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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19817/2026

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etta [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine a diverse ipotesi di reato di cui agli artt. 73, co.1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, lamentando con distinti ricorsi: - la [OSCURATO:PERSONA], la nullità della sentenza per vizio di motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. non essendo la pronuncia sorretta da motivazione; - il [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge e il vizio di' motivazione in relazione alla mancata declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; - la [OSCURATO:PERSONA], la nullità della sentenza per avere la Corte territoriale omesso di deliberare in merito alla legittimità della pena "inflitta". 1Rilevato che, dopo avere proposto appello, i ricorrenti dinanzi alla Corte territoriale hanno concordato la pena, rinunciando a tutti i motivi di gravame salvo quello relativo al trattamento sanzionatorio chiedendo applicarsi la [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni quattro, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 19.600 euro di multa; il [OSCURATO:PERSONA] di anni cinque, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 20.000 di multa e la [OSCURATO:PERSONA], anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 16.000 euro di multa.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di cd.

"patteggiamento in appello", introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla citata disposizione non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01).

Si è, pertanto, ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) nonché il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, poiché l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01).

E' stato ulteriormente precisato che il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente, che lamenta, in via del tutto generica, la carenza di motivazione rispetto ad una pena concordata, è inammissibile in quanto proposto in relazione alla misura della pena concordata, negozio processuale liberamente stipulato dalle parti che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti, che tale causa di inammissibilità va dichiarata 2senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. dal che consegue il non luogo a provvedere in merito alla richiesta di rinvio formulata dal difensore della [OSCURATO:PERSONA], e ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichia P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
etta [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. in ordine a diverse ipotesi di reato di cui agli artt. 73, co.1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, lamentando con distinti ricorsi: - la [OSCURATO:PERSONA], la nullità della sentenza per vizio di motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. non essendo la pronuncia sorretta da motivazione; - il [OSCURATO:PERSONA], la violazione di legge e il vizio di' motivazione in relazione alla mancata declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; - la [OSCURATO:PERSONA], la nullità della sentenza per avere la Corte territoriale omesso di deliberare in merito alla legittimità della pena "inflitta". 1Rilevato che, dopo avere proposto appello, i ricorrenti dinanzi alla Corte territoriale hanno concordato la pena, rinunciando a tutti i motivi di gravame salvo quello relativo al trattamento sanzionatorio chiedendo applicarsi la [OSCURATO:PERSONA], la pena di anni quattro, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 19.600 euro di multa; il [OSCURATO:PERSONA] di anni cinque, mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 20.000 di multa e la [OSCURATO:PERSONA], anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 16.000 euro di multa. Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in tema di cd. "patteggiamento in appello", introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dalla citata disposizione non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01). Si è, pertanto, ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Cass., Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170) nonché il ricorso volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, poiché l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01). E' stato ulteriormente precisato che il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente, che lamenta, in via del tutto generica, la carenza di motivazione rispetto ad una pena concordata, è inammissibile in quanto proposto in relazione alla misura della pena concordata, negozio processuale liberamente stipulato dalle parti che, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti, che tale causa di inammissibilità va dichiarata 2senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. dal che consegue il non luogo a provvedere in merito alla richiesta di rinvio formulata dal difensore della [OSCURATO:PERSONA], e ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichia P.Q.M
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