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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 31293/2022

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29866/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI N. 11, presso lo Studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di F.[OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE; rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- e di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo Studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1347/2021 della CORTE di APPELLOdell'AQUILA, depositata il 15 settembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 luglio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne il Comune di Pescara dinanzi al tribunale di Pescara, domandandone la condanna al risarcimento dei danni patiti in seguito a due nubifragi abbattutisi sulla città, che avevano provocato l'allagamento dei locali in cui essa società esercitava la propria attività commerciale; espose che il danno era dovuto alla condotta omissiva dell'ente convenuto che non aveva provveduto a manutenere e pulire la rete fognaria; il Comune resisté alla domanda e chiese l'autorizzazione a chiamare in causa la società [OSCURATO:SOCIETA]. in house providing (di seguito anche, più brevemente, [OSCURATO:SOCIETA].), gestrice del [OSCURATO:PERSONA]; la società chiamata, costituitasi in giudizio, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto che la gestione del [OSCURATO:PERSONA] comportava l'affidamento dello smaltimento delle sole acque reflue (nere e miste) e non anche quello delle acque meteoriche (acque chiare); inoltre dedusse che i nubifragi abbattutisi sulla città, nelle due Ric. 2021 n. 29866 sez.

M3 - ud. 12-07-2022 -2- occasioni in cui si erano verificati i lamentati allagamenti ai locali della società attrice, dovevano essere considerati eventi meteorologici eccezionali, come tali integranti caso fortuito idoneo ad escludere il nesso causale tra il danno e la cosa; il tribunale condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 35.669,72, oltre accessori; la Corte di appello dell'Aquila ha integralmente confermato la decisione sulla base dei seguenti rilievi: - la circostanza che la gestione delle acque meteoriche fosse esclusa dalle attività concernenti la gestione del [OSCURATO:PERSONA] (affidata alla società [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di apposita convenzione con l'Ente d'Ambito pescarese di cui faceva parte anche il Comune) non assumeva alcuna rilevanza, in quanto, in base alla predetta convenzione, l'assunzione della gestione del [OSCURATO:PERSONA] comportava comunque l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla pulizia della rete fognaria, la quale veniva posta sotto il controllo gestorio di [OSCURATO:SOCIETA], che ne assumeva la custodia; quale custode della res, essa era quindi da reputarsi responsabile, ex art.2051 c.c., per i danni cagionati dalla medesima; - non era stato provato che i nubifragi che avevano provocato l'allagamento dei locali della società attrice avessero carattere di evento eccezionale e imprevedibile, tale da integrare la fattispecie del caso fortuito liberatorio ai sensi dell'art.2051 c.c., atteso che l'attribuzione di questo carattere «non può fondarsi su nozioni di comune esperienza ma deve basarsi su un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di Ric. 2021 n. 29866 sez.

M3 - ud. 12-07-2022 -3- custodia»; dati che l'appellante non aveva «offerto a supporto delle doglianze mosse» (p.7 della sentenza impugnata); - in ogni caso, a prescindere dal carattere eccezionale o meno degli eventi atmosferici, non era stata fornita la prova - necessaria in funzione della liberazione da responsabilità della società gestrice del [OSCURATO:PERSONA] - «che non sarebbe stato possibile porre rimedio all'accadimento dannoso anche nell'ipotesi in cui il sistema fognario fosse stato realizzato e mantenuto a perfetta regola d'arte» (p.7 della sentenza impugnata), essendo, al contrario, rimasto incontestato l'accertamento del giudice di primo grado che, «anche in presenza di precipitazioni atmosferiche non eccezionali il sistema fognario era da ritenersi inefficace ed inadeguato (come accertato dal CTU), sì da non essere in grado di evitare gli allagamenti» (p.8 della sentenza impugnata); propone ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi; rispondono con distinti controricorsi sia la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che il Comune di Pescara; [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno anche depositato memorie.

Considerato che:

1. con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 74, 141, 143, 149 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 (norme in materia ambientale), nonché dell'art.3 del d.m. 1° agosto 1996; la ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato gli accordi contrattuali intercorsi tra essa e l'Ente d'Ambito e non avrebbe tenuto conto del dato normativo risultante dalla disciplina posta dal decreto legislativo in materia di ambiente, che esclude le acque meteoriche dalla nozione di [OSCURATO:PERSONA]; censura Ric. 2021 n. 29866 sez.

M3 - ud. 12-07-2022 -4- pertanto la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva, fondata sul rilevo che la gestione del [OSCURATO:PERSONA] non comprendeva l'affidamento dello smaltimento delle acque meteoriche, rimasta in capo al Comune;

1.1. il motivo è inammissibile in quanto difetta di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata; questa Corte ha ripetutamente affermato che la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure non pertinenti rispetto al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art.366, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. 03/08/2007, n. 17125; Cass. 18/02/2011, n. 4036). l'esigenza di specificità del motivo di ricorso esige infatti la sua riferibilità alla decisione di cui si chiede la cassazione, non essendo ammissibili nel giudizio di legittimità doglianze non aventi specifica attinenza alle ragioni che sorreggono la sentenza sottoposta ad impugnazione (cfr., in terna, Cass.31/08/2015, n. 17330); nel caso di specie, la doglianza, formulata con il motivo in esame, diretta a ribadire che, in base alla disciplina legislativa e agli accordi contrattuali, l'assunzione del [OSCURATO:PERSONA] comportava l'affidamento della gestione delle sole acque reflue (nere e miste) e non anche quella delle acque meteoriche (acque chiare), non tiene conto che la Corte di appello ha attribuito rilievo alla diversa circostanza che, in base ai predetti accordi, il gestore del [OSCURATO:PERSONA] - avesse o meno l'affidamento anche delle acque meteoriche oltre che di quelle reflue - aveva comunque assunto il compito di provvedere alla manutenzione e alla pulizia della rete P.c. 2021 n. 29866 sez.

M3 - ud. 12-07-2022 -5- fognaria, così rivestendo la qualità di custode della res, con imputazione della responsabilità per i danni da essa cagionati ai sensi dell'art. 2051 c.c.; la circostanza che tale ratio decidendi non sia stata tenuta in considerazione nella censura proposta dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso, rende il medesimo inammissibile per difetto di specificità;

2. con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 e 2051 c.c.; la ricorrente deduce che il carattere eccezionale ed imprevedibile dell'evento meteorico, come emerso dall'istruttoria espletata, avrebbe dovuto indurre il giudice del merito a qualificarlo caso fortuito o forza maggiore, idoneo ad escludere la responsabilità del custode;

2.1. anche questo motivo è inammissibile, per una duplice ragione; 2.1.a. in primo luogo, il giudizio espresso dalla Corte territoriale circa l'omessa dimostrazione della natura eccezionale e imprevedibile degli eventi atmosferici in mancanza della produzione di dati pluviometrici specificamente localizzati, costituisce un apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità ove, come nella specie, debitamente motivato; pertanto è inammissibile la censura che, nell'attribuire ancora una volta i caratteri di eccezionalità e imprevedibilità ai nubifragi che avevano provocato l'allagamento dei locali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., tende a suscitare da questa Corte di legittimità una valutazione di merito alternativa a quella motivatamente e insindacabilmente compiuta dalla Corte territoriale; 2.1.b. in secondo luogo, la doglianza in esame non tiene conto dell'ulteriore ratio decidendi posta a fondamento della Ric. 2021 n. 29866 sez.

M3 - ud. 12-07-2022 -6- decisione impugnata, la quale, oltre a reputare non provata l'eccezionalità degli eventi meteorici, ha altresì ritenuto che sarebbe stata piuttosto necessaria, al fine di mandare esente la custode dalla sua responsabilità, la prova dell'inutilità, in funzione della prevenzione del danno, della corretta esecuzione delle opere di manutenzione e pulizia della rete fognaria: circostanza quest'ultima, che non solo non sarebbe stata provata, ma sarebbe risultata persino smentita dal contrario - ed incontestato - accertamento dell'inefficienza e inadeguatezza della rete fognaria medesima; la Corte di merito, inoltre, non solo ha ritenuto inammissibile il motivo di appello per la sussistenza del giudicato sulla ratio decidendi non impugnata, ma ha altresì confermato la validità del principio espresso dalla decisione di primo grado, conforme all'orientamento di questa Corte (Cass.28/07/2017, n. 18856), evidenziando anche a tale riguardo sulla base di un accertamento di fatto che dall'espletata CTU era emersa l'insufficienza del sistema fognario, atteso, per un verso, che le condotte esistenti al tempo dei fatti non sarebbero riuscite a smaltire piogge anche "non eccezionali", così da evitare allagamenti della strada, e considerato, per altro verso, che l'accumulo di sedimenti aggravava ulteriormente la situazione, unitamente alle modalità di intervento utilizzate per la manutenzione ordinaria e straordinaria (interventi che non risultavano posti in essere periodicamente in attuazione di un programma prestabilito, ma in ragione delle emergenze determinate dal singolo "guasto"); precisato che, alla luce del secondo motivo di appello, così come riportato in ricorso, non può accedersi alla tesi della ricorrente circa l'insussistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata della decisione di primo grado (v.

Ric. 2021 n. 29866 sez.

M3 - ud. 12-07-2022 -7- sentenza di primo grado, p.9, e sentenza di secondo grado, p.8), va pure precisato che la ulteriore ratio decidendi, pure espressa al par.19 della sentenza impugnata non è stata in alcun modo censurata dal motivo di ricorso in esame; ciò induce a ritenere lo stesso inammissibile, in applicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 06/07/2020, n. 13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182);

3. in definitiva, il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in house pro viding va dichiarato inammissibile;

4. le spese del giudizio di legittimità relative sia al rapporto processuale intercorso tra la ricorrente e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sia al rapporto processuale intercorso tra essa e il Comune di Pescara seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso; Ric. 2021 n. 29866 sez.

M3 - ud. 12-07-2022 -8- condanna la ricorrente a rimborsare alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e al Comune di Pescara le spese del giudizio di legittimità concernenti i rispettivi rapporti processuali, che liquida, per il primo rapporto, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; e, per il secondo rapporto, in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29866/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CAVALIERI N. 11, presso lo Studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di F.[OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE; rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- e di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo Studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1347/2021 della CORTE di APPELLOdell'AQUILA, depositata il 15 settembre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12 luglio 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. convenne il Comune di Pescara dinanzi al tribunale di Pescara, domandandone la condanna al risarcimento dei danni patiti in seguito a due nubifragi abbattutisi sulla città, che avevano provocato l'allagamento dei locali in cui essa società esercitava la propria attività commerciale; espose che il danno era dovuto alla condotta omissiva dell'ente convenuto che non aveva provveduto a manutenere e pulire la rete fognaria; il Comune resisté alla domanda e chiese l'autorizzazione a chiamare in causa la società [OSCURATO:SOCIETA]. in house providing (di seguito anche, più brevemente, [OSCURATO:SOCIETA].), gestrice del [OSCURATO:PERSONA]; la società chiamata, costituitasi in giudizio, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto che la gestione del [OSCURATO:PERSONA] comportava l'affidamento dello smaltimento delle sole acque reflue (nere e miste) e non anche quello delle acque meteoriche (acque chiare); inoltre dedusse che i nubifragi abbattutisi sulla città, nelle due Ric. 2021 n. 29866 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -2- occasioni in cui si erano verificati i lamentati allagamenti ai locali della società attrice, dovevano essere considerati eventi meteorologici eccezionali, come tali integranti caso fortuito idoneo ad escludere il nesso causale tra il danno e la cosa; il tribunale condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 35.669,72, oltre accessori; la Corte di appello dell'Aquila ha integralmente confermato la decisione sulla base dei seguenti rilievi: - la circostanza che la gestione delle acque meteoriche fosse esclusa dalle attività concernenti la gestione del [OSCURATO:PERSONA] (affidata alla società [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di apposita convenzione con l'Ente d'Ambito pescarese di cui faceva parte anche il Comune) non assumeva alcuna rilevanza, in quanto, in base alla predetta convenzione, l'assunzione della gestione del [OSCURATO:PERSONA] comportava comunque l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria e alla pulizia della rete fognaria, la quale veniva posta sotto il controllo gestorio di [OSCURATO:SOCIETA], che ne assumeva la custodia; quale custode della res, essa era quindi da reputarsi responsabile, ex art.2051 c.c., per i danni cagionati dalla medesima; - non era stato provato che i nubifragi che avevano provocato l'allagamento dei locali della società attrice avessero carattere di evento eccezionale e imprevedibile, tale da integrare la fattispecie del caso fortuito liberatorio ai sensi dell'art.2051 c.c., atteso che l'attribuzione di questo carattere «non può fondarsi su nozioni di comune esperienza ma deve basarsi su un'indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di Ric. 2021 n. 29866 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -3- custodia»; dati che l'appellante non aveva «offerto a supporto delle doglianze mosse» (p.7 della sentenza impugnata); - in ogni caso, a prescindere dal carattere eccezionale o meno degli eventi atmosferici, non era stata fornita la prova - necessaria in funzione della liberazione da responsabilità della società gestrice del [OSCURATO:PERSONA] - «che non sarebbe stato possibile porre rimedio all'accadimento dannoso anche nell'ipotesi in cui il sistema fognario fosse stato realizzato e mantenuto a perfetta regola d'arte» (p.7 della sentenza impugnata), essendo, al contrario, rimasto incontestato l'accertamento del giudice di primo grado che, «anche in presenza di precipitazioni atmosferiche non eccezionali il sistema fognario era da ritenersi inefficace ed inadeguato (come accertato dal CTU), sì da non essere in grado di evitare gli allagamenti» (p.8 della sentenza impugnata); propone ricorso per cassazione la società [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di due motivi; rispondono con distinti controricorsi sia la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che il Comune di Pescara; [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno anche depositato memorie. Considerato che: 1. con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 74, 141, 143, 149 e 154 del d.lgs. n. 152 del 2006 (norme in materia ambientale), nonché dell'art.3 del d.m. 1° agosto 1996; la ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato gli accordi contrattuali intercorsi tra essa e l'Ente d'Ambito e non avrebbe tenuto conto del dato normativo risultante dalla disciplina posta dal decreto legislativo in materia di ambiente, che esclude le acque meteoriche dalla nozione di [OSCURATO:PERSONA]; censura Ric. 2021 n. 29866 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -4- pertanto la sentenza impugnata nella parte in cui non ha accolto la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva, fondata sul rilevo che la gestione del [OSCURATO:PERSONA] non comprendeva l'affidamento dello smaltimento delle acque meteoriche, rimasta in capo al Comune; 1.1. il motivo è inammissibile in quanto difetta di specificità in relazione al tenore della decisione impugnata; questa Corte ha ripetutamente affermato che la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure non pertinenti rispetto al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art.366, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. 03/08/2007, n. 17125; Cass. 18/02/2011, n. 4036). l'esigenza di specificità del motivo di ricorso esige infatti la sua riferibilità alla decisione di cui si chiede la cassazione, non essendo ammissibili nel giudizio di legittimità doglianze non aventi specifica attinenza alle ragioni che sorreggono la sentenza sottoposta ad impugnazione (cfr., in terna, Cass.31/08/2015, n. 17330); nel caso di specie, la doglianza, formulata con il motivo in esame, diretta a ribadire che, in base alla disciplina legislativa e agli accordi contrattuali, l'assunzione del [OSCURATO:PERSONA] comportava l'affidamento della gestione delle sole acque reflue (nere e miste) e non anche quella delle acque meteoriche (acque chiare), non tiene conto che la Corte di appello ha attribuito rilievo alla diversa circostanza che, in base ai predetti accordi, il gestore del [OSCURATO:PERSONA] - avesse o meno l'affidamento anche delle acque meteoriche oltre che di quelle reflue - aveva comunque assunto il compito di provvedere alla manutenzione e alla pulizia della rete P.c. 2021 n. 29866 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -5- fognaria, così rivestendo la qualità di custode della res, con imputazione della responsabilità per i danni da essa cagionati ai sensi dell'art. 2051 c.c.; la circostanza che tale ratio decidendi non sia stata tenuta in considerazione nella censura proposta dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso, rende il medesimo inammissibile per difetto di specificità; 2. con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2909 e 2051 c.c.; la ricorrente deduce che il carattere eccezionale ed imprevedibile dell'evento meteorico, come emerso dall'istruttoria espletata, avrebbe dovuto indurre il giudice del merito a qualificarlo caso fortuito o forza maggiore, idoneo ad escludere la responsabilità del custode; 2.1. anche questo motivo è inammissibile, per una duplice ragione; 2.1.a. in primo luogo, il giudizio espresso dalla Corte territoriale circa l'omessa dimostrazione della natura eccezionale e imprevedibile degli eventi atmosferici in mancanza della produzione di dati pluviometrici specificamente localizzati, costituisce un apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità ove, come nella specie, debitamente motivato; pertanto è inammissibile la censura che, nell'attribuire ancora una volta i caratteri di eccezionalità e imprevedibilità ai nubifragi che avevano provocato l'allagamento dei locali della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., tende a suscitare da questa Corte di legittimità una valutazione di merito alternativa a quella motivatamente e insindacabilmente compiuta dalla Corte territoriale; 2.1.b. in secondo luogo, la doglianza in esame non tiene conto dell'ulteriore ratio decidendi posta a fondamento della Ric. 2021 n. 29866 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -6- decisione impugnata, la quale, oltre a reputare non provata l'eccezionalità degli eventi meteorici, ha altresì ritenuto che sarebbe stata piuttosto necessaria, al fine di mandare esente la custode dalla sua responsabilità, la prova dell'inutilità, in funzione della prevenzione del danno, della corretta esecuzione delle opere di manutenzione e pulizia della rete fognaria: circostanza quest'ultima, che non solo non sarebbe stata provata, ma sarebbe risultata persino smentita dal contrario - ed incontestato - accertamento dell'inefficienza e inadeguatezza della rete fognaria medesima; la Corte di merito, inoltre, non solo ha ritenuto inammissibile il motivo di appello per la sussistenza del giudicato sulla ratio decidendi non impugnata, ma ha altresì confermato la validità del principio espresso dalla decisione di primo grado, conforme all'orientamento di questa Corte (Cass.28/07/2017, n. 18856), evidenziando anche a tale riguardo sulla base di un accertamento di fatto che dall'espletata CTU era emersa l'insufficienza del sistema fognario, atteso, per un verso, che le condotte esistenti al tempo dei fatti non sarebbero riuscite a smaltire piogge anche "non eccezionali", così da evitare allagamenti della strada, e considerato, per altro verso, che l'accumulo di sedimenti aggravava ulteriormente la situazione, unitamente alle modalità di intervento utilizzate per la manutenzione ordinaria e straordinaria (interventi che non risultavano posti in essere periodicamente in attuazione di un programma prestabilito, ma in ragione delle emergenze determinate dal singolo "guasto"); precisato che, alla luce del secondo motivo di appello, così come riportato in ricorso, non può accedersi alla tesi della ricorrente circa l'insussistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata della decisione di primo grado (v. Ric. 2021 n. 29866 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -7- sentenza di primo grado, p.9, e sentenza di secondo grado, p.8), va pure precisato che la ulteriore ratio decidendi, pure espressa al par.19 della sentenza impugnata non è stata in alcun modo censurata dal motivo di ricorso in esame; ciò induce a ritenere lo stesso inammissibile, in applicazione del principio, assolutamente pacifico e consolidato, secondo il quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo passata in giudicato la ratio decidendi non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. 27/07/2017, n. 18641; Cass. 06/07/2020, n. 13880; Cass. 14/08/2020, n. 17182); 3. in definitiva, il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in house pro viding va dichiarato inammissibile; 4. le spese del giudizio di legittimità relative sia al rapporto processuale intercorso tra la ricorrente e la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sia al rapporto processuale intercorso tra essa e il Comune di Pescara seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; 5. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso; Ric. 2021 n. 29866 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -8- condanna la ricorrente a rimborsare alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e al Comune di Pescara le spese del giudizio di legittimità concernenti i rispettivi rapporti processuali, che liquida, per il primo rapporto, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; e, per il secondo rapporto, in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prev
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