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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37988/2022

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8423 del ruolo generale dell'anno 2020 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] brio per procura speciale a margine del controricorso, presso il cui studio in Roma, via Flaminia, n. 135, è elettivamente domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5020/16/2018, depositata in data 21 novembre 2018; udita la relazione svolta nella udienza camerale non partecipata del 25 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; considerato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]., società esercente l'attività di commercio all'ingrosso di altri componenti elettronici, un atto di contestazione della sanzione, relativo all'anno 2013, per omessa regolarizzazione delle fatture ricevute con aliquota del 10% in luogo di quella ordinaria, in violazione dell'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997, non ricorrendone i presupposti per potere fruire di tale agevolazione.

La ragione della pretesa sanzionatoria si basava sulla considerazione che la merce, consistente in beni destinati alla costruzione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, era stata acquistata ai soli fini della successiva commercializzazione e non quale utilizzatore finale ovvero quale operatore che effettui direttamente l'installazione agli utilizzatori finali, con conseguente non applicabilità della agevolazione della riduzione dell'iva; avverso l'atto di irrogazione della sanzione la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello; avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo di ricorso, cui ha resistito la contribuente depositando controricorso;il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; ritenuto che: la controricorrente ha depositato un'istanza con la quale ha evidenziato di avere presentato domanda di definizione in data 14 ottobre 2022 avvalendosi di quanto previsto dall'art. 5,

I. 130/2022 ed ha chiesto la sospensione del giudizio e la dichiarazione di estinzione; l'art. 5, comma 1,

I. n. 130/2022 prevede che: «Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»; il comma 7 prevede che: «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti», ed il successivo comma 10 prevede che: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo.

In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7»; infine, il comma 12 prevede che: «In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente.

L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione»; con riferimento al caso di specie, l'Agenzia delle entrate risulta essere stata totalmente soccombente sia in primo che in secondo grado; ritenuto necessario, quindi, disporre il rinvio a nuovo ruolo, dovendosi attendere la scadenza del termine di cui al comma 12, cit.; P.Q.M.

La Corte: dispone il rinvio della causa a nuovo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8423 del ruolo generale dell'anno 2020 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] brio per procura speciale a margine del controricorso, presso il cui studio in Roma, via Flaminia, n. 135, è elettivamente domiciliata; - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5020/16/2018, depositata in data 21 novembre 2018; udita la relazione svolta nella udienza camerale non partecipata del 25 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; considerato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]., società esercente l'attività di commercio all'ingrosso di altri componenti elettronici, un atto di contestazione della sanzione, relativo all'anno 2013, per omessa regolarizzazione delle fatture ricevute con aliquota del 10% in luogo di quella ordinaria, in violazione dell'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471/1997, non ricorrendone i presupposti per potere fruire di tale agevolazione. La ragione della pretesa sanzionatoria si basava sulla considerazione che la merce, consistente in beni destinati alla costruzione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, era stata acquistata ai soli fini della successiva commercializzazione e non quale utilizzatore finale ovvero quale operatore che effettui direttamente l'installazione agli utilizzatori finali, con conseguente non applicabilità della agevolazione della riduzione dell'iva; avverso l'atto di irrogazione della sanzione la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l'appello; avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo di ricorso, cui ha resistito la contribuente depositando controricorso;il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato le proprie conclusioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso; ritenuto che: la controricorrente ha depositato un'istanza con la quale ha evidenziato di avere presentato domanda di definizione in data 14 ottobre 2022 avvalendosi di quanto previsto dall'art. 5, I. 130/2022 ed ha chiesto la sospensione del giudizio e la dichiarazione di estinzione; l'art. 5, comma 1, I. n. 130/2022 prevede che: «Le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sia non superiore a 100.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»; il comma 7 prevede che: «La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti», ed il successivo comma 10 prevede che: «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino alla scadenza del termine di cui al comma 7»; infine, il comma 12 prevede che: «In mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro due mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 7, il processo è dichiarato estinto, con decreto del presidente. L'impugnazione del diniego vale anche come istanza di trattazione»; con riferimento al caso di specie, l'Agenzia delle entrate risulta essere stata totalmente soccombente sia in primo che in secondo grado; ritenuto necessario, quindi, disporre il rinvio a nuovo ruolo, dovendosi attendere la scadenza del termine di cui al comma 12, cit.; P.Q.M. La Corte: dispone il rinvio della causa a nuovo