Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 10175/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19504/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenzan. 8817/2020 del [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 19504/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con sentenza resa in data 28/12/2020, il Tribunale di Milano ha confermatola decisione co n la quale il giudice di primo grado, revocato ildecreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento, daparte di [OSCURATO:PERSONA], del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica,ha condannato quest’ultima al pagamento della minor somma dalla stessa dovuta rispetto a quella indicata nel provvedimento monitorio; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cuiaveva ritenuto che la documentazio ne complessivamente acquisita agli atti del giudizio valesse a comprovare adeguatamente il credito rivendicatodalla [OSCURATO:SOCIETA]. sia pure nel minor importo accertato rispettoa quello imposto in sede monitoria; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione; laSorgenia s.p.a. non ha svolto difese in questa sede; ElisabettaLupi ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1559 e segg. c.c., degliartt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., 124 c.c., 216 c.p.c., 2727 - 2729 c.c.,320, 345 e 190 c.p.c. (n relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché pervizio di motivazione, per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto dimostrata la provenienza, dal distributore dell’energia elettrica fornita alla Lupi, della documentazione depositata da contropartenel corso del giudizio di primo grado, ritenendo in tal modo erroneamente raggiu nta la prova del credito rivendicato da [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti dell’odierna ricorrente; Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 19504/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, la ricorrente abbia contestato la circostanza che le prove acquisite nel corso del giudizio fossero sufficienti a comprovare il credito ex adverso rivendicato, tenuto conto che la documentazione utilizzata dal tribunale (e, prima ancora, dal giudice di pace) non risulterebbeprovenire dal distributore dell’e nergia elettrica poi fornita allaLupi; in contrasto con tale prospettazione, varrà considerare come il giudice d’appello abbia svolto, sulla base di un’articolazione argomentativadel tutto coerente, sul piano logico, e corretta in termini giuridici, un c omplesso ragionamento (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata)che, sul piano presuntivo e indiziario, è valso a giustificare compiutamente l’inferenza critica sulla base della quale ha ritenuto adeguatamentecomprovata la provenienza di quella documentazion e proprio dalla società che ha fornito l’energia elettrica poi destinata all’odiernaricorrente; il tribunale, infatti, ha sottolineato come la documentazione prodottain giudizio riportasse il numero di POD, in tal modo rendendo inequivocabile,non solo l’identificazione del punto di consegna in uso all’utente(essendo il medesimo indicato nel contratto), ma anche che i consumi riguardassero la somministrazione di energia elettrica, rilevando altresì come il POD fosse il codice al fanumerico destinato a identificarein modo certo il punto di prelievo, ovvero il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente finale; considerazioni, peraltro, ulteriormente suffragate dalla documentazione relativa alle letture reali , a lle fasce di consumi , a l numeroe al la data delle fatture di trasposto emesse nei confronti della societàdi vendita; Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 19504/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’odierna doglianza della ricorrente, pertanto, deve ritenersi sostanzialmenterisolta in una pretesa rilettura dei fatti di causa e delle proveacquisite al giudizio, sulla base di una prospettazione critica non consentitain questa sede di legittimità ; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1559 e segg. c.c., degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), dolendosi, in subordine, della nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere il giudice d’appello omesso di rispondere all’eccezione sollevata dall’odierno ricorrente circa il mancatoe decisivo deposito, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., del contratto di distribuzione, della fattura e/o dei documenti di trasporto dell’energiaal fine di dimostrare la fondatezza della pret esa creditoria dellacontroparte; ilmotivo è infondato ; varràin primo luogo sottolineare la totale improprietà del richiamo operatodalla ricorrente alla violazione dell’art . 112 c.p.c. con riguardo alla pretesa mancata pronuncia del tribunale in ordine a ll’eccezione relativaal mancato deposito, ad opera di controparte, del contratto di distribuzionedell’energia in favore di [OSCURATO:SOCIETA] (deposito asseritamente indispensabile, secondo la ricorrente, ai fini dell’attestazione dell’identità del soggetto autor e della documentazione relativa alla forniturautilizzata dal tribunale) ; è infatti appena il caso di sottolineare, al riguardo, come la violazione dell’art . 112 c.p.c. necessariamente chieda dev’essere riferita ad eventuali omesse pronunce su domande od e ccezioni che attengonoal conseguimento o meno dei beni della vita rivendicati dalle parti,e non già a mere contestazioni concernenti l’avvenuto (o meno) Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 19504/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri assolvimentodegli oneri probatori delle parti (cfr. , ex plurimis , Sez. 2, Sentenzan. 11289 del 10/0 5/2018, Rv. 648503 - 01) ; ciòposto, risolvendosi la contestazione in esame in una generica doglianza concernente il mancato rilievo, da parte del giudice, dell’avvenutocorretto assolvimento, ad opera di controparte, dei propri oneri probatori riferiti al credito dedotto in giudizio, la stessa deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a sollecitare il giudice di legittimità al compimento di un mero riesame nel merito dei fatti di causa, essendosi la ricorrente limitata ad esprimere la propri a non condivisione dell’avvenuto contrario riconoscimento, da parte del giudicedi merito, della sussistenza di una prova adeguata a sostegno delleavverse domande ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa app licazione degli artt. 2697 e 1559 e segg. c.c., degliartt. 113, 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere il giudice d’appello erroneamente omesso di rilevare l’obbligo istruttorio in capo [OSCURATO:SOCIETA]. di comprovare il corrett o funzionamento del contatore dell’energia elettrica fornita, avendo l’odiernaricorrente tempestivamente ed espressamente contestato il credito ex adverso azionato, diversamente da quanto affermato dal giudicea quo ; ilmotivo è infondato ; assume l’odiern a ricorrente che il giudice d’appello avrebbe erroneamenteomesso di rilevare la mancata dimostrazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., del corretto funzionamento del contatore dell’energiaelettrica fornita ; incontrasto con tale rilievo, tuttavia, il tribun ale ha espressamente sottolineatola mancata contestazione, da parte dell’odierna ricorrente, nel corso di tutto il giudizio di primo grado, dell’eventuale Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 19504/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri malfunzionamentodel contatore, essendosi la stessa piuttosto limitata asostenere la sola inidoneit à della documentazione prodotta in giudizio dalla controparte a comprovare le forniture di energia elettrica e il creditorivendicato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) ; afronte di tale espressa attestazione della mancata contestazione del malfunzionamento del contatore nel corso del giudizio di primo grado,l’odierna ricorrente ha in questa sede effettivamente rilevato di aver contestato, in primo grado, l’idoneità probatoria della documentazione depositata dalla controparte e di aver conte stato il malfunzionamentodel contatore con l’atto d’appello (cfr. pag g. 29 - 32 delricorso); apparepertanto evidente c ome del tutto correttamente il tribunale abbia rilevato la mancata tempestiva contestazione, da parte della Lupi, del malfunzionamento de l contatore nel corso del giudizio di primogrado (essendosi limitata a contestare la sola documentazione prodotta), dovendo pertanto ritenersi incontestata la circostanza contraria (ossia il corretto funzionamento del contatore), e dovendo per altro verso ritenersi inammissibile, siccome tardiva, la contestazionedi detto malfunzionamento avanzata per la prima volta insede di appello ; sulla base delle premesse indicate , rilevata la complessiva infondatezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato i l rigetto delricorso; nonvi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in relazione alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo la società intimatasvolto difese questa sede; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presuppost i processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 19504/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M.

Rigettail ricorso.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19504/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all’avv.to [OSCURATO:PERSONA], la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenzan. 8817/2020 del [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 19504/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con sentenza resa in data 28/12/2020, il Tribunale di Milano ha confermatola decisione co n la quale il giudice di primo grado, revocato ildecreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento, daparte di [OSCURATO:PERSONA], del corrispettivo per la fornitura di energia elettrica,ha condannato quest’ultima al pagamento della minor somma dalla stessa dovuta rispetto a quella indicata nel provvedimento monitorio; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cuiaveva ritenuto che la documentazio ne complessivamente acquisita agli atti del giudizio valesse a comprovare adeguatamente il credito rivendicatodalla [OSCURATO:SOCIETA]. sia pure nel minor importo accertato rispettoa quello imposto in sede monitoria; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazionesulla base di tre motivi d’impugnazione; laSorgenia s.p.a. non ha svolto difese in questa sede; ElisabettaLupi ha depositato memoria; consideratoche, conil primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1559 e segg. c.c., degliartt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., 124 c.c., 216 c.p.c., 2727 - 2729 c.c.,320, 345 e 190 c.p.c. (n relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché pervizio di motivazione, per avere il giudice d’appello erroneamente ritenuto dimostrata la provenienza, dal distributore dell’energia elettrica fornita alla Lupi, della documentazione depositata da contropartenel corso del giudizio di primo grado, ritenendo in tal modo erroneamente raggiu nta la prova del credito rivendicato da [OSCURATO:SOCIETA]nei confronti dell’odierna ricorrente; Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 19504/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame, la ricorrente abbia contestato la circostanza che le prove acquisite nel corso del giudizio fossero sufficienti a comprovare il credito ex adverso rivendicato, tenuto conto che la documentazione utilizzata dal tribunale (e, prima ancora, dal giudice di pace) non risulterebbeprovenire dal distributore dell’e nergia elettrica poi fornita allaLupi; in contrasto con tale prospettazione, varrà considerare come il giudice d’appello abbia svolto, sulla base di un’articolazione argomentativadel tutto coerente, sul piano logico, e corretta in termini giuridici, un c omplesso ragionamento (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata)che, sul piano presuntivo e indiziario, è valso a giustificare compiutamente l’inferenza critica sulla base della quale ha ritenuto adeguatamentecomprovata la provenienza di quella documentazion e proprio dalla società che ha fornito l’energia elettrica poi destinata all’odiernaricorrente; il tribunale, infatti, ha sottolineato come la documentazione prodottain giudizio riportasse il numero di POD, in tal modo rendendo inequivocabile,non solo l’identificazione del punto di consegna in uso all’utente(essendo il medesimo indicato nel contratto), ma anche che i consumi riguardassero la somministrazione di energia elettrica, rilevando altresì come il POD fosse il codice al fanumerico destinato a identificarein modo certo il punto di prelievo, ovvero il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente finale; considerazioni, peraltro, ulteriormente suffragate dalla documentazione relativa alle letture reali , a lle fasce di consumi , a l numeroe al la data delle fatture di trasposto emesse nei confronti della societàdi vendita; Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 19504/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l’odierna doglianza della ricorrente, pertanto, deve ritenersi sostanzialmenterisolta in una pretesa rilettura dei fatti di causa e delle proveacquisite al giudizio, sulla base di una prospettazione critica non consentitain questa sede di legittimità ; conil secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1559 e segg. c.c., degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), dolendosi, in subordine, della nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., per avere il giudice d’appello omesso di rispondere all’eccezione sollevata dall’odierno ricorrente circa il mancatoe decisivo deposito, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., del contratto di distribuzione, della fattura e/o dei documenti di trasporto dell’energiaal fine di dimostrare la fondatezza della pret esa creditoria dellacontroparte; ilmotivo è infondato ; varràin primo luogo sottolineare la totale improprietà del richiamo operatodalla ricorrente alla violazione dell’art . 112 c.p.c. con riguardo alla pretesa mancata pronuncia del tribunale in ordine a ll’eccezione relativaal mancato deposito, ad opera di controparte, del contratto di distribuzionedell’energia in favore di [OSCURATO:SOCIETA] (deposito asseritamente indispensabile, secondo la ricorrente, ai fini dell’attestazione dell’identità del soggetto autor e della documentazione relativa alla forniturautilizzata dal tribunale) ; è infatti appena il caso di sottolineare, al riguardo, come la violazione dell’art . 112 c.p.c. necessariamente chieda dev’essere riferita ad eventuali omesse pronunce su domande od e ccezioni che attengonoal conseguimento o meno dei beni della vita rivendicati dalle parti,e non già a mere contestazioni concernenti l’avvenuto (o meno) Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 19504/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri assolvimentodegli oneri probatori delle parti (cfr. , ex plurimis , Sez. 2, Sentenzan. 11289 del 10/0 5/2018, Rv. 648503 - 01) ; ciòposto, risolvendosi la contestazione in esame in una generica doglianza concernente il mancato rilievo, da parte del giudice, dell’avvenutocorretto assolvimento, ad opera di controparte, dei propri oneri probatori riferiti al credito dedotto in giudizio, la stessa deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a sollecitare il giudice di legittimità al compimento di un mero riesame nel merito dei fatti di causa, essendosi la ricorrente limitata ad esprimere la propri a non condivisione dell’avvenuto contrario riconoscimento, da parte del giudicedi merito, della sussistenza di una prova adeguata a sostegno delleavverse domande ; con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa app licazione degli artt. 2697 e 1559 e segg. c.c., degliartt. 113, 115 e 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), peravere il giudice d’appello erroneamente omesso di rilevare l’obbligo istruttorio in capo [OSCURATO:SOCIETA]. di comprovare il corrett o funzionamento del contatore dell’energia elettrica fornita, avendo l’odiernaricorrente tempestivamente ed espressamente contestato il credito ex adverso azionato, diversamente da quanto affermato dal giudicea quo ; ilmotivo è infondato ; assume l’odiern a ricorrente che il giudice d’appello avrebbe erroneamenteomesso di rilevare la mancata dimostrazione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., del corretto funzionamento del contatore dell’energiaelettrica fornita ; incontrasto con tale rilievo, tuttavia, il tribun ale ha espressamente sottolineatola mancata contestazione, da parte dell’odierna ricorrente, nel corso di tutto il giudizio di primo grado, dell’eventuale Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 19504/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri malfunzionamentodel contatore, essendosi la stessa piuttosto limitata asostenere la sola inidoneit à della documentazione prodotta in giudizio dalla controparte a comprovare le forniture di energia elettrica e il creditorivendicato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) ; afronte di tale espressa attestazione della mancata contestazione del malfunzionamento del contatore nel corso del giudizio di primo grado,l’odierna ricorrente ha in questa sede effettivamente rilevato di aver contestato, in primo grado, l’idoneità probatoria della documentazione depositata dalla controparte e di aver conte stato il malfunzionamentodel contatore con l’atto d’appello (cfr. pag g. 29 - 32 delricorso); apparepertanto evidente c ome del tutto correttamente il tribunale abbia rilevato la mancata tempestiva contestazione, da parte della Lupi, del malfunzionamento de l contatore nel corso del giudizio di primogrado (essendosi limitata a contestare la sola documentazione prodotta), dovendo pertanto ritenersi incontestata la circostanza contraria (ossia il corretto funzionamento del contatore), e dovendo per altro verso ritenersi inammissibile, siccome tardiva, la contestazionedi detto malfunzionamento avanzata per la prima volta insede di appello ; sulla base delle premesse indicate , rilevata la complessiva infondatezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato i l rigetto delricorso; nonvi è luogo per l’adozione di alcuna statuizione, in relazione alla regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo la società intimatasvolto difese questa sede; dev’essere infine attestata la sussistenza dei presuppost i processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il Adunanzadel22 marzo 2023 - R.G. n. 19504/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versa
Sentenza Cassazione n. 10175/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris