CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte dì appello di Genova, il 23 novembre 2021, ha confermato la sentenza emessa in data 16 ottobre 2020 dal Tribunale dì Genova che l'aveva condannato alla pena di giustizia per reato continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ne chiede l'annullamento con unico motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata o della semidetenzione ex art. 53, legge 689/1981, argomentata dalla Corte ligure solo sulla scarsa deterrenza che dette sanzioni sostitutive avrebbero sull'imputato. 2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero, basterà rammentare che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010, Amato, Rv. 247853: fattispecie nella quale si è ritenuto che il giudice può negare la sostituzione della pena anche soltanto perché i precedenti penali rendono il reo immeritevole del beneficio, senza dovere addurre ulteriori e più analitiche ragioni). Nel rigettare la richiesta di applicazione della libertà controllata e della semidetenzione, la Corte di merito fa buon governo dei suddetti principi, negandone la concessione in relazione alla spiccata pericolosità della condotta dell'imputato, protagonista di plurime cessioni di stupefacente di cui quelle in contestazione sono solo le ultime. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom il 6 ott