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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 143/1991

ECLI:IT:COST:1991:143
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Il T.A.R. per la Lombardia, nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA] per impugnare la deliberazione con la quale la U.S.L. n. 53 di Crema ne aveva disposto il collocamento a riposo, con ordinanza in data 27 aprile 1990 (R.O. n. 510 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui tale norma ha unificato a 65 anni il limite dell'età pensionabile per tutto il personale medico del servizio sanitario nazionale senza differenziare la posizione dei medici apicali, in violazione degli artt. 3, 97, primo comma, 35, primo e secondo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma della Costituzione.

Ad avviso del giudice a quo la norma censurata avrebbe irrazionalmente uniformato il regime del collocamento a riposo di categorie diverse quanto a carriera e a livelli di responsabilità; limiterebbe la tutela del lavoro ed il particolare valore attribuito alla formazione e all'elevazione professionale dei lavoratori; impedirebbe ai primari di porre a base del calcolo del proprio trattamento di quiescenza uno stipendio che rappresenti il massimo sviluppo della relativa progressione economica di attività, né consentirebbe loro di maturare il maggior incremento possibile dell'anzianità utile, ai fini pensionistici, anche in concorso con eventuali riscatti.

2. - La medesima questione è stata sollevata, con ordinanza di identico contenuto, dallo stesso T.A.R.

Lombardia - Sezione staccata di Brescia (R.O. n. 511 del 1990), sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], primario del servizio psichiatrico dell'U.S.L. n. 41 di Brescia, sempre avverso delibera del Comitato di gestione della stessa U.S.L. che ne aveva disposto il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

3. - In entrambi i giudizi ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la inammissibilità o infondatezza della questione.

4. - La questione, in termini sostanzialmente identici, è stata ulteriormente sollevata dal T.A.R. per la Campania con ordinanza in data 17 luglio 1990 (R.O. n. 708 del 1990), nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA], primario analista di ruolo presso la U.S.L. n. 5 di Benevento, nei confronti della medesima U.S.L.; nonché dal T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, con ordinanza in data 5 aprile 1990 (R.O. n. 736 del 1990), nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA], dirigente sanitario della U.S.L. n. 36 di detta città, addetto a mansioni di capo servizio dell'assistenza sanitaria di base, nei confronti della medesima U.S.L.

Dette ordinanze, tuttavia, a differenza di quelle sopra riferite, estendono la proposta censura anche all'art. 1, comma quattro-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, come convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui non prevede l'applicabilità anche al personale medico delle UU.SS.LL. delle disposizioni degli artt. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e 10, sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, come convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 417 (sul mantenimento in servizio fino al settantesimo anno di età del personale della scuola), riconosciute, invece, applicabili ai soli dirigenti dello Stato.

La prima di dette ordinanze limita, poi, l'indicazione dei parametri costituzionali di riferimento ai soli artt. 3, 97, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione; la seconda agli artt. 3 e 38 della Costituzione.

5. - Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato e si sono costituite le parti private.

Nel giudizio promosso con la ordinanza n. 736 del 1990 del T.A.R. per la Sicilia si è altresì costituita l'U.S.L. n. 36 di Catania.

5.1. - L'autorità intervenuta si è limitata a rilevare che identica questione era già stata sottoposta all'esame della Corte nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990.

5.2. - La difesa delle parti private costituite ha concluso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate, mentre quella della U.S.L. n. 36 di Catania sollecita la declaratoria di infondatezza della questione.

1. - I giudizi, avendo ad oggetto una identica questione, vanno riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - I giudici a quibus hanno impugnato l'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui ha unificato a 65 anni il limite dell'età pensionabile per tutto il personale medico del servizio sanitario nazionale senza differenziare la posizione dei medici apicali.

Secondo i remittenti, tale norma violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, ponendosi in contrasto con i principi di ragionevolezza ed uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché gli artt. 35, primo e secondo comma, sulla tutela del lavoro e sulla valorizzazione della formazione ed elevazione professionale dei lavoratori, 36, primo comma, che garantisce al lavoratore il diritto ad una piena ed effettiva retribuzione, e 38, secondo comma, della Costituzione, che gli riconosce il diritto a mezzi adeguati alle sue esigenze di vita nella vecchiaia.

Inoltre, il T.A.R. per la Campania, con la ordinanza R.O. n. 708 del 1990, e il T.A.R. per la Sicilia, con la ordinanza R.O. n. 736 del 1990, hanno sollevato, altresì, in riferimento agli artt. 3, 97 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quattro-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui non prevede l'applicabilità anche al personale medico delle UU.SS.LL. delle disposizioni di cui agli artt. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e 10, sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417.

3. - Rileva la Corte che, successivamente alla pronunzia delle ordinanze di rimessione, risulta mutato il quadro normativo tenuto presente dai giudici a quibus.

Infatti, nelle more del giudizio è stata pubblicata la legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), che stabilisce il trattenimento in servizio dei primari ospedalieri di ruolo fino al settantesimo anno di età, al fine del conseguimento del massimo della pensione.

Per effetto dello ius superveniens, va disposta la restituzione degli atti ai giudici a quibus per un riesame della rilevanza della questione sollevata alla luce del nuovo quadro normativo.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai Tribunali amministrativi regionali per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, per la Campania e per la Sicilia, sezione staccata di Catania.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Il T.A.R. per la Lombardia, nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA] per impugnare la deliberazione con la quale la U.S.L. n. 53 di Crema ne aveva disposto il collocamento a riposo, con ordinanza in data 27 aprile 1990 (R.O. n. 510 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui tale norma ha unificato a 65 anni il limite dell'età pensionabile per tutto il personale medico del servizio sanitario nazionale senza differenziare la posizione dei medici apicali, in violazione degli artt. 3, 97, primo comma, 35, primo e secondo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma della Costituzione. Ad avviso del giudice a quo la norma censurata avrebbe irrazionalmente uniformato il regime del collocamento a riposo di categorie diverse quanto a carriera e a livelli di responsabilità; limiterebbe la tutela del lavoro ed il particolare valore attribuito alla formazione e all'elevazione professionale dei lavoratori; impedirebbe ai primari di porre a base del calcolo del proprio trattamento di quiescenza uno stipendio che rappresenti il massimo sviluppo della relativa progressione economica di attività, né consentirebbe loro di maturare il maggior incremento possibile dell'anzianità utile, ai fini pensionistici, anche in concorso con eventuali riscatti. 2. - La medesima questione è stata sollevata, con ordinanza di identico contenuto, dallo stesso T.A.R. Lombardia - Sezione staccata di Brescia (R.O. n. 511 del 1990), sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], primario del servizio psichiatrico dell'U.S.L. n. 41 di Brescia, sempre avverso delibera del Comitato di gestione della stessa U.S.L. che ne aveva disposto il collocamento a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. 3. - In entrambi i giudizi ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per la inammissibilità o infondatezza della questione. 4. - La questione, in termini sostanzialmente identici, è stata ulteriormente sollevata dal T.A.R. per la Campania con ordinanza in data 17 luglio 1990 (R.O. n. 708 del 1990), nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA], primario analista di ruolo presso la U.S.L. n. 5 di Benevento, nei confronti della medesima U.S.L.; nonché dal T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania, con ordinanza in data 5 aprile 1990 (R.O. n. 736 del 1990), nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA], dirigente sanitario della U.S.L. n. 36 di detta città, addetto a mansioni di capo servizio dell'assistenza sanitaria di base, nei confronti della medesima U.S.L. Dette ordinanze, tuttavia, a differenza di quelle sopra riferite, estendono la proposta censura anche all'art. 1, comma quattro-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, come convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui non prevede l'applicabilità anche al personale medico delle UU.SS.LL. delle disposizioni degli artt. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e 10, sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, come convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 417 (sul mantenimento in servizio fino al settantesimo anno di età del personale della scuola), riconosciute, invece, applicabili ai soli dirigenti dello Stato. La prima di dette ordinanze limita, poi, l'indicazione dei parametri costituzionali di riferimento ai soli artt. 3, 97, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione; la seconda agli artt. 3 e 38 della Costituzione. 5. - Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato e si sono costituite le parti private. Nel giudizio promosso con la ordinanza n. 736 del 1990 del T.A.R. per la Sicilia si è altresì costituita l'U.S.L. n. 36 di Catania. 5.1. - L'autorità intervenuta si è limitata a rilevare che identica questione era già stata sottoposta all'esame della Corte nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990. 5.2. - La difesa delle parti private costituite ha concluso per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme censurate, mentre quella della U.S.L. n. 36 di Catania sollecita la declaratoria di infondatezza della questione. 1. - I giudizi, avendo ad oggetto una identica questione, vanno riuniti e decisi con unica sentenza. 2. - I giudici a quibus hanno impugnato l'art. 53, primo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, nella parte in cui ha unificato a 65 anni il limite dell'età pensionabile per tutto il personale medico del servizio sanitario nazionale senza differenziare la posizione dei medici apicali. Secondo i remittenti, tale norma violerebbe gli artt. 3 e 97 della Costituzione, ponendosi in contrasto con i principi di ragionevolezza ed uguaglianza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché gli artt. 35, primo e secondo comma, sulla tutela del lavoro e sulla valorizzazione della formazione ed elevazione professionale dei lavoratori, 36, primo comma, che garantisce al lavoratore il diritto ad una piena ed effettiva retribuzione, e 38, secondo comma, della Costituzione, che gli riconosce il diritto a mezzi adeguati alle sue esigenze di vita nella vecchiaia. Inoltre, il T.A.R. per la Campania, con la ordinanza R.O. n. 708 del 1990, e il T.A.R. per la Sicilia, con la ordinanza R.O. n. 736 del 1990, hanno sollevato, altresì, in riferimento agli artt. 3, 97 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma quattro-quinquies, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui non prevede l'applicabilità anche al personale medico delle UU.SS.LL. delle disposizioni di cui agli artt. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e 10, sesto comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito in legge 27 dicembre 1989, n. 417. 3. - Rileva la Corte che, successivamente alla pronunzia delle ordinanze di rimessione, risulta mutato il quadro normativo tenuto presente dai giudici a quibus. Infatti, nelle more del giudizio è stata pubblicata la legge 19 febbraio 1991, n. 50 (Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente), che stabilisce il trattenimento in servizio dei primari ospedalieri di ruolo fino al settantesimo anno di età, al fine del conseguimento del massimo della pensione. Per effetto dello ius superveniens, va disposta la restituzione degli atti ai giudici a quibus per un riesame della rilevanza della questione sollevata alla luce del nuovo quadro normativo. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti ai Tribunali amministrativi regionali per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, per la Campania e per la Sicilia, sezione staccata di Catania. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1991. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 5 aprile 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI
Sentenza Corte costituzionale n. 143/1991 — Fons Iuris — Fons Iuris