall'Istituto per ben otto mesi dal 07.09.2017 al 25.05.2018: tuttavia, mai la promissaria acquirente aveva prodotto una nuova bozza dalla quale risultasse l’abbandono della volontà di concludere un contratto preliminare sottoposto alla condizione sospensiva del rilascio di un’autorizzazione comunale a realizzare edilizia residenziale; - quanto alla doglianza relativa alla condanna alle spese a carico dellaSocietà, non sussiste va una reciproca soccombenza. 3. La suddetta pronuncia veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. innanzi a questa Corte affidando il ricorso a tre motivi, contrastati dall'Istituto delle [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo. A séguito della proposta di definizione ex art. 380 bis cp c del Consigliere [OSCURATO:PERSONA],la ricorrente ha chiesto la decisione e ha quindi depositato una memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivosi denunzia violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. - omesso ed illogico esame di elementi documentali e dei fatti di causa, delle risultanze delle istruttorie di primo grado ed in particolare di un fatto decisivo per il giudizio - travisamento dei presupposti di diritto della vicenda, con connessa violazione degli artt. 1375, 1321, 1322, 1325 del codice civile - manifesta illogicità e contraddittorietà della gravata sentenza -omessa e inesistente motivazione e connessa violazione dell'art. 132, comma 4, cod. proc. civ. Con diverse censure, la Società rico rrente lamenta che: la Corte bresciana ha tratto - con evidente forzatura del dato testuale - dalla documentazione in atti (nonché dalle prove testimoniali) elementi che collidono con la volontà contrattuale, in tal modo non applicando i principi espressi dalla Corte di legittimità in tema di stipulazione di un «preliminare di preliminare»; nella parte in cui opera una netta distinzione tra contratto concluso e contratto non concluso, la Corte bresciana ha omesso di valutare un tertium genus emergente dal più recente orientamento giurisprudenziale in materia di responsabilità da « contatto sociale qualificato » ove viene ad esistenza un rapporto obbligatorio connotato non da obblighi di prestazione ma di protezione; dal riconoscimento di tale nuovo rapporto sarebbero derivate diverse conseguenze: sul piano del riparto dell'onere della prova, giacché il danneggiato creditore può limitarsi a provare il titolo della pretesa allegando l’inadempimento (Cass. n. 13533 del 2001); sul piano dei danni risarcibili, non limitati all'interesse negativo bensì fondati sul risarcimento dell'interesse positivo della parte adempiente, in termini sia di danno emergente sia di lucro cessante; lamenta, infine, la ricorrente la mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate in appello. 1.1. Il motivo è infondatosotto diversi profili. 1.2.Premesso che la teoria del «contatto sociale» non rappresenta un tertium genus, come sostenuto in ricorso, ma una ricostruzione sistematica della responsabilità precontrattualedisciplinata dal codice civile; e che , in ogni caso il danno ( pur nei limiti dell’interesse negativo), deve essere provato da chi asserisce di aver subìto un pregiudizio dall’altrui comportamento contrario a correttezza, le doglianze si risolvono nella contestazione di valutazioni di fatto e di scelta delle proveda parte del giudice del merito. E’ opportuno, altresì, ricordare che rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5)cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il convincimento che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5) cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione, da parte del giudice di legittimità, degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (tra le tante: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20553 del 19/07/2021, Rv. 661734 – 01; Cass. Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019, Rv. 656492 -03). 1.2.1. Nella fattispecie concreta la ricorrente non rivolge alla sentenza d’appello rilievi riconducibili al paradigma legale di cui al novellato n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. , poiché non denuncia l’omesso esame di un «fatto storico»decisivo, ma si duole, piuttosto, di un asserito errore di valutazione, commesso dal giudice di merito, circa l’esatto contenuto dei documenti negoziali scambiati dalle parti nel corso delle trattative (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20543 del 29/09/2020, Rv. 659204 - 01; Cas s. Sez. 2, Sentenza n. 26807 del 2019, Rv. 655658 –01). L'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ. , nel testo applicabile ratione temporisdisposto dall'art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo come motivo di ricorso(Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629831 - 01, conf. da: Ca ss. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019, Rv. 655413 –01; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11863 del 15/05/2018 - Rv. 648686 – 01 ; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018, Rv. 651305 – 01; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14802 del 14/06/2017, Rv. 644485 - 01) . 1.2.2. La sentenza impugnata si pone sicuramente al di sopra del minimo costituzionale: esaminato il carteggio(v. sentenza pp. 7-9), la Corte territoriale ha maturato il convincimento per cui le parti mai raggiunsero un accordo sugli elementi essenziali del contratto, per il rifiuto costantemente espresso d a lla promittente venditrice di addivenire alla stipula di un contratto pre lim i nare condizionato sospensivamente all’edificabilità voluta dalla proponente(v. sentenza p. 9, 1° capoverso; v. anche p. 7, 3° capoverso). Come ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5)cod. proc. civ. deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di « sufficienza » della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014,cit.; più di recente, in tema di motivazione apparente: [OSCURATO:PERSONA]. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, in motivazione). Quanto al vizio di violazione di norme di diritto,pure denunziato in ricorso, questa Corte ha costantemente affermato che esso consiste nella deduzione di un'erronearicognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronearicognizione d ella fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e ineriscealla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità(tra le varie, cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Nel caso di specie, come è evidente, tale vizio non ricorre. 2. Con il secondo motivosi deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. in relazione alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. - violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.: omesso ed illogico esame di elementi documentali e dei fatti di causa, delle risultanze dell'istruttoria di primo grado ed in particolare di un fatto decisivo per il giudizio ed ulteriore violazione dell'art. 116 cod . proc. civ . connessa alla violazione dell'art. 1337 del codice civile. Manifesta illogicità e contraddittorietà della gravata sentenza. Travisamento dei presupposti di diritto e della vicenda, con connessa violazione degli artt. 1173, 1375, 1321, 1322, 1325 del codice civile - Omessa ed inesistente motivazione e connessa violazione dell'art. 132, comma 4, cod. proc. civ. per denegata ed omessa pronuncia sulla richiesta di condanna proposta in via subordinata. La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui in maniera radicale, con una forzata interpretazione del dato istruttorio, ha attribuito al promissario acquirente la responsabilità per interruzione delle trattative. A giudizio della ricorrente, guardando alla causa concreta dell'accordo, quello sottoscritto nella vicenda tra i contendenti configura un iniziale consenso che , quand'anche non possa qualificarsi come preliminare, esclude la possibilità di ridiscutere gli elementi già fissati. Lamenta, altresì, la ricorrente l'ultra petizione nella quale sarebbe incorsa la Corte territoriale, posto che si è pronunciata su una domanda dell'appellato Istituto totalmente nuova - riguardante l'asserita sussistenza di un comportamento della Società foriero di responsabilità precontrattuale -in quanto mai proposta quale eccezione in prime cure. Con un'ulteriore doglianza la ricorrente lamenta la violazione dell'art.1226 cod. civ. con riferimento ai danni lamentati: infatti , la Corte d'Appello avrebbe dovuto liquidare in via equitativa il pregiudizio subìto, una volta accertata l'esistenza del danno; inoltre, con riferimento al raggiungimento della prova del danno, la ricorrente evidenzia la carenza di motivazione e, quindi, la violazione dell'art. 132, comma 4, cod. proc. civ. 2.1. Anche questo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. 2.1.1. Con riferimento alla censura di ultra petizione in cui sarebbe incorso il giudice di seconde cure, la doglianza si rivela inammissibile perché carente di riferibilità alla ratio decidendi della sentenza impugnata, agli effetti dell'art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361 - 01). La Corte bresciana, a valle dell’esame del carteggio intercorso tra le parti (v. supra, punto 1.2.2.) ha messo in evidenza la divergenza tra le parti in merito al raggiungimento di un accordo, posto che entrambe hanno mantenuto immutate le rispettive posizioni: parte acquirente, di voler condizionare il contratto preliminare all’edificabilità dell’area; parte venditrice, dirifiutare detta condizione. In definitiva, la Corte territoriale si è limitatasolo a correggere la motivazione della sentenza di prime cure (il termine “ riformata ” utilizzato dalla Corte di merito èovviamente un refuso ) nella parte in cui haaffermato che sia stato l’Istituto a interrompere le trattative in corso(v. sentenza p. 11, 2° capoverso). 2.1.2. Tanto chiarito, è principio consolidato espresso da questa Corte, dal quale non vi è ragione di discostarsi, in virtù del quale in materia di procedimento civile, sussiste vizio di «ultra» o «extra» petizione, ex art. 112 cod. proc. civ., quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio iura novit curiadi cui all'art. 113, comma 1, cod. proc. civ., rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa ( ex plurimis , di recente: Cass. Sez. L, n. 5832 del 03.03.2021). 2.2. Le restanti doglianze ripropongono argomenti meritali e di valutazione delle prove rispetto ai quali non resta che rimandare a quanto sopra argomentato (v. punti 1.2., 1.2.1.). 2.3. Infine, non può sussistere alcuna violazione dell’art.1226 cod. civ., posto che è stata esclusa la responsabilità dell’ Istituto per l’interruzione delle trattative, secondo un’insindacabile lettura delle risultanze istruttorie. 3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.: illegittima soccombenza delle spese di lite - violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. - omessa e inesistente motivazione e connessa violazione dell'art. 132, comma 4, cod. proc. civ. Con l’ultimo mezzo di gravame la ricorrente ritiene che se questa Corte dovesse condividere i motivi di impugnazione proposti, la sentenza d'appello dovrebbe essere riformata nella parte in cui ha disposto l'integrale soccombenza anche con riferimento al giudizio di primo grado che aveva accertato la responsabilità precontrattuale del convenuto Istituto. 3.1. Anche il terzo motivo è in ammissibile , perché non si tratta di una censura: in sostanza (v. pag. 30 del ricorso) si auspica solo un diverso regime delle spese in caso di accoglimento del ricorso. 4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Essendo la decisione resa nell’ambito del procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96 commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della Cassa delle Ammende: Cass. S.U. n. 27195/2023). Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 7.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di €. 7.000,00 equitativamente determinata, nonché –ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. - al pagamento della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versament
Sentenza Cassazione n. 18043/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris