CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 39663/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14041/2012 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., e in proprio la socia [OSCURATO:PERSONA] e, in qualità di eredi del defunto marito ed ex socio [OSCURATO:PERSONA], i figli Rosario, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con il prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via Orti della Farnesina n. 155 -controricorrenti- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, Sez. staccata di Catania, n. 209/34/11, pronunciata il 14 marzo 2011 e depositata 1'11 aprile 2011, non notificata; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO 1. La contribuente era oggetto di una verifica fiscale condotta dalla GDF in relazione agli anni d'imposta 1999, 2000 e 2001, estesa anche al conto corrente della società e a quello parallelo, intestato ai due soci e coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, l'indagine bancaria metteva in evidenza dei movimenti non giustificati nei conti correnti dei soci, che la contribuente giustificava con il fido bancario concesso solo a questi ultimi non anche alla società. La verifica fiscale si concludeva con la notifica di un avviso di accertamento emesso ai fini IRAP e IVA in relazione all'anno d'imposta 2000, seguito da un successivo atto di contestazione di violazioni tributarie. 2. I contribuenti adivano il giudice di prossimità ivi censurando i due atti impositivi sia in via preliminare, per tardività della notifica e intervenuta decadenza dell'A.F. dal potere di accertamento, non potendo trovare applicazione la proroga biennale prevista dall'art. 10 della L. n. 289/2002 per non essere la società annoverata tra i soggetti legittimati a beneficiare di tale istituto, sia nel merito. 3. Le difese dell'Ufficio venivano respinte in entrambi i gradi di giudizio, esitati entrambi in senso favorevole alla società e soci. 4. Ricorre per la cassazione della sentenza l'Avvocatura generale dello Stato, che svolge un unico ma articolato motivo, cui resistono i contribuenti con puntuale controricorso. 5.In prossimità dell'udienza il patrono dei contribuenti ha depositato memoria. 15 - 14041-2012 - 24/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la parte contribuente ha depositato istanza di sospensione del giudizio ex d.l. n. 119/2018, cui è seguito il rinvio a nuovo ruolo. 2. Con successiva memoria datata 22 ottobre 2021 la parte contribuente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata della controversia presentata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, comprovando di avere provveduto al pagamento di tutte le rate. 3. Va altresì rammentato che, a norma dei commi 12 e 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, «l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine [comma 12]. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [comma 13]» (Cfr. Cass., V, n. 7638/2021). 4. Entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego alla definizione, sicché il processo va dichiarato estinto a norma delle disposizioni appena citate. 15 - 14041-2012 - 24/11/2021 MMF 5. Ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese di tale processo restano a carico della parte che le ha anticipate e visto altresì l'art. 391 cod. proc. civ. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Le spese rimangono a caric