CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07120/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 27933/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] Srl in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoPaolo Leoni unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro-intimato-Numero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 534/2021depositata il 10/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Considerato che:Con atto notarile del 26.06.1991 la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava conil Mediocredito della Basilicata un contratto di finanziamento diL.1.070.000.000 ai sensi della legge n. 64/86, per la realizzazione di unprogramma di ammodernamento della propria struttura produttiva.Con atto di citazione del 09 settembre 2002, notificato l’11 settembre2002 (doc.1 fasc. p. [OSCURATO:SOCIETA]) la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]evocava in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] MediocreditoS.p.a, (originario Mediocredito della Basilicata) [nr.1679/2002 R.G.]contestando la richiesta di pagamento della Banca del 14.06.2002 di €261.695,41 quale sorte capitale ed interessi (Doc n.12, fasc. di p.[OSCURATO:SOCIETA].), il mancato storno dei titoli posti a garanzia delfin.to de quo, il calcolo dello spread tra tasso averee dare, il comportamento della mutuante in violazione dei precetti dicorrettezza e buona fede, gli interessi moratori del 18%.La causa così promossa veniva iscritta al n.1679/02 R.G.Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale echiamata di terzi del 10.11.2002, depositata il 13.11.2002,[OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]”, si costituiva in giudizio, e chiedeva di essereautorizzata alla chiamata in causa dei fideiussori germani Filippo eNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA], contestava le deduzioni della società attrice,chiedendone il rigetto.Esteso il contraddittorio nei confronti dei due fideiussori, con comparsadepositata il 12.3.2003 si costituivano in giudizio i sigg. [OSCURATO:PERSONA] eGesualdi [OSCURATO:PERSONA], i quali richiamavano le difese articolate dallasocietà attrice e aderivano alle conclusioni dalla stessa società rassegnate.Con un distinto atto di citazione notificato in data 21-23 dicembre 2001 la“Intesa BCI [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.”, in qualità di procuratrice specialedella “[OSCURATO:SOCIETA].”, conveniva in giudizio dinanzi alTribunale di Potenza il sig. [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore,affinché fosse condannato al pagamento della somma di € 269.824,13,oltre interessi moratori dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e fino al soddisfo, a titolo di saldonegativo del predetto contratto di finanziamento perfezionato dalla società“[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” con atto pubblico del 25.6.1991.La causa così promossa veniva iscritta al n.2654/02 R.G.Si costituiva in tale distinto giudizio il sig. [OSCURATO:PERSONA], ilquale ribadiva le difese già svolte nel precedente giudizio con la comparsadepositata il 12.3.2003.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa iscritta al n.2654/02 R.G. veniva riunitaa quella iscritta al n.1679/02 R.G.Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.03.2003 sicostituivano i germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestavanotutte le deduzioni, eccezioni e documentazione della Banca.Con sentenza non definitiva n.1001/07 emessa il 16.11.2007 e pubblicatail 21.11.2007 il Tribunale di Potenza dichiarava l’inammissibilità delledomande proposte in via riconvenzionale nella causa iscritta al n. rg1679/02 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confrontiNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026della “Intesa BCI [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.”; - rigettava le domandeproposte dalla società “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” nei confronti della“[OSCURATO:SOCIETA].” ed aventi ad oggetto l’accertamentodell’usurarietà degli interessi moratori e la condanna dell’istituto bancarioal risarcimento dei danni sofferti per il mancato storno dei titoli concessi inpegno in riferimento al finanziamento di cui all’atto pubblico del[OSCURATO:DATA_NASCITA].Quindi, con separata ordinanza il Tribunale di Potenza rimetteva la causasul ruolo istruttorio disponendo l’espletamento di consulenza tecnicad’ufficio.Con sentenza definitiva n.748/2014, il Tribunale di Potenza condannavaGesualdi [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 192.668,91infavore di Intesa BCI gestione crediti S.p.a.” [….] , oltre interessi moratorinella misura del 18% [..] con decorrenza dal 1 ottobre 2002(nella causaiscritta al n. 2654/2002 R.G.); compensando le spese.Con atto di appello [OSCURATO:PERSONA], in proprio per aver incorporatoCastello [OSCURATO:PERSONA] e quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA], impugnava la sentenza n.748/2014 dolendosi dellamancata pronuncia sulla domanda riconvenzionale richiesta da [OSCURATO:SOCIETA]., nel giudizio n.1679/2002 R.G. nei confronti dellaLuigi [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] e della mancata condanna allespese del giudizio delle parti risultate soccombenti.Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano ritualmente la [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestando ledoglianze della Banca mutuataria; in via di appello incidentalecontestavano la decisione parziale e quella definitiva nelle parti che liavevano visti soccombenti.Numero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026Nel corso del giudizio di impugnazione con sentenza n.19/2015 depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Lagonegro dichiarava il fallimento della società“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”.La Corte di Appello di Potenza, con sentenza nr 534 del 10.8.2021dichiarava inammissibile l’appello incidentale avverso alla sentenza nondefinitiva n.1001/07 emessa dal Tribunale di Potenza, proposto dallasocietà “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l e dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e GesualdiGiuseppe Antonio; rigettava integralmente l’appello incidentale avverso lasentenza definitiva n.748/14 emessa dal Tribunale di Potenza il12.6.2014; accoglieva l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]S.p.a.[…] e per l’effetto , in parziale riforma della sentenza definitivan.748/14 condannava in solido(unitamente al sig. [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeAntonio, già destinatario della condanna contenuta nella sentenzadefinitiva n.748/14) il Fallimento della società “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”,debitrice principale ed il sig. [OSCURATO:PERSONA], in veste di fideiussore, alpagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di procuratrice diVerbania [OSCURATO:SOCIETA] divenuta cessionaria del credito azionato nelpresente giudizio, della somma di € 192.668,91, oltre interessi moratorinella misura del 18% con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sino all’effettivosoddisfo.La Corte distrettuale per ragioni di priorità logico- giuridiche iniziavaquindi l’esame dei motivi da quelli introdotti in via incidentale edosservava con riguardo alla dedotta nullità del contratto di finanziamentodel 25.6.1991l che lo specifico profilo di nullità del contratto difinanziamento del 25.6.1991 non era stato allegato negli scarni contenutidella citazione introduttiva del giudizio di primo grado.Numero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026Rilevava comunque che il contratto in discorso era stato concluso ai sensidella legge n.64/86 per la realizzazione di un programma diammodernamento della struttura produttiva della società “Luigi GesualdiS.r.l.” (all’epoca avente la ragione sociale di “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”),e che nel mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazionedelle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone ilprofilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causasussiste solo se quella destinazione non sia rispettata, mentre è irrilevanteche sia attuata prima o dopo l'erogazione del finanziamento e che lasomma mutuata sia stata direttamente consegnata al mutuatario o,invece, a terzi a cui sia stato dal mutuatario affidato l’intervento direalizzazione dell’attività programmata.Sottolineava che parte appellante incidentale non aveva allegato, nédimostrato che la destinazione delle somme erogate dall’Istituto bancariofosse stata in concreto diversa da quella considerata nel contratto difinanziamento ed integrante il regolamento di interessi voluto daicontraenti.Osservava poi che con la sentenza non definitiva n.1001/07 emessa il16.11.2007 il Tribunale di Potenza aveva scrutinato e deciso le dedottequestioni della nullità degli interessi corrispettivi o moratori pattuiti perchédi natura usuraria ai sensi della legge n.108/96 e quella relativa all’inosservanza, ad opera dell’Istituto bancario convenuto in giudizio, deiprincipi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e delleprescrizioni degli artt.6 e 8 delle pattuizioni relative alla costituzione inpegno ritenendole infondate alla stregua delle risultanze di causa.Con la stessa pronuncia il primo giudice aveva dichiarato l’inammissibilitàdelle stesse domande proposte in via riconvenzionale nella causa iscritta alNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026n.1679/02 R.G. da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della “IntesaBCI [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.”. E ciò in ragione dellatardiva costituzione in giudizio dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e GesualdiGiuseppe Antonio, con conseguente decadenza ex art.167 co.2 c.p.c. dallafacoltà di proporre domande riconvenzionali.Ne conseguiva che i motivi articolati dagli appellanti incidentali relativi allamancata considerazione del principio di proporzionalità e del conseguenterigetto della domanda di risarcimento dei danni sofferti dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].” e alla contestata natura usuraria degli interessi applicati,investivano la decisione assunta dal primo giudice con la sentenza nondefinitiva n.1001/07 sicchè avrebbero dovuto formare oggetto diimpugnativa .Osservava la Corte distrettuale che nessuna specifica contestazione erastata svolta su tali aspetti nella comparsa di costituzione depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e pertanto la statuizione doveva ritenersi coperta da giudicatoe, di conseguenza, l’appello proposto dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e GesualdiGiuseppe Antonio avverso la sentenza non definitiva n.1001/07 emessa il16.11.2007 doveva considerarsi inammissibile.Con riguardo invece alla richiesta di accredito di una parte dell’importo deititoli la riteneva infondata.Osservava al riguardo che secondo le pattuizioni contenute nell’atto dicostituzione in pegno dei titoli ( art 7), l’eventuale inadempienza dellasocietà “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” al pagamento delle rate del mutuo noncomportasse in via automatica l’insorgenza, in capo alla Banca mutuante,di un obbligo giuridico, ma soltanto la facoltà di vendere in tutto o in partei titoli dati in pegno e di portarne il ricavato netto in detrazione del debitoNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026principale contratto dalla predetta società con l’atto pubblico del[OSCURATO:DATA_NASCITA].Peraltro, l’esercizio di tale facoltà da parte della Banca avrebbe implicatoche la stessa comunicasse formalmente per iscritto ai costituenti il pegno,almeno un giorno prima della vendita, la propria volontà di avvalersi dellafacoltà stessa, sicché in difetto di tale comunicazione scritta la Banca nonavrebbe potuto assumere nessuna autonoma iniziativa di vendere allascadenza i titoli dati in pegno e di appropriarsi del denaro ricavato dallavendita o delle cedole dei titoli stessi.Rimarcava che il tenore della clausola contrattuale autorizzava adescludere che potesse assumere qualsiasi rilevanza le eventualisollecitazioni alla vendita dei titoli provenienti dai costituenti il pegno.Peraltro, era inammissibile la pretesa di riconoscimento, in favore dellasocietà “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, di un credito di € 337.670,006, pari alvalore dei titoli spettanti alla società secondo le schede allegate al verbaledi udienza del 23.11.2013, giacché si trattava di domanda del tutto nuova,mai avanzata nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado e neitermini perentori imposti dal codice di rito.Con riguardo alle doglianze relative alla c.t.u. la Corte distrettuale leriteneva infondate rilevando che il consulente aveva puntualmente assoltoall’incarico peritale conferitogli ricostruendo il residuo debito inerente almutuo oggetto di causa alla data del 30.9.2002, per capitale, interessiconvenzionali sulle rate scadute e non pagate e interessi di mora sul solocapitale.Evidenziava comunque che per il principio di vicinanza della provaincombeva proprio su detta società l’onere di dimostrare i versamenti inconcreto effettuati e specificare se e quali versamenti eseguiti non fosseroNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026stati considerati dal C.t.u. nel corso delle operazioni di ricostruzione delresiduo debito alla data del 30.9.2002.Onere di specificazione che non era stato soddisfatto.Relativamente all’appello principale la Corte distrettuale osservava che ilTribunale di Potenza aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda spiegatain via riconvenzionale dalla “IntesaBCI [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.” nella causaiscritta al n.1679/02 R.G. nei confronti della società “[OSCURATO:PERSONA] C.S.n.c.” e di [OSCURATO:PERSONA].Osservava che il primo Giudice aveva del tutto trascurato di pronunciarsisulla domanda riconvenzionale spiegata dalla “IntesaBCI Gestione CreditiS.p.a.” nella causa iscritta al n.1679/02 R.G., a cui era stata riunita lacausa civile iscritta al n.2654/02 R.G., domanda riconvenzionale che,come già sottolineato, era intesa ad ottenere la condanna in solido dellasocietà “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, in veste di debitrice principale, e deisigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in veste di fideiussori,al pagamento delle somme dovute dalla società mutuataria in esecuzionedel contratto di finanziamento stipulato con atto pubblico per notarGiuliani del 25.6.1991 e mai corrisposte all’istituto bancario.Pertanto la Corte di appello riteneva che la decisione definitiva n.748/14andasse sotto questo profilo in parzialmente riformata della sentenzaemessa il 12.6.2014 nel senso di estendere la pronuncia di condanna infavore della [OSCURATO:SOCIETA] , in qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. divenuta cessionaria del credito azionato, anche aifideiussori.Riconosceva analoga riforma della decisione definitiva anche per quantoriguardava la disciplina delle spese ritenendo giustificata la compensazioneNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026alla luce dell’esito complessivo della lite che aveva le parti appellantivittoriose.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione affidato a 10 motivi cui ha resistitoItalfondiario s.p.a., nella sua qualità di procuratore di [OSCURATO:SOCIETA]., con controricorso.Con memoria del 3.3.2026 l’avv [OSCURATO:PERSONA] ha formulata istanza dirinvio per aver assunto il mandato in sostituzione del nuovo difensore ilgiorno 11.03.2026 per la cancellazione dall’albo del precedente difensore edi non aver potuto per questo esaminare gli atti.RAGIONI DELLA DECISIONERitenuto che:Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art 274 c.p.c. in relazioneall’art 360 primo comma nr 4 c.p.c.Si lamenta che il giudice di appello avrebbe erroneamente rilevato unaomessa pronuncia da parte del Tribunale in relazione alla domandariconvenzionale spiegata dalla “IntesaBCI [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.” nellacausa iscritta al n.1679/02 R.G., a cui era stata riunita la causa civile aln.2654/02 R.G., volta ad ottenere la condanna in solido della società“[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]”., in veste di debitrice principale, e dei sigg.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in veste di fideiussori, alpagamento delle somme dovute dalla società mutuataria in esecuzione delcontratto di finanziamento stipulato e mai corrisposte all’Istituto bancario.Si sostiene che la riunione dei due procedimenti non avrebbe fatto venirmeno l’autonomia dei due giudizi sicchè sia i soggetti che le vicendeprocessuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non avrebberoassunto rilievo in ordine all’altro, o agli altri precedenti.Numero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026Con un secondo motivo si deduce la violazione dell’art.132, co. 4 c.p.c.art. 118 disp. atti c.p.c. in relazioneall’art. 360.1.5 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di motivareche “nell’ambito del giudizio n.2654/2002 “ la domanda di condannasarebbe stata limitata al solo [OSCURATO:PERSONA] e non agli altridue appellati.Si contesta che il Tribunale di Potenza, come si evince dal tenore delladecisione, fosse incorsa in una omessa pronuncia per la cui integrazione,non sarebbe bastata la mancanza di un’espressa statuizione del giudice,ma occorreva la completa mancanza del provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto. Circostanza che non sisarebbe verificata nel concreto.Con un terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazionedell’art. 342, co. n. 4, c.p.c. art.118 Disp.Atti. in relazione all’art. 360 1.5c.p.c. per avere la Corte di appello emesso statuizione di condanna insolido anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] aggiunta a [OSCURATO:PERSONA], riformando così la sentenza diprimo grado n.748/2014, che statuiva soltanto sul giudizio n.2654/2002,che era stato incardinato dalla mutuante esclusivamente, nei confronti diGesualdi [OSCURATO:PERSONA].Si rimprovera al Giudice del gravame di non aver tenuto conto in sede diricostruzione del fatto processuale, che la Banca avrebbe dovuto proporre,nella prima udienza utile ( Ud.16.4.2008, f.Uff.), riserva di impugnazionenonché del principio dell’autonomia dei giudizi ex art 274 c.p.c..Si sostiene che la decisione della Corte di Appello, sarebbe pertantoaffetta da vizio di extrapetizione.Numero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026Con un quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.in relazione all’art.360,1.4 c.p.c. per avere il giudice di appello rilevato chei motivi di appello formulati dalla Banca non erano conformi al dettamedell’art. 342 co. 1 c.p.c., e di contro ritenuto inammissibile l’appelloincidentale degli appellati, in quanto non rispettoso del medesimo art.342c.p.c., in piena violazione del principio di disparità di trattamento.Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art.2697 c.c. in relazioneall’art. 360 co.1, n.3, c.p.c. per avere ritenuto la Corte di appello cheincombesse agli appellati incidentale in base al principio della vicinanzadella prova l’onere di dimostrare i versamenti in concreto effettuati e, diconseguenza, spettasse alla medesima società, in sede di articolazione delmotivo del gravame, specificare se e quali versamenti eseguiti non fosserostati considerati dal C.T.U.Con un sesto motivo si lamenta la violazione dell’ art. 1418, co 2 c.c. inrelazione all’art.360, 1. co. 5 , c.p.c.la nullità del contratto di mutuo del 25.06.1991 per aver escluso la Cortedi appello la nullità del contratto di mutuo di scopo per mancanza di causanon essendo stato allegato né dimostrato che la destinazione delle sommeerogate dall’Istituto fosse stata diversa da quella considerata nelcontratto di finanziamento ed integrante il regolamento di interessi volutidai contraenti.Con il settimo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazioneart.2, L. 287/’90 in relazione all’art.360.1.3 c.p.c. Violazione art.1421 c.c.,artt.1325, co. 4 e 1418 c.c. e art. 1956 c.c. in relazione all’art. 360.1.3.c.p.c. per avere la Corte di appello rigettato l’istanza di nullità dellefideiussioni concesse da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] infavore di Intesa BCI [OSCURATO:PERSONA] spa sul presupposto che :“Nelle noteNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026scritte depositate il 2.11.2020 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e GesualdiGiuseppe Antonio ha formulato ex novo motivi di impugnazione incidentalemai articolati nella comparsa di costituzione in giudizio”.Con l’ottavo motivo si lamenta la violazione degli artt.132 , co. 4 c.p.c, art118 disp. atti c.p.c. in relazioneall’art. 360.1.5 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto che ilconsulente d’ufficio avesse puntualmente assolto all’incarico peritaleconferitogli rispondendo puntualmente ai rilievi sollevati dagli appellati.Si sostiene che il Giudice avrebbe reso una motivazione apparente laddoveaveva basato la ricostruzione dei fatti su deduzioni del secondo CTU, inquanto la verifica dei conteggi non poteva essere elaborata, per carenzadella documentazione originariamente richiesta dal primo consulente.Con il nono motivo si denuncia la violazione dell’art. 7 dell’atto di pegnodel [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all’art.360. 1.3 c.p.c.-. per avere il Giudice di appello rilevato che nella citazioneintroduttiva del giudizio di primo grado la società “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]”aveva fatto menzione della costituzione di pegni in denaro per L.500.000.000[…….] senza avanzare nessuna specifica domanda volta adottenere che dall’eventuale credito accertato in giudizio a favoredell’istituto bancario fosse detratto l’importo dei titoli concessi in pegno esenzaneppure articolare una specifica domanda di restituzione dei titoli odell’equivalente in denaro degli stessi oppure di accertamento del creditovantato dalla società in forza dei titoli concessi in pegno.Si rimprovera altresì al giudice del gravame di non aver correttamenteinterpretato la portata della clausola nr 7 laddove aveva che si potesseNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026configurare in capo alla Banca un obbligo giuridico di assecondare larichiestadi vendere alla scadenza i titoli consegnati in garanzia e di trattenerne ilricavato per il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie.Si lamenta che il giudice del gravame non avrebbe considerato la nota diautorizzazione allo storno dei titoli del Mediocredito della Basilicata del26.3.1993, che consente, in qualsiasi momento di stornare i titoli in pegnoper assolvere al pagamento di eventuali rate scadute.Si sostiene che tale svista de qua, avrebbe comportato la nullità dellaCTU, e di conseguenza la cassazione, in parte qua della sentenzaimpugnata.Con il decimo motivo si censura la decisione sotto il profilo dellaviolazione dell’art. 92 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche apportatedal d.l. 12.09.2014, n. 132, convertito nella legge 10.11.2014, n. 162,c.p.c in relazione all’art. 360.4 c.p.c. per avere il giudice del gravamecondannato gli odierni ricorrenti malgrado non vi fosse stata unasoccombenza integrale ed omesso di motivare sulla domandariconvenzionale dell’[OSCURATO:SOCIETA].Si lamenta inoltre che la condanna alle spese degli odierni ricorrentecontrasterebbe con il principio costituzionale di ragionevole durata delprocesso (tre anni per il primo giudizio e due anni per il II grado, il cheavrebbe comportato che i due giudizi dovevano compiersi entro il 2007),oltre che con il principio di proporzionalità.Preliminarmente va rigettata l’istanza di rinvio dovendosi rilevare che nelprocedimento di cassazione è consentito alla parti in prossimitàdell’udienza unicamente il deposito di una breve memoria illustrativa aiNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026sensi dell’art 378 c.p.c.dei motivi già formulati nel ricorso senza possibilitàdi ampliare le questioni ivi trattate.La fissazione dell’udienza camerale è stata comunicata 60 giorni primasicchè i ricorrenti avevano avuto il tempo di conferire il mandato ad unnuovo difensore e di consentire allo stesso lo studio del fascicolo e perpredisporre la memoria illustrativa.Ciò posto i primi tre motivi che meritano un vaglio congiunto essendodiretti a contestare sia pure sotto profili diversi la decisione della Corte diappello nella parte in cui ha rilevato una omessa pronuncia da parte delTribunale in ordine alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]S.p.a. in sede di costituzione nel procedimento nr 1679 2002 definito consentenza parziale nr 1001/ 2007, sono infondati.In primo luogo, va escluso che con la richiamata pronuncia il primoGiudice abbia emesso un rigetto implicito relativamente alla domandariconvenzionale proposta dalla procuratrice speciale della “[OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto la condanna della società “[OSCURATO:SOCIETA].” e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali fideiussori, al pagamento in solido della somma di Euro 269.824,13,pari alla misura del debito alla data del 30.9.2002, oltre interessi moratoridall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e fino al soddisfo.Il Tribunale con la decisione nr 1001/2007, come ben si evince dall’esamedella stessa allegata al fascicolo di II grado della controricorrente,dichiarava l’inammissibilità delle domande proposte in via riconvenzionalenella causa iscritta al n.1679/02 R.G. da [OSCURATO:PERSONA] e GesualdiGiuseppe Antonio nei confronti della “IntesaBCI [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.”;rigettava le domande proposte dalla società “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”.Numero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026Rilevava poi che per i restanti petita le acquisizioni probatorie non[consentivano], allo stato, di emettere una qualsivoglia decisione nelmerito sicchè la causa doveva essere rimessa in istruttoria al fine diquantificare il debito residuo.E’ di tutta evidenza che con l’espressione i restanti petita il giudice delTribunale non poteva che riferirsi alle domande presentate in viariconvenzionale dalla Banca per la quale gli elementi acquisiti in causa nonpermettevano di emettere una decisione nel merito.L’Istituto di credito pertanto non era in alcun modo onerato di fare riservadi appello avverso la pronuncia non definitiva non essendo stata emessaalcuna decisione al riguardo essendo differita all’esito dell’espletamentodella fase istruttoria.Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha rilevato che il Tribunaleaveva trascurato di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale spiegatadalla “Intesa BCI [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.” nella causa iscritta al n.1679/02ed ha coerentemente emesso la statuizione di condanna per il creditoresiduo quale accertato in sede di c.t.u. esteso anche ai fideiussori.Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità.I ricorrenti non si curano di trascrivere i brani della sentenza di primogrado e dell’ atto di appello e di operarne il raffronto, così da fornire aquesta Corte utili indicazioni per vagliare la fondatezza della doglianzaarticolata col il motivo qui in esame.Deve evidenziarsi che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti delgiudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciatoun error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivodi censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare ilcontenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando ancheNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendotale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stessoricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto,il ricorrente che censuri la statuizione di inammissibilità,per difetto di specificità, di un motivo di appello ha l'onere di precisare, nelricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione esufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto algiudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria adevidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'attodi appello ( Cass 2021 nr 24048, 2018 nr 6014; 2017 nr 22880; 2016 nr11738; 2015 nr 19140). Tutto ciò è in linea col diritto sovranazionale: lagaranzia dell'accesso all'istanza di giustizia non implica che la Corte dilegittimità, ove pure investita dell'esame di un error in precedendo, debbaabdicare al proprio ruolo facendosi carico della ricerca dei vizi delprovvedimento che la parte ricorrente manchi di individuare. Si è direcente osservato, al riguardo, che il principio di specificità del mezzo dicensura, di cui all' art 366 c.p.c., nn. 4 e 6, deve essere modulato, inconformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza,realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per laparte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificarel'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezzadel diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando lafunzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad unorgano giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass 2022 nr 3612).Il quinto motivo è per un verso inammissibile e per altro infondato.Numero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026Va rilevato infatti che la Corte di appello ha ritenuto generica la criticasollevata nei confronti dell’elaborato tecnico accertando che il C.t.u. avevapuntualmente assolto all’incarico peritale conferitogli perché - comeinequivocabilmente precisato nella relazione scritta di chiarimentidepositata il 17.2.2011, alla quinta pagina – la documentazione acquisitaconsentiva senz’altro la ricostruzione del residuo debito inerente al mutuooggetto di causa alla data del 30.9.2002, per capitale, interessiconvenzionali sulle rate scadute e non pagate e interessi di mora sul solocapitale.Si tratta di una valutazione di fatto sottratta come tale al sindacato dilegittimità.Sotto altro profilo giova ricordare che in ordine alla prospettata violazionedell'art. 2697 cod. civ. mette conto richiamare il principio fatto propriodalle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale la violazione dell' art2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudiziofondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onusprobandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo leregole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatticostituivi ed eccezioni (v. Cass S.U. 2016 nr 16598).Ciò posto nel caso di specie il giudice di merito non ha posto a carico diuna parte un onere probatorio che sarebbe spettato alla parte avversa inviolazione dell’art 2697 c.c. ma ha correttamente messo in luce chel’onere di dimostrare l’esistenza dei fatti estintivi della pretesa fatta valeredalla Banca non poteva che spettare ai mutuatari che dovevanospecificare in sede di ricostruzione del debito residuo da parte del c.t.u.quali fossero le rate del mutuo effettivamente pagate dalla societàmutuataria.Numero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026Questa Corte infatti è ferma da tempo nel ritenere che il creditore cheagisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale olegale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi allamera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,mentre il debitore convenuto è gravatodell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituitodall'avvenuto adempimento ( Cass S.U. 2001 nr 13533).Il sesto motivo è inammissibile per difetto di specificità.I giudici di merito hanno testualmente rilevato che «lo specifico profilo dinullità del contratto di finanziamento del 25.6.1991 non è stato allegatonegli scarni contenuti della citazione introduttiva di primo grado»; «parteappellante incidentale non ha allegato, ne dimostrato che la destinazionedelle somme erogate dall’Istituto bancario sia stata in concreto diversa daquella considerata nel contratto di finanziamento ed integrante ilregolamento di interessi voluto dai contraenti»La censura non dialoga con la decisione limitandosi i ricorrenti a dolersidella nullità del contratto di mutuo del 25.06.1991 per mancanza di causasenza coglierne il preciso rilievo mosso dai giudici di merito in ordineall’esatta portata delle questioni sottoposte al suo esame.Il settimo motivo con cui i ricorrenti si dolgono della mancata nullità dellefideiussioni per palese difformità con l’art 2 n.287/1990 è parimentiinammissibile.La Corte d'Appello ha operato in conformità al consolidato orientamento diquesta Corte secondo cui il rilievo ufficioso delle nullità negoziali in sede diimpugnazione, intanto può aver luogo, in quanto risultino acquisiti algiudizio i dati istruttori sulla base dei quali effettuare il rilievo: e, nel casoNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026in esame, non risultava fosse stato acquisito agli atti del giudizio almeno ilprovvedimento della Banca d'Italia numero 55 del 2005, sanzionatorio diun accordo anticoncorrenziale che avrebbe colpito, a valle, anche lafideiussione in questione.Questa Corte infatti ha cioè già stabilito che la nullità del contratto perviolazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in sensolato, è sì rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma solo acondizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati daspecifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudiziodi merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, fermarestando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alladimostrazione degli stessi (n. 4867 del 23/02/2024; su quest’ultimoaspetto, ex multissimis, v. pure n. 416 del 08/01/2025).A ciò resta solo da aggiungere che il detto provvedimento n. 55 si collocaal di fuori dell'ambito di operatività del principio iura novit curia (p. es.n. 7387 del 19/03/2025: La natura di atto amministrativo delprovvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullitàdelle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio iura novit curiadi cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c.,poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi trale fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessatal'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile diequipollenti).Ciò posto nel caso in esame non risulta che le odierne parti ricorrenti, al dilà della rilevata tardività della doglianza introdotta nelle note scrittedepositate il 2.11.2020 e ribadita nella comparsa conclusionale depositataNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026in appello, abbiano dedotto specifiche circostanze fattuali nel senso sopraprecisato ed assolto all’onere della produzione dell’atto amministrativo.L’ottavo motivo è parimenti inammissibile.La decisione qui impugnata ha infatti ritenuto con un accertamento infatto che il c.t.u. avesse correttamente adempiuto al suo incarico il C.t.u.rilevando che la documentazione acquisita consentiva senz’altro laricostruzione del residuo debito inerente al mutuo oggetto di causa alladata del 30.9.2002, per capitale, interessi convenzionali sulle rate scadutee non pagate e interessi di mora sul solo capitale.Quanto alle critiche mosse alla c.t.u. cui aveva aderito il primo Giudice laCorte distrettuale le ha considerate generiche e non rispettose dei dettamidell’art 342 c.p.c.Il giudice del gravame ha poi rilevato che “nella comparsa di costituzionenel presente giudizio non risultano analiticamente identificati i “conteggi diinteressi” effettuati dal Mediocredito della Basilicata e prodotti in copia daisigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai quali gli appellantiincidentali hanno inteso fare riferimento, né risultano sviluppate adeguateargomentazioni a riscontro della doglianza che detti “conteggi di interessi”non siano stati in concreto tenuti in considerazione dal C.t.u. in sede diespletamento dell’incarico peritale e neppure risultano allegate ecomprovate circostanze oggettive che valgano ad alimentare il ragionevoleconvincimento che, ove l’ausiliare avesse tenuto conto dei documenticontabili in discorso, gli esiti dell’accertamento sarebbero statisignificativamente diversi da quelli resi dal C.t.u. ed utilizzati dal primogiudice ai fini della decisione”Tale passaggio motivazionale non è stato minimamente scalfito dairicorrenti con il motivo in esame che si limitano a sollevare criticheNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026generiche e a contrapporre una diversa valutazione a quella operata dalgiudice di merito.Il nono motivo è parimenti inammissibile.I ricorrenti lamentano che la Corte di appello relativamente alla domandaavente ad oggetto i titoli concessi in pegno avrebbe ritenuto a torto cheuna tale richiesta non sarebbe stata proposta domanda in primo grado.Criticano altresì l’interpretazione data dal giudice del merito alla clausolanegoziale escludendo che lo storno dei titoli dati in pegno per assolvere alpagamento di eventuali rate scadute rappresenti una mera facoltà per laBanca.Va in primo luogo rilevato che la decisione qui contestata pur ritenendosulla base dell’esame dell’atto introduttivo che non fosse stata propostauna tale domanda, ha comunque deciso nel merito la questione dando unainterpretazione della clausola negoziale non condivisa dai ricorrenti.Al riguardo, deve ribadirsi - a titolo di premessa - il consolidatoorientamento di questa Corte a mente del quale"l'interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusividel giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa deicanoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendoil sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione dellavolontà delle parti, bensì solo l'individuazione dei criteri ermeneutici delprocesso logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere lafunzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi delragionamento o in errore di diritto" (così, tra le molte, inmotivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 novembre 2019, n. 28625, nonmassimata sul punto; in senso analogo, tra le molte, sempre inmotivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15763).Numero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026Affinché, tuttavia, una censura siffatta possa dirsi ritualmente proposta,risulta necessario che "la parte che, con il ricorso per cassazione, intendadenunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamentonell'interpretazione di una clausola contrattuale", non si limiti "arichiamare le regole di cui agli art 1362 e s.s. c.c. avendo invece l'oneredi specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare ilpunto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato,non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tral'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata,poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile masolo una delle plausibili interpretazioni, (cfr. Cass 2017 nr 28319; Cass2021 nr 9461).Onere questo non assolto dai ricorrenti i quali non hanno indicato alcuncanone che sarebbe stato violato dal giudice di merito.L’ultimo motivo è inammissibile.Giova ricordare che, in linea generale, il potere del giudice di compensarele spese di lite ha natura discrezionale, tanto che il sindacato di questaCorte è limitato ad accertare che - nel caso il giudice così provveda - nonrisulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essereposte a carico della parte totalmente vittoriosa (v, per tutte Cass 2019 nr10685), il che qui certamente non è, avendo il giudice correttamentepronunciato secondo il principio della soccombenza.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza.Numero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] BANCAAlessandra [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCSilvia [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereMaura [OSCURATO:PERSONA].ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 27933/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] Srl in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoPaolo Leoni unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro-intimato-Numero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza n. 534/2021depositata il 10/08/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Considerato che:Con atto notarile del 26.06.1991 la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava conil Mediocredito della Basilicata un contratto di finanziamento diL.1.070.000.000 ai sensi della legge n. 64/86, per la realizzazione di unprogramma di ammodernamento della propria struttura produttiva.Con atto di citazione del 09 settembre 2002, notificato l’11 settembre2002 (doc.1 fasc. p. [OSCURATO:SOCIETA]) la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]evocava in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] MediocreditoS.p.a, (originario Mediocredito della Basilicata) [nr.1679/2002 R.G.]contestando la richiesta di pagamento della Banca del 14.06.2002 di €261.695,41 quale sorte capitale ed interessi (Doc n.12, fasc. di p.[OSCURATO:SOCIETA].), il mancato storno dei titoli posti a garanzia delfin.to de quo, il calcolo dello spread tra tasso averee dare, il comportamento della mutuante in violazione dei precetti dicorrettezza e buona fede, gli interessi moratori del 18%.La causa così promossa veniva iscritta al n.1679/02 R.G.Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale echiamata di terzi del 10.11.2002, depositata il 13.11.2002,[OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]”, si costituiva in giudizio, e chiedeva di essereautorizzata alla chiamata in causa dei fideiussori germani Filippo eNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA], contestava le deduzioni della società attrice,chiedendone il rigetto.Esteso il contraddittorio nei confronti dei due fideiussori, con comparsadepositata il 12.3.2003 si costituivano in giudizio i sigg. [OSCURATO:PERSONA] eGesualdi [OSCURATO:PERSONA], i quali richiamavano le difese articolate dallasocietà attrice e aderivano alle conclusioni dalla stessa società rassegnate.Con un distinto atto di citazione notificato in data 21-23 dicembre 2001 la“Intesa BCI [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.”, in qualità di procuratrice specialedella “[OSCURATO:SOCIETA].”, conveniva in giudizio dinanzi alTribunale di Potenza il sig. [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore,affinché fosse condannato al pagamento della somma di € 269.824,13,oltre interessi moratori dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e fino al soddisfo, a titolo di saldonegativo del predetto contratto di finanziamento perfezionato dalla società“[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” con atto pubblico del 25.6.1991.La causa così promossa veniva iscritta al n.2654/02 R.G.Si costituiva in tale distinto giudizio il sig. [OSCURATO:PERSONA], ilquale ribadiva le difese già svolte nel precedente giudizio con la comparsadepositata il 12.3.2003.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la causa iscritta al n.2654/02 R.G. veniva riunitaa quella iscritta al n.1679/02 R.G.Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.03.2003 sicostituivano i germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestavanotutte le deduzioni, eccezioni e documentazione della Banca.Con sentenza non definitiva n.1001/07 emessa il 16.11.2007 e pubblicatail 21.11.2007 il Tribunale di Potenza dichiarava l’inammissibilità delledomande proposte in via riconvenzionale nella causa iscritta al n. rg1679/02 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confrontiNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026della “Intesa BCI [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.”; - rigettava le domandeproposte dalla società “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” nei confronti della“[OSCURATO:SOCIETA].” ed aventi ad oggetto l’accertamentodell’usurarietà degli interessi moratori e la condanna dell’istituto bancarioal risarcimento dei danni sofferti per il mancato storno dei titoli concessi inpegno in riferimento al finanziamento di cui all’atto pubblico del[OSCURATO:DATA_NASCITA].Quindi, con separata ordinanza il Tribunale di Potenza rimetteva la causasul ruolo istruttorio disponendo l’espletamento di consulenza tecnicad’ufficio.Con sentenza definitiva n.748/2014, il Tribunale di Potenza condannavaGesualdi [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di € 192.668,91infavore di Intesa BCI gestione crediti S.p.a.” [….] , oltre interessi moratorinella misura del 18% [..] con decorrenza dal 1 ottobre 2002(nella causaiscritta al n. 2654/2002 R.G.); compensando le spese.Con atto di appello [OSCURATO:PERSONA], in proprio per aver incorporatoCastello [OSCURATO:PERSONA] e quale procuratrice speciale di [OSCURATO:SOCIETA], impugnava la sentenza n.748/2014 dolendosi dellamancata pronuncia sulla domanda riconvenzionale richiesta da [OSCURATO:SOCIETA]., nel giudizio n.1679/2002 R.G. nei confronti dellaLuigi [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] e della mancata condanna allespese del giudizio delle parti risultate soccombenti.Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano ritualmente la [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], contestando ledoglianze della Banca mutuataria; in via di appello incidentalecontestavano la decisione parziale e quella definitiva nelle parti che liavevano visti soccombenti.Numero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026Nel corso del giudizio di impugnazione con sentenza n.19/2015 depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Lagonegro dichiarava il fallimento della società“[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”.La Corte di Appello di Potenza, con sentenza nr 534 del 10.8.2021dichiarava inammissibile l’appello incidentale avverso alla sentenza nondefinitiva n.1001/07 emessa dal Tribunale di Potenza, proposto dallasocietà “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l e dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e GesualdiGiuseppe Antonio; rigettava integralmente l’appello incidentale avverso lasentenza definitiva n.748/14 emessa dal Tribunale di Potenza il12.6.2014; accoglieva l’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA]S.p.a.[…] e per l’effetto , in parziale riforma della sentenza definitivan.748/14 condannava in solido(unitamente al sig. [OSCURATO:PERSONA] GiuseppeAntonio, già destinatario della condanna contenuta nella sentenzadefinitiva n.748/14) il Fallimento della società “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”,debitrice principale ed il sig. [OSCURATO:PERSONA], in veste di fideiussore, alpagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di procuratrice diVerbania [OSCURATO:SOCIETA] divenuta cessionaria del credito azionato nelpresente giudizio, della somma di € 192.668,91, oltre interessi moratorinella misura del 18% con decorrenza dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sino all’effettivosoddisfo.La Corte distrettuale per ragioni di priorità logico- giuridiche iniziavaquindi l’esame dei motivi da quelli introdotti in via incidentale edosservava con riguardo alla dedotta nullità del contratto di finanziamentodel 25.6.1991l che lo specifico profilo di nullità del contratto difinanziamento del 25.6.1991 non era stato allegato negli scarni contenutidella citazione introduttiva del giudizio di primo grado.Numero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026Rilevava comunque che il contratto in discorso era stato concluso ai sensidella legge n.64/86 per la realizzazione di un programma diammodernamento della struttura produttiva della società “Luigi GesualdiS.r.l.” (all’epoca avente la ragione sociale di “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”),e che nel mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazionedelle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone ilprofilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causasussiste solo se quella destinazione non sia rispettata, mentre è irrilevanteche sia attuata prima o dopo l'erogazione del finanziamento e che lasomma mutuata sia stata direttamente consegnata al mutuatario o,invece, a terzi a cui sia stato dal mutuatario affidato l’intervento direalizzazione dell’attività programmata.Sottolineava che parte appellante incidentale non aveva allegato, nédimostrato che la destinazione delle somme erogate dall’Istituto bancariofosse stata in concreto diversa da quella considerata nel contratto difinanziamento ed integrante il regolamento di interessi voluto daicontraenti.Osservava poi che con la sentenza non definitiva n.1001/07 emessa il16.11.2007 il Tribunale di Potenza aveva scrutinato e deciso le dedottequestioni della nullità degli interessi corrispettivi o moratori pattuiti perchédi natura usuraria ai sensi della legge n.108/96 e quella relativa all’inosservanza, ad opera dell’Istituto bancario convenuto in giudizio, deiprincipi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto e delleprescrizioni degli artt.6 e 8 delle pattuizioni relative alla costituzione inpegno ritenendole infondate alla stregua delle risultanze di causa.Con la stessa pronuncia il primo giudice aveva dichiarato l’inammissibilitàdelle stesse domande proposte in via riconvenzionale nella causa iscritta alNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026n.1679/02 R.G. da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti della “IntesaBCI [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.”. E ciò in ragione dellatardiva costituzione in giudizio dei sigg. [OSCURATO:PERSONA] e GesualdiGiuseppe Antonio, con conseguente decadenza ex art.167 co.2 c.p.c. dallafacoltà di proporre domande riconvenzionali.Ne conseguiva che i motivi articolati dagli appellanti incidentali relativi allamancata considerazione del principio di proporzionalità e del conseguenterigetto della domanda di risarcimento dei danni sofferti dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].” e alla contestata natura usuraria degli interessi applicati,investivano la decisione assunta dal primo giudice con la sentenza nondefinitiva n.1001/07 sicchè avrebbero dovuto formare oggetto diimpugnativa .Osservava la Corte distrettuale che nessuna specifica contestazione erastata svolta su tali aspetti nella comparsa di costituzione depositatal’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e pertanto la statuizione doveva ritenersi coperta da giudicatoe, di conseguenza, l’appello proposto dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e GesualdiGiuseppe Antonio avverso la sentenza non definitiva n.1001/07 emessa il16.11.2007 doveva considerarsi inammissibile.Con riguardo invece alla richiesta di accredito di una parte dell’importo deititoli la riteneva infondata.Osservava al riguardo che secondo le pattuizioni contenute nell’atto dicostituzione in pegno dei titoli ( art 7), l’eventuale inadempienza dellasocietà “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].” al pagamento delle rate del mutuo noncomportasse in via automatica l’insorgenza, in capo alla Banca mutuante,di un obbligo giuridico, ma soltanto la facoltà di vendere in tutto o in partei titoli dati in pegno e di portarne il ricavato netto in detrazione del debitoNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026principale contratto dalla predetta società con l’atto pubblico del[OSCURATO:DATA_NASCITA].Peraltro, l’esercizio di tale facoltà da parte della Banca avrebbe implicatoche la stessa comunicasse formalmente per iscritto ai costituenti il pegno,almeno un giorno prima della vendita, la propria volontà di avvalersi dellafacoltà stessa, sicché in difetto di tale comunicazione scritta la Banca nonavrebbe potuto assumere nessuna autonoma iniziativa di vendere allascadenza i titoli dati in pegno e di appropriarsi del denaro ricavato dallavendita o delle cedole dei titoli stessi.Rimarcava che il tenore della clausola contrattuale autorizzava adescludere che potesse assumere qualsiasi rilevanza le eventualisollecitazioni alla vendita dei titoli provenienti dai costituenti il pegno.Peraltro, era inammissibile la pretesa di riconoscimento, in favore dellasocietà “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, di un credito di € 337.670,006, pari alvalore dei titoli spettanti alla società secondo le schede allegate al verbaledi udienza del 23.11.2013, giacché si trattava di domanda del tutto nuova,mai avanzata nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado e neitermini perentori imposti dal codice di rito.Con riguardo alle doglianze relative alla c.t.u. la Corte distrettuale leriteneva infondate rilevando che il consulente aveva puntualmente assoltoall’incarico peritale conferitogli ricostruendo il residuo debito inerente almutuo oggetto di causa alla data del 30.9.2002, per capitale, interessiconvenzionali sulle rate scadute e non pagate e interessi di mora sul solocapitale.Evidenziava comunque che per il principio di vicinanza della provaincombeva proprio su detta società l’onere di dimostrare i versamenti inconcreto effettuati e specificare se e quali versamenti eseguiti non fosseroNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026stati considerati dal C.t.u. nel corso delle operazioni di ricostruzione delresiduo debito alla data del 30.9.2002.Onere di specificazione che non era stato soddisfatto.Relativamente all’appello principale la Corte distrettuale osservava che ilTribunale di Potenza aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda spiegatain via riconvenzionale dalla “IntesaBCI [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.” nella causaiscritta al n.1679/02 R.G. nei confronti della società “[OSCURATO:PERSONA] C.S.n.c.” e di [OSCURATO:PERSONA].Osservava che il primo Giudice aveva del tutto trascurato di pronunciarsisulla domanda riconvenzionale spiegata dalla “IntesaBCI Gestione CreditiS.p.a.” nella causa iscritta al n.1679/02 R.G., a cui era stata riunita lacausa civile iscritta al n.2654/02 R.G., domanda riconvenzionale che,come già sottolineato, era intesa ad ottenere la condanna in solido dellasocietà “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, in veste di debitrice principale, e deisigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in veste di fideiussori,al pagamento delle somme dovute dalla società mutuataria in esecuzionedel contratto di finanziamento stipulato con atto pubblico per notarGiuliani del 25.6.1991 e mai corrisposte all’istituto bancario.Pertanto la Corte di appello riteneva che la decisione definitiva n.748/14andasse sotto questo profilo in parzialmente riformata della sentenzaemessa il 12.6.2014 nel senso di estendere la pronuncia di condanna infavore della [OSCURATO:SOCIETA] , in qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. divenuta cessionaria del credito azionato, anche aifideiussori.Riconosceva analoga riforma della decisione definitiva anche per quantoriguardava la disciplina delle spese ritenendo giustificata la compensazioneNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026alla luce dell’esito complessivo della lite che aveva le parti appellantivittoriose.Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione affidato a 10 motivi cui ha resistitoItalfondiario s.p.a., nella sua qualità di procuratore di [OSCURATO:SOCIETA]., con controricorso.Con memoria del 3.3.2026 l’avv [OSCURATO:PERSONA] ha formulata istanza dirinvio per aver assunto il mandato in sostituzione del nuovo difensore ilgiorno 11.03.2026 per la cancellazione dall’albo del precedente difensore edi non aver potuto per questo esaminare gli atti.RAGIONI DELLA DECISIONERitenuto che:Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art 274 c.p.c. in relazioneall’art 360 primo comma nr 4 c.p.c.Si lamenta che il giudice di appello avrebbe erroneamente rilevato unaomessa pronuncia da parte del Tribunale in relazione alla domandariconvenzionale spiegata dalla “IntesaBCI [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.” nellacausa iscritta al n.1679/02 R.G., a cui era stata riunita la causa civile aln.2654/02 R.G., volta ad ottenere la condanna in solido della società“[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]”., in veste di debitrice principale, e dei sigg.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in veste di fideiussori, alpagamento delle somme dovute dalla società mutuataria in esecuzione delcontratto di finanziamento stipulato e mai corrisposte all’Istituto bancario.Si sostiene che la riunione dei due procedimenti non avrebbe fatto venirmeno l’autonomia dei due giudizi sicchè sia i soggetti che le vicendeprocessuali proprie di uno soltanto dei procedimenti riuniti non avrebberoassunto rilievo in ordine all’altro, o agli altri precedenti.Numero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026Con un secondo motivo si deduce la violazione dell’art.132, co. 4 c.p.c.art. 118 disp. atti c.p.c. in relazioneall’art. 360.1.5 c.p.c. per avere la Corte di appello omesso di motivareche “nell’ambito del giudizio n.2654/2002 “ la domanda di condannasarebbe stata limitata al solo [OSCURATO:PERSONA] e non agli altridue appellati.Si contesta che il Tribunale di Potenza, come si evince dal tenore delladecisione, fosse incorsa in una omessa pronuncia per la cui integrazione,non sarebbe bastata la mancanza di un’espressa statuizione del giudice,ma occorreva la completa mancanza del provvedimento che si palesaindispensabile alla soluzione del caso concreto. Circostanza che non sisarebbe verificata nel concreto.Con un terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazionedell’art. 342, co. n. 4, c.p.c. art.118 Disp.Atti. in relazione all’art. 360 1.5c.p.c. per avere la Corte di appello emesso statuizione di condanna insolido anche nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] aggiunta a [OSCURATO:PERSONA], riformando così la sentenza diprimo grado n.748/2014, che statuiva soltanto sul giudizio n.2654/2002,che era stato incardinato dalla mutuante esclusivamente, nei confronti diGesualdi [OSCURATO:PERSONA].Si rimprovera al Giudice del gravame di non aver tenuto conto in sede diricostruzione del fatto processuale, che la Banca avrebbe dovuto proporre,nella prima udienza utile ( Ud.16.4.2008, f.Uff.), riserva di impugnazionenonché del principio dell’autonomia dei giudizi ex art 274 c.p.c..Si sostiene che la decisione della Corte di Appello, sarebbe pertantoaffetta da vizio di extrapetizione.Numero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026Con un quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c.in relazione all’art.360,1.4 c.p.c. per avere il giudice di appello rilevato chei motivi di appello formulati dalla Banca non erano conformi al dettamedell’art. 342 co. 1 c.p.c., e di contro ritenuto inammissibile l’appelloincidentale degli appellati, in quanto non rispettoso del medesimo art.342c.p.c., in piena violazione del principio di disparità di trattamento.Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art.2697 c.c. in relazioneall’art. 360 co.1, n.3, c.p.c. per avere ritenuto la Corte di appello cheincombesse agli appellati incidentale in base al principio della vicinanzadella prova l’onere di dimostrare i versamenti in concreto effettuati e, diconseguenza, spettasse alla medesima società, in sede di articolazione delmotivo del gravame, specificare se e quali versamenti eseguiti non fosserostati considerati dal C.T.U.Con un sesto motivo si lamenta la violazione dell’ art. 1418, co 2 c.c. inrelazione all’art.360, 1. co. 5 , c.p.c.la nullità del contratto di mutuo del 25.06.1991 per aver escluso la Cortedi appello la nullità del contratto di mutuo di scopo per mancanza di causanon essendo stato allegato né dimostrato che la destinazione delle sommeerogate dall’Istituto fosse stata diversa da quella considerata nelcontratto di finanziamento ed integrante il regolamento di interessi volutidai contraenti.Con il settimo motivo si censura la decisione sotto il profilo della violazioneart.2, L. 287/’90 in relazione all’art.360.1.3 c.p.c. Violazione art.1421 c.c.,artt.1325, co. 4 e 1418 c.c. e art. 1956 c.c. in relazione all’art. 360.1.3.c.p.c. per avere la Corte di appello rigettato l’istanza di nullità dellefideiussioni concesse da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] infavore di Intesa BCI [OSCURATO:PERSONA] spa sul presupposto che :“Nelle noteNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026scritte depositate il 2.11.2020 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e GesualdiGiuseppe Antonio ha formulato ex novo motivi di impugnazione incidentalemai articolati nella comparsa di costituzione in giudizio”.Con l’ottavo motivo si lamenta la violazione degli artt.132 , co. 4 c.p.c, art118 disp. atti c.p.c. in relazioneall’art. 360.1.5 c.p.c. per avere la Corte di appello ritenuto che ilconsulente d’ufficio avesse puntualmente assolto all’incarico peritaleconferitogli rispondendo puntualmente ai rilievi sollevati dagli appellati.Si sostiene che il Giudice avrebbe reso una motivazione apparente laddoveaveva basato la ricostruzione dei fatti su deduzioni del secondo CTU, inquanto la verifica dei conteggi non poteva essere elaborata, per carenzadella documentazione originariamente richiesta dal primo consulente.Con il nono motivo si denuncia la violazione dell’art. 7 dell’atto di pegnodel [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all’art.360. 1.3 c.p.c.-. per avere il Giudice di appello rilevato che nella citazioneintroduttiva del giudizio di primo grado la società “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]”aveva fatto menzione della costituzione di pegni in denaro per L.500.000.000[…….] senza avanzare nessuna specifica domanda volta adottenere che dall’eventuale credito accertato in giudizio a favoredell’istituto bancario fosse detratto l’importo dei titoli concessi in pegno esenzaneppure articolare una specifica domanda di restituzione dei titoli odell’equivalente in denaro degli stessi oppure di accertamento del creditovantato dalla società in forza dei titoli concessi in pegno.Si rimprovera altresì al giudice del gravame di non aver correttamenteinterpretato la portata della clausola nr 7 laddove aveva che si potesseNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026configurare in capo alla Banca un obbligo giuridico di assecondare larichiestadi vendere alla scadenza i titoli consegnati in garanzia e di trattenerne ilricavato per il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie.Si lamenta che il giudice del gravame non avrebbe considerato la nota diautorizzazione allo storno dei titoli del Mediocredito della Basilicata del26.3.1993, che consente, in qualsiasi momento di stornare i titoli in pegnoper assolvere al pagamento di eventuali rate scadute.Si sostiene che tale svista de qua, avrebbe comportato la nullità dellaCTU, e di conseguenza la cassazione, in parte qua della sentenzaimpugnata.Con il decimo motivo si censura la decisione sotto il profilo dellaviolazione dell’art. 92 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche apportatedal d.l. 12.09.2014, n. 132, convertito nella legge 10.11.2014, n. 162,c.p.c in relazione all’art. 360.4 c.p.c. per avere il giudice del gravamecondannato gli odierni ricorrenti malgrado non vi fosse stata unasoccombenza integrale ed omesso di motivare sulla domandariconvenzionale dell’[OSCURATO:SOCIETA].Si lamenta inoltre che la condanna alle spese degli odierni ricorrentecontrasterebbe con il principio costituzionale di ragionevole durata delprocesso (tre anni per il primo giudizio e due anni per il II grado, il cheavrebbe comportato che i due giudizi dovevano compiersi entro il 2007),oltre che con il principio di proporzionalità.Preliminarmente va rigettata l’istanza di rinvio dovendosi rilevare che nelprocedimento di cassazione è consentito alla parti in prossimitàdell’udienza unicamente il deposito di una breve memoria illustrativa aiNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026sensi dell’art 378 c.p.c.dei motivi già formulati nel ricorso senza possibilitàdi ampliare le questioni ivi trattate.La fissazione dell’udienza camerale è stata comunicata 60 giorni primasicchè i ricorrenti avevano avuto il tempo di conferire il mandato ad unnuovo difensore e di consentire allo stesso lo studio del fascicolo e perpredisporre la memoria illustrativa.Ciò posto i primi tre motivi che meritano un vaglio congiunto essendodiretti a contestare sia pure sotto profili diversi la decisione della Corte diappello nella parte in cui ha rilevato una omessa pronuncia da parte delTribunale in ordine alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA]S.p.a. in sede di costituzione nel procedimento nr 1679 2002 definito consentenza parziale nr 1001/ 2007, sono infondati.In primo luogo, va escluso che con la richiamata pronuncia il primoGiudice abbia emesso un rigetto implicito relativamente alla domandariconvenzionale proposta dalla procuratrice speciale della “[OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto la condanna della società “[OSCURATO:SOCIETA].” e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],quali fideiussori, al pagamento in solido della somma di Euro 269.824,13,pari alla misura del debito alla data del 30.9.2002, oltre interessi moratoridall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e fino al soddisfo.Il Tribunale con la decisione nr 1001/2007, come ben si evince dall’esamedella stessa allegata al fascicolo di II grado della controricorrente,dichiarava l’inammissibilità delle domande proposte in via riconvenzionalenella causa iscritta al n.1679/02 R.G. da [OSCURATO:PERSONA] e GesualdiGiuseppe Antonio nei confronti della “IntesaBCI [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.”;rigettava le domande proposte dalla società “[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”.Numero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026Rilevava poi che per i restanti petita le acquisizioni probatorie non[consentivano], allo stato, di emettere una qualsivoglia decisione nelmerito sicchè la causa doveva essere rimessa in istruttoria al fine diquantificare il debito residuo.E’ di tutta evidenza che con l’espressione i restanti petita il giudice delTribunale non poteva che riferirsi alle domande presentate in viariconvenzionale dalla Banca per la quale gli elementi acquisiti in causa nonpermettevano di emettere una decisione nel merito.L’Istituto di credito pertanto non era in alcun modo onerato di fare riservadi appello avverso la pronuncia non definitiva non essendo stata emessaalcuna decisione al riguardo essendo differita all’esito dell’espletamentodella fase istruttoria.Correttamente, pertanto, la Corte di appello ha rilevato che il Tribunaleaveva trascurato di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale spiegatadalla “Intesa BCI [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.” nella causa iscritta al n.1679/02ed ha coerentemente emesso la statuizione di condanna per il creditoresiduo quale accertato in sede di c.t.u. esteso anche ai fideiussori.Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità.I ricorrenti non si curano di trascrivere i brani della sentenza di primogrado e dell’ atto di appello e di operarne il raffronto, così da fornire aquesta Corte utili indicazioni per vagliare la fondatezza della doglianzaarticolata col il motivo qui in esame.Deve evidenziarsi che l'esercizio del potere di diretto esame degli atti delgiudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciatoun error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivodi censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare ilcontenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando ancheNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendotale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stessoricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto,il ricorrente che censuri la statuizione di inammissibilità,per difetto di specificità, di un motivo di appello ha l'onere di precisare, nelricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione esufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto algiudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria adevidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'attodi appello ( Cass 2021 nr 24048, 2018 nr 6014; 2017 nr 22880; 2016 nr11738; 2015 nr 19140). Tutto ciò è in linea col diritto sovranazionale: lagaranzia dell'accesso all'istanza di giustizia non implica che la Corte dilegittimità, ove pure investita dell'esame di un error in precedendo, debbaabdicare al proprio ruolo facendosi carico della ricerca dei vizi delprovvedimento che la parte ricorrente manchi di individuare. Si è direcente osservato, al riguardo, che il principio di specificità del mezzo dicensura, di cui all' art 366 c.p.c., nn. 4 e 6, deve essere modulato, inconformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021(causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri di sinteticità e chiarezza,realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per laparte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificarel'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezzadel diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando lafunzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad unorgano giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass 2022 nr 3612).Il quinto motivo è per un verso inammissibile e per altro infondato.Numero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026Va rilevato infatti che la Corte di appello ha ritenuto generica la criticasollevata nei confronti dell’elaborato tecnico accertando che il C.t.u. avevapuntualmente assolto all’incarico peritale conferitogli perché - comeinequivocabilmente precisato nella relazione scritta di chiarimentidepositata il 17.2.2011, alla quinta pagina – la documentazione acquisitaconsentiva senz’altro la ricostruzione del residuo debito inerente al mutuooggetto di causa alla data del 30.9.2002, per capitale, interessiconvenzionali sulle rate scadute e non pagate e interessi di mora sul solocapitale.Si tratta di una valutazione di fatto sottratta come tale al sindacato dilegittimità.Sotto altro profilo giova ricordare che in ordine alla prospettata violazionedell'art. 2697 cod. civ. mette conto richiamare il principio fatto propriodalle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale la violazione dell' art2697 c.c. si configura se il giudice di merito applica la regola di giudiziofondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l'onusprobandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo leregole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatticostituivi ed eccezioni (v. Cass S.U. 2016 nr 16598).Ciò posto nel caso di specie il giudice di merito non ha posto a carico diuna parte un onere probatorio che sarebbe spettato alla parte avversa inviolazione dell’art 2697 c.c. ma ha correttamente messo in luce chel’onere di dimostrare l’esistenza dei fatti estintivi della pretesa fatta valeredalla Banca non poteva che spettare ai mutuatari che dovevanospecificare in sede di ricostruzione del debito residuo da parte del c.t.u.quali fossero le rate del mutuo effettivamente pagate dalla societàmutuataria.Numero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026Questa Corte infatti è ferma da tempo nel ritenere che il creditore cheagisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale olegale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi allamera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,mentre il debitore convenuto è gravatodell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituitodall'avvenuto adempimento ( Cass S.U. 2001 nr 13533).Il sesto motivo è inammissibile per difetto di specificità.I giudici di merito hanno testualmente rilevato che «lo specifico profilo dinullità del contratto di finanziamento del 25.6.1991 non è stato allegatonegli scarni contenuti della citazione introduttiva di primo grado»; «parteappellante incidentale non ha allegato, ne dimostrato che la destinazionedelle somme erogate dall’Istituto bancario sia stata in concreto diversa daquella considerata nel contratto di finanziamento ed integrante ilregolamento di interessi voluto dai contraenti»La censura non dialoga con la decisione limitandosi i ricorrenti a dolersidella nullità del contratto di mutuo del 25.06.1991 per mancanza di causasenza coglierne il preciso rilievo mosso dai giudici di merito in ordineall’esatta portata delle questioni sottoposte al suo esame.Il settimo motivo con cui i ricorrenti si dolgono della mancata nullità dellefideiussioni per palese difformità con l’art 2 n.287/1990 è parimentiinammissibile.La Corte d'Appello ha operato in conformità al consolidato orientamento diquesta Corte secondo cui il rilievo ufficioso delle nullità negoziali in sede diimpugnazione, intanto può aver luogo, in quanto risultino acquisiti algiudizio i dati istruttori sulla base dei quali effettuare il rilievo: e, nel casoNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026in esame, non risultava fosse stato acquisito agli atti del giudizio almeno ilprovvedimento della Banca d'Italia numero 55 del 2005, sanzionatorio diun accordo anticoncorrenziale che avrebbe colpito, a valle, anche lafideiussione in questione.Questa Corte infatti ha cioè già stabilito che la nullità del contratto perviolazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in sensolato, è sì rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, ma solo acondizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati daspecifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudiziodi merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, fermarestando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alladimostrazione degli stessi (n. 4867 del 23/02/2024; su quest’ultimoaspetto, ex multissimis, v. pure n. 416 del 08/01/2025).A ciò resta solo da aggiungere che il detto provvedimento n. 55 si collocaal di fuori dell'ambito di operatività del principio iura novit curia (p. es.n. 7387 del 19/03/2025: La natura di atto amministrativo delprovvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 sulla nullitàdelle fideiussioni omnibus osta all'applicabilità del principio iura novit curiadi cui all'art. 113 c.p.c., da coordinare con l'art. 1 delle disp. prel. c.c.,poiché quest'ultima disposizione non comprende gli atti amministrativi trale fonti del diritto, con la conseguenza che spetta alla parte interessatal'onere della produzione dell'atto amministrativo che non è suscettibile diequipollenti).Ciò posto nel caso in esame non risulta che le odierne parti ricorrenti, al dilà della rilevata tardività della doglianza introdotta nelle note scrittedepositate il 2.11.2020 e ribadita nella comparsa conclusionale depositataNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026in appello, abbiano dedotto specifiche circostanze fattuali nel senso sopraprecisato ed assolto all’onere della produzione dell’atto amministrativo.L’ottavo motivo è parimenti inammissibile.La decisione qui impugnata ha infatti ritenuto con un accertamento infatto che il c.t.u. avesse correttamente adempiuto al suo incarico il C.t.u.rilevando che la documentazione acquisita consentiva senz’altro laricostruzione del residuo debito inerente al mutuo oggetto di causa alladata del 30.9.2002, per capitale, interessi convenzionali sulle rate scadutee non pagate e interessi di mora sul solo capitale.Quanto alle critiche mosse alla c.t.u. cui aveva aderito il primo Giudice laCorte distrettuale le ha considerate generiche e non rispettose dei dettamidell’art 342 c.p.c.Il giudice del gravame ha poi rilevato che “nella comparsa di costituzionenel presente giudizio non risultano analiticamente identificati i “conteggi diinteressi” effettuati dal Mediocredito della Basilicata e prodotti in copia daisigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai quali gli appellantiincidentali hanno inteso fare riferimento, né risultano sviluppate adeguateargomentazioni a riscontro della doglianza che detti “conteggi di interessi”non siano stati in concreto tenuti in considerazione dal C.t.u. in sede diespletamento dell’incarico peritale e neppure risultano allegate ecomprovate circostanze oggettive che valgano ad alimentare il ragionevoleconvincimento che, ove l’ausiliare avesse tenuto conto dei documenticontabili in discorso, gli esiti dell’accertamento sarebbero statisignificativamente diversi da quelli resi dal C.t.u. ed utilizzati dal primogiudice ai fini della decisione”Tale passaggio motivazionale non è stato minimamente scalfito dairicorrenti con il motivo in esame che si limitano a sollevare criticheNumero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026generiche e a contrapporre una diversa valutazione a quella operata dalgiudice di merito.Il nono motivo è parimenti inammissibile.I ricorrenti lamentano che la Corte di appello relativamente alla domandaavente ad oggetto i titoli concessi in pegno avrebbe ritenuto a torto cheuna tale richiesta non sarebbe stata proposta domanda in primo grado.Criticano altresì l’interpretazione data dal giudice del merito alla clausolanegoziale escludendo che lo storno dei titoli dati in pegno per assolvere alpagamento di eventuali rate scadute rappresenti una mera facoltà per laBanca.Va in primo luogo rilevato che la decisione qui contestata pur ritenendosulla base dell’esame dell’atto introduttivo che non fosse stata propostauna tale domanda, ha comunque deciso nel merito la questione dando unainterpretazione della clausola negoziale non condivisa dai ricorrenti.Al riguardo, deve ribadirsi - a titolo di premessa - il consolidatoorientamento di questa Corte a mente del quale"l'interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusividel giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa deicanoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendoil sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione dellavolontà delle parti, bensì solo l'individuazione dei criteri ermeneutici delprocesso logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere lafunzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi delragionamento o in errore di diritto" (così, tra le molte, inmotivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 novembre 2019, n. 28625, nonmassimata sul punto; in senso analogo, tra le molte, sempre inmotivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 2016, n. 15763).Numero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026Affinché, tuttavia, una censura siffatta possa dirsi ritualmente proposta,risulta necessario che "la parte che, con il ricorso per cassazione, intendadenunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamentonell'interpretazione di una clausola contrattuale", non si limiti "arichiamare le regole di cui agli art 1362 e s.s. c.c. avendo invece l'oneredi specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare ilpunto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato,non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tral'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata,poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile masolo una delle plausibili interpretazioni, (cfr. Cass 2017 nr 28319; Cass2021 nr 9461).Onere questo non assolto dai ricorrenti i quali non hanno indicato alcuncanone che sarebbe stato violato dal giudice di merito.L’ultimo motivo è inammissibile.Giova ricordare che, in linea generale, il potere del giudice di compensarele spese di lite ha natura discrezionale, tanto che il sindacato di questaCorte è limitato ad accertare che - nel caso il giudice così provveda - nonrisulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essereposte a carico della parte totalmente vittoriosa (v, per tutte Cass 2019 nr10685), il che qui certamente non è, avendo il giudice correttamentepronunciato secondo il principio della soccombenza.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali che si liquidano in complessivi € 10.000,00 oltre €Numero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026200,00 per esborsi ed accessori di legge ed al 15% per spese generali. Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partericorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma 11.03.2026Il Presidente( Mauro di Marzio)P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento dellespese processuali che si liquidano in complessivi € 10.000,00 oltre €Numero registro generale 27933/2021Numero sezionale 1181/2026Numero di raccolta generale 7120/2026Data pubblicazione 25/03/2026200,00 per esborsi ed accessori di legge ed al 15% per spese generali. Aisensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partericorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 - bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma 11.03.2026Il Presidente( Mauro di Marzio)