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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 05726/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa il 7/9/2019 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di due anni, otto mesi di reclusione e 12mila euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione il Loiacono, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 73, comma 5, decreto citato, con mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di appello avrebbe escluso la fattispecie di lieve entità con argomento viziato, che non considererebbe in modo adeguato il dato ponderale della sostanza, invero di maggiore pregnanza tra quelli indicati nella norma; ebbene, applicando "a contrario" i principi in tema di ingente quantità, di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 36258 del 2012, risulterebbe che i 14,223 grammi di cocaina sequestrati al Loiacono non raggiungerebbero la soglia di 15 grammi così individuata per il comma 5 in esame, che, dunque, dovrebbe esser riconosciuto.

Alla stessa conclusione, peraltro, condurrebbe l'esame degli altri elementi valorizzati nella sentenza, tutti espressione dell'ipotesi lieve in oggetto. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha costantemente affermato che la già circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, oggi fattispecie autonoma di reato, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), da valutare in termini complessivi e congiunti (Sez.

U, n. 35737 del 24/6/2010, Rico, Rv. 247911; successivamente, per tutte, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263651).

4.1. Come poi sostenuto ancora dal [OSCURATO:PERSONA] (Sez.

U, n. 51063 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Murolo, Rv. 274076), ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri.

Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo.

Il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso.

All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite.

Ma è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto.

Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi.

5. Tanto premesso in termini generali, deve essere allora in primo luogo esclusa ogni applicazione "a contrario" dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la decisione n. 36258/2012, come invece sollecitato dal ricorrente; la sentenza del [OSCURATO:PERSONA], infatti, è scaturita da una nozione di ampia portata - quella di ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, decreto citato - che rendeva quantomai opportuno un intervento interpretativo, diversamente da quanto si riscontra con riguardo all'ipotesi lieve in esame, la cui norma di riferimento specifica già con adeguata precisione gli indici da applicare, il cui rapporto è stato poi ulteriormente precisato dalla giurisprudenza con i principi sopra richiamati.

La stessa sentenza del [OSCURATO:PERSONA], peraltro, si è espressa in questi termini, evidenziando che a differenza dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R., "che, per delineare i fatti "di lieve entità", invita il giudice a prendere in esame, oltre alla quantità dello stupefacente trattato, vari altri parametri (i mezzi adoperati, le modalità della condotta, le circostanze che l'hanno accompagnata, la qualità dello stupefacente), l'aggravante dì cui al comma 2 dell'art. 80 dei medesimo corpus normativo fa riferimento solo alla quantità ("ingente") della sostanza."

6. Ebbene, di tutti questi principi la pronuncia impugnata ha fatto corretta applicazione, negando la fattispecie lieve - con valutazione complessiva - alla luce del dato ponderale (14,223 grammi dai quali porter ricavare 66 dosi medie singole), dell'elevato principio attivo (dal 65 al 75%), del carattere organizzato dell'attività illecita svolta dal Loiacono (trovato in possesso di strumenti per il confezionamento della sostanza e di un bilancino di precisione), desunto anche da due foglietti manoscritti sui quali erano stati segnati nomi e cifre, oltre che dal sequestro di 500 euro in contanti, in banconote di vario taglio.

7. La motivazione redatta dalla Corte di appello, dunque, risulta aderente ai canoni sopra riportati e sviluppata con adeguato e rigoroso percorso logico, così da non meritare censura.

8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia emessa il 7/9/2019 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di due anni, otto mesi di reclusione e 12mila euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione il Loiacono, a mezzo del proprio difensore, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 73, comma 5, decreto citato, con mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello avrebbe escluso la fattispecie di lieve entità con argomento viziato, che non considererebbe in modo adeguato il dato ponderale della sostanza, invero di maggiore pregnanza tra quelli indicati nella norma; ebbene, applicando "a contrario" i principi in tema di ingente quantità, di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 36258 del 2012, risulterebbe che i 14,223 grammi di cocaina sequestrati al Loiacono non raggiungerebbero la soglia di 15 grammi così individuata per il comma 5 in esame, che, dunque, dovrebbe esser riconosciuto. Alla stessa conclusione, peraltro, condurrebbe l'esame degli altri elementi valorizzati nella sentenza, tutti espressione dell'ipotesi lieve in oggetto. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato. 4. Questa Corte - anche a Sezioni Unite - ha costantemente affermato che la già circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, oggi fattispecie autonoma di reato, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), da valutare in termini complessivi e congiunti (Sez. U, n. 35737 del 24/6/2010, Rico, Rv. 247911; successivamente, per tutte, Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263651). 4.1. Come poi sostenuto ancora dal [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 51063 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Murolo, Rv. 274076), ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo od escludendo, cioè, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri. Ma allo stesso tempo anche che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo. Il percorso tracciato dal legislatore impone di considerare, infatti, anche la possibilità che tra gli stessi si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie in tal senso. All'esito della valutazione globale di tutti gli indici che determinano il profilo tipico del fatto di lieve entità, è poi possibile che uno di essi assuma in concreto valore assorbente e cioè che la sua intrinseca espressività sia tale da non poter essere compensata da quella di segno eventualmente opposto di uno o più degli altri, come affermato nei precedenti arresti delle Sezioni Unite. Ma è per l'appunto necessario che una tale statuizione costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità alla luce dei criteri normativizzati e non già il suo presupposto. Ed è parimenti necessario che il percorso valutativo così ricostruito si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice, nell'affermare o negare la tipicità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, T.U. stup., dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata a solo alcuni di essi. 5. Tanto premesso in termini generali, deve essere allora in primo luogo esclusa ogni applicazione "a contrario" dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la decisione n. 36258/2012, come invece sollecitato dal ricorrente; la sentenza del [OSCURATO:PERSONA], infatti, è scaturita da una nozione di ampia portata - quella di ingente quantità, di cui all'art. 80, comma 2, decreto citato - che rendeva quantomai opportuno un intervento interpretativo, diversamente da quanto si riscontra con riguardo all'ipotesi lieve in esame, la cui norma di riferimento specifica già con adeguata precisione gli indici da applicare, il cui rapporto è stato poi ulteriormente precisato dalla giurisprudenza con i principi sopra richiamati. La stessa sentenza del [OSCURATO:PERSONA], peraltro, si è espressa in questi termini, evidenziando che a differenza dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R., "che, per delineare i fatti "di lieve entità", invita il giudice a prendere in esame, oltre alla quantità dello stupefacente trattato, vari altri parametri (i mezzi adoperati, le modalità della condotta, le circostanze che l'hanno accompagnata, la qualità dello stupefacente), l'aggravante dì cui al comma 2 dell'art. 80 dei medesimo corpus normativo fa riferimento solo alla quantità ("ingente") della sostanza." 6. Ebbene, di tutti questi principi la pronuncia impugnata ha fatto corretta applicazione, negando la fattispecie lieve - con valutazione complessiva - alla luce del dato ponderale (14,223 grammi dai quali porter ricavare 66 dosi medie singole), dell'elevato principio attivo (dal 65 al 75%), del carattere organizzato dell'attività illecita svolta dal Loiacono (trovato in possesso di strumenti per il confezionamento della sostanza e di un bilancino di precisione), desunto anche da due foglietti manoscritti sui quali erano stati segnati nomi e cifre, oltre che dal sequestro di 500 euro in contanti, in banconote di vario taglio. 7. La motivazione redatta dalla Corte di appello, dunque, risulta aderente ai canoni sopra riportati e sviluppata con adeguato e rigoroso percorso logico, così da non meritare censura. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
Decreto Cassazione n. 05726/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris