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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07717/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] BUNALE1DI TARANTOnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha, in accoglimento dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA]Antoni, rideterminato (in anni 5 mesi 4 di reclusione) la pena detentiva inflitta al medesimo con sentenza emessa in data 06/02/2017 dalla Corte di Appello di Lecce, in ragione della declaratoria di incostituzionalità, con sentenza della Corte Costituzionale n.40 del 23.01.2019, dell'art. 73 comma 1 dpr 309/90.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto denunciando la violazione, da parte del G.E., del principio del ne bis in idem, dal momento che, con precedente ordinanza n. 249/2019 emessa il 27/11/2019, la Corte di appello di Lecce aveva già operato la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza emessa dalla medesima Corte il 06/02/2017.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in capo al Procuratore della Repubblica ricorrente, dal momento che la misura della pena inflitta al D'Antoni risultava essere stata rideterminata nella stessa entità da entrambi i giudici dell'esecuzione, con la conseguenza che, dall'accoglimento del ricorso, il PM non ricaverebbe alcuna situazione più vantaggiosa.

4. [OSCURATO:PERSONA] di D'Antoni ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Taranto è fondato.

2. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, con il provvedimento impugnato, ha violato il principio del ne bis in idem, pacificamente applicabile al procedimento d'esecuzione, avendo provveduto su incidente di esecuzione proposto dal condannato, avente ad oggetto la richiesta di rideternninazione della pena inflitta con sentenza irrevocabile emessa dalla Corte d'appello di Lecce per effetto della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 laddove prevede come pena minima edittale la reclusione di otto anni invece che di sei), su cui il G.E. si era già pronunciato.

3. Va ricordato che il principio del ne bis in idem permea l'intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema.

A tale divieto va, pertanto, attribuito, il ruolo di principio generale dell'ordinamento dal quale, a norma del secondo comma dell'art. 12 preleggi, il giudice non può prescindere quale necessario referente dell'interpretazione logico - sistematica.; questa Corte ha più volte affermato (Sez. 1, Sentenza n. 1285 del 2009; Sez. 1, n. 34625 del 19/04/2013 - dep. 09/08/2013, Bianco, Rv. 257092) che il divieto del bis in idem è principio generale dell'ordinamento, finalizzato ad evitare che per lo "stesso fatto" - inteso, ai fini della preclusione connessa al predetto principio, come corrispondenza storico - naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso casuale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, (Cass., Sez.

Un., 28 giugno 2005, n. 34655, rv. 231799; Cass., Sez. 1, 21 aprile 2006, n. 19787, rv. 234176; Cass., Sez. 2", 18 aprile 2008, n. 21035, rv. 240106) - si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro. 4.Contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore generale presso questa Corte, sussiste in capo al Procuratore ricorrente l'interesse a ricorrere al fine di rimuovere dall'ordinamento un provvedimento emesso contra legem, in violazione di un principio fondamentale quale quello del ne bis in idem: né a diverso avviso può condurre l'argomentazione per cui la decisione assunta con il provvedimento impugnato fosse identica a quella precedentemente assunta dal G.E., in quanto l'interesse, concreto e attuale in capo alla parte pubblica ricorrente, è quello di evitare, per evidenti ragioni di razionalità, che, in relazione alla medesima domanda, si svolgano più procedimenti, si emettano provvedimenti l'uno indipendente dall'altro, e si verifichi una duplicità di decisioni.

5. La violazione del divieto di un secondo giudizio non può che condurre all'annullamento senza rinvio del provvedimento oggi impugnato dalla pubblica accusa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] BUNALE1DI TARANTOnel procedimento a carico di: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha, in accoglimento dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA]Antoni, rideterminato (in anni 5 mesi 4 di reclusione) la pena detentiva inflitta al medesimo con sentenza emessa in data 06/02/2017 dalla Corte di Appello di Lecce, in ragione della declaratoria di incostituzionalità, con sentenza della Corte Costituzionale n.40 del 23.01.2019, dell'art. 73 comma 1 dpr 309/90. 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto denunciando la violazione, da parte del G.E., del principio del ne bis in idem, dal momento che, con precedente ordinanza n. 249/2019 emessa il 27/11/2019, la Corte di appello di Lecce aveva già operato la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza emessa dalla medesima Corte il 06/02/2017. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse in capo al Procuratore della Repubblica ricorrente, dal momento che la misura della pena inflitta al D'Antoni risultava essere stata rideterminata nella stessa entità da entrambi i giudici dell'esecuzione, con la conseguenza che, dall'accoglimento del ricorso, il PM non ricaverebbe alcuna situazione più vantaggiosa. 4. [OSCURATO:PERSONA] di D'Antoni ha depositato conclusioni scritte con le quali chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Taranto è fondato. 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, con il provvedimento impugnato, ha violato il principio del ne bis in idem, pacificamente applicabile al procedimento d'esecuzione, avendo provveduto su incidente di esecuzione proposto dal condannato, avente ad oggetto la richiesta di rideternninazione della pena inflitta con sentenza irrevocabile emessa dalla Corte d'appello di Lecce per effetto della sentenza della Corte cost. n. 40 del 2019 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 laddove prevede come pena minima edittale la reclusione di otto anni invece che di sei), su cui il G.E. si era già pronunciato. 3. Va ricordato che il principio del ne bis in idem permea l'intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema. A tale divieto va, pertanto, attribuito, il ruolo di principio generale dell'ordinamento dal quale, a norma del secondo comma dell'art. 12 preleggi, il giudice non può prescindere quale necessario referente dell'interpretazione logico - sistematica.; questa Corte ha più volte affermato (Sez. 1, Sentenza n. 1285 del 2009; Sez. 1, n. 34625 del 19/04/2013 - dep. 09/08/2013, Bianco, Rv. 257092) che il divieto del bis in idem è principio generale dell'ordinamento, finalizzato ad evitare che per lo "stesso fatto" - inteso, ai fini della preclusione connessa al predetto principio, come corrispondenza storico - naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso casuale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655, rv. 231799; Cass., Sez. 1, 21 aprile 2006, n. 19787, rv. 234176; Cass., Sez. 2", 18 aprile 2008, n. 21035, rv. 240106) - si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro. 4.Contrariamente a quanto ritenuto dal Procuratore generale presso questa Corte, sussiste in capo al Procuratore ricorrente l'interesse a ricorrere al fine di rimuovere dall'ordinamento un provvedimento emesso contra legem, in violazione di un principio fondamentale quale quello del ne bis in idem: né a diverso avviso può condurre l'argomentazione per cui la decisione assunta con il provvedimento impugnato fosse identica a quella precedentemente assunta dal G.E., in quanto l'interesse, concreto e attuale in capo alla parte pubblica ricorrente, è quello di evitare, per evidenti ragioni di razionalità, che, in relazione alla medesima domanda, si svolgano più procedimenti, si emettano provvedimenti l'uno indipendente dall'altro, e si verifichi una duplicità di decisioni. 5. La violazione del divieto di un secondo giudizio non può che condurre all'annullamento senza rinvio del provvedimento oggi impugnato dalla pubblica accusa. P.Q.M. Annulla senza rinvio
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