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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05691/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/10/1.987 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, diretto a contestare l'affermazione di responsabilità per la truffa, risulta reiterativo e comunque non consentito in sede di legittimità, poiché lamentando un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, privo di vizi logico-giuridici, invoca una impossibile rilettura del compendio probatorio; considerato che il secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta generico, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello, puntualmente disattese dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, pp. 4-5 della sentenza impugnata, in tema di non risibile entità economica del danno e di particolare insidiosità dell'articolata condotta truffaldina); considerato che, quanto alle ulteriori censure relative alla mancata concessione degli ulteriori benefici richiesti, si rileva come l'impossibilità di applicare l'art. 62-bis cod. pen. sia congruamente illustrata a p. 5, che sottolinea la genericità dell'appello sul punto e comunque l'insussistenza di specifici elementi a favore (di modo che il ricorso si palesa del tutto aspecific:o, evidenziando la giovane età e sorvolando, ad esempio, sui precedenti), e la sospensione condizionale della pena non sia stata oggetto di gravame né di richiesta espressa nelle conclusioni scritte in sede di trattazione cartolare (cosicché la doglianza è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 05

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/10/1.987 avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo, diretto a contestare l'affermazione di responsabilità per la truffa, risulta reiterativo e comunque non consentito in sede di legittimità, poiché lamentando un asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, privo di vizi logico-giuridici, invoca una impossibile rilettura del compendio probatorio; considerato che il secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta generico, risolvendosi nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello, puntualmente disattese dalla Corte di merito (si vedano, in particolare, pp. 4-5 della sentenza impugnata, in tema di non risibile entità economica del danno e di particolare insidiosità dell'articolata condotta truffaldina); considerato che, quanto alle ulteriori censure relative alla mancata concessione degli ulteriori benefici richiesti, si rileva come l'impossibilità di applicare l'art. 62-bis cod. pen. sia congruamente illustrata a p. 5, che sottolinea la genericità dell'appello sul punto e comunque l'insussistenza di specifici elementi a favore (di modo che il ricorso si palesa del tutto aspecific:o, evidenziando la giovane età e sorvolando, ad esempio, sui precedenti), e la sospensione condizionale della pena non sia stata oggetto di gravame né di richiesta espressa nelle conclusioni scritte in sede di trattazione cartolare (cosicché la doglianza è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05
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