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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 6 agosto 2026

Cassazione n. 24515/2026

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c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliate in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che disgiuntamente e congiuntamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Schullian, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, ed all’avvocatoprofessor [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale allegata all’atto diNumero registro generale 8051/2023Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 24515/2026Data pubblicazione 06/08/2026costituzione di ulteriore difensore in data 30.4.2024, le rappresenta e difende;gli avvocati hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.RICORRENTICOMUNE di BOLZANO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del sindaco pro tempore,rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procuraspeciale allegata al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura comunale; elettivamentedomiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione; gli avvocatihanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.CONTRORICORRENTE in adesione al ricorso principalePROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - inpersona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente econgiuntamente in virtù di procura speciale allegata al controricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocatoLaura Fadanelli dell’Avvocatura provinciale; elettivamente domiciliata presso lasede della propria Avvocatura; gli avvocati hanno indicato i rispettivi indirizzi dip.e.c.CONTRORICORRENTE in adesione al ricorso principalecontroASPIAG [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla viaAlberico II, n. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], cheNumero registro generale 8051/2023Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 24515/2026Data pubblicazione 06/08/2026disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], all’avvocatoin virtù di procura speciale allegata al controricorso; gli avvocati hanno indicatoi rispettivi indirizzi di p.e.c.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legalerappresentante pro tempore.INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 8564, resa dal Consiglio di Stato – Sezione VI il31.3.2022, nei giudizi riuniti R.G. nn. 7194/2019 e 5413/2021 e pubblicata il6.10.2022,udita la relazione nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratoregenerale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria diinammissibilità del ricorso;-rilevato che le parti costituite hanno depositato in data 13.3.2026 istanzacongiunta, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti e dai rispettividifensori, con cui si è dato atto che la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., da unlato, e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dall’altro, hanno siglato accordo volto alladefinizione transattiva del contenzioso insorto e quindi pur del presente giudizioinnanzi a questa Corte di legittimità;Numero registro generale 8051/2023Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 24515/2026Data pubblicazione 06/08/2026-rilevato che con la predetta istanza si dà riscontro che il Comune di Bolzano ela [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA] hanno preso atto dell’accordo alfine di consentirne l’attuazione;-rilevato che con la medesima istanza si dà atto che in virtù del siglato accordosi prevede che la [OSCURATO:PERSONA] rinunci – così come rinuncia - agli effetti dellesentenze n. 157/2019 e n. 104/2021 del Tribunale Regionale di GiustiziaAmministrativa – Sezione di Bolzano nonché agli effetti della sentenza n.8564/2022 del Consiglio di Stato;-rilevato, dunque, che le parti costituite hanno con la suddetta istanza congiuntachiesto “dichiarare la cessazione della materia del contendere per l’intervenutoaccordo negoziale (…), con conseguente declaratoria di sopravvenuta inefficaciadi tutti i sopra richiamati provvedimenti giurisdizionali emessi nel presenteprocedimento e con compensazione integrale delle spese” (così istanzacongiunta, pag. 3);-ritenuto che nulla osta alla declaratoria di cessazione della materia delcontendere e all’integrale compensazione delle spese del presente giudizio dilegittimità;-dato atto che non sussistono i presupposti processuali per il pagamento daparte delle ricorrenti del cd.

“doppio contributo unificato” (cfr. Cass. (ord.)20.7.2021, n. 20697; Cass. sez. un. (ord) 19.7.2024, n. 19976, secondo cui,nell'ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione delricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente ilpagamento del cd. doppio contributo unificato (fattispecie in tema disopravvenuto difetto di interesse alla decisione ravvisato dalla S.C. nellaNumero registro generale 8051/2023Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 24515/2026Data pubblicazione 06/08/2026richiesta di cessazione della materia del contendere, avanzata dal ricorrente erimasta indimostrata in ragione della tardiva produzione dei documenti asostegno di essa)); P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso iscritto al n. 8051/2023r.g. proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lasentenza n. 8564 del 6.10.2022 del Consiglio di Stato;compensa integralmente tra le parti tutte le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite civili dellaCorte Suprema di cassazione il 24 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliate in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 5, presso lostudio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che disgiuntamente e congiuntamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Schullian, in virtù di procura speciale allegata al ricorso, ed all’avvocatoprofessor [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale allegata all’atto diNumero registro generale 8051/2023Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 24515/2026Data pubblicazione 06/08/2026costituzione di ulteriore difensore in data 30.4.2024, le rappresenta e difende;gli avvocati hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.RICORRENTICOMUNE di BOLZANO – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del sindaco pro tempore,rappresentato e difeso disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procuraspeciale allegata al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura comunale; elettivamentedomiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione; gli avvocatihanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.CONTRORICORRENTE in adesione al ricorso principalePROVINCIA AUTONOMA di BOLZANO/[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - inpersona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente econgiuntamente in virtù di procura speciale allegata al controricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocatoLaura Fadanelli dell’Avvocatura provinciale; elettivamente domiciliata presso lasede della propria Avvocatura; gli avvocati hanno indicato i rispettivi indirizzi dip.e.c.CONTRORICORRENTE in adesione al ricorso principalecontroASPIAG [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legalerappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla viaAlberico II, n. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], cheNumero registro generale 8051/2023Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 24515/2026Data pubblicazione 06/08/2026disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], all’avvocatoin virtù di procura speciale allegata al controricorso; gli avvocati hanno indicatoi rispettivi indirizzi di p.e.c.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del legalerappresentante pro tempore.INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 8564, resa dal Consiglio di Stato – Sezione VI il31.3.2022, nei giudizi riuniti R.G. nn. 7194/2019 e 5413/2021 e pubblicata il6.10.2022,udita la relazione nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratoregenerale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria diinammissibilità del ricorso;-rilevato che le parti costituite hanno depositato in data 13.3.2026 istanzacongiunta, sottoscritta dai rispettivi legali rappresentanti e dai rispettividifensori, con cui si è dato atto che la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., da unlato, e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dall’altro, hanno siglato accordo volto alladefinizione transattiva del contenzioso insorto e quindi pur del presente giudizioinnanzi a questa Corte di legittimità;Numero registro generale 8051/2023Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 24515/2026Data pubblicazione 06/08/2026-rilevato che con la predetta istanza si dà riscontro che il Comune di Bolzano ela [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano/[OSCURATO:PERSONA] hanno preso atto dell’accordo alfine di consentirne l’attuazione;-rilevato che con la medesima istanza si dà atto che in virtù del siglato accordosi prevede che la [OSCURATO:PERSONA] rinunci – così come rinuncia - agli effetti dellesentenze n. 157/2019 e n. 104/2021 del Tribunale Regionale di GiustiziaAmministrativa – Sezione di Bolzano nonché agli effetti della sentenza n.8564/2022 del Consiglio di Stato;-rilevato, dunque, che le parti costituite hanno con la suddetta istanza congiuntachiesto “dichiarare la cessazione della materia del contendere per l’intervenutoaccordo negoziale (…), con conseguente declaratoria di sopravvenuta inefficaciadi tutti i sopra richiamati provvedimenti giurisdizionali emessi nel presenteprocedimento e con compensazione integrale delle spese” (così istanzacongiunta, pag. 3);-ritenuto che nulla osta alla declaratoria di cessazione della materia delcontendere e all’integrale compensazione delle spese del presente giudizio dilegittimità;-dato atto che non sussistono i presupposti processuali per il pagamento daparte delle ricorrenti del cd. “doppio contributo unificato” (cfr. Cass. (ord.)20.7.2021, n. 20697; Cass. sez. un. (ord) 19.7.2024, n. 19976, secondo cui,nell'ipotesi di causa di inammissibilità, sopravvenuta alla proposizione delricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente ilpagamento del cd. doppio contributo unificato (fattispecie in tema disopravvenuto difetto di interesse alla decisione ravvisato dalla S.C. nellaNumero registro generale 8051/2023Numero sezionale 95/2026Numero di raccolta generale 24515/2026Data pubblicazione 06/08/2026richiesta di cessazione della materia del contendere, avanzata dal ricorrente erimasta indimostrata in ragione della tardiva produzione dei documenti asostegno di essa)); P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso iscritto al n. 8051/2023r.g. proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. avverso lasentenza n. 8564 del 6.10.2022 del Consiglio di Stato;compensa integralmente tra le parti tutte le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma nella camera di consiglio delle sezioni unite civili dellaCorte Suprema di cassazione il 24 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola
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