CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 novembre 1969
Cassazione n. 00672/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SPAGNA) il 25/11/1969 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore della parte civile, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è associata alla richiesta del PG ed ha depositato nota spese e conclusioni alle quali si riporta; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata del 15 settembre 2000, la Corte d'appello di Milano ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Como del 15 giugno > 2018, dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di lesioni colpose in danno di [OSCURATO:PERSONA], Antonello e [OSCURATO:PERSONA] per mancanza di querela, rideterminando la pena per le residue imputazioni di cui all'art. 189, comi 6 e 7, Codice della strada, lesioni gravi dolose in danno di [OSCURATO:PERSONA] e lesioni gravissime colpose in danno di [OSCURATO:PERSONA], oltre statuizioni accessorie. 2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica del reato sub a.2). Premessa la non riconducibilità dei fatti descritti al novero delle lesioni gravissime, contesta il ricorrente la ricostruzione del dolo, condotta - in assenza di un contributo della persona offesa Taliento - alla stregua: - della mera percezione della teste [OSCURATO:PERSONA], che non aveva mancato di precisare come la volontarietà dell'urto derivasse dalla propria interpretazione dei fatti; - omettendo del tutto di riportare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], posta in posizione maggiormente utile alla visione del campo del sinistro, e che aveva ricondotto l'urto tra la Porche condotta dall'imputato e la [OSCURATO:PERSONA] sulla quale viaggiava la Taliento ad uno sbandamento, conseguente ad un primo contatto con altra auto; valorizzando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], invece posta in posizione di non visibilità. 2.2. Con il secondo motivo, deduce l'illegalità della pena in relazione alla sanzione irrogata per il reato di lesioni colpose in danno di [OSCURATO:PERSONA], applicandosi ratione temporis le pene previste per i reati di competenza del giudice di pace. 2.3. Con il terzo motivo, censura il diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, nonostante l'intervenuto risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo, con il quale si contesta la ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato sub a.2), è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. 1.1. La questione che si impone all'analisi, in via preliminare, attiene ai criteri di accertamento dell'elemento soggettivo del reato; questione che - nel caso al vaglio - si profila risolutiva, in presenza di una fattispecie concreta in cui sono incontestati gli elementi della triade "condotta-evento-nesso di causalità", mentre si controverte esclusivamente riguardo l'imputazione soggettiva delle lesioni provocate a [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, e con specifico riguardo ai correlativi oneri motivazionali, va qui richiamata l'elaborazione sistematica svolta dal Supremo consesso di questa Corte (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261105) che, in una visione di ampio respiro che si spinge oltre il tema in quella sede devoluto e che parte (§ 34) dalla definizione legislativa, ha ammonito dalla tentazione di una eccessiva normativizzazione del dolo e dal ricorso a schemi presuntivi che consentano di superare le difficoltà connesse alla dimostrazione di un dato così poco estrinseco come l'atteggiamento interiore, rimarcano la necessità, insita nell'accertamento, di non proscrivere del tutto il riferimento a modelli generalizzanti dell'agire umano e di adattare, in certo modo semplificandoli, discussi concetti tratti dalla psicologia o dal senso comune, così da renderne possibile l'applicazione nel contesto giudiziario. Con il dichiarato intento di rifuggire, per quanto possibile, da formule astratte per percorrere itinerari analitici e concreti, le Sezioni unite sono partite dalla particolare complessità dell'accertamento del dolo, dovendosi inferire fatti interni o spirituali attraverso un procedimento che parte dall'id quod plerumque accidit e considera le circostanze esteriori, caratteristiche del caso concreto, che normalmente costituiscono l'espressione o accompagnano o sono, comunque, collegate agli stati psichici, in tal modo coinvolgendo i profili strutturali dell'elemento soggettivo, posto che «sovente è proprio dalle particolari caratteristiche dell'oggetto che sarà possibile rendersi conto della natura del processo psicologico che lo riflette: sarà insomma l'oggetto a definire in concreto i profili intellettivi e volitivi del dolo». Richiamata l'esigenza di non svuotare di significato la dimensione psicologica dell'imputazione soggettiva, connessa alla specificità del caso concreto, si è rimarcato il rilievo centrale del momento dell'accertamento, che impone al giudice di effettuare una penetrante indagine in ordine al fatto unitariamente inteso, valorizzandone le concrete declinazioni al fine di ricostruire, secondo lo schema del giudizio inferenziale ed attraverso l'utilizzazione di idonei indicatori, l'atteggiamento soggettivo dell'agente. Al di là dello «strumentario concettuale chiaro e concretamente utilizzabile, utile alla sicura risoluzione di casi difficili o di nuova emersione connessi.. .a contesti di base leciti», compendiato nei cd. indicatori differenziali del dolo eventuale e della colpa cosciente, le Sezioni unite Espenhahn hanno ribadito il metodo di accertamento del dolo, tutto proiettato alla ricostruzione dell'iter" e dell'esito del processo decisionale, attraverso la valutazione in concreto della condotta e della sua finalità, oltre che della personalità dell'agente, anche alla luce del comportamento successivo al fatto. In tal modo, è solo dalla disamina del fatto per come accaduto e della personalità dell'agente che potrà, in chiave retrospettiva e postuma, ricostruirsi l'elemento psicologico del reato, una volta accertati la componente oggettiva ed il rapporto di causalità. 1.2. Nel quadro così delineato, il ricorso ha, essenzialmente, censurato la valenza assegnata ai dati di fatto ai fini della retrospettiva ricostruzione del dolo, contestandone la portata dimostrativa, alla stregua di una soggettiva reinterpretazione delle prove, come tale inammissibile. Premesso che la ricostruzione di un sinistro stradale, nella sua dinamica e nella sua eziologia, è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione (ex multis Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679), va rilevato come la Corte territoriale abbia analiticamente disaminato le censure del ricorrente, isolando uno specifico segmento della complessiva condotta dell'imputato, ancorato anche al movente - ricondotto ad una ritorsione per la precedente condotta di ostacolo al sorpasso intrapreso, con condotta abnorme e sconsiderata, dal Gainza nel traffico urbano - attraverso un percorso argomentativo che non evidenzia margine alcuno di irragionevolezza. Richiamando la sentenza di primo grado e riferendo alla lettura combinata di plurime fronti testimoniali, presenti sul campo del sinistro in condizioni di visibilità ([OSCURATO:PERSONA], conducente del veicolo in coda all'auto dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA], conducente dell'auto a bordo della quale si trovava [OSCURATO:PERSONA]), la direzione frontale della Porche sulla [OSCURATO:PERSONA], reputata incompatibile con un'evoluzione involontaria della marcia, la Corte territoriale ha, innanzitutto, argomentato riguardo l'univoca concludenza delle predette dichiarazioni, chiarendone la portata oggettivamente ricostruttiva e non già soggettivamente valutativa; ma ha, soprattutto, sottolineato come anche il contributo ricostruttivo della teste Lauria (il cui veicolo era stato urtato prima che l'auto del Gainza impattasse sulla [OSCURATO:PERSONA]) deponeva per la volontarietà della direzione di marcia, avendo la teste escluso che la condotta di guida potesse confermare l'ipotesi della mera perdita di controllo della Porche. Ed a conferma della attendibilità della dinamica dello speronamento - che aveva determinato l'impatto della Porche dopo un affiancamento ed una successiva, repentina, sterzata contro la Scirocco - la Corte ha escluso che tale collisione potesse conseguire al previo urto con la Golf condotta dalla Lauria, avendo l'imputato proseguito la marcia, impostando direttamente la successiva traiettoria, «senza tradire perdita di controllo né sbandamenti accidentali»; ipotesi, quest'ultima, neppure contrastata dall'imputato, la cui posizione difensiva si è ab origine attestata sulla pretesa inconsapevolezza, anche ex post, dell'intera sequenza di urti dal medesimo provocati. Quanto ai disallineamenti tra le deposizioni, segnalati dalla difesa nell'appello, la Corte ha analiticamente raffrontato le modalità dell'impatto con il quadro lesivo, reputando conclusivamente insussistenti i rilievi critici quanto alla volontarietà della condotta, univocamente ricostruita tanto da non rendere necessario l'espletamento di accertamenti tecnici, richiesti dall'imputato. Ne ha, quindi, ritratto la dimostrazione della intenzionalità dell'investimento, eseguito mediante una manovra articolatasi nel previo affiancamento, tale da non determinare la decelerazione del veicolo ed imprimere l'energia cinetica necessaria a determinare il successivo impatto, in tal guisa rivelando la rappresentazione e volizione dell'evento lesivo. In tale cornice, la Corte del rinvio ha enucleato gli indicatori di una perfetta padronanza nella guida, riconducendo ad una inattendibile alternativa versione la prospettazione difensiva, all'esito della analitica confutazione delle deduzioni a discarico, rimaste smentite dalla rivalutazione delle prove. Sotto l'ultimo profilo evocato, la Corte non ha mancato di affrontare uno ad uno i dettagli diversamente rappresentati dall'imputato, traendo anche dal conclamato fallimento degli argomenti addotti a discarico la resistenza della ricostruzione operata. Siffatta argomentazione, svolta mediante analitica confutazione delle censure contenute nell'appello, resiste indenne ai rilievi riportati nel primo motivo di ricorso che, riproducendo la parallela censura di merito, non si confronta criticamente con la decisione qui avversata, riversando nella presente sede di legittimità questioni alle quali risulta offerta ineccepibile risposta (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Né il ricorrente introduce, con la necessaria specificità, quale decisivo elemento probatorio, idoneo a determinare un diverso epilogo decisorio, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] - di cui si assume la preterizione - avrebbe apportato: il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è, invero, configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457), mentre qui si contesta l'omessa valutazione di una deposizione sostanzialmente neutra, nella misura in cui la predetta fonte avrebbe riferiva di una propria personale valutazione. In altri termini, il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085). Per altro verso, il ricorso ripropone una soggettiva riedizione della concludenza delle prove, formulando rilievi in fatto e richiedendo impropriamente a questa Corte una delibazione estranea al perimetro cognitivo rimesso alla sede di legittimità (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Sul punto, va qui solo ribadito come, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non siano deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).1.3. Del tutto generica è, poi, la censura svolta sul punto della qualificazione giuridica del fatto, in presenza della contestazione della perdita di un organo e, comunque, della determinazione della pena operata ai sensi dell'art. 583, comma 1 n. 1 cod. pen.. Il primo motivo è, pertanto, inammissibile. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha affermato come spetta al giudice di pace la competenza per il delitto di lesioni colpose derivanti da violazione delle norme relative alla circolazione stradale in tutte le ipotesi perseguibili a querela di parte, con l'eccezione - introdotta dall'art. 3 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 convertito dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 - delle fattispecie di lesioni gravi e gravissime procurate in stato di ebbrezza da alcolici o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti con violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della strada (Sez. 1, n. 23053 del 21/05/2009, Covello, Rv. 244116). Nel solco dell'insegnamento impartito dal più alto consesso di legittimità (Sez. U, n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751), si è reputato (Sez. 5, n. 49865 del 14/09/2018, G., Rv. 274375) che non viola il principio di legalità della pena l'aumento, a titolo di continuazione, della pena detentiva - prevista per il reato base - in presenza di reati satellite di competenza del giudice di pace sanzionati in via alternativa con pena equiparata a quella detentiva ai sensi dell'art. 58, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. 3. Il terzo motivo è generico. Premesso che l'esito del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee, rimesso alla valutazione discrezionale del giudice del merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (ex multis Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450), il ricorrente si limita a censura il diniego di prevalenza delle attenuanti introducendo rilievi attinenti alla fase risarcitoria, asseritamente travisata, laddove, invece, la Corte territoriale ha valorizzato le modalità della condotta, l'intensità del dolo ed il grado della colpa. In tal modo, la censura - alludendo a circostanze estrinseche e successive alla condotta - mostra di non confrontarsi con la valutazione operata dalla Corte territoriale, che non ha in alcun modo lambito gli elementi postumi, attinenti al risarcimento, di cui si lamenta, invece, il travisamento. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, che si stima equo determinare in Euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese di assistenza nel grado, sostenute dalla parte civile, liquidate nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA]