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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42692/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, pronunciando quale giudice dell'esecuzione su rinvio dalla Corte di cassazione, disposto con sentenza n. 15825 del 26 maggio 2020, ha applicato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per la durata di anni uno e mesi dieci, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al quale era stata applicata la pena ex art. 444 cod. proc. pen. di anni tre di reclusione per i reati di peculato e abuso d'ufficio in continuazione, con sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Palermo del 26 gennaio 2010 (irrevocabile il 13 marzo 2010).

2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso l'interessato con l'assistenza dei difensori avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 662 cod. proc. pen. e 183 disp. att. cod. proc. pen..

Il giudice dell'esecuzione può ovviare all'omessa applicazione della pena accessoria da parte del giudice della cognizione esclusivamente quando alla condanna consegua di diritto una sanzione accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata ovvero determinabile nella specie e nella misura per effetto di una disposizione di legge o per effetto di un provvedimento analogo adottato in sede di cognizione, come previsto dall'art. 662, comma 2, cod. proc. pen.

Nel caso in esame, una volta stabilito che la pena accessoria avrebbe dovuto essere temporanea e non automaticamente predeterminata nella misura, il giudice in sede di rinvio avrebbe dovuto astenersi dalla sua applicazione e non procedere, come avvenuto, a riformare sostanzialmente contra reum il giudicato.

2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di norme processuali in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

Il provvedimento impugnato si è limitato ad una mera elencazione di criteri di valutazione, solo labialmente evocati, ma non ha esplicitato, nemmeno in modo sintetico, come essi in concreto abbiano inciso nella determinazione della durata della pena accessoria.

2.3. Con il terzo motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 172 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la pena accessoria si estingua col decorso del medesimo termine stabilito per la pena principale.

L'illegittimità costituzionale deriverebbe dal confronto a) con i parametri dettati dall'art. 3 Cost., per l'evidente irragionevolezza del sistema che prevede l'imprescrittibilità delle pene accessorie, attribuendo al Pubblico ministero il potere discrezionale di porle in esecuzione anche a decenni di distanza dall'esecuzione della pena principale; b) con dall'art. 27, comma terzo, Cost., in quanto l'esecuzione della sanzione accessoria dopo molti anni dall'esecuzione di quella principale contrasta con la funzione rieducativa della pena, impedendo al condannato il pieno reinserimento e recupero nel tessuto sociale e potendo risultare -tanto più se interdittiva- ben più afflittiva della pena principale; c) con il parametro interposto dall'art. 117, comma primo, Cost., poiché l'automatismo previsto come metodo applicativo ordinario delle pene accessorie come quella in esame contrasta con i principi di adeguatezza e proporzionalità, di individualizzazione del trattamento penale e di idoneità dell'esecuzione della pena a svolgere la finalità rieducativa che le è propria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge.

2. I presupposti fattuali della vicenda all'odierno esame possono essere così sintetizzati: - con sentenza del 26 gennaio 2010 (irrevocabile il 13 marzo 2010) era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni tre di reclusione per i reati, unificati per la continuazione, di peculato e abuso di ufficio; - con ordinanza di correzione di errore materiale emessa in data 16 novembre 2010 il G.u.p. del Tribunale di Palermo, in sede di esecuzione, aveva disposto la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art.317 bis cod. pen.; - con provvedimento del 20 novembre 2017, poi annullato dalla Corte di cassazione, il G.i.p. aveva dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso la suindicata ordinanza; - in seguito al rigetto della richiesta ex art. 175 cod. pen. da parte del giudice del rinvio, il quale tuttavia stabiliva che il termine per l'impugnazione dell'ordinanza di correzione doveva considerarsi mai spirato per non essere stata notificata la stessa al difensore dell'imputato, interposto ricorso da parte dell'interessato, la Corte di cassazione riteneva l'impugnazione fondata quanto alla proposta necessità di annullamento dell'ordinanza impugnata, sebbene per ragioni differenti ed assorbenti rispetto a quelle invocate, ricordando innanzitutto che, secondo l'orientamento nettamente dominante, «è legittima l'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione di pene accessorie erroneamente non applicate in sede di cognizione, facendo ricorso alla procedura di correzione di errore materiale, ove si tratti di pene obbligatorie per legge e predeterminate nella specie e nella durata» e, dunque, «il giudice dell'esecuzione aveva il potere di emendare la mancanza della statuizione sulla pena accessoria, dimenticata dal giudice della cognizione, disponendola egli stesso, come effettivamente ha fatto»; rilevando, tuttavia, che erroneamente la durata della pena accessoria era stata commisurata all'entità della pena finale applicata all'imputato per effetto della ritenuta continuazione tra i reati contestatigli e non alla pena base computata per il reato principale e più grave che, tenuto conto della sua entità, non consentiva l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici: « il parametro di riferimento per la sanzione accessoria, dunque, è costituito, nella fattispecie in esame, dalla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione, sanzione base concretamente inflitta (per il più grave reato di peculato) una volta operata la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche; ad essa deve essere applicata la riduzione di un terzo per il rito (tale dovendo essere la misura della riduzione, identica a quella valutata dal giudice della cognizione), sicchè la misura di tale parametro concreto corrisponde ad una pena inferiore ai tre anni di reclusione (poco più di 34 mesi di reclusione) e, pertanto, un limite che - rapportato alla disciplina dell'art. 317- bis cod. pen. vigente all'epoca dei fatti e da applicarsi in quanto di maggior favore - determina che la sanzione accessoria da infliggersi doveva essere quella dell'interdizione temporanea e non già dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

Pertanto, disposto l'annullamento del provvedimento, aveva rimesso alla fase del rinvio l'applicazione della pena accessoria prevista solo temporaneamente dal legislatore (art. 317 bis, secondo comma, cod. pen.), disponendo che la sua durata avrebbe dovuto essere determinata in concreto con riferimento ai parametri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., secondo le indicazioni della più recente giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni Unite in materia.

« Nel caso della pena accessoria prevista dalla vecchia formulazione dell'art. 317-bis cod. pen., infatti, non erano stabiliti range minimi o massimi per l'interdizione temporanea e tuttavia il Collegio ritiene che, in un'ottica costituzionalmente orientata, evocata anche dal ricorso, non si possa far riferimento al parametro di adeguamento automatico previsto dall'art. 37 cod. pen. in presenza di un reato continuato che impone una valutazione globale ed unitaria della pena principale, non corrispondente alla fattispecie per cui, sola, invece, è consentita l'applicazione della pena accessoria interdittiva».3.

Così precisato l'ambito del perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente, va innanzitutto rilevato che il primo motivo di ricorso propone questioni già risolte dall'intervento rescindente che, affermata la legittimità della modifica attinente alla pena accessoria obbligatoria per legge, operata in fase di esecuzione e con il ricorso alla procedura di correzione di errore materiale essendo, ha fissato il principio di diritto in tema di rimodulazione della durata della sanzione complementare.

Dopo avere richiamato la sentenza n. 222 del 2018, con la quale i giudici delle leggi hanno chiaramente manifestato disfavore per criteri di commisurazione delle pene accessorie - il cui limite sia previsto solo nel massimo - di tipo automatico e prefissato, in abbinamento magari con la pena principale, ed hanno richiamato i poteri di adeguamento della sanzione al disvalore del fatto stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod. pen., e la pronuncia delle Sezioni Unite, n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286, con cui si è stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge prevede, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen., i giudici della pronuncia rescindente hanno ritenuto i principi suddetti esportabili alla fattispecie in esame.

Il principio di diritto stabilito dalla Corte di legittimità con riferimento al caso qui in esame era ed è dunque molto chiaro.

E al lume dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., il giudice di rinvio era tenuto a uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto concerneva ogni questione di diritto dalla stessa decisa.

Pertanto, trova doverosa applicazione la preclusione prevista dall'art. 628, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui la decisione del giudice di rinvio non può essere impugnata sugli stessi punti che sono stati già decisi dalla Corte di Cassazione con la sentenza che ha disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Donde, l'evidente insussistenza della denunziata violazione dell'art. 183 disp. att. cod. proc. pen., mentre l'ulteriore parametro normativo, che si assume violato, è impropriamente evocato, in quanto l'art. 662, comma 2, cod. proc. pen., per il quale "quando alla sentenza di condanna consegua una delle pene accessorie previste dagli artt. 28, 30, 30 bis e 34 del codice penale, per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli artt. 288, 289 e 290", prevede lo scomputo dalla durata delle pene accessorie del periodo di sottoposizione a misure cautelari interdittive, che non risultano (né il ricorso lo afferma) essere state applicate al ricorrente.4.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato.

La determinazione della durata della sanzione accessoria è stata correttamente operata, al di fuori del vincolo imposto dall'art. 37 cod. pen., sulla base della valutazione del disvalore concreto dei fatti e dei principi di proporzionalità, individualizzazione e adeguatezza, tenuto conto anche della complessiva sanzione principale in concreto irrogata, della condotta processuale tenuta dall'imputato, del tempo trascorso dalla commissione dei fatti-reato.

Si è al cospetto, dunque, di una motivazione effettiva, sintetica ma compiuta, esente da illogicità di sorta e specifica nell'indicazione dei parametri che hanno orientato la commisurazione della sanzione complementare.

5. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 cod. pen., nella parte in cui non stabilisce un termine di prescrizione applicabile alle pene accessorie, è manifestamente irrilevante nel caso di specie ed inutile alla decisione, risultando consolidata la necessaria irrevocabilità della sanzione accessoria solo a seguito della presente decisione.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro

3.000. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, pronunciando quale giudice dell'esecuzione su rinvio dalla Corte di cassazione, disposto con sentenza n. 15825 del 26 maggio 2020, ha applicato la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per la durata di anni uno e mesi dieci, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al quale era stata applicata la pena ex art. 444 cod. proc. pen. di anni tre di reclusione per i reati di peculato e abuso d'ufficio in continuazione, con sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Palermo del 26 gennaio 2010 (irrevocabile il 13 marzo 2010). 2. Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso l'interessato con l'assistenza dei difensori avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 662 cod. proc. pen. e 183 disp. att. cod. proc. pen.. Il giudice dell'esecuzione può ovviare all'omessa applicazione della pena accessoria da parte del giudice della cognizione esclusivamente quando alla condanna consegua di diritto una sanzione accessoria predeterminata dalla legge nella specie e nella durata ovvero determinabile nella specie e nella misura per effetto di una disposizione di legge o per effetto di un provvedimento analogo adottato in sede di cognizione, come previsto dall'art. 662, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso in esame, una volta stabilito che la pena accessoria avrebbe dovuto essere temporanea e non automaticamente predeterminata nella misura, il giudice in sede di rinvio avrebbe dovuto astenersi dalla sua applicazione e non procedere, come avvenuto, a riformare sostanzialmente contra reum il giudicato. 2.2. Con il secondo motivo denunzia violazione di norme processuali in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il provvedimento impugnato si è limitato ad una mera elencazione di criteri di valutazione, solo labialmente evocati, ma non ha esplicitato, nemmeno in modo sintetico, come essi in concreto abbiano inciso nella determinazione della durata della pena accessoria. 2.3. Con il terzo motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 172 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la pena accessoria si estingua col decorso del medesimo termine stabilito per la pena principale. L'illegittimità costituzionale deriverebbe dal confronto a) con i parametri dettati dall'art. 3 Cost., per l'evidente irragionevolezza del sistema che prevede l'imprescrittibilità delle pene accessorie, attribuendo al Pubblico ministero il potere discrezionale di porle in esecuzione anche a decenni di distanza dall'esecuzione della pena principale; b) con dall'art. 27, comma terzo, Cost., in quanto l'esecuzione della sanzione accessoria dopo molti anni dall'esecuzione di quella principale contrasta con la funzione rieducativa della pena, impedendo al condannato il pieno reinserimento e recupero nel tessuto sociale e potendo risultare -tanto più se interdittiva- ben più afflittiva della pena principale; c) con il parametro interposto dall'art. 117, comma primo, Cost., poiché l'automatismo previsto come metodo applicativo ordinario delle pene accessorie come quella in esame contrasta con i principi di adeguatezza e proporzionalità, di individualizzazione del trattamento penale e di idoneità dell'esecuzione della pena a svolgere la finalità rieducativa che le è propria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, manifestamente infondato in ogni sua deduzione, deve essere dichiarato inammissibile con ogni dovuta conseguenza di legge. 2. I presupposti fattuali della vicenda all'odierno esame possono essere così sintetizzati: - con sentenza del 26 gennaio 2010 (irrevocabile il 13 marzo 2010) era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni tre di reclusione per i reati, unificati per la continuazione, di peculato e abuso di ufficio; - con ordinanza di correzione di errore materiale emessa in data 16 novembre 2010 il G.u.p. del Tribunale di Palermo, in sede di esecuzione, aveva disposto la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ex art.317 bis cod. pen.; - con provvedimento del 20 novembre 2017, poi annullato dalla Corte di cassazione, il G.i.p. aveva dichiarato inammissibile la richiesta di restituzione nel termine per proporre opposizione avverso la suindicata ordinanza; - in seguito al rigetto della richiesta ex art. 175 cod. pen. da parte del giudice del rinvio, il quale tuttavia stabiliva che il termine per l'impugnazione dell'ordinanza di correzione doveva considerarsi mai spirato per non essere stata notificata la stessa al difensore dell'imputato, interposto ricorso da parte dell'interessato, la Corte di cassazione riteneva l'impugnazione fondata quanto alla proposta necessità di annullamento dell'ordinanza impugnata, sebbene per ragioni differenti ed assorbenti rispetto a quelle invocate, ricordando innanzitutto che, secondo l'orientamento nettamente dominante, «è legittima l'applicazione da parte del giudice dell'esecuzione di pene accessorie erroneamente non applicate in sede di cognizione, facendo ricorso alla procedura di correzione di errore materiale, ove si tratti di pene obbligatorie per legge e predeterminate nella specie e nella durata» e, dunque, «il giudice dell'esecuzione aveva il potere di emendare la mancanza della statuizione sulla pena accessoria, dimenticata dal giudice della cognizione, disponendola egli stesso, come effettivamente ha fatto»; rilevando, tuttavia, che erroneamente la durata della pena accessoria era stata commisurata all'entità della pena finale applicata all'imputato per effetto della ritenuta continuazione tra i reati contestatigli e non alla pena base computata per il reato principale e più grave che, tenuto conto della sua entità, non consentiva l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici: « il parametro di riferimento per la sanzione accessoria, dunque, è costituito, nella fattispecie in esame, dalla pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione, sanzione base concretamente inflitta (per il più grave reato di peculato) una volta operata la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche; ad essa deve essere applicata la riduzione di un terzo per il rito (tale dovendo essere la misura della riduzione, identica a quella valutata dal giudice della cognizione), sicchè la misura di tale parametro concreto corrisponde ad una pena inferiore ai tre anni di reclusione (poco più di 34 mesi di reclusione) e, pertanto, un limite che - rapportato alla disciplina dell'art. 317- bis cod. pen. vigente all'epoca dei fatti e da applicarsi in quanto di maggior favore - determina che la sanzione accessoria da infliggersi doveva essere quella dell'interdizione temporanea e non già dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici». Pertanto, disposto l'annullamento del provvedimento, aveva rimesso alla fase del rinvio l'applicazione della pena accessoria prevista solo temporaneamente dal legislatore (art. 317 bis, secondo comma, cod. pen.), disponendo che la sua durata avrebbe dovuto essere determinata in concreto con riferimento ai parametri stabiliti dall'art. 133 cod. pen., secondo le indicazioni della più recente giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni Unite in materia. « Nel caso della pena accessoria prevista dalla vecchia formulazione dell'art. 317-bis cod. pen., infatti, non erano stabiliti range minimi o massimi per l'interdizione temporanea e tuttavia il Collegio ritiene che, in un'ottica costituzionalmente orientata, evocata anche dal ricorso, non si possa far riferimento al parametro di adeguamento automatico previsto dall'art. 37 cod. pen. in presenza di un reato continuato che impone una valutazione globale ed unitaria della pena principale, non corrispondente alla fattispecie per cui, sola, invece, è consentita l'applicazione della pena accessoria interdittiva».3. Così precisato l'ambito del perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente, va innanzitutto rilevato che il primo motivo di ricorso propone questioni già risolte dall'intervento rescindente che, affermata la legittimità della modifica attinente alla pena accessoria obbligatoria per legge, operata in fase di esecuzione e con il ricorso alla procedura di correzione di errore materiale essendo, ha fissato il principio di diritto in tema di rimodulazione della durata della sanzione complementare. Dopo avere richiamato la sentenza n. 222 del 2018, con la quale i giudici delle leggi hanno chiaramente manifestato disfavore per criteri di commisurazione delle pene accessorie - il cui limite sia previsto solo nel massimo - di tipo automatico e prefissato, in abbinamento magari con la pena principale, ed hanno richiamato i poteri di adeguamento della sanzione al disvalore del fatto stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod. pen., e la pronuncia delle Sezioni Unite, n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, Rv. 276286, con cui si è stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge prevede, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen., i giudici della pronuncia rescindente hanno ritenuto i principi suddetti esportabili alla fattispecie in esame. Il principio di diritto stabilito dalla Corte di legittimità con riferimento al caso qui in esame era ed è dunque molto chiaro. E al lume dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., il giudice di rinvio era tenuto a uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto concerneva ogni questione di diritto dalla stessa decisa. Pertanto, trova doverosa applicazione la preclusione prevista dall'art. 628, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui la decisione del giudice di rinvio non può essere impugnata sugli stessi punti che sono stati già decisi dalla Corte di Cassazione con la sentenza che ha disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Donde, l'evidente insussistenza della denunziata violazione dell'art. 183 disp. att. cod. proc. pen., mentre l'ulteriore parametro normativo, che si assume violato, è impropriamente evocato, in quanto l'art. 662, comma 2, cod. proc. pen., per il quale "quando alla sentenza di condanna consegua una delle pene accessorie previste dagli artt. 28, 30, 30 bis e 34 del codice penale, per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli artt. 288, 289 e 290", prevede lo scomputo dalla durata delle pene accessorie del periodo di sottoposizione a misure cautelari interdittive, che non risultano (né il ricorso lo afferma) essere state applicate al ricorrente.4. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. La determinazione della durata della sanzione accessoria è stata correttamente operata, al di fuori del vincolo imposto dall'art. 37 cod. pen., sulla base della valutazione del disvalore concreto dei fatti e dei principi di proporzionalità, individualizzazione e adeguatezza, tenuto conto anche della complessiva sanzione principale in concreto irrogata, della condotta processuale tenuta dall'imputato, del tempo trascorso dalla commissione dei fatti-reato. Si è al cospetto, dunque, di una motivazione effettiva, sintetica ma compiuta, esente da illogicità di sorta e specifica nell'indicazione dei parametri che hanno orientato la commisurazione della sanzione complementare. 5. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 cod. pen., nella parte in cui non stabilisce un termine di prescrizione applicabile alle pene accessorie, è manifestamente irrilevante nel caso di specie ed inutile alla decisione, risultando consolidata la necessaria irrevocabilità della sanzione accessoria solo a seguito della presente decisione. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e conda
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