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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 febbraio 1989

Cassazione n. 33911/2026

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ato in Romania il 15/02/1989avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d'appello di BresciaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con sentenza della Corte d’appello di Brescia del 13 giugno 2025, di parzialeriforma della sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonostati condannati per il delitto di furto tentato mediante introduzione in luoghi diprivata dimora, aggravato dalla minorata difesa, oltre che dalla violenza sulle cosee dalla partecipazione di più di tre persone.In primo grado, con sentenza del Tribunale di Bergamo del 6 giugno 2024,entrambi erano stati condannati per il più grave delitto di rapina tentata.

Era infattiaccaduto che, durante la notte del 5 novembre 2018, con la complicità di alcuni«pali», i due si fossero introdotti con effrazione all’interno dei locali di un ristorante(Roadhouse di Treviglio); per conseguire il risultato finale, avevano dovutopoi ad uno spogliatoio), di volta in volta sfondando le pareti o forzando le serrature.Nel corso di uno dei passaggi intermedi, erano penetrati in un locale adibito aspogliatoio del personale, in cui si trovava un addetto alle pulizie che svolgeva unapausa dal lavoro; gli veniva intimato di tacere e di consegnare le chiavi dei localiamministrativi, ma il dipendente non si rivelava utile allo scopo, in quanto non erain possesso delle chiavi dei locali ove era custodita la cassaforte.

Per accedere aquest’ultima, i due autori avevano dovuto forzare la porta con una spranga ma, aquel punto, si era attivato un sistema antifurto nebbiogeno, il quale aveva fattoscattare l’allarme antincendio; preoccupati per la situazione che si era creata, idue avevano preferito fuggire.

Il complesso istruttorio si era articolato tratestimonianze, immagini di telecamere ed intercettazioni.La Corte d’appello, ritenuto che non si fosse formata la prova di una concretaminaccia in danno dell’inserviente, ha derubricato il fatto da tentativo di rapina atentativo di furto mediante introduzione in luogo di privata dimora (il localespogliatoio), con le aggravanti indicate.Nel corso del processo era accaduto che il collegio giudicante (funzionalmentecompetente per il delitto di cui all’art.628, comma 3, cod.pen. originariamentecontestato), per alcune udienze venisse integrato da un giudice onorario.2.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo deirispettivi difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hannoarticolato un primo motivo comune, di seguito enunciato nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo, comune ad entrambe, le parti deducono una violazione dilegge processuale in relazione al combinato disposto degli artt. 179, 33cod.proc.pen. e 12 d.lgs.n.116 del 13 luglio 2017.In particolare, si osserva che il delitto originariamente contestato era quello dicui all’art.628 comma 3 cod.pen., derubricato in appello nel delitto di furto di cuiall’ art.624-bis cod.pen. aggravato ai sensi dell’art. 625 nn.2 e 5, nonché ai sensidell’art.61 n.5 cod.pen.

Sebbene il delitto contestato rientrasse (originariamente)tra quelli previsti dall’art.407, comma 2, cod. proc. pen., il collegio era statointegrato anche da un giudice onorario di pace all’udienza del 4 marzo 2021 (incui si erano adottate ordinanze preliminari ed erano state dichiarate l’apertura deldibattimento e l’ammissione delle prove), nonché alle udienze del 9 settembre edel 16 dicembre 2021 (in cui si era svolta attività istruttoria).Il difetto di capacità del giudice per le udienze che si sono indicate, sarebbecausa di nullità che, in quanto assoluta, riverberebbe i suoi effetti su tutto ilprocesso e potrebbe essere sollevata anche nella presente sede.3.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articola tre ulteriori motivi, di seguitoenunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.3.1.

Il secondo motivo di ricorso deduce vizi della motivazione e violazione dilegge con riferimento all’art.624-bis cod.pen., per erronea qualificazione del fattocome furto mediante introduzione in un luogo di privata dimora.

In particolare,l’introduzione nell’ambiente spogliatoio sarebbe avvenuta per puro caso, in quantol’obiettivo finale era il locale che custodiva la cassaforte.

In assenza di unaintenzionalità o consapevolezza, da parte degli autori, di violare un luogo che dallagiurisprudenza è qualificato quale privata dimora, non sarebbe integrata la relativafattispecie, in quanto non sussisterebbe il nesso di strumentalità tra l’introduzionein detto luogo e la finalità furtiva.3.2.

Il terzo motivo deduce vizi della motivazione e di violazione di legge inrelazione all’art.61 n.5 cod.pen. con riferimento alla sussistenza dell’aggravantedella minorata difesa.In particolare, i giudici del merito avrebbero particolarmente valorizzatol’elemento dell’orario notturno per ritenere che, in concreto, vi fosse una minoratadifesa, senza tenere adeguatamente conto della circostanza che i locali eranodotati di sistema di allarme e che, proprio perché questo era entrato in funzione,il furto non si era consumato.3.3.

Il quarto motivo deduce vizio di assenza della motivazione con riferimentoalla specifica responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e alla riconducibilità dei fatti alla suapersona.In particolare, la prova sarebbe sorretta essenzialmente da intercettazioni, nellamaggior parte delle quali il ricorrente non sarebbe un diretto interlocutore, masarebbe menzionato da altri con il nominativo di «Duzu».

La Corte territoriale, cuiera stato demandato specifico motivo di appello, avrebbe omesso di motivare sullariconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] del nominativo Duzu.

Inoltre, non avrebbe adeguatamentemotivato sulla identificazione del ricorrente quale interlocutore dell’intercettazioneambientale più rilevante.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si articola in quattro ulteriori motivi, di seguitoenunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.4.1.

Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce la inutilizzabilità delleintercettazioni sulle quali è fondata la prova.

In particolare, l’attività intercettiva,disposta dalla Procura di Vicenza in un precedente procedimento e poi confluitanel presente, sarebbe avvenuta a mezzo di impianti esterni alla procura e ciò indifetto della necessaria autorizzazione; i decreti autorizzativi, infatti, nonavrebbero dato atto di alcuna impossibilità ad utilizzare gli impianti in dotazionealla Procura, né avrebbero autorizzato l’uso di impianti esterni.La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile la doglianza, in quantosollevata solo nel corso della discussione finale e, dunque, tardivamente.4.2.

IL terzo motivo deduce vizio della motivazione e di violazione di legge conriferimento agli artt. 194, 195, 220, 511 e 526 cod.proc.pen. in relazioneall’avvenuta escussione del teste della p.g. prima della formale escussione delperito che aveva proceduto alla traduzione delle intercettazioni.In particolare, si evidenzia come il teste della p.g. sovrintendente Chirico, fossestato sentito sul contenuto delle intercettazioni, che si erano svolte in linguastraniera, prima ancora che venisse sentito il perito incaricato della traduzione.Tale inversione dell’ordine «normativamente previsto», avrebbe compromesso laregolarità e l’attendibilità della prova acquisita.4.3.

Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione e di violazione di leggecon riferimento agli artt.192 e 533 cod.proc.pen, in relazione all’identificazione delricorrente quale autore del furto.In particolare il giudice del merito, violando il principio della responsabilità oltreogni ragionevole dubbio, avrebbe tratto il proprio convincimento da merededuzioni investigative, operando un ragionamento semplicistico e riduttivo; nonavrebbe adeguatamente motivato circa la riconducibilità al ricorrente deinominativi «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]» utilizzati nel corso delle intercettazioni, né sullacircostanza che proprio il «[OSCURATO:PERSONA]» fosse entrato all’interno dei locali, che il gruppofosse diretto a recuperare le attrezzature e necessitasse del furgone del [OSCURATO:PERSONA] e diuna serie di altre circostanze di fatto che i giudici hanno ritenuto provate.4.4.

Il quinto motivo (erroneamente indicato con il numero IV) deduce viziodella motivazione e di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimentodi circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.5.

Nel presente giudizio, all’udienza del 7 aprile 2026, per la quale era statarichiesta la trattazione orale, si operava un rinvio su istanza della difesa, conconseguente sospensione dei termini della prescrizione, del quale deve tenersiconto nel computo complessivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per leragioni di seguito indicate.2.

Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, è inammissibile, in quantoaffetto da genericità.

In particolare, si è rilevato che, sebbene il delitto contestatorientrasse originariamente tra quelli previsti dall’art.407, comma 2, cod. proc.pen., il collegio era stato composto, per alcune udienze, anche da un giudiceonorario di pace, che avrebbe partecipato ad atti preliminari del dibattimento e adun’udienza istruttoria, mentre le udienze conclusive sono state gestiteesclusivamente da magistrati togati.

Orbene, pur avendo indicato a quale attivitàprocessuale abbiano concorso i g.o.p., le parti non hanno rilevato come tali attivitàdel processo possano aver inciso, in modo determinante, sull’esito del medesimo.L'art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, rubricato «Destinazione dei giudici onoraridi pace nei collegi civili e penali», nell'ultima proposizione della disposizione,espressamente sancisce che «in ogni caso, il giudice onorario di pace non puòessere destinato […] per il settore penale, a comporre i collegi […] qualora siproceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice diprocedura penale».

Il legislatore, dunque, nel porre una preclusione assolutaall'assegnazione dei giudici onorari nei collegi in alcune materie, in ragione dellaspecializzazione che esse richiedono o, comunque, della particolare incidenza deiprovvedimenti adottati in queste materie sui diritti dei cittadini, ha voluto porreuna limitazione espressa alla capacità del giudice onorario di pace allo svolgimentodi quelle funzioni collegiali.Nel presente caso, la partecipazione del giudice onorario ha riguardato solospecifiche udienze di un processo che è stato concluso da un collegio regolarmentecomposto.2.1.

Si osserva che, in tema di ricorso di legittimità, ai fini della sussistenza delnecessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinataall'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione,essendo, invece, necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto esuscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisioneimpugnata.

A tal fine, per la sua ammissibilità, il motivo di ricorso deve illustrare,a pena di inammissibilità per difetto di specificità, l'incidenza dell'eventualeespunzione di questo elemento, alla luce del criterio della cosiddetta «prova diresistenza» delle residue emergenze; queste ultime , di per sé sole, benpotrebbero risultare sufficienti - all'esito di verifiche di natura schiettamentefattuale - a giustificare il medesimo convincimento, di modo che la questionediverrebbe del tutto irrilevante (cfr. Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.243416 – 01).L'atto di impugnazione, per ottemperare a questi criteri di specificità, deve,pertanto, mostrare l'efficacia demolitrice dell’eccezione, evidenziando come,espungendo dal materiale probatorio lecitamente utilizzabile l'atto contestato,risulti completamente disarticolato il complessivo ordito motivazionale dellasentenza impugnata.Nel caso che ci occupa i ricorsi, pur avendo dato atto di quale attivitàprocessuale sia stata svolta nel corso delle udienze cui hanno partecipato i g.o.p.,non hanno evidenziato come, espungendo dal processo tali attività, si sarebbepervenuti ad un risultato diverso.

In difetto di una tale indicazione circa la «provadi resistenza», il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto non dà conto dicome, un eventuale annullamento della sentenza con regressione degli atti algiudice del merito, potrebbe avere un’incidenza determinante sull’esito finale delprocesso.2.2.

Si osserva, altresì, che anche a voler aderire alla giurisprudenza dilegittimità che ritiene che la violazione del divieto di destinazione del giudiceonorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407,comma 2, lett. a), cod. proc. pen., determini una limitazione alla capacità delgiudice ai sensi dell'art. 33, comma 1, cod. proc. pen. (la cui violazione è causa dinullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178,comma 1, lett. a), cod. proc. pen.), tuttavia, l’attività istruttoria svolta, nellafattispecie, deve ritenersi tacitamente rinnovata e, dunque, sanata.

Infatti, unavolta che alla assunzione della decisione abbia provveduto un Collegio giudicanteregolarmente composto e di fronte al quale l'attività istruttoria è stata rinnovatasenza contestazioni da parte dell’imputato (sia pure attraverso la lettura deiverbali nei quali la stessa è stata trasfusa), non è più riscontrabile alcuna effettivalesione del diritto di difesa dell'imputato nel fatto che nel corso di una fase delprocesso il Collegio sia stato composto anche da un giudice non professionale.L'espletamento, da parte di un organo giudicante collegiale composto anche da ungiudice onorario di pace, di attività istruttoria consistente nell'escussione dellapersona offesa, vittima di reato rientrante nel novero di quelli di cui all'art. 407,comma 2, lett. a), cod. proc. pen., per i quali l'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n.116, vieta la partecipazione al giudizio dei magistrati onorari, non comporta nullitàassoluta ex art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a),cod. proc. pen., nel caso in cui, a seguito del mutamento del collegio, sia statadisposta, con il consenso delle parti, la rinnovazione degli atti mediante lettura deiprecedenti verbali e la decisione sia stata assunta da un collegio regolarmentecomposto, non determinandosi, in tale eventualità, alcuna lesione del diritto didifesa dell'imputato. (Sez. 3, n. 31844 del 01/04/2025, Rv. 288754 - 01).A tale conclusione si perviene attraverso la pronuncia delle Sezioni Unite n.41736 del 30/05/2019, (Bajrami, Rv. 276754 – 01), che ha rivisitato l’interamateria del mutamento del giudice-persona fisica e della rinnovazione degli atti.Il principio dell'immutabilità del giudice, posto dall’art.525 cod.proc.pen., èrispettato ogni qual volta la sentenza sia deliberata dal giudice che ha partecipatointeramente al dibattimento, svolgendo la relativa istruttoria.Detto principio subisce dei temperamenti qualora sia intervenuto un mutamentonella composizione del collegio e quest’ultimo, che abbia provveduto a decidere,abbia dapprima fatto propria l’attività già svolta in diversa composizione.Difatti, quando il collegio sia stato ricomposto nella sua forma regolare, le partipossono esercitare nuovamente le facoltà attribuite loro dagli artt. 468 e 493 cod.proc. pen., ovvero presentare nuove richieste di prova, che andrannoordinariamente valutate dal nuovo giudice prima di procedere.

Ove nessuna delleparti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenzadinanzi al giudice nella composizione poi mutata, il nuovo giudice può disporred'ufficio la lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dal dichiarante, senza chesia necessario l’espresso consenso delle parti.

Infatti, in caso di rinnovazione deldibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degliagli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché nonrichiesta, non ammessa o non più possibile. (Sez.

U, n. 41736 del 30/05/2019,Pg, Rv. 276754 - 03).La «lettura» degli atti, ovvero la volontà dal giudice di utilizzarli ai fini deldecidere, non richiede la pronuncia di espresse formule sacramentali ma, inassenza di un provvedimento formale, può consistere in un facere del giudice,accompagnato dal silenzio delle parti (Sez.

U, n. 41736 del 30/05/2019, Pg, Rv.276754 - 03).

Se, dunque, il giudice, nella fase finale del dibattimento dichiaral’utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo, devono intendersiimplicitamente rinnovate le prove assunte in diversa composizione delle quali leparti non abbiano chiesto la rinnovazione o per le quali quest’ultima non siacomunque avvenuta.Tali principi di diritto devono applicarsi anche nella presente vicendaprocessuale, nel corso della quale le parti non hanno esercitato nuovamente lefacoltà attribuite loro dagli artt. 468 e 493 cod. proc. pen e il collegio, regolarmentecomposto, ha implicitamente dato lettura dell’attività svolta, procedendo nelle fasisuccessive e utilizzando il materiale istruttorio già al fascicolo del dibattimento;alla luce dei principi generali deve, infatti, ritenersi che la «lettura» dei verbali diprova si debba evincere per facta concludentia, dalla scelta del giudice diprocedere e di dichiarare, al termine del processo, l’utilizzabilità degli atti contenutinel fascicolo.Ciò, tanto più, vale con riferimento all’ordinanza ammissiva delle prove, inrelazione alla quale si applica il principio di conservazione degli atti, secondo ilquale l'ordinanza ex art. 495 cod. proc. pen. pronunciata dal giudice nellaprecedente, e poi mutata, composizione non va formalmente rinnovata, secondivisa anche dal giudice nella composizione sopravvenuta, poiché conservaefficacia, se non espressamente modificata o revocata (Sez.

U, Sentenza n. 41736del 30/05/2019, Rv. 276754 - 01).3.

Gli ulteriori motivi di ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA], sonoparimenti infondati.3.1.

Il secondo motivo attiene alla qualificazione del fatto nell’ambitodell’art.624-bis cod.pen. in quanto l’introduzione nell’ambiente spogliatoio sarebbeavvenuta per puro caso.

Gli autori del furto, nel tentativo di raggiungere la stanzain cui si trovava la cassaforte, avevano forato delle pareti negli ambienti interni,passando da un vano ad un altro; uno dei vani attraversati era uno spogliatoio,nel quale avevano incontrato un dipendente intento a riposare durante una pausa,cui avevano intimato la consegna delle chiavi al fine di ottenere l’ingresso al vanosuccessivo (non riuscendo, in quanto l’uomo ne era sprovvisto); si erano trattenutinello spogliatoio per il tempo necessario ad interloquire con il dipendente e aforzare con una spranga la porta che conduceva ai successivi locali amministrativi.Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che il locale spogliatoiodi un’attività di lavoro rientri tra i luoghi annoverabili nel concetto di privatadimora, per cui integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta dicolui che, per commettere un furto, si introduca in una baracca adibitaa spogliatoio di un cantiere edile (Sez. 5 n. 32093 del 25/06/2010, Rv. 248356 –01).

Il concetto di privata dimora, infatti, si riferisce non alla semplice abitazione,ma ad una nozione più estesa, che comprende qualsiasi luogo destinato, anche inmodo temporaneo, all’esplicazione della vita privata e delle attività lavorative.Sotto tale profilo, in tema di furto in abitazione, rientrano nella nozionedi privata dimora i luoghi di lavoro preclusi all'accesso di terzi, nei quali sicompiano, in maniera non occasionale, atti della vita privata in modo riservato.(Sez. 5 n. 35677 del 10/06/2022, Rv. 283593 – 01).Applicando tali condivisi principi di diritto al caso in esame, si deve ritenere chei due autori, al fine di impossessarsi dei beni contenuti nella cassaforte, sianopenetrati e si siano intrattenuti in luoghi non aperti al pubblico, destinati amomenti di vita privata dei lavoratori e, perciò, di privata dimora.Orbene l’art. 624-bis cod.pen. prevede la sussistenza della specifica aggravantequalora l’impossessamento sia avvenuto «mediante introduzione» in un edificio oin altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze diessa.

Il dato testuale della norma, dunque, non richiede che l’impossessamentosia avvenuto all’interno del luogo di privata dimora, ma che l’accesso aquest’ultimo sia stato strumentale e funzionale rispetto all’impossessamentomedesimo, quale atto finale della condotta.In tema di furto, la fattispecie di cui all’art.624-bis cod.pen. è integrata nonsolo quando l’impossessamento sia avvenuto all’interno di un luogo di privatadimora, ma anche quando l’introduzione in detto luogo sia stata di mero passaggiointermedio, purché abbia costituito un tramite strumentale e funzionale rispettoall’accesso al luogo in cui è avvenuto o deve avvenire l’impossessamento.

La ratiodell’aggravante, infatti, è quella di fornire una tutela rafforzata qualora sianoviolati luoghi in cui si svolgono atti della vita privata e tale violazione sussisteanche quando l’impossessamento finale sia avvenuto in luogo diverso, masottoposto a tutela rafforzata.

Sotto tale profilo a nulla rileva che l’obiettivo finaledegli autori fosse un altro locale.Sotto il profilo soggettivo si osserva che, nel momento in cui si affacciavano allocale spogliatoio, in cui trovavano il dipendente intento a svolgere la sua pausa,i due agenti si avvedevano di quale fosse il tipo di locale cui stavano per accederee, pur di raggiungere il risultato ultimo, vi si addentravano.

Orbene, in tema difurto in abitazione, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, èsufficiente che il soggetto agente si rappresenti il luogo in cui si introduce comeprivata dimora, ossia come luogo idoneo a consentire lo svolgimento di attivitàinerenti alla sfera privata di determinate persone (cfr Sez. 5, n. 15639 del23/03/2022, Rv. 282976 – 01).3.2.

Il terzo motivo, relativo alla sussistenza e adeguata motivazione dellacircostanza aggravante della minorata difesa, deve parimenti essere rigettato.La Corte territoriale ha evidenziato che gli autori del tentativo di furto hannoagito in tempo di notte e, approfittando dell’assenza del personale lavorativo, sonoriusciti a sfondare diverse pareti, fino a penetrare indisturbati nel cuore dellostabile, ove era custodita la cassaforte.

La presenza di un sistema di allarme (ditipo nebbiogeno e, conseguentemente, antincendio), che si è azionato solodurante l’accesso all’ultimo vano (quello che custodiva la cassaforte), è stata ingrado di mettere in fuga i due autori poco prima dell’impossessamento, ma solodopo aver realizzato tutti gli elementi costitutivi di un tentativo.

L’azione è stataritenuta facilitata non solo dall’astratta circostanza del tempo notturno, ma perchéda tale circostanza è disceso che i locali fossero deserti e che pertanto, all’interno,nessuno potesse udire i rumori provocati dall’abbattimento delle pareti.Va premesso che secondo un orientamento di questa Corte rileverebbe la solacircostanza della commissione del furto in ora notturna per l'integrazionedell'aggravante di minorata difesa (cfr. Sez. 5 n. 40035 del 18/06/2019 Rv.277603).Tale orientamento, oggi, deve confrontarsi con la pronuncia delle Sezioni Unitedi questa Corte, in forza della quale, ai fini dell'integrazione della circostanzaaggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod.pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato,devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità delsoggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta dellepredette condizioni a favorire la commissione dello stesso. (Sez.

U, n. 40275 del15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02).

Quale corollario di tale pronunciamento,deve ritenersi che la circostanza in questione non sia automaticamente integrataper la sola situazione astratta del tempo di notte(Sez. 5 n. 12051 del 14/01/2021, Rv. 280812 – 01).

Il giudice, invece, può edeve valutare se, da tale presupposto, siano discese ulteriori e concretecircostanze di fatto che abbiano facilitato l’azione.Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata ha condivisibilmenteconsiderato l'orientamento più restrittivo, che valorizza le concrete circostanze ditempo e di luogo in cui il furto è stato consumato, al fine di ritenere integratal'aggravante in questione, fornendo in proposito una motivazione completa eimmune da vizi.

In particolare, ha fornito adeguata e non illogica motivazione inmerito alle ragioni per le quali l'immobile nel quale è stato commesso il delitto(tentato) fosse da considerare maggiormente vulnerabile in orario notturno inquanto, trattandosi di un locale commerciale articolato in più vani, tale orario haconsentito l’abbattimento di più pareti interne e l’accesso ai locali più interni inmodo indisturbato, stante l’assenza del personale.La presenza di un sistema di allarme non vale per sé a vanificare la situazionedi minorata difesa, atteso che occorre verificare, in concreto, se lo stesso siaidoneo a costituire effettivo presidio difensivo, tale da vanificare il vantaggioprecedentemente riconosciuto (cfr. Sez. 5, n. 12051 del 14/01/2021, Rv. 280812– 01).Nello specifico caso, non si è rivelata tale da vanificare tale vantaggio, almenofino alla soglia del tentativo.

L’ambiente dotato di allarme, infatti, era solo l’ultimo,quello destinato a locali amministrativi; si trattava, inoltre, di un mero allarmenebbiogeno che, a sua volta, faceva scattare l’allarme antincendio, non dunquetali da rendere impossibile il furto.

Quando gli autori penetravano in tale ultimoambiente e scattava l’allarme, la soglia della penale rilevanza della condotta eragià stata superata, atteso che gli atti erano già, evidentemente, idonei eunivocamente diretti a commettere il furto.

Tutta la fase del tentativo, che è quellacontestata, non è stata dunque accompagnata dalla presenza di un sistema atto ascongiurare la minorata difesa ritenuta dal giudice.Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, qualora l’aggravante richiamiuna mera categoria di delitti non specificati, la stessa è applicabile anche allefattispecie tentate.Il delitto tentato rappresenta una fattispecie criminosa autonoma, risultantedalla combinazione di una norma principale - la norma incriminatrice - e di unanorma secondaria, prevista dall'art. 56 cod. pen.[…]; quando il legislatore indicanominativamente un determinato delitto, intende riferirsi solo al delitto consumatomentre, quando richiama una categoria di delitti non specificati, si riferisce sia aquelli consumati che a quelli tentati; tale interpretazione assurge a categoriagenerale, valevole per i diversi istituti del diritto e, fra questi, le circostanzeaggravanti (cfr. Sez.

U, n. 40985 del 19/04/2018, Rv. 273752 – 01, che ripercorrela materia per stabilire il principio della applicabilità al tentativo dell’aggravante dicui all’art.416-bis.1 cod.pen. cfr. anche Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Rv.285548 – 07).Non può, dunque, porsi in dubbio che l’aggravante contemplata nel presentecaso, di tipo comune e perciò riferita ad una categoria indeterminata di reati, possaessere valutata e applicata alla fattispecie tentata del delitto.3.3.

Il quarto motivo, relativo all’omessa o apparente motivazione sotto ilprofilo dell’imputazione soggettiva del fatto al ricorrente, è manifestamenteinfondato in quanto non si confronta con i contenuti della sentenza.I giudici del merito hanno dato atto di una molteplicità di elementi di provaindicativi della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], quali le intercettazioni telefoniche sullasua utenza e ambientali all’interno dell’auto che era nell’uso esclusivo suo e delcomplice Cazaku (per come emerso dai servizi di osservazione della p.g.), nelcorso delle quali gli investigatori avevano imparato a conoscere il suo timbro divoce e a riconoscerlo con certezza quale interlocutore; nel corso di taliconversazioni egli parlava inequivocabilmente dei fatti di causa e del ruoloricoperto.

A queste si univa il tracciamento g.p.s. dell’autovettura che, la notte deldelitto, si muoveva dal locale oggetto di furto all’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] (anchequesta individuata dalla p.g. sulla base di concreti elementi di fatto, riportati insentenza).

Ulteriori elementi venivano tratti dalla perquisizione presso l’abitazionedel ricorrente, in cui venivano trovati, oltre che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e i suoi effettipersonali, gli strumenti di effrazione.

Infine, vi erano altre intercettazioni a caricodei complici, che parlavano della partecipazione di tale «Duzu», il cui appellativoveniva ricondotto al [OSCURATO:PERSONA] sulla base di argomenti logici e che costituivano meroriscontro rispetto al quadro già esaminato.

Sulla base di tali elementi fattuali, laCorte ha motivato compiutamente, con valutazioni di merito articolate e logiche,in quanto tali immuni da vizi e insindacabili nella presente sede.4.

Quanto ai motivi di ricorso proposti dal solo [OSCURATO:PERSONA], non meritanoaccoglimento.4.1.

Con il secondo motivo di ricorso egli deduce la inutilizzabilità delleintercettazioni sulle quali è fondata la prova, in quanto effettuate a mezzo diimpianti esterni alla Procura in assenza di specifica e motivata autorizzazione.La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile la doglianza, in quantosollevata solo nel corso della discussione finale e, dunque, tardiva.Va premesso che la doglianza non poteva essere ritenuta tardiva e che la Corteterritoriale avrebbe dovuto pronunciarsi sul punto, atteso che non ha consideratoche la questione rientrava tra quelle rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado.

Ladecisione in ordine alla possibilità di eccepire le violazioni di divieti probatori o chedeterminano la nullità assoluta di atti, infatti, non è lasciata alla libera disponibilitàdelle parti, in quanto su tali questioni l'ordinamento attribuisce al giudice non soloe non tanto il potere di intervenire in ogni stato e grado, quanto il dovere di farlo,senza che ciò possa essere evidentemente limitato dall'inerzia, dalle scelte odall'interesse di una o anche di tutte le parti del processo(Sez. 1 n. 9015 del 14/11/2023, 01/03/2024, Rv. 285858 – 01).

Secondo tale,condiviso, principio, deve ritenersi che le violazioni di divieti posti a salvaguardiadi diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione, non soffrono alcunosbarramento processuale (ex multis, Sez. 3, n. 35705 del 29/09/2020, D., Rv.280892 – 01).

In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, si deveribadire che il limite devolutivo previsto per i motivi nuovi non opera per lequestioni, come l'inutilizzabilità derivante dalla violazione di un divieto probatorio,rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo in ordine alle quali,pertanto, quando sono sollevate in una fase processuale già correttamenteinstaurata, il giudice è tenuto comunque a pronunciarsi.Tale omissione della motivazione, peraltro, non determina per sé la nullità dellasentenza impugnata.

Come pacificamente riconosciuto, infatti, alla decisione inordine alle questioni in rito poste dalla difesa in sede di appello, può procederedirettamente questa Corte quale giudice dei presupposti della decisione stessa,sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito pergiustificarla.Entrando nel merito della questione, si osserva che l’art.268, comma 3,cod.proc.pen., stabilisce che le operazioni di intercettazione possono essereeffettuate solo per mezzo degli impianti installati nella procura della repubblica;tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistonoeccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con decretomotivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio oin dotazione alla p.g.Secondo la prospettazione difensiva emergerebbe «dalla documentazioneversata in atti» che le operazioni captative, originariamente disposte dalla [OSCURATO:PERSONA] in altro procedimento, sarebbero state effettuate mediante impiantiesterni.Orbene, in tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepital'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilitàdel motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dalvizio denunciato, cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzionedell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizioprocessuale, curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo oprovvedendo a produrlo in copia (Sez. 4 n. 18335 del 28/06/2017,dep. 26/04/2018, Rv. 273261 – 01).La doglianza sollevata presuppone, già solo per essere astrattamenteprospettata, la preliminare verifica di un elemento fattuale dirimente, ovveroquello relativo all’effettivo svolgimento delle operazioni presso impianti esterni.

Inrelazione a tale presupposto di fatto, il ricorrente non ha allegato documenti chelo attestino, né ha indicato da quali atti del fascicolo dovrebbe essere evinta lacircostanza (avendo allegato, meramente, i provvedimenti autorizzativi del G.i.p.)e, pertanto, lo specifico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile.4.2.

Il terzo motivo, relativo all’avvenuta escussione del teste della p.g. primadella formale escussione del perito che aveva proceduto alla traduzione delleintercettazioni, è manifestamente infondato.Va premesso che le intercettazioni, inserite su supporto informatico, fanno giàparte del fascicolo del dibattimento e sono esse la fonte di prova, a prescinderedalla presenza di una perizia trascrittiva, con eventuale traduzione, e della relativaescussione del perito.In tema di intercettazioni, il contenuto delle conversazioni intercettate puòessere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessariala trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova ècostituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen.non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra ledisposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancatatrascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né èriconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod.proc. pen. (Sez. 3 n. 2507 del 28/10/2021, dep. 24/01/2022, Rv. 282696 – 01).Ciò premesso, non esiste alcuna regola processuale che imponga di sentire ilperito incaricato della traduzione o della trascrizione delle intercettazioni, primadel teste della p.g.

La scelta dell’ordine in cui sentire i propri testi viene effettuatadal Pubblico ministero, sulla base di strategie processuali o esigenze pratiche,senza che ciò interferisca nella valutazione complessiva e unitaria che ne farà ilgiudice.

La questione, priva di qualsiasi fondamento normativo, è manifestamenteinfondata.4.3.

Il quarto motivo, relativo all’identificazione del ricorrente quale autoremateriale del fatto e all’acquisizione di un solido quadro probatorio a suo carico, èfattuale e manifestamente infondato.I giudici del merito hanno dato atto di una molteplicità di elementi di prova,indicativi della partecipazione e della corretta identificazione del [OSCURATO:PERSONA].

Tra questiun’intercettazione nella quale egli stesso viene identificato quale interlocutore e,appellato con il nome «[OSCURATO:PERSONA]», effettua un sopralluogo per un altro furto analogo,insieme ai correi.

Il nominativo «[OSCURATO:PERSONA]» è anche quello che lo identifica nelprofilo del social Facebook, nel quale compare con tanto di foto e attraverso ilquale intrattiene contatti con gli altri protagonisti della vicenda, cui lo legano anchecontatti telefonici, nonché controlli da parte della p.g. che attestano lefrequentazioni con i correi.

Questi ultimi, nel corso di altre intercettazioni, parlanodel ruolo che ha avuto durante l’esecuzione del delitto appellandolo come «[OSCURATO:PERSONA]»o «[OSCURATO:PERSONA]»; la riconduzione di tale appellativo al [OSCURATO:PERSONA] viene operata attraversoragionevoli argomentazioni logiche.Sulla base di tali elementi fattuali, la Corte ha motivato compiutamente, convalutazioni di merito articolate e logiche, in quanto tali immuni da vizi einsindacabili nella presente sede.

La stessa si è pronunciata e ha adeguatamentemotivato anche in relazione ad altri elementi di fatto che, secondo la difesa,avrebbero spostato il focus a carico di una terza persona.Questa Corte, pur potendo sindacare la motivazione, non può e non devesovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, dovendosolo stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a lorodisposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi e se abbianoesattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioniche hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.Nel caso di specie, i giudici del merito, hanno esaminato analiticamente tuttele fonti di prova e ne hanno intrecciato le relative risultanze per trarne unaragionevole e motivata ricostruzione in fatto.

A fronte di tale, ragionevole emotivata, ricostruzione, il ricorrente ha sollecitato una diversa valutazione in puntodi fatto del materiale probatorio acquisito.

Secondo i principi consolidati dalla Cortedi cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mereprospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi ediversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto aquelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili,o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nelcontesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata(Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601 - 01).4.4.

Quanto al quinto motivo, relativo al mancato riconoscimento di attenuantigeneriche ed alla dosimetria della pena, è manifestamente infondato.La quantificazione della pena è stata ancorata ai parametri di gravità del fattodi cui all’art.133 cod.pen. con motivazione adeguata.Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre al rilievodato ad altri precedenti, la Corte evidenzia l’assenza di ulteriori elementi, allegatidalla parte o presenti in atti, cui ancorare la meritevolezza del beneficio.Trattasi di doglianze tese a rivedere la valutazione operata in sede di merito, laquale si presenta articolata e logica, aderente ai principi di diritto elaborati in sededi legittimità e adeguatamente motivata e, come tale, non censurabile nellapresente sede.5.

Alla luce delle considerazioni esposte, i ricorsi devono essere rigettati e iricorrenti condannati al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato in Romania il 15/02/1989avverso la sentenza del 13/06/2025 della Corte d'appello di BresciaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza della Corte d’appello di Brescia del 13 giugno 2025, di parzialeriforma della sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonostati condannati per il delitto di furto tentato mediante introduzione in luoghi diprivata dimora, aggravato dalla minorata difesa, oltre che dalla violenza sulle cosee dalla partecipazione di più di tre persone.In primo grado, con sentenza del Tribunale di Bergamo del 6 giugno 2024,entrambi erano stati condannati per il più grave delitto di rapina tentata. Era infattiaccaduto che, durante la notte del 5 novembre 2018, con la complicità di alcuni«pali», i due si fossero introdotti con effrazione all’interno dei locali di un ristorante(Roadhouse di Treviglio); per conseguire il risultato finale, avevano dovutopoi ad uno spogliatoio), di volta in volta sfondando le pareti o forzando le serrature.Nel corso di uno dei passaggi intermedi, erano penetrati in un locale adibito aspogliatoio del personale, in cui si trovava un addetto alle pulizie che svolgeva unapausa dal lavoro; gli veniva intimato di tacere e di consegnare le chiavi dei localiamministrativi, ma il dipendente non si rivelava utile allo scopo, in quanto non erain possesso delle chiavi dei locali ove era custodita la cassaforte. Per accedere aquest’ultima, i due autori avevano dovuto forzare la porta con una spranga ma, aquel punto, si era attivato un sistema antifurto nebbiogeno, il quale aveva fattoscattare l’allarme antincendio; preoccupati per la situazione che si era creata, idue avevano preferito fuggire. Il complesso istruttorio si era articolato tratestimonianze, immagini di telecamere ed intercettazioni.La Corte d’appello, ritenuto che non si fosse formata la prova di una concretaminaccia in danno dell’inserviente, ha derubricato il fatto da tentativo di rapina atentativo di furto mediante introduzione in luogo di privata dimora (il localespogliatoio), con le aggravanti indicate.Nel corso del processo era accaduto che il collegio giudicante (funzionalmentecompetente per il delitto di cui all’art.628, comma 3, cod.pen. originariamentecontestato), per alcune udienze venisse integrato da un giudice onorario.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo deirispettivi difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hannoarticolato un primo motivo comune, di seguito enunciato nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Con il primo motivo, comune ad entrambe, le parti deducono una violazione dilegge processuale in relazione al combinato disposto degli artt. 179, 33cod.proc.pen. e 12 d.lgs.n.116 del 13 luglio 2017.In particolare, si osserva che il delitto originariamente contestato era quello dicui all’art.628 comma 3 cod.pen., derubricato in appello nel delitto di furto di cuiall’ art.624-bis cod.pen. aggravato ai sensi dell’art. 625 nn.2 e 5, nonché ai sensidell’art.61 n.5 cod.pen. Sebbene il delitto contestato rientrasse (originariamente)tra quelli previsti dall’art.407, comma 2, cod. proc. pen., il collegio era statointegrato anche da un giudice onorario di pace all’udienza del 4 marzo 2021 (incui si erano adottate ordinanze preliminari ed erano state dichiarate l’apertura deldibattimento e l’ammissione delle prove), nonché alle udienze del 9 settembre edel 16 dicembre 2021 (in cui si era svolta attività istruttoria).Il difetto di capacità del giudice per le udienze che si sono indicate, sarebbecausa di nullità che, in quanto assoluta, riverberebbe i suoi effetti su tutto ilprocesso e potrebbe essere sollevata anche nella presente sede.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], articola tre ulteriori motivi, di seguitoenunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.3.1. Il secondo motivo di ricorso deduce vizi della motivazione e violazione dilegge con riferimento all’art.624-bis cod.pen., per erronea qualificazione del fattocome furto mediante introduzione in un luogo di privata dimora. In particolare,l’introduzione nell’ambiente spogliatoio sarebbe avvenuta per puro caso, in quantol’obiettivo finale era il locale che custodiva la cassaforte. In assenza di unaintenzionalità o consapevolezza, da parte degli autori, di violare un luogo che dallagiurisprudenza è qualificato quale privata dimora, non sarebbe integrata la relativafattispecie, in quanto non sussisterebbe il nesso di strumentalità tra l’introduzionein detto luogo e la finalità furtiva.3.2. Il terzo motivo deduce vizi della motivazione e di violazione di legge inrelazione all’art.61 n.5 cod.pen. con riferimento alla sussistenza dell’aggravantedella minorata difesa.In particolare, i giudici del merito avrebbero particolarmente valorizzatol’elemento dell’orario notturno per ritenere che, in concreto, vi fosse una minoratadifesa, senza tenere adeguatamente conto della circostanza che i locali eranodotati di sistema di allarme e che, proprio perché questo era entrato in funzione,il furto non si era consumato.3.3. Il quarto motivo deduce vizio di assenza della motivazione con riferimentoalla specifica responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] e alla riconducibilità dei fatti alla suapersona.In particolare, la prova sarebbe sorretta essenzialmente da intercettazioni, nellamaggior parte delle quali il ricorrente non sarebbe un diretto interlocutore, masarebbe menzionato da altri con il nominativo di «Duzu». La Corte territoriale, cuiera stato demandato specifico motivo di appello, avrebbe omesso di motivare sullariconducibilità al [OSCURATO:PERSONA] del nominativo Duzu. Inoltre, non avrebbe adeguatamentemotivato sulla identificazione del ricorrente quale interlocutore dell’intercettazioneambientale più rilevante.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si articola in quattro ulteriori motivi, di seguitoenunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att.cod. proc. pen.4.1. Con il secondo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce la inutilizzabilità delleintercettazioni sulle quali è fondata la prova. In particolare, l’attività intercettiva,disposta dalla Procura di Vicenza in un precedente procedimento e poi confluitanel presente, sarebbe avvenuta a mezzo di impianti esterni alla procura e ciò indifetto della necessaria autorizzazione; i decreti autorizzativi, infatti, nonavrebbero dato atto di alcuna impossibilità ad utilizzare gli impianti in dotazionealla Procura, né avrebbero autorizzato l’uso di impianti esterni.La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile la doglianza, in quantosollevata solo nel corso della discussione finale e, dunque, tardivamente.4.2. IL terzo motivo deduce vizio della motivazione e di violazione di legge conriferimento agli artt. 194, 195, 220, 511 e 526 cod.proc.pen. in relazioneall’avvenuta escussione del teste della p.g. prima della formale escussione delperito che aveva proceduto alla traduzione delle intercettazioni.In particolare, si evidenzia come il teste della p.g. sovrintendente Chirico, fossestato sentito sul contenuto delle intercettazioni, che si erano svolte in linguastraniera, prima ancora che venisse sentito il perito incaricato della traduzione.Tale inversione dell’ordine «normativamente previsto», avrebbe compromesso laregolarità e l’attendibilità della prova acquisita.4.3. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione e di violazione di leggecon riferimento agli artt.192 e 533 cod.proc.pen, in relazione all’identificazione delricorrente quale autore del furto.In particolare il giudice del merito, violando il principio della responsabilità oltreogni ragionevole dubbio, avrebbe tratto il proprio convincimento da merededuzioni investigative, operando un ragionamento semplicistico e riduttivo; nonavrebbe adeguatamente motivato circa la riconducibilità al ricorrente deinominativi «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]» utilizzati nel corso delle intercettazioni, né sullacircostanza che proprio il «[OSCURATO:PERSONA]» fosse entrato all’interno dei locali, che il gruppofosse diretto a recuperare le attrezzature e necessitasse del furgone del [OSCURATO:PERSONA] e diuna serie di altre circostanze di fatto che i giudici hanno ritenuto provate.4.4. Il quinto motivo (erroneamente indicato con il numero IV) deduce viziodella motivazione e di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimentodi circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.5. Nel presente giudizio, all’udienza del 7 aprile 2026, per la quale era statarichiesta la trattazione orale, si operava un rinvio su istanza della difesa, conconseguente sospensione dei termini della prescrizione, del quale deve tenersiconto nel computo complessivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e deve essere rigettato, per leragioni di seguito indicate.2. Il primo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, è inammissibile, in quantoaffetto da genericità. In particolare, si è rilevato che, sebbene il delitto contestatorientrasse originariamente tra quelli previsti dall’art.407, comma 2, cod. proc.pen., il collegio era stato composto, per alcune udienze, anche da un giudiceonorario di pace, che avrebbe partecipato ad atti preliminari del dibattimento e adun’udienza istruttoria, mentre le udienze conclusive sono state gestiteesclusivamente da magistrati togati. Orbene, pur avendo indicato a quale attivitàprocessuale abbiano concorso i g.o.p., le parti non hanno rilevato come tali attivitàdel processo possano aver inciso, in modo determinante, sull’esito del medesimo.L'art. 12 del d.lgs. n. 116 del 2017, rubricato «Destinazione dei giudici onoraridi pace nei collegi civili e penali», nell'ultima proposizione della disposizione,espressamente sancisce che «in ogni caso, il giudice onorario di pace non puòessere destinato […] per il settore penale, a comporre i collegi […] qualora siproceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice diprocedura penale». Il legislatore, dunque, nel porre una preclusione assolutaall'assegnazione dei giudici onorari nei collegi in alcune materie, in ragione dellaspecializzazione che esse richiedono o, comunque, della particolare incidenza deiprovvedimenti adottati in queste materie sui diritti dei cittadini, ha voluto porreuna limitazione espressa alla capacità del giudice onorario di pace allo svolgimentodi quelle funzioni collegiali.Nel presente caso, la partecipazione del giudice onorario ha riguardato solospecifiche udienze di un processo che è stato concluso da un collegio regolarmentecomposto.2.1. Si osserva che, in tema di ricorso di legittimità, ai fini della sussistenza delnecessario interesse ad impugnare, non è sufficiente la mera pretesa preordinataall'astratta osservanza della legge e alla correttezza giuridica della decisione,essendo, invece, necessario che sia comunque dedotto un pregiudizio concreto esuscettibile di essere eliminato dalla riforma o dall'annullamento della decisioneimpugnata. A tal fine, per la sua ammissibilità, il motivo di ricorso deve illustrare,a pena di inammissibilità per difetto di specificità, l'incidenza dell'eventualeespunzione di questo elemento, alla luce del criterio della cosiddetta «prova diresistenza» delle residue emergenze; queste ultime , di per sé sole, benpotrebbero risultare sufficienti - all'esito di verifiche di natura schiettamentefattuale - a giustificare il medesimo convincimento, di modo che la questionediverrebbe del tutto irrilevante (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv.243416 – 01).L'atto di impugnazione, per ottemperare a questi criteri di specificità, deve,pertanto, mostrare l'efficacia demolitrice dell’eccezione, evidenziando come,espungendo dal materiale probatorio lecitamente utilizzabile l'atto contestato,risulti completamente disarticolato il complessivo ordito motivazionale dellasentenza impugnata.Nel caso che ci occupa i ricorsi, pur avendo dato atto di quale attivitàprocessuale sia stata svolta nel corso delle udienze cui hanno partecipato i g.o.p.,non hanno evidenziato come, espungendo dal processo tali attività, si sarebbepervenuti ad un risultato diverso. In difetto di una tale indicazione circa la «provadi resistenza», il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto non dà conto dicome, un eventuale annullamento della sentenza con regressione degli atti algiudice del merito, potrebbe avere un’incidenza determinante sull’esito finale delprocesso.2.2. Si osserva, altresì, che anche a voler aderire alla giurisprudenza dilegittimità che ritiene che la violazione del divieto di destinazione del giudiceonorario di pace a comporre i collegi che giudicano i reati indicati nell'art. 407,comma 2, lett. a), cod. proc. pen., determini una limitazione alla capacità delgiudice ai sensi dell'art. 33, comma 1, cod. proc. pen. (la cui violazione è causa dinullità assoluta ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178,comma 1, lett. a), cod. proc. pen.), tuttavia, l’attività istruttoria svolta, nellafattispecie, deve ritenersi tacitamente rinnovata e, dunque, sanata. Infatti, unavolta che alla assunzione della decisione abbia provveduto un Collegio giudicanteregolarmente composto e di fronte al quale l'attività istruttoria è stata rinnovatasenza contestazioni da parte dell’imputato (sia pure attraverso la lettura deiverbali nei quali la stessa è stata trasfusa), non è più riscontrabile alcuna effettivalesione del diritto di difesa dell'imputato nel fatto che nel corso di una fase delprocesso il Collegio sia stato composto anche da un giudice non professionale.L'espletamento, da parte di un organo giudicante collegiale composto anche da ungiudice onorario di pace, di attività istruttoria consistente nell'escussione dellapersona offesa, vittima di reato rientrante nel novero di quelli di cui all'art. 407,comma 2, lett. a), cod. proc. pen., per i quali l'art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n.116, vieta la partecipazione al giudizio dei magistrati onorari, non comporta nullitàassoluta ex art. 179 cod. proc. pen., in relazione all'art. 178, comma 1, lett. a),cod. proc. pen., nel caso in cui, a seguito del mutamento del collegio, sia statadisposta, con il consenso delle parti, la rinnovazione degli atti mediante lettura deiprecedenti verbali e la decisione sia stata assunta da un collegio regolarmentecomposto, non determinandosi, in tale eventualità, alcuna lesione del diritto didifesa dell'imputato. (Sez. 3, n. 31844 del 01/04/2025, Rv. 288754 - 01).A tale conclusione si perviene attraverso la pronuncia delle Sezioni Unite n.41736 del 30/05/2019, (Bajrami, Rv. 276754 – 01), che ha rivisitato l’interamateria del mutamento del giudice-persona fisica e della rinnovazione degli atti.Il principio dell'immutabilità del giudice, posto dall’art.525 cod.proc.pen., èrispettato ogni qual volta la sentenza sia deliberata dal giudice che ha partecipatointeramente al dibattimento, svolgendo la relativa istruttoria.Detto principio subisce dei temperamenti qualora sia intervenuto un mutamentonella composizione del collegio e quest’ultimo, che abbia provveduto a decidere,abbia dapprima fatto propria l’attività già svolta in diversa composizione.Difatti, quando il collegio sia stato ricomposto nella sua forma regolare, le partipossono esercitare nuovamente le facoltà attribuite loro dagli artt. 468 e 493 cod.proc. pen., ovvero presentare nuove richieste di prova, che andrannoordinariamente valutate dal nuovo giudice prima di procedere. Ove nessuna delleparti riproponga la richiesta di ammissione della prova assunta in precedenzadinanzi al giudice nella composizione poi mutata, il nuovo giudice può disporred'ufficio la lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dal dichiarante, senza chesia necessario l’espresso consenso delle parti. Infatti, in caso di rinnovazione deldibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degliagli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché nonrichiesta, non ammessa o non più possibile. (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019,Pg, Rv. 276754 - 03).La «lettura» degli atti, ovvero la volontà dal giudice di utilizzarli ai fini deldecidere, non richiede la pronuncia di espresse formule sacramentali ma, inassenza di un provvedimento formale, può consistere in un facere del giudice,accompagnato dal silenzio delle parti (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Pg, Rv.276754 - 03). Se, dunque, il giudice, nella fase finale del dibattimento dichiaral’utilizzabilità di tutti gli atti contenuti nel fascicolo, devono intendersiimplicitamente rinnovate le prove assunte in diversa composizione delle quali leparti non abbiano chiesto la rinnovazione o per le quali quest’ultima non siacomunque avvenuta.Tali principi di diritto devono applicarsi anche nella presente vicendaprocessuale, nel corso della quale le parti non hanno esercitato nuovamente lefacoltà attribuite loro dagli artt. 468 e 493 cod. proc. pen e il collegio, regolarmentecomposto, ha implicitamente dato lettura dell’attività svolta, procedendo nelle fasisuccessive e utilizzando il materiale istruttorio già al fascicolo del dibattimento;alla luce dei principi generali deve, infatti, ritenersi che la «lettura» dei verbali diprova si debba evincere per facta concludentia, dalla scelta del giudice diprocedere e di dichiarare, al termine del processo, l’utilizzabilità degli atti contenutinel fascicolo.Ciò, tanto più, vale con riferimento all’ordinanza ammissiva delle prove, inrelazione alla quale si applica il principio di conservazione degli atti, secondo ilquale l'ordinanza ex art. 495 cod. proc. pen. pronunciata dal giudice nellaprecedente, e poi mutata, composizione non va formalmente rinnovata, secondivisa anche dal giudice nella composizione sopravvenuta, poiché conservaefficacia, se non espressamente modificata o revocata (Sez. U, Sentenza n. 41736del 30/05/2019, Rv. 276754 - 01).3. Gli ulteriori motivi di ricorso presentati da [OSCURATO:PERSONA], sonoparimenti infondati.3.1. Il secondo motivo attiene alla qualificazione del fatto nell’ambitodell’art.624-bis cod.pen. in quanto l’introduzione nell’ambiente spogliatoio sarebbeavvenuta per puro caso. Gli autori del furto, nel tentativo di raggiungere la stanzain cui si trovava la cassaforte, avevano forato delle pareti negli ambienti interni,passando da un vano ad un altro; uno dei vani attraversati era uno spogliatoio,nel quale avevano incontrato un dipendente intento a riposare durante una pausa,cui avevano intimato la consegna delle chiavi al fine di ottenere l’ingresso al vanosuccessivo (non riuscendo, in quanto l’uomo ne era sprovvisto); si erano trattenutinello spogliatoio per il tempo necessario ad interloquire con il dipendente e aforzare con una spranga la porta che conduceva ai successivi locali amministrativi.Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che il locale spogliatoiodi un’attività di lavoro rientri tra i luoghi annoverabili nel concetto di privatadimora, per cui integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta dicolui che, per commettere un furto, si introduca in una baracca adibitaa spogliatoio di un cantiere edile (Sez. 5 n. 32093 del 25/06/2010, Rv. 248356 –01). Il concetto di privata dimora, infatti, si riferisce non alla semplice abitazione,ma ad una nozione più estesa, che comprende qualsiasi luogo destinato, anche inmodo temporaneo, all’esplicazione della vita privata e delle attività lavorative.Sotto tale profilo, in tema di furto in abitazione, rientrano nella nozionedi privata dimora i luoghi di lavoro preclusi all'accesso di terzi, nei quali sicompiano, in maniera non occasionale, atti della vita privata in modo riservato.(Sez. 5 n. 35677 del 10/06/2022, Rv. 283593 – 01).Applicando tali condivisi principi di diritto al caso in esame, si deve ritenere chei due autori, al fine di impossessarsi dei beni contenuti nella cassaforte, sianopenetrati e si siano intrattenuti in luoghi non aperti al pubblico, destinati amomenti di vita privata dei lavoratori e, perciò, di privata dimora.Orbene l’art. 624-bis cod.pen. prevede la sussistenza della specifica aggravantequalora l’impossessamento sia avvenuto «mediante introduzione» in un edificio oin altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze diessa. Il dato testuale della norma, dunque, non richiede che l’impossessamentosia avvenuto all’interno del luogo di privata dimora, ma che l’accesso aquest’ultimo sia stato strumentale e funzionale rispetto all’impossessamentomedesimo, quale atto finale della condotta.In tema di furto, la fattispecie di cui all’art.624-bis cod.pen. è integrata nonsolo quando l’impossessamento sia avvenuto all’interno di un luogo di privatadimora, ma anche quando l’introduzione in detto luogo sia stata di mero passaggiointermedio, purché abbia costituito un tramite strumentale e funzionale rispettoall’accesso al luogo in cui è avvenuto o deve avvenire l’impossessamento. La ratiodell’aggravante, infatti, è quella di fornire una tutela rafforzata qualora sianoviolati luoghi in cui si svolgono atti della vita privata e tale violazione sussisteanche quando l’impossessamento finale sia avvenuto in luogo diverso, masottoposto a tutela rafforzata. Sotto tale profilo a nulla rileva che l’obiettivo finaledegli autori fosse un altro locale.Sotto il profilo soggettivo si osserva che, nel momento in cui si affacciavano allocale spogliatoio, in cui trovavano il dipendente intento a svolgere la sua pausa,i due agenti si avvedevano di quale fosse il tipo di locale cui stavano per accederee, pur di raggiungere il risultato ultimo, vi si addentravano. Orbene, in tema difurto in abitazione, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, èsufficiente che il soggetto agente si rappresenti il luogo in cui si introduce comeprivata dimora, ossia come luogo idoneo a consentire lo svolgimento di attivitàinerenti alla sfera privata di determinate persone (cfr Sez. 5, n. 15639 del23/03/2022, Rv. 282976 – 01).3.2. Il terzo motivo, relativo alla sussistenza e adeguata motivazione dellacircostanza aggravante della minorata difesa, deve parimenti essere rigettato.La Corte territoriale ha evidenziato che gli autori del tentativo di furto hannoagito in tempo di notte e, approfittando dell’assenza del personale lavorativo, sonoriusciti a sfondare diverse pareti, fino a penetrare indisturbati nel cuore dellostabile, ove era custodita la cassaforte. La presenza di un sistema di allarme (ditipo nebbiogeno e, conseguentemente, antincendio), che si è azionato solodurante l’accesso all’ultimo vano (quello che custodiva la cassaforte), è stata ingrado di mettere in fuga i due autori poco prima dell’impossessamento, ma solodopo aver realizzato tutti gli elementi costitutivi di un tentativo. L’azione è stataritenuta facilitata non solo dall’astratta circostanza del tempo notturno, ma perchéda tale circostanza è disceso che i locali fossero deserti e che pertanto, all’interno,nessuno potesse udire i rumori provocati dall’abbattimento delle pareti.Va premesso che secondo un orientamento di questa Corte rileverebbe la solacircostanza della commissione del furto in ora notturna per l'integrazionedell'aggravante di minorata difesa (cfr. Sez. 5 n. 40035 del 18/06/2019 Rv.277603).Tale orientamento, oggi, deve confrontarsi con la pronuncia delle Sezioni Unitedi questa Corte, in forza della quale, ai fini dell'integrazione della circostanzaaggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod.pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato,devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità delsoggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta dellepredette condizioni a favorire la commissione dello stesso. (Sez. U, n. 40275 del15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 - 02). Quale corollario di tale pronunciamento,deve ritenersi che la circostanza in questione non sia automaticamente integrataper la sola situazione astratta del tempo di notte(Sez. 5 n. 12051 del 14/01/2021, Rv. 280812 – 01). Il giudice, invece, può edeve valutare se, da tale presupposto, siano discese ulteriori e concretecircostanze di fatto che abbiano facilitato l’azione.Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata ha condivisibilmenteconsiderato l'orientamento più restrittivo, che valorizza le concrete circostanze ditempo e di luogo in cui il furto è stato consumato, al fine di ritenere integratal'aggravante in questione, fornendo in proposito una motivazione completa eimmune da vizi. In particolare, ha fornito adeguata e non illogica motivazione inmerito alle ragioni per le quali l'immobile nel quale è stato commesso il delitto(tentato) fosse da considerare maggiormente vulnerabile in orario notturno inquanto, trattandosi di un locale commerciale articolato in più vani, tale orario haconsentito l’abbattimento di più pareti interne e l’accesso ai locali più interni inmodo indisturbato, stante l’assenza del personale.La presenza di un sistema di allarme non vale per sé a vanificare la situazionedi minorata difesa, atteso che occorre verificare, in concreto, se lo stesso siaidoneo a costituire effettivo presidio difensivo, tale da vanificare il vantaggioprecedentemente riconosciuto (cfr. Sez. 5, n. 12051 del 14/01/2021, Rv. 280812– 01).Nello specifico caso, non si è rivelata tale da vanificare tale vantaggio, almenofino alla soglia del tentativo. L’ambiente dotato di allarme, infatti, era solo l’ultimo,quello destinato a locali amministrativi; si trattava, inoltre, di un mero allarmenebbiogeno che, a sua volta, faceva scattare l’allarme antincendio, non dunquetali da rendere impossibile il furto. Quando gli autori penetravano in tale ultimoambiente e scattava l’allarme, la soglia della penale rilevanza della condotta eragià stata superata, atteso che gli atti erano già, evidentemente, idonei eunivocamente diretti a commettere il furto. Tutta la fase del tentativo, che è quellacontestata, non è stata dunque accompagnata dalla presenza di un sistema atto ascongiurare la minorata difesa ritenuta dal giudice.Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, qualora l’aggravante richiamiuna mera categoria di delitti non specificati, la stessa è applicabile anche allefattispecie tentate.Il delitto tentato rappresenta una fattispecie criminosa autonoma, risultantedalla combinazione di una norma principale - la norma incriminatrice - e di unanorma secondaria, prevista dall'art. 56 cod. pen.[…]; quando il legislatore indicanominativamente un determinato delitto, intende riferirsi solo al delitto consumatomentre, quando richiama una categoria di delitti non specificati, si riferisce sia aquelli consumati che a quelli tentati; tale interpretazione assurge a categoriagenerale, valevole per i diversi istituti del diritto e, fra questi, le circostanzeaggravanti (cfr. Sez. U, n. 40985 del 19/04/2018, Rv. 273752 – 01, che ripercorrela materia per stabilire il principio della applicabilità al tentativo dell’aggravante dicui all’art.416-bis.1 cod.pen. cfr. anche Sez. 6, n. 45506 del 27/04/2023, Rv.285548 – 07).Non può, dunque, porsi in dubbio che l’aggravante contemplata nel presentecaso, di tipo comune e perciò riferita ad una categoria indeterminata di reati, possaessere valutata e applicata alla fattispecie tentata del delitto.3.3. Il quarto motivo, relativo all’omessa o apparente motivazione sotto ilprofilo dell’imputazione soggettiva del fatto al ricorrente, è manifestamenteinfondato in quanto non si confronta con i contenuti della sentenza.I giudici del merito hanno dato atto di una molteplicità di elementi di provaindicativi della partecipazione del [OSCURATO:PERSONA], quali le intercettazioni telefoniche sullasua utenza e ambientali all’interno dell’auto che era nell’uso esclusivo suo e delcomplice Cazaku (per come emerso dai servizi di osservazione della p.g.), nelcorso delle quali gli investigatori avevano imparato a conoscere il suo timbro divoce e a riconoscerlo con certezza quale interlocutore; nel corso di taliconversazioni egli parlava inequivocabilmente dei fatti di causa e del ruoloricoperto. A queste si univa il tracciamento g.p.s. dell’autovettura che, la notte deldelitto, si muoveva dal locale oggetto di furto all’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] (anchequesta individuata dalla p.g. sulla base di concreti elementi di fatto, riportati insentenza). Ulteriori elementi venivano tratti dalla perquisizione presso l’abitazionedel ricorrente, in cui venivano trovati, oltre che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e i suoi effettipersonali, gli strumenti di effrazione. Infine, vi erano altre intercettazioni a caricodei complici, che parlavano della partecipazione di tale «Duzu», il cui appellativoveniva ricondotto al [OSCURATO:PERSONA] sulla base di argomenti logici e che costituivano meroriscontro rispetto al quadro già esaminato. Sulla base di tali elementi fattuali, laCorte ha motivato compiutamente, con valutazioni di merito articolate e logiche,in quanto tali immuni da vizi e insindacabili nella presente sede.4. Quanto ai motivi di ricorso proposti dal solo [OSCURATO:PERSONA], non meritanoaccoglimento.4.1. Con il secondo motivo di ricorso egli deduce la inutilizzabilità delleintercettazioni sulle quali è fondata la prova, in quanto effettuate a mezzo diimpianti esterni alla Procura in assenza di specifica e motivata autorizzazione.La Corte di appello aveva dichiarato inammissibile la doglianza, in quantosollevata solo nel corso della discussione finale e, dunque, tardiva.Va premesso che la doglianza non poteva essere ritenuta tardiva e che la Corteterritoriale avrebbe dovuto pronunciarsi sul punto, atteso che non ha consideratoche la questione rientrava tra quelle rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado. Ladecisione in ordine alla possibilità di eccepire le violazioni di divieti probatori o chedeterminano la nullità assoluta di atti, infatti, non è lasciata alla libera disponibilitàdelle parti, in quanto su tali questioni l'ordinamento attribuisce al giudice non soloe non tanto il potere di intervenire in ogni stato e grado, quanto il dovere di farlo,senza che ciò possa essere evidentemente limitato dall'inerzia, dalle scelte odall'interesse di una o anche di tutte le parti del processo(Sez. 1 n. 9015 del 14/11/2023, 01/03/2024, Rv. 285858 – 01). Secondo tale,condiviso, principio, deve ritenersi che le violazioni di divieti posti a salvaguardiadi diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione, non soffrono alcunosbarramento processuale (ex multis, Sez. 3, n. 35705 del 29/09/2020, D., Rv.280892 – 01). In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, si deveribadire che il limite devolutivo previsto per i motivi nuovi non opera per lequestioni, come l'inutilizzabilità derivante dalla violazione di un divieto probatorio,rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo in ordine alle quali,pertanto, quando sono sollevate in una fase processuale già correttamenteinstaurata, il giudice è tenuto comunque a pronunciarsi.Tale omissione della motivazione, peraltro, non determina per sé la nullità dellasentenza impugnata. Come pacificamente riconosciuto, infatti, alla decisione inordine alle questioni in rito poste dalla difesa in sede di appello, può procederedirettamente questa Corte quale giudice dei presupposti della decisione stessa,sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito pergiustificarla.Entrando nel merito della questione, si osserva che l’art.268, comma 3,cod.proc.pen., stabilisce che le operazioni di intercettazione possono essereeffettuate solo per mezzo degli impianti installati nella procura della repubblica;tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistonoeccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con decretomotivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio oin dotazione alla p.g.Secondo la prospettazione difensiva emergerebbe «dalla documentazioneversata in atti» che le operazioni captative, originariamente disposte dalla [OSCURATO:PERSONA] in altro procedimento, sarebbero state effettuate mediante impiantiesterni.Orbene, in tema di intercettazioni, qualora in sede di legittimità venga eccepital'inutilizzabilità dei relativi risultati, è onere della parte, a pena di inammissibilitàdel motivo per genericità, indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dalvizio denunciato, cui si accompagna l'ulteriore onere di curare la produzionedell'atto e delle risultanze documentali addotte a fondamento del vizioprocessuale, curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo oprovvedendo a produrlo in copia (Sez. 4 n. 18335 del 28/06/2017,dep. 26/04/2018, Rv. 273261 – 01).La doglianza sollevata presuppone, già solo per essere astrattamenteprospettata, la preliminare verifica di un elemento fattuale dirimente, ovveroquello relativo all’effettivo svolgimento delle operazioni presso impianti esterni. Inrelazione a tale presupposto di fatto, il ricorrente non ha allegato documenti chelo attestino, né ha indicato da quali atti del fascicolo dovrebbe essere evinta lacircostanza (avendo allegato, meramente, i provvedimenti autorizzativi del G.i.p.)e, pertanto, lo specifico motivo di ricorso deve ritenersi inammissibile.4.2. Il terzo motivo, relativo all’avvenuta escussione del teste della p.g. primadella formale escussione del perito che aveva proceduto alla traduzione delleintercettazioni, è manifestamente infondato.Va premesso che le intercettazioni, inserite su supporto informatico, fanno giàparte del fascicolo del dibattimento e sono esse la fonte di prova, a prescinderedalla presenza di una perizia trascrittiva, con eventuale traduzione, e della relativaescussione del perito.In tema di intercettazioni, il contenuto delle conversazioni intercettate puòessere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessariala trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova ècostituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen.non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra ledisposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancatatrascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né èriconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod.proc. pen. (Sez. 3 n. 2507 del 28/10/2021, dep. 24/01/2022, Rv. 282696 – 01).Ciò premesso, non esiste alcuna regola processuale che imponga di sentire ilperito incaricato della traduzione o della trascrizione delle intercettazioni, primadel teste della p.g. La scelta dell’ordine in cui sentire i propri testi viene effettuatadal Pubblico ministero, sulla base di strategie processuali o esigenze pratiche,senza che ciò interferisca nella valutazione complessiva e unitaria che ne farà ilgiudice. La questione, priva di qualsiasi fondamento normativo, è manifestamenteinfondata.4.3. Il quarto motivo, relativo all’identificazione del ricorrente quale autoremateriale del fatto e all’acquisizione di un solido quadro probatorio a suo carico, èfattuale e manifestamente infondato.I giudici del merito hanno dato atto di una molteplicità di elementi di prova,indicativi della partecipazione e della corretta identificazione del [OSCURATO:PERSONA]. Tra questiun’intercettazione nella quale egli stesso viene identificato quale interlocutore e,appellato con il nome «[OSCURATO:PERSONA]», effettua un sopralluogo per un altro furto analogo,insieme ai correi. Il nominativo «[OSCURATO:PERSONA]» è anche quello che lo identifica nelprofilo del social Facebook, nel quale compare con tanto di foto e attraverso ilquale intrattiene contatti con gli altri protagonisti della vicenda, cui lo legano anchecontatti telefonici, nonché controlli da parte della p.g. che attestano lefrequentazioni con i correi. Questi ultimi, nel corso di altre intercettazioni, parlanodel ruolo che ha avuto durante l’esecuzione del delitto appellandolo come «[OSCURATO:PERSONA]»o «[OSCURATO:PERSONA]»; la riconduzione di tale appellativo al [OSCURATO:PERSONA] viene operata attraversoragionevoli argomentazioni logiche.Sulla base di tali elementi fattuali, la Corte ha motivato compiutamente, convalutazioni di merito articolate e logiche, in quanto tali immuni da vizi einsindacabili nella presente sede. La stessa si è pronunciata e ha adeguatamentemotivato anche in relazione ad altri elementi di fatto che, secondo la difesa,avrebbero spostato il focus a carico di una terza persona.Questa Corte, pur potendo sindacare la motivazione, non può e non devesovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, dovendosolo stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a lorodisposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi e se abbianoesattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioniche hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.Nel caso di specie, i giudici del merito, hanno esaminato analiticamente tuttele fonti di prova e ne hanno intrecciato le relative risultanze per trarne unaragionevole e motivata ricostruzione in fatto. A fronte di tale, ragionevole emotivata, ricostruzione, il ricorrente ha sollecitato una diversa valutazione in puntodi fatto del materiale probatorio acquisito. Secondo i principi consolidati dalla Cortedi cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mereprospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementidi fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi ediversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto aquelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili,o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nelcontesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata(Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601 - 01).4.4. Quanto al quinto motivo, relativo al mancato riconoscimento di attenuantigeneriche ed alla dosimetria della pena, è manifestamente infondato.La quantificazione della pena è stata ancorata ai parametri di gravità del fattodi cui all’art.133 cod.pen. con motivazione adeguata.Quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre al rilievodato ad altri precedenti, la Corte evidenzia l’assenza di ulteriori elementi, allegatidalla parte o presenti in atti, cui ancorare la meritevolezza del beneficio.Trattasi di doglianze tese a rivedere la valutazione operata in sede di merito, laquale si presenta articolata e logica, aderente ai principi di diritto elaborati in sededi legittimità e adeguatamente motivata e, come tale, non censurabile nellapresente sede.5. Alla luce delle considerazioni esposte, i ricorsi devono essere rigettati e iricorrenti condannati al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 33911/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris