CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21182/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i primi quattro motivi che censurano complessivamente la ritenuta responsabilità in ordine ai reati di calunnia e falsa testimonianza commessi in occasione dell'udienza del 21 gennaio 2010, sono riproduttivi di identiche questioni correttamente affrontate e confutate dalla Corte di appello che ha messo in evidenza le ragioni che davano conto della falsità delle asserzioni rese in udienza in cui la persona offesa era stata accusata di essersi appropriata della somma di euro tremila, a fronte dell'accertata dichiarazione (seguita alla querela di cinque anni prima) strumentalmente falsa finalizzata a reiterare le accuse inizialmente finalizzate ad impedire l'incasso del titolo poiché privo di provvista, evenienza che deponeva per la sussistenza del necessario elemento soggettivo di entrambi i reati; rilevato che indeducibile risulta il quinto motivo con cui si censura la recidiva, questione non prospettata nella competente sede di merito in cui, al fine di corroborare l'intervenuta prescrizione dei reati, nelle sole conclusioni in udienza, ne era stata ribadita l'irrilevanza ai fini del calcolo del termine massimo di prescrizione in ragione della sua ritenuta equivalenza con le circostanze attenuanti generiche riconosciute, questione su cui la Corte di appello ha fornito giuridicamente corretta risposta sull'assunto della rilevanza della contestata recidiva in quanto sussistente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso