CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11848/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicato con la quale la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado, ha confermato la penale responsabilità per i reati di cui all'art. 73, comma primo, d.P.R.309/1990 descritti nei capi di imputazione erroneamente indicati dalla Corte territoriale come B) e C), in relazione alla detenzione e alla consegna di una quantità imprecisata di sostanza stupefacente del tipo cocaina, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], riducendo, tuttavia, la pena complessivamente inflitta, portandola da anni quattro e mesi sei di reclusione e euro 10.000,00 di multa alla pena di anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. La ricorrente, con unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e al mancato riconoscimento del comma quinto di cui all'ad 73 d.P.R.309/1990. In particolare, la ricorrente rappresenta di essere stata legata sentimentalmente al correo Kapllani per soli tre mesi, di essere stata assolta dalla contestazione di partecipazione al reato associativo, e di non avere consapevolezza della natura e della quantità della sostanza trasportata. Evidenzia che il suo ruolo, con riferimento agli episodi in contestazione, è stato meramente occasionale ed estemporaneo, di supporto del compagno, nella totale ignoranza del suo spessore criminale. Ciò avrebbe dovuto determinare il giudice in senso favorevole al riconoscimento del art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 2 e 3 della sentenza gravata, laddove ha affermato che dalle intercettazioni telefoniche e all'esito delle indagini di polizia giudiziaria è emerso che la donna si avvaleva nelle comunicazioni informatiche, di terminologia criptica, e si prestava ad effettuare delle consegne per conto del compagno di oggetti inusuali quali "scarpe" o di "macchine", trasportando in realtà sostanza stupefacente da Roma ad Aprilia e da Aprilia ad Antrodoco. La ricorrente ha, dunque, effettuato più volte tali consegne con modalità poco consuete, quantomeno nella descrizione del destinatario, e sebbene solo in relazione al secondo episodio abbia manifestato una certa iniziale riluttanza, si è poi invece prestata al trasporto della sostanza stupefacente. Pertanto, correttamente, il giudice a quo ha Ss) ritenuto che non vi fosse nessuna contraddizione tra l'affermazione della sussistenza del dolo di partecipazione con riferimento alla cessione di quantità imprecisate di sostanza stupefacente e l'esclusione della consapevolezza della sussistenza del vincolo associativo che legava il suo compagno ad altri associati. Inoltre, anche a prescindere da quanto richiamato dal giudice di merito, si osserva che la ricorrente concorre ai sensi dell'art. 110 cod. pen. alla fattispecie di spaccio di grosse quantità di stupefacente, posto che emerge dalla lettura dei capi di imputazione che il correo Kapllani era solito trafficare quantitativi di cocaina incompatibili con la fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R.309/1990, di talchè è ragionevole la inferenza logica operata dalla Corte capitolina, nel senso di escludere anche in relazione agli episodi di traffico di sostanze stupefacenti attribuiti alla ricorrente la applicabilità del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R.309 del 1990. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA]