CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06613/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo per il Bonanni l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e per il Giorgilli il rigetto del ricorso; udito per le parti civili Seven 2019 s.r.I., già [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi; uditi per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il Bonanni, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma, in accoglimento dell'appello presentato ai soli effetti civili dalle part ; . civili [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] ed in riforma della pronuncia di primo grado dell'8 luglio 2016 con la quale il Tribunale di Frosinone aveva assolto gli imputati dal reato loro ascritto ai sensi degli artt. 110 e 323 cod. pen., dichiarava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] civilmente responsabili del danno arrecato alla suddette parti civili e li condannava al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. In particolare la Corte territoriale riteneva che — in conseguenza delle modifiche apportate all'art. 323 cod. pen. dall'art. 23 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha di fatto determinato una parziale aboliti° criminis con riferimento alle pregresse ipotesi di abuso per violazione di regole di condotta concernenti l'attività amministrativa con margini di discrezionalità — i due prevenuti dovessero rispondere ai fini civili dell'illecito commesso per avere, il Bonanni quale sindaco e il Giorgilli quale assessore del comune di Fiuggi, dopo aver partecipato alla riunione dell'il. aprile 2008 del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], società cooperativa a r.I., e aver dato in quella sede indicazioni ai responsabili di quella cooperativa per richiedere all'amministrazione municipale l'affidamento in gestione dell'area ex campo sportivo appartenente al demanio comunale (su cui insiste una tensostruttura destinata ad ospitare manifestazioni di vario tipo di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., abusando del loro ufficio e in violazione dell'obbligo di astensione previsto dall'art. 78 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), partecipato alla adozione della delibera del 1° luglio 2018 con cui la giunta municipale aveva affidato alla suddetta società cooperativa l'occupazione a titolo gratuito dell'i menzionata area; omettendo di astenersi benché il Giorgilli fosse stato fino a pochi mesi prima presidente di tale società cooperativa e nonostante tra i soci della [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe concesso in noleggio oneroso la tensostruttura, vi fosse l'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di cui è amministratore il fratello del Giorgilli; nonché omettendo di riferire che l'affidamento di quell'area era stato chiesto anche dalla [OSCURATO:SOCIETA]., così intenzionalmente procurando alla cooperativa un ingiusto vantaggio patrimoniale e un danno ingiusto alla [OSCURATO:SOCIETA] e all'ente comunale. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Bonanni, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto quattro motivi.2.1. Violazione di legge, per avere la Corte di appello disatteso la richiesta difensiva finalizzata ad ottenere la esclusione della legittimazione delle parti civili [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], avendo il Tribunale amministrativo regionale, con sentenza oramai divenuta definitiva, rigettato, per difetto di prova, la domanda risarcitoria a suo tempo presentata dalla predetta società nei confronti dell'amministrazione comunale. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte territoriale, nel riformare - sia pur ai soli effetti civili - la sentenza assolutoria di primo grado, omesso di fornire una motivazione rafforzata, senza considerare come fosse stata già esclusa l'esistenza di un obbligo di astensione in capo al sindaco Bonanni, al quale non era applicabile l'art. 78 d.lgs. n. 267 del 2000, e che, nel corso della riunione del consiglio di amministrazione di una società, peraltro partecipata dallo stesso comune, si era limitato a dichiarare che era astrattamente possibile l'affidamento di quell'area alla medesima società per poter realizzare le finalità di rilevanza pubblicistica. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale errato nel valutare le prove acquisite, perché idonee ad escludere che la condotta fosse stata sorretta dal necessario dolo intenzionale: tenuto conto che l'affidamento di quell'area era avvenuto in favore di una società cooperativa senza fine di lucro partecipata dallo stesso comune, per realizzare finalità di rilevanza pubblicistica, con un'assegnazione temporanea e senza che vi fosse alcuna intenzione di danneggiare la società [OSCURATO:SOCIETA], già supportata dalle iniziative dell'amministrazione municipale. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte di merito erroneamente riconosciuto l'esistenza del requisito della c.d. 'doppia ingiustizia', benché la delibera di giunta avesse riguardato solo l'occupazione di un'area a titolo gratuito, sicché non era necessario il ricorso alla procedura di evidenza pubblica; e nonostante il Bonanni non fosse stato in alcun modo coinvolto nella operazione di vendita o di concessione della tensostruttura che la società [OSCURATO:PERSONA] (con la quale il comune non ha alcun rapporto) aveva fatto alla menzionata società cooperativa 2.5. Con nota trasmessa via pec il difensore del Bonanni ha formulato un motivo aggiunto, denunciando la nullità della sentenza per violazione dell'art.522 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello condannato l'imputato, sia pur ai soli fini civili, in relazione alla violazione di un obbligo di astensione di cui non vi è alcun riferimento nel capo d'imputazione contestato, senza che il prevenuto sia stato mai messo in condizione di difendersi su tale circostanza.3. Contro la medesima sentenza ha presentato ricorso anche [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dai suo difensore, il quale ha dedotto cinque motivi. 3.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 576 cod. proc. pen. e 323 cod. pen., per avere la Corte di appello omesso di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse delle parti civili ad ottenere una pronuncia con riferimento ad un fatto che, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 76 del 2020, non è più previsto dalla legge come reato. 3.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 77 e 78 d.lgs. n. 267 del 2000, per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente la responsabilità civile dell'imputato in una ipotesi nella quale era del tutto assente un obbligo di astensione, dato che la delibera della giunta municipale che il prevenuto aveva concorso ad adottare aveva riguardato esclusivamente la società cooperativa più volte richiamata, della quale il Giorgilli non era più presidente dall'ottobre del 2017. 3.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 521 cod. proc. pen., per avere la Corte distrettuale riconosciuto la responsabilità civile dell'imputato con riferimento ad una imputazione nella quale non era stato espressamente indicato che l'obbligo di astensione fosse riferibile alla partecipazione che tanto la società [OSCURATO:PERSONA] quanto la società [OSCURATO:PERSONA] fossero socie della cooperativa cui l'area demaniale era stata assegnata e che era l'unica entità alla quale la delibera di giunta aveva fatto riferimento. 3.4. Vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte di merito omesso di spiegare le ragioni per le quali la condotta dell'imputato dovesse essere considerata contra ius, tenuto conto che non vi era alcuna norma che impedisse l'assegnazione di quell'area ad una società cooperativa senza fine di lucro, avente ad oggetto la promozione dell'economia locale; e che l'unico organo che avrebbe potuto rilevare la necessità di un preventivo confronto tecnico o una previa verifica della legittimità della procedura sarebbe dovuto essere il segretario comunale o il comandante della locale polizia municipale. 3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello omesso di tenere conto che agli atti del processo era stata acquisita una nota scritta con la quale l'imputato si era impegnato a rinunciare alle pretese economiche avanzate nei confronti delle parti civili. 4. Con una articolata memoria trasmessa via pec il difensore delle parti civili Seven 2019 s.r.I., già [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità ovvero rigettarsi i ricorsi dei due imputati, in quanto impugnazioni con le quali è stato richiesto un riesame del fatto, senza riferimenti alle prove e senza una corretta valutazione degli elementi di conoscenza L-(2\- acquisiti, senza evidenziare alcuna reale contraddizione o manifesta illogicità della motivazione della sentenza gravata, e talora eccependo invalidità non dedotte nei precedenti gradi di giudizio; ricorsi, comunque, contenenti doglianze infondate in fatto e in diritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto. 1.2. Il secondo motivo del ricorso e il collegato motivo nuovo formulato ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - tra loro connessi, da valutarsi in via logicamente prioritaria - sono fondati. Dalla lettura del capo d'imputazione si evince agevolmente come l'ipotesi di abuso di ufficio fosse stata contestata al sindaco Bonanni esclusivamente in relazione alla violazione di norme di legge e non anche alla violazione dell'obbligo di astensione che era stato espressamente riferito al solo assessore Giorgilli: del quale, d'altra parte, era stata indicata la incompatibilità derivante dal ruolo direttivo che in precedenza aveva rivestito nella società cooperativa destinataria della delibera della giunta municipale e dal rapporto parentale con l'amministratore di altra società indirettamente beneficiaria di quel provvedimento amministrativo. Solo al Giorgilli e non anche al Bonanni era, dunque, riferibile la mancata osservanza della disposizione dell'art. 78, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000 che prevede l'obbligo di astensione la cui violazione è stata posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità civile. Circostanza questa posta in evidenza dai giudici di primo grado (v. sent. Trib. Frosinone, pagg. 19, 24), ma trascurata da quelli di secondo grado, i quali hanno escluso di poter fondare l'affermazione di responsabilità sulla violazione di regole di condotta rilevanti ai sensi dell'art.323 cod. pen., come modificato dall'art. 23 del decreto-legge n. 70 del 2020. 1.3. Il riconoscimento della fondatezza dei due considerati motivi assorbe l'esame dei restanti motivi del ricorso. La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio, agli effetti civili, nei confronti del Bonanni per non aver commesso il fatto. 2. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada rigettato. 2.1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile per genericità del suo contenuto, in quanto, nonostante una illustrazione di argomenti articolata ma confusa, la difesa ha sostanzialmente omesso di confrontarsi con la motivazione della decisione gravata nella parte in cui erano state chiarite le ragioni giuridiche per le quali, in conseguenza delle già menzionate modifiche introdotte nell'art.323 cod. pen., ad opera dell'art. 23 del decreto-legge n. 70 del 2020, sia rimasta immutata nei suoi elementi costituivi la fattispecie incriminatrice dell'abuso di ufficio per violazione dell'obbligo di astensione. Decisione, questa, che si pone esattamente in linea con l'orientamento interpretativo che in questa materia è stato dettato dalla Corte di cassazione (si veda, tra le altre, Sez. 6, n. 7007 del 08/01/2021, Micheli, Rv. 281158). 2.2. Il secondo e il terzo motivo del ricorso, strettamente connessi tra loro, sono infondati. Il richiamato art. 78, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000, stabilisce che «Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado». Disposizione che, ai fini che qui rilevano, la Corte di appello di Roma ha correttamente ritenuto che il Giorgilli avesse violato, in quanto si era accertato che, nella veste di assessore del comune di Fiuggi, aveva concorso all'adozione della delibera della giunta municipale con la quale era stata affidata, a titolo gratuito, un'area demaniale ad una società cooperativa che risultava avere tra i suoi soci anche una società amministrata dal di lui fratello: circostanza di cui l'odierno ricorrente ben era a conoscenza, essendo stato — fino a poco tempo prima — presidente della cooperativa medesima. Né è configurabile la denunciata violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto oggetto della decisione, in quanto, se è vero che nel capo d'imputazione non era stata espressamente indicata la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (amministrata dal fratello dell'imputato) era socia della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.I., è anche vero che nessuna violazione del diritto di difesa è riconoscibile nella fattispecie, dato che quell'elemento fattuale aveva costituito oggetto del contraddittorio nel corso del giudizio di primo grado, senza, dunque, violare il diritto di difesa, come si evince chiaramente dal contenuto della sentenza emessa dal Tribunale di Frosinone (v. pag. 7). In tale ottica, la sentenza risulta rispettosa del consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il principio di correlazione tra imputazione e sentenza non può ritenersi violato da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma solo nel caso in cui la contestazione venga mutata in relazione ai suoi elementi essenziali, in modo da determinare incertezza e pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa (così, tra le molte, Sez. 3, n. 41478 del 04/10/2012, Stagnoli, Rv. 253871).2.3. Il quarto motivo del ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza della deduzione difensiva, nella parte in cui si è sostenuto che il controllo della legalità amministrativa propedeutico all'adozione della delibera della giunta municipale sarebbe spettato non all'assessore Giorgilli, bensì ad altri soggetti, quali il segretario comunale o il comandante della polizia giudiziaria. Per il resto i vizi lamentati dal ricorrente, al di là della formula enunciativa, finiscono per concretizzarsi nella rappresentazione di ragioni diverse da quelle consentite dalla legge: avendo la difesa sostanzialmente solamente sollecitato una diversa e alternativa valutazione delle emergenze probatorie, cosa che non consentita nel giudizio di legittimità. Tanto a fronte di una sentenza nella quale non è riconoscibile alcuna manifesta incongruenza logica o lacuna motivazionale, avendo la Corte territoriale puntualmente chiarito come la responsabilità dell'imputato fosse configurabile anche in relazione al requisito della doppia ingiustizia sia del vantaggio patrimoniale, di cui aveva beneficiato la società cooperativa destinataria della delibera di giunta, sia del danno che quel provvedimento aveva cagionato alle parti civili e all'ente comunale: tenuto conto che il vantaggio e il danno erano in concreto qualificabili tanto non iure quanto contra ius, perché causati dalla verificata violazione della stessa norma incriminatrice (per la mancata osservanza della citata norma integratrice dettata dall'art. 78, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e dalla accertata violazione di altra disposizione di legge, quella dettata dall'art. 113 del medesimo testo unico, che imponendo il rispetto delle modalità dell'evidenza pubblica per la scelta da parte dell'ente pubblico dell'affidatario di qualsivoglia bene, fissa la regola del metodo concorrenziale come mezzo tipico dell'azione amministrativa. Regola che i giudici di merito hanno convincentennente spiegato perché nella fattispecie fosse stata disattesa dal Giorgilli, con l'esposizione di argomenti con i quali il ricorrente ha in pratica omesso di dialogare. 2.4. Del tutto privo di pregio è il quinto e ultimo motivo del ricorso. La Corte di appello ha chiarito come la circostanza, docunnentalmente provata, che l'odierno ricorrente si fosse formalmente impegnato a rinunciare alle sue pretese creditorie nei riguardi delle parti civili, non potesse impedire l'affermazione della responsabilità civile dello stesso imputato in relazione all'illecito da lui commesso: ferme restando le valutazioni che il giudice civile dovesse eventualmente fare, nella sua sede propria, in ragione di un eventuale effetto compensativo tra titoli di credito contrapposti. 2.5. Segue la condanna del Giorgilli al pagamento delle spese del procedimento nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili Seven 2019 s.rI., già [OSCURATO:SOCIETA]., e Giovanni, che, in ragione dell'attività defensionale svolta, si liquidano nella misura meglio indicata nel dispositivo che segue. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ai fini civili nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Condanna, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel