Corte costituzionalesentenzaSezione I
Corte costituzionale n. 143/1991
ECLI:IT:COST:1991:143
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Il T.A.R. per la Lombardia, nel procedimento promosso da
[OSCURATO:PERSONA] per impugnare la deliberazione con la quale la
U.S.L. n. 53 di Crema ne aveva disposto il collocamento a riposo, con
ordinanza in data 27 aprile 1990 (R.O. n. 510 del 1990), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma,
del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui tale norma ha
unificato a 65 anni il limite dell'età pensionabile per tutto il
personale medico del servizio sanitario nazionale senza differenziare
la posizione dei medici apicali, in violazione degli artt. 3, 97,
primo comma, 35, primo e secondo comma, 36, primo comma, e 38,
secondo comma della Costituzione.
Ad avviso del giudice a quo la norma censurata avrebbe
irrazionalmente uniformato il regime del collocamento a riposo di
categorie diverse quanto a carriera e a livelli di responsabilità;
limiterebbe la tutela del lavoro ed il particolare valore attribuito
alla formazione e all'elevazione professionale dei lavoratori;
impedirebbe ai primari di porre a base del calcolo del proprio
trattamento di quiescenza uno stipendio che rappresenti il massimo
sviluppo della relativa progressione economica di attività, né
consentirebbe loro di maturare il maggior incremento possibile
dell'anzianità utile, ai fini pensionistici, anche in concorso con
eventuali riscatti.
2. - La medesima questione è stata sollevata, con ordinanza di
identico contenuto, dallo stesso T.A.R. Lombardia - Sezione staccata
di Brescia (R.O. n. 511 del 1990), sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], primario del servizio psichiatrico dell'U.S.L. n. 41 di
Brescia, sempre avverso delibera del Comitato di gestione della
stessa U.S.L. che ne aveva disposto il collocamento a riposo al
compimento del sessantacinquesimo anno di età.
3. - In entrambi i giudizi ha spiegato intervento l'Avvocatura
Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio
dei ministri, concludendo per la inammissibilità o infondatezza
della questione.
4. - La questione, in termini sostanzialmente identici, è stata
ulteriormente sollevata dal T.A.R. per la Campania con ordinanza in
data 17 luglio 1990 (R.O. n. 708 del 1990), nel procedimento promosso
da [OSCURATO:PERSONA], primario analista di ruolo presso la U.S.L.
n. 5 di Benevento, nei confronti della medesima U.S.L.; nonché dal
T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, con ordinanza in
data 5 aprile 1990 (R.O. n. 736 del 1990), nel procedimento promosso
da [OSCURATO:PERSONA], dirigente sanitario della U.S.L. n. 36 di detta
città, addetto a mansioni di capo servizio dell'assistenza sanitaria
di base, nei confronti della medesima U.S.L.
Dette ordinanze, tuttavia, a differenza di quelle sopra riferite,
estendono la proposta censura anche all'art. 1, comma quattro-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, come
convertito nella legge 28 febbraio 1990,
n. 37, nella parte in cui non prevede l'applicabilità anche al
personale medico delle UU.SS.LL. delle disposizioni degli
artt. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477,
e 10, sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, come
convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 417 (sul mantenimento in
servizio fino al settantesimo anno di età del personale della
scuola), riconosciute, invece, applicabili ai soli dirigenti dello
Stato.
La prima di dette ordinanze limita, poi, l'indicazione dei
parametri costituzionali di riferimento ai soli artt. 3, 97, primo
comma, e 38, secondo comma, della Costituzione; la seconda agli artt.
3 e 38 della Costituzione.
5. - Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte è intervenuto
il Presidente del consiglio dei ministri per il tramite
dell'Avvocatura Generale dello Stato e si sono costituite le parti
private. Nel giudizio promosso con la ordinanza n. 736 del 1990 del
T.A.R. per la Sicilia si è altresì costituita l'U.S.L. n. 36 di
Catania.
5.1. - L'autorità intervenuta si è limitata a rilevare che
identica questione era già stata sottoposta all'esame della Corte
nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990.
5.2. - La difesa delle parti private costituite ha concluso per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate,
mentre quella della U.S.L. n. 36 di Catania sollecita la declaratoria
di infondatezza della questione.
1. - I giudizi, avendo ad oggetto una identica questione, vanno
riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - I giudici a quibus hanno impugnato l'art. 53, primo comma,
del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui ha unificato
a 65 anni il limite dell'età pensionabile per tutto il personale
medico del servizio sanitario nazionale senza differenziare la
posizione dei medici apicali.
Secondo i remittenti, tale norma violerebbe gli artt. 3 e 97 della
Costituzione, ponendosi in contrasto con i principi di ragionevolezza
ed uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della pubblica
amministrazione, nonché gli
artt. 35, primo e secondo comma, sulla tutela del lavoro e sulla
valorizzazione della formazione ed elevazione professionale dei
lavoratori, 36, primo comma, che garantisce al lavoratore il diritto
ad una piena ed effettiva retribuzione, e 38, secondo comma, della
Costituzione, che gli riconosce il diritto a mezzi adeguati alle sue
esigenze di vita nella vecchiaia.
Inoltre, il T.A.R. per la Campania, con la ordinanza R.O. n. 708
del 1990, e il T.A.R. per la Sicilia, con la ordinanza R.O. n. 736
del 1990, hanno sollevato, altresì, in riferimento agli artt. 3, 97
e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma quattro-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre
1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella
parte in cui non prevede l'applicabilità anche al personale medico
delle UU.SS.LL. delle disposizioni di cui agli artt. 15, secondo e
terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e 10, sesto comma,
del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27
dicembre 1989, n. 417.
3. - Rileva la Corte che, successivamente alla pronunzia delle
ordinanze di rimessione, risulta mutato il quadro normativo tenuto
presente dai giudici a quibus. Infatti, nelle more del giudizio è
stata pubblicata la legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul
collocamento a riposo del personale medico dipendente), che
stabilisce il trattenimento in servizio dei primari ospedalieri di
ruolo fino al settantesimo anno di età, al fine del conseguimento
del massimo della pensione.
Per effetto dello ius superveniens, va disposta la restituzione
degli atti ai giudici a quibus per un riesame della rilevanza della
questione sollevata alla luce del nuovo quadro normativo.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai Tribunali
amministrativi regionali per la Lombardia, sezione staccata di
Brescia, per la Campania e per la Sicilia, sezione staccata di
Catania.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI