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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 32816/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/1211993 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; - le conclusioni, presentate ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nell'interesse del ricorrente ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021 (dep. il 28 dicembre 2021) il Tribunale di Catanzaro, a seguito del riesame interposto ex art, 309 cod. proc. pen. nell'interesse di Mirko PASSALACQUA, ha confermato l'ordinanza in data 9 novembre 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato - per quel che qui rileva - alla stessa persona sottoposta a indagini la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di furto aggravato perché commesso con destrezza e da più di tre persone (artt. 624 e 625, nn. 4 e 5, cod. pen.).

Più in particolare, il PASSALACQUA è incolpato, in concorso con altri, di essersi impossessato dell'importo di euro 1.200, custodito in un armadietto all'interno di un panificio (presso il quale in precedenza lo stesso ricorrente si era recato per J n sopralluogo).

2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore del PASSAL4CQUA ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale - indicata nell'art. 273 cod. proc. pen. - e il vizio di motivazione (art. 606, cornma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in ordine alla ritenuta gravità indiziaria.

2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale - indicata nell'art. 274 cod. proc. pen. - e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) con riferimento alla sussistenza delle esigenze c:autelari.

2.3. Con il terzo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale - indicata nell'art. 275 cod. proc. pen. - e il vizio di motivazione (art. 606, cornma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione all'adeguatezza della misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente.

1.1. Con il primo motivo la difesa ha censurato l'ordinanza impugnata sotto il profilo della sussistenza della gravità indiziaria del delitto di furto aggravato per cui è stata disposta la misura.

Ad avviso del ricorrente, la motivazione del provvedimento di seconda istanza sarebbe carente e illogica poiché: - avrebbe rimarcato che il PASSALACQUA è stato riconosciuto dalla persona offesa come colui che, alcuni giorni prima del fatto, si era presentato presso l'esercizio commerciale chiedendo di cambiare una banconota da euro 20, ma con il reale intento di fare un sopralluogo, nonché come uno dei soggetti che ivi è tornato con altri per commettere il furto; - tuttavia, avrebbe riportato in maniera generica le fasi della vicenda in discorso e, segnatamente, il ruolo di coloro che vi avrebbero preso parte, il momento in cui gli addetti al panificio si sarebbero distratti e l'attitudine della distrazione a consentire agli agenti di operare, il contributo fornito dell'indagato e la sussistenza in capo a lui dell'elemento soggettivo (considerato pure che chi è presente nel luogo del commesso reato potrebbe non essere a conoscenza dell'agire illecito programmato e realizzato dagli altri); né potrebbe affermarsi che, 2 7/1 allorché è stato richiesto alla persona offesa il cambio della banconota, sia stato compiuto un sopralluogo, ragion per cui non potrebbe logicamente assumersi che successivamente i soggetti che hanno agito avessero contezza del luogo in cui era custodito il denaro.

Ancora, il provvedimento impugnato avrebbe argomentato in contrasto con gli atti di indagine in quanto: non consta il tempo trascorso tra il presunto sopralluogo e la commissione del reato; sarebbe inverosimile che la somma de qua (frutto degli incassi giornalieri) fosse custodita all'interno dell'armadietto del bagno e neppure tale dato emergerebbe dagli atti di indagine; la persona offesa non ha visto l'indagato prelevare il denaro né ha riferito il momento in cui l'importo sarebbe stato sottratto.

1.2. Con il secondo motivo è stata censurata l'ordinanza impugnata in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, ravvisate dal Giudice del gravarne alla luce delle modalità del fatto e dei precedenti penali della persona sottoposta a indagini.

Con riferimento alle modalità del fatto, la difesa ha richiamato le argomentazioni svolte nel primo motivo per rilevare come esse non palesino un'abilità dell'indagato nella pianificazione e nella realizzazione di condotte furtive o fraudolente.

Quanto ai precedenti penali, si è denunciato che essi non sarebbero stati neppure indicati dal Tribunale, non constando né di quale tipo di illeciti si tratti né la loro collocazione c:ronologica, ragion per cui la motivazione sarebbe carente nella parte in cui ha affermato la sussistenza del pericolo di reiterazione senza apprezzarne compiutamente l'attualità, tenuto conto che tra il fatto per cui si procede (che ha avuto luogo il 6 dicembre 2020) e l'applicazione della cautela (nel novembre del 2021) è decorso un anno senza che il PASSALACQUA abbia commesso alcuna altra condotta delittuosa.

1.3. Con il terzo motivo è stata addotta la totale carenza del giudizio di inadeguatezza delle misure meno afflittive rispetto a quella applicata (in particolare, dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) al fine di neutralizzare le ritenute esigenze cautelari.

La difesa ha ribadito che l'ordinanza impugnata non ha dato alcuna specifica indicazione sui precedenti penali della persona sottoposta a indagini„ profilo rilevante al fine di attribuirgli contatti con un circuito criminale che gli consenta di intraprendere analoghe iniziative illecite; e non ha avuto alcun riguardo al tempo trascorso tra il reato per cui si procede e l'applicazione della misura (peraltro, in difetto di condotte del PASSALACQUA dimostrative di una sua professionalità nel reato o di una propensione a vivere per mezzo di condotte illecite).

2. Si rileva, anzitutto, che con le censure appena riportate è stato dedotto unicamente il vizio della motivazione, non potendo venire in rilievo le norme processuali richiamate nei motivi di ricorso (ossia gli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.) sub specie della violazione della legge penale, pure invocata dal difensore (che ha espressamente richiamato pure l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), che invece attiene alla legge penale sostanziale (Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01).

2.1. Ciò posto, deve premettersi quanto segue.Questa Corte ha già chiarito da tempo che «il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo» (tanto che « il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare» (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 03; Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384 - 01; Sez. 6, n. 3728 del 27/09/1995, Cuppari, Rv. 202730 - 01), la cui «finalità precipua» è «la valutazione globale della regiudicanda cautelare nel contraddittorio delle parti» (Sez. 6, n. 18853/2018, cit.).

Il richiedente «può non enunciare i motivi del proprio gravame»; tuttavia, «nel caso di presentazione di una richiesta di riesame generica, in quanto priva della deduzione di motivi, il giudice del riesame» può, «ove ritenga, condividere integralmente la valutazione del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, limitandosi a richiamare l'ordinanza impositiva della misura cautelare ed in tal modo ribadendo la adeguatezza degli elementi e degli argomenti nella stessa considerati» (Sez. 6, n. 18853/2018, c:it.; Sez. 6, n. 3728/1995, cit.).

Difatti, il difetto di specifiche e puntuali allegazioni, volte a confutare la correttezza dell'ordinanza applicativa della cautela, - così come la censura della sussistenza solo di taluni dei presupposti applicativi della misura - «incide [...] sulla intensità dell'obbligo di motivazione», che è parametrato alla specificità delle censure sottoposte al vaglio del Tribunale «che, in caso di conferma, potrà essere attenuato e risolversi in una valutazione degli elementi indiziari non condizionata dalla necessità di rispondere alle specifiche argomentazioni della difesa» (ivi).

Inoltre, «in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità dei contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi.

Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Ccntardo, Rv. 272982 - 01; Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013 - dep. 2014, Palmas, Rv. 258553 - 01).

Infine, deve rilevarsi che: - il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) è ammissibile (oltre quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884);- in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, n. 14726 del 03/02/2011, D.R.; Sez. 4, n. 37878, del 06/07/2007, C.).

2.2. Ebbene, nel caso di specie, a fronte di una richiesta di riesame priva di motivi a sostegno, che non risultano specificamente articolati neppure in udienza (cfr. richiesta di riesame e verbale dell'udienza del 7 dicembre 2021), il Tribunale - oltre ad aver richiamato l'ordinanza genetica - ha indicato le ragioni per cui ha ravvisato a carico della persona sottoposta a indagini i gravi indizi di colpevolezza (in particolare, dando conto del suo riconoscimento da parte della persona offesa sia come chi si era presentato nell'esercizio commerciale qualche giorno prima sia come uno di coloro che vi ha fatto ingresso per commettere il furto, la cui dinamica pure è stata indicata) e le esigenze cautelari (segnatamente, alla stregua della commissione del fatto in pieno giorno, da più soggetti e dopo aver compiuto un sopralluogo; nonché dei precedenti penali del ricorrente); e quelle per cui ha ritenuto adeguata la misura (evidenziando come una cautela meno afflittiva avrebbe consentito al ricorrente una libertà di movimento incompatibile con il periculurn da fronteggiare).

Si tratta di un'argomentazione che, pur sintetica, è logica ed esaustiva rispetto all'assoluta genericità della richiesta di riesame, perché consente di comprendere le ragioni per cui il Collegio ha inteso confermare il provvedimento del G.i.p. (che in maniera analitica ha esposto gli elementi sui cui ha fondato la misura).

E che non può qui essere ritualmente confutata mediante più puntuali allegazioni non prospettate al Tribunale; né mediante il generico rimando ad elementi emersi nel corso delle indagini che non potrebbero in ogni caso essere apprezzati in questa sede di legittimità.

Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, senza che occorra dilungarsi per rilevare come esso abbia avanzato in questa sede di legittimità, ove non è consentita una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, deduzioni apodittiche e generiche, riguardanti la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 15138/2020, cit.; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01).

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/1211993 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; - le conclusioni, presentate ai sensi della stessa norma dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che nell'interesse del ricorrente ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale e ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021 (dep. il 28 dicembre 2021) il Tribunale di Catanzaro, a seguito del riesame interposto ex art, 309 cod. proc. pen. nell'interesse di Mirko PASSALACQUA, ha confermato l'ordinanza in data 9 novembre 2021 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato - per quel che qui rileva - alla stessa persona sottoposta a indagini la misura cautelare degli arresti domiciliari per il delitto di furto aggravato perché commesso con destrezza e da più di tre persone (artt. 624 e 625, nn. 4 e 5, cod. pen.). Più in particolare, il PASSALACQUA è incolpato, in concorso con altri, di essersi impossessato dell'importo di euro 1.200, custodito in un armadietto all'interno di un panificio (presso il quale in precedenza lo stesso ricorrente si era recato per J n sopralluogo). 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore del PASSAL4CQUA ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale - indicata nell'art. 273 cod. proc. pen. - e il vizio di motivazione (art. 606, cornma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in ordine alla ritenuta gravità indiziaria. 2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione della legge penale - indicata nell'art. 274 cod. proc. pen. - e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) con riferimento alla sussistenza delle esigenze c:autelari. 2.3. Con il terzo motivo sono stati denunciati la violazione della legge penale - indicata nell'art. 275 cod. proc. pen. - e il vizio di motivazione (art. 606, cornma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.) in relazione all'adeguatezza della misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Con il primo motivo la difesa ha censurato l'ordinanza impugnata sotto il profilo della sussistenza della gravità indiziaria del delitto di furto aggravato per cui è stata disposta la misura. Ad avviso del ricorrente, la motivazione del provvedimento di seconda istanza sarebbe carente e illogica poiché: - avrebbe rimarcato che il PASSALACQUA è stato riconosciuto dalla persona offesa come colui che, alcuni giorni prima del fatto, si era presentato presso l'esercizio commerciale chiedendo di cambiare una banconota da euro 20, ma con il reale intento di fare un sopralluogo, nonché come uno dei soggetti che ivi è tornato con altri per commettere il furto; - tuttavia, avrebbe riportato in maniera generica le fasi della vicenda in discorso e, segnatamente, il ruolo di coloro che vi avrebbero preso parte, il momento in cui gli addetti al panificio si sarebbero distratti e l'attitudine della distrazione a consentire agli agenti di operare, il contributo fornito dell'indagato e la sussistenza in capo a lui dell'elemento soggettivo (considerato pure che chi è presente nel luogo del commesso reato potrebbe non essere a conoscenza dell'agire illecito programmato e realizzato dagli altri); né potrebbe affermarsi che, 2 7/1 allorché è stato richiesto alla persona offesa il cambio della banconota, sia stato compiuto un sopralluogo, ragion per cui non potrebbe logicamente assumersi che successivamente i soggetti che hanno agito avessero contezza del luogo in cui era custodito il denaro. Ancora, il provvedimento impugnato avrebbe argomentato in contrasto con gli atti di indagine in quanto: non consta il tempo trascorso tra il presunto sopralluogo e la commissione del reato; sarebbe inverosimile che la somma de qua (frutto degli incassi giornalieri) fosse custodita all'interno dell'armadietto del bagno e neppure tale dato emergerebbe dagli atti di indagine; la persona offesa non ha visto l'indagato prelevare il denaro né ha riferito il momento in cui l'importo sarebbe stato sottratto. 1.2. Con il secondo motivo è stata censurata l'ordinanza impugnata in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, ravvisate dal Giudice del gravarne alla luce delle modalità del fatto e dei precedenti penali della persona sottoposta a indagini. Con riferimento alle modalità del fatto, la difesa ha richiamato le argomentazioni svolte nel primo motivo per rilevare come esse non palesino un'abilità dell'indagato nella pianificazione e nella realizzazione di condotte furtive o fraudolente. Quanto ai precedenti penali, si è denunciato che essi non sarebbero stati neppure indicati dal Tribunale, non constando né di quale tipo di illeciti si tratti né la loro collocazione c:ronologica, ragion per cui la motivazione sarebbe carente nella parte in cui ha affermato la sussistenza del pericolo di reiterazione senza apprezzarne compiutamente l'attualità, tenuto conto che tra il fatto per cui si procede (che ha avuto luogo il 6 dicembre 2020) e l'applicazione della cautela (nel novembre del 2021) è decorso un anno senza che il PASSALACQUA abbia commesso alcuna altra condotta delittuosa. 1.3. Con il terzo motivo è stata addotta la totale carenza del giudizio di inadeguatezza delle misure meno afflittive rispetto a quella applicata (in particolare, dell'obbligo di dimora e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) al fine di neutralizzare le ritenute esigenze cautelari. La difesa ha ribadito che l'ordinanza impugnata non ha dato alcuna specifica indicazione sui precedenti penali della persona sottoposta a indagini„ profilo rilevante al fine di attribuirgli contatti con un circuito criminale che gli consenta di intraprendere analoghe iniziative illecite; e non ha avuto alcun riguardo al tempo trascorso tra il reato per cui si procede e l'applicazione della misura (peraltro, in difetto di condotte del PASSALACQUA dimostrative di una sua professionalità nel reato o di una propensione a vivere per mezzo di condotte illecite). 2. Si rileva, anzitutto, che con le censure appena riportate è stato dedotto unicamente il vizio della motivazione, non potendo venire in rilievo le norme processuali richiamate nei motivi di ricorso (ossia gli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.) sub specie della violazione della legge penale, pure invocata dal difensore (che ha espressamente richiamato pure l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.), che invece attiene alla legge penale sostanziale (Sez. 5, n. 47757 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01). 2.1. Ciò posto, deve premettersi quanto segue.Questa Corte ha già chiarito da tempo che «il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo» (tanto che « il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare» (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314 - 03; Sez. 6, n. 18853 del 15/03/2018, Puro, Rv. 273384 - 01; Sez. 6, n. 3728 del 27/09/1995, Cuppari, Rv. 202730 - 01), la cui «finalità precipua» è «la valutazione globale della regiudicanda cautelare nel contraddittorio delle parti» (Sez. 6, n. 18853/2018, cit.). Il richiedente «può non enunciare i motivi del proprio gravame»; tuttavia, «nel caso di presentazione di una richiesta di riesame generica, in quanto priva della deduzione di motivi, il giudice del riesame» può, «ove ritenga, condividere integralmente la valutazione del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, limitandosi a richiamare l'ordinanza impositiva della misura cautelare ed in tal modo ribadendo la adeguatezza degli elementi e degli argomenti nella stessa considerati» (Sez. 6, n. 18853/2018, c:it.; Sez. 6, n. 3728/1995, cit.). Difatti, il difetto di specifiche e puntuali allegazioni, volte a confutare la correttezza dell'ordinanza applicativa della cautela, - così come la censura della sussistenza solo di taluni dei presupposti applicativi della misura - «incide [...] sulla intensità dell'obbligo di motivazione», che è parametrato alla specificità delle censure sottoposte al vaglio del Tribunale «che, in caso di conferma, potrà essere attenuato e risolversi in una valutazione degli elementi indiziari non condizionata dalla necessità di rispondere alle specifiche argomentazioni della difesa» (ivi). Inoltre, «in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti de libertate, pur nella peculiarità dei contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 03; Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Ccntardo, Rv. 272982 - 01; Sez. 5, n. 3560 del 10/12/2013 - dep. 2014, Palmas, Rv. 258553 - 01). Infine, deve rilevarsi che: - il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione di un provvedimento in materia di misure cautelari personali (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.) è ammissibile (oltre quando si denuncia la violazione di specifiche norme di legge) se allega la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884);- in materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame; il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino; cfr. pure Sez. 4, n. 14726 del 03/02/2011, D.R.; Sez. 4, n. 37878, del 06/07/2007, C.). 2.2. Ebbene, nel caso di specie, a fronte di una richiesta di riesame priva di motivi a sostegno, che non risultano specificamente articolati neppure in udienza (cfr. richiesta di riesame e verbale dell'udienza del 7 dicembre 2021), il Tribunale - oltre ad aver richiamato l'ordinanza genetica - ha indicato le ragioni per cui ha ravvisato a carico della persona sottoposta a indagini i gravi indizi di colpevolezza (in particolare, dando conto del suo riconoscimento da parte della persona offesa sia come chi si era presentato nell'esercizio commerciale qualche giorno prima sia come uno di coloro che vi ha fatto ingresso per commettere il furto, la cui dinamica pure è stata indicata) e le esigenze cautelari (segnatamente, alla stregua della commissione del fatto in pieno giorno, da più soggetti e dopo aver compiuto un sopralluogo; nonché dei precedenti penali del ricorrente); e quelle per cui ha ritenuto adeguata la misura (evidenziando come una cautela meno afflittiva avrebbe consentito al ricorrente una libertà di movimento incompatibile con il periculurn da fronteggiare). Si tratta di un'argomentazione che, pur sintetica, è logica ed esaustiva rispetto all'assoluta genericità della richiesta di riesame, perché consente di comprendere le ragioni per cui il Collegio ha inteso confermare il provvedimento del G.i.p. (che in maniera analitica ha esposto gli elementi sui cui ha fondato la misura). E che non può qui essere ritualmente confutata mediante più puntuali allegazioni non prospettate al Tribunale; né mediante il generico rimando ad elementi emersi nel corso delle indagini che non potrebbero in ogni caso essere apprezzati in questa sede di legittimità. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, senza che occorra dilungarsi per rilevare come esso abbia avanzato in questa sede di legittimità, ove non è consentita una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, deduzioni apodittiche e generiche, riguardanti la ricostruzione dei fatti (cfr. Sez. 5, n. 15138/2020, cit.; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 — 01). 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna
Decreto Cassazione n. 32816/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris