CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 agosto 2026
Cassazione n. 24694/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 19589/2023Numero sezionale 1994/2026Numero di raccolta generale 24694/2026Data pubblicazione 18/08/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 19589/2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controD.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonchéCOMUNE [OSCURATO:PERSONA]-intimato-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio n. 1066/03/2023depositata il 28 febbraio 2023.Visto l’atto depositato il 28 luglio 2026 con il quale la ricorrente ha chiesto l’estinzione delgiudizio, dichiarando di aver conciliato la controversia, con contestuale adesione dellacontroricorrente;considerato che tale istanza è da intendersi quale rinuncia al ricorso da parte della ricorrentecon adesione per accettazione della parte controricorrente (v., in termini, Cass. n. 1915/2026);visto l’accordo raggiunto dalle parti in merito alla regolamentazione delle spese delprocedimento;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienzaRoma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]