CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 novembre 2025
Cassazione n. 29221/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uali, che ha concluso per l’inammissibilitàdel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza pronunciata in data 20/11/2025, la Corte di appello di Milano, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Monza del 04/07/2024, che avevacondannato XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXalla pena di anni cinque e mesi sei direclusione in ordine al delitto di cui agli articoli 81, 609-bis e 609-ter cod. pen. in danno diXXXXXXXXXXXXXXXXXX, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in regime diprevalenza sulla contestata aggravante, rideterminava la pena inflitta in anni tre e mesi ottodi reclusione.2. Avverso la sentenza l’imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorsoper cassazione.2.1. Con il primo motivo di ricorso, lamenta vizio di motivazione in relazione al giudiziodi attendibilità della persona offesa.Ed infatti, già il primo giudice, pur avendo ritenuto la giovane attendibile, ha condannatol’imputato in relazione a un solo episodio di violenza (quello riscontrato oggettivamente dalledichiarazioni della madre), anche se la ragazza ha parlato di anni di continue violenze(anche più volte a settimana, che si alternavano a periodi di relativa tranquillità) subite adopera del padre (agosto 2011 – ottobre 2015).Si deve quindi ritenere che i giudici di primo grado abbiano proceduto ad unavalutazione «frazionata» dell’attendibilità della persona offesa.Investita della questione, la Corte di appello ha ritenuto che il fatto che il narrato dellapersona offesa sia stato ritenuto sufficientemente circostanziato da consentire di pervenire acondanna solo in riferimento all’episodio riscontrato dalle dichiarazioni della madre, noninficia la complessiva attendibilità della stessa.In pratica, la Corte territoriale si è limitata a ribadire quanto affermato dal Tribunalesenza alcun elemento di novità nel percorso valutativo, contravvenendo ai principi stabilitidalla giurisprudenza di legittimità in tema di attendibilità frazionata (v. Sez. 5, n. 2436 del2025), di talché la motivazione risulta contraddittoria e illogica.2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione in relazione almancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’articolo 609-bis, terzo comma,cod. pen., non avendo la Corte territoriale proceduto a quella valutazione globale del fattorichiesta dalla norma pur in presenza di una astratta configurabilità della stessa (v. Sez. 3, n.24236 del 2012 in riferimento agli abusi commessi sul minore dal genitore e da chi ne hal’affidamento).2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine almancato riconoscimento della continuazione tra il reato in parola e quello di maltrattamenti infamiglia posto in essere nello stesso arco temporale, nel medesimo contesto territoriale, indanno dei medesimi soggetti, con l’utilizzo di analoghe modalità vessatorie.3. In data 5 giugno 2026, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, depositava memoriadifensiva in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato.2. Il primo motivo è inammissibile.La Corte meneghina ha evidenziato come il narrato della persona offesa sia semprerimasto coerente nelle sue linee essenziali («è apparso lineare e anzi quasi asciutto, privo diqualsiasi accenno ritorsivo, né la persona offesa ha cercato di colmare le lacune del ricordo,giustificabili in ragione del tempo trascorso rispetto ai fatti, e si è limitata a riportare gli abusisubiti negli anni della sua infanzia dal padre senza alcuna forzatura»), circostanza che vaposta comunque in correlazione alla sua emersione a distanza di tempo dai fatti in un«contesto familiare gravemente disfunzionale»; esso è inoltre sorretto dai riscontri estrinsecicostituiti sia dal racconto della madre che dell’amicaXXXXXXXXXXXXXXX, amica diXXX sindalle scuole elementari.La Corte distrettuale, pertanto, non ha fatto, contrariamente a quanto dedotto dalricorrente, ricorso all’istituto della c.d. «attendibilità frazionata», bensì ha confermato ilpercorso logico dei primi giudici, che hanno ritenuto attendibile la persona offesa pur nonritenendo sufficientemente circostanziati, in modo da pervenire a condanna, gli episodidiversi da quello cui ha assistito la madre della giovane.Il motivo di ricorso, che non si confronta con la chiara motivazione del provvedimentoimpugnato, ribadendo la censura imperniata sulla violazione delle regole di giudizio in casodi attendibilità frazionata, difetta di specificità, essendo la critica meramente apparente epriva di reale confronto logico con lo stesso.3. Il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento della diminuente della minoregravità, è inammissibile.3.1. La Corte, in proposito, ritiene con giurisprudenza costante (v. Sez. 3, n. 23913 del14/05/2014, Rv. 259196 – 01) che ai fini della configurabilità della circostanza previstadall’art. 609-bis, comma terzo, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globaledel fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazioneesercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristichepsicologiche in relazione all’età, così da potere ritenere che la libertà sessuale della personaoffesa sia stata compressa in maniera non grave, e che il danno arrecato alla stessa anchein termini psichici sia stato significativamente contenuto.Nel ribadire l’anzidetto principio, la successiva Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019, haritenuto non ravvisabile l’attenuante in un caso in cui la violenza sessuale era stata posta inessere ai danni di un minore dormiente, non accortosi della condotta, attesi la reiterazionedegli atti, il potenziale danno psichico e l’elevato pericolo per il suo sviluppo psico-fisicoderivante anche dalla semplice conoscenza di essere stato oggetto di abusi sessuali,nonché la irrilevanza del fatto che “ex post” non fossero stati provati danni psichici.Ancora, ha precisato che «ai fini della configurabilità della circostanza attenuante delfatto di minore gravità nel reato di violenza sessuale, rilevano i soli elementi indicati dalcomma primo dell’art. 133 cod. pen., e non anche quelli di cui al comma secondo, utilizzabilisolo per la commisurazione complessiva della pena (v., tra le tante: Sez. 3, Sentenza n.31841 del 02/04/2014, Rv. 260289 – 01; Sez. 3, n. 45692 del 26/10/2011 - dep. 07/12/2011,B., Rv. 251611)».Ciò, in altri termini, comporta che il giudice deve tener conto della gravità del reato,desunta:1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ognialtra modalità dell’azione;2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.Tuttavia, ai fini del diniego della stessa attenuante, è sufficiente la presenza anche diun solo elemento di conclamata gravità (Sez. 3, n. 857 del 29/11/2023, dep. 2024, n.m.; Sez.3, n. 8735 del 24/11/2022, dep. 2023, B., Rv. 284203 - 01; Sez. 3, n. 50336 del 10/10/2019,L., Rv. 277615 – 01; Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015 P.G. in proc. D., Rv. 266272; Sez. 3, n.21623 del 15/04/2015, K., Rv. 263821; Sez. 4, n. 16122 del 12/10/2016, L., Rv. 269600 -01).3.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi sopraesposti, denegando la diminuente invocata sulla evidenza secondo cui «la condotta posta inessere dall’imputato ai danni della figlia, all’epoca ancora in tenera età, [ha] inciso in modorilevante sulla vita della stessa, determinandole conseguenze di natura psicologicacertamente significative, incompatibili con una compressione non grave della libertàsessuale» (si veda il richiamo, contenuto a pag. 12, alle dichiarazioni della psicoterapeutaXXXXXXXX, circa i fortissimi attacchi d’ansia di cui la giovane soffriva all’epoca dei colloqui).4. Il motivo di ricorso relativo a diniego di applicazione della disciplina del reatocontinuato è infondato.4.1. in tema di reato continuato, la giurisprudenza di legittimità ritiene (v., da ultimo,Sez. 1, n. 47692 del 22/11/2024, Martines, n.m.) che l'unicità del disegno criminosopresupponga l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, che sianogià presenti nella mente del reo nella loro specificità; la prova di tale congiunta previsionedeve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla lucedell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n.16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], rv. 243632).Pertanto, il giudice, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievoad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invecenecessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi,almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere nongenerico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguitàspazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, lasuccessione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati edemerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quellocronologicamente anteriori (Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793).Le Sezioni Unite di questa Corte hanno poi ribadito che il riconoscimento dellacontinuazione necessita - anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processodi cognizione - di una approfondita verifica circa la sussistenza di concreti indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e delfatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, laddove i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074).Ancora, secondo l’insegnamento di questa Corte, la condizione di alcoldipendenza (dacui il ricorso sembrerebbe – sia pure in modo non chiaro - dedurre che fosse affettol’imputato) non rileva ai fini dell'unicità del disegno criminoso, non essendo equiparabile,secondo massime di comune esperienza, allo stato di tossicodipendenza, la cui rilevanza sifonda sull'intento del legislatore di attenuare le sanzioni derivanti dalla commissione diplurimi reati collegati e dipendenti da tale stato, connotato dalla necessità di procurarsi, conimpellente frequenza, i mezzi necessari all'acquisto delle sostanze psicotrope. (Sez. 1, n.37829 del 30/03/2022, Riviera, Rv. 283779 – 01; Sez. 7, n. 18669 del 13/04/2016, DePalma, Rv. 266720 - 01).4.2. La Corte territoriale, in modo non illogico, ritiene non sussistere quegli elementi talida desumere una previa programmazione dei reati, ritenendo che gli stessi - che peraltroviolano beni giuridici differenti - siano stati commessi sulla base di decisioni estemporanee,difettando concreti indicatori di una previa programmazione.Ancora, il ricorrente omette di precisare perfino quale sia stato l’arco temporale dicommissione del delitto di maltrattamenti e di allegare la pronuncia richiamata, né precisase, nel condannare l’odierno ricorrente per maltrattamenti, siano state considerate qualicondotte maltrattanti anche le violenze sessuali oggi contestate, non consentendo alCollegio di verificare né la coincidenza del lasso temporale delle due condotte né la loro, siapur parziale, sovrapposizione.5. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 12/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALBERTO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.