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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2021

Cassazione n. 25030/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della Corte di appello di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] GARGIULO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato rigettato o in subordine venga rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. in relazione alla continuazione; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso chiedendo di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite o in subordine di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 16/03/2021 la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano del 10/09/2020 pronunciata nei confronti del Chianetta escludendo la recidiva contestata e rideterminando di conseguenza la pena per il delitto allo stesso ascritto (art. 646, 81, 61 n. 7 e 11 cod. pen.) nella misura mesi nove di reclusione ed euro 900,00 di multa con conferma nel resto dell'impugnata sentenza.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Chianetta, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 d.a. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione al mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire dell'imputato, in assenza dei necessari accertamenti da parte del Tribunale.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 337, comma 3, e 529 cod. proc. pen. quanto all'improcedibilità dell'azione penale; la querela è stata proposta da un soggetto non legittimato; la parte lesa allegava visura societaria dalla quale si evinceva come l'imputato fosse il liquidatore e quindi unico legittimato a proporre la querela; la persona che ha proposto la querela era sostanzialmente priva del relativo potere.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per mancanza della stessa e inversione dell'onere probatorio in violazione degli art.192, 546 e 533 cod. proc. pen.; violazione del criterio decisorio del ragionevole dubbio; ricorre solo una vaga gravità indiziaria quanto agli spostamenti patrimoniali riscontrati, ovvero il pagamento dello stipendio, una cassa liquida pronta ed immediata, i bonifici a terzi, che erano tutti elementi da leggere nell'interesse della società.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto alla sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, in correlazione con l'unitaria considerazione del reato continuato; il danno, in caso di continuazione, avrebbe dovuto essere correttamente valutato tenuto conto del danno patrimoniale cagionato da ciascuna singola azione e non nel suo complesso.

3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il ricorso venga rigettato o, in subordine, venga rimessa alle Sezioni Unite la questione di cui all'aggravante ex art. 61, n. 7 cod. pen. in relazione alla continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato.

2. Va evidenziato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità del Chianetta, con motivazione pienamente conforme a quella del giudice di primo grado, 2 c semplicemente incidendo sulla dosimetria della pena a seguito dell'esclusione della recidiva.

I motivi proposti in questa sede si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del Chianetta sia dal giudice di primo, che da quello di secondo grado.

È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso.

In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato(Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568- 01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710-01).

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

La questione relativa all'illegittimo diniego del rinvio in relazione all'affermata ricorrenza di un legittimo impedimento non è stata oggetto di motivo di appello e non può essere proposta in questa sede e, comunque, risulta proposta in modo generico e non autosufficiente.

Il giudice di appello ha esplicitamente risposto sul punto al difensore del ricorrente che aveva sollevato la questione solo durante la discussione in appello, evidenziando come la mancata proposizione di motivo sul punto aveva determinato l'irrevocabilità dell'ordinanza pronunziata in primo grado ex art. 586 cod. proc. pen., attesa la natura di nullità a regime intermedio e non di nullità assoluta come affermato dalla difesa.

Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a riproporre il tema del legittimo impedimento con le stesse argomentazioni sottoposte al giudice di primo grado.

Il giudice di appello ha fatto, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, buon governo del principio secondo il quale in tema d'impedimento a comparire dell'imputato, il rigetto da parte del giudice di primo grado della richiesta di rinvio dell'udienza deve essere valutata nei successivi giudizi di impugnazione, ove tempestivamente eccepita, trattandosi di una nullità generale a regime intermedio concernente l'intervento dell' imputato (Sez. 2 - , Sentenza n. 5052 del 19/01/2021, Medjani, P.v. 280644-01; Sez. 2, n. 40322 del 31/05/2019, Piccolo, Rv. 277926 - 01).

4. Anche il secondo motivo di ricorso, tra l'altro articolato in modo generico ed aspecifico, è manifestamente infondato.

Il ricorrente non si confronta con la motivazione del giudice di appello che ha evidenziato come la querela sia stata proposta dal liquidatore pro-tempore della società e come la proposizione della querela rientrasse tra i suoi poteri.

Il giudice di secondo grado ha, dunque, richiamato e condiviso anche la motivazione del giudice di primo grado sul punto, che dava conto esplicitamente dell'intervenuta nomina della [OSCURATO:PERSONA] come liquidatore della società [OSCURATO:SOCIETA]. nel mese di febbraio del 2016 in sostituzione dello stesso Chianetta, che era stato revocato dall'incarico perché resosi irreperibile.

La motivazione chiara, logica e priva di aporie del giudice di appello ha esplicitamente argomentato sul punto e con tale valutazione il ricorrente non si confronta, richiamando in modo del tutto generico e senza alcuna allegazione specifica, la violazione dell'art. 337 cod. proc. pen., così manifestandosi anche in questo caso il difetto di autosufficienza del motivo di ricorso.

Il giudice di secondo grado ha fatto buon governo del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di formalità della querela l'onere della indicazione dei poteri di rappresentanza di cui all'art. 337 cod. proc. pen. è correttamente adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, essendovi implicito il riferimento alla legge come fonte della stessa, mentre non è necessaria alcuna altra indicazione specifica, statutaria o di delibera, considerato che l'esercizio del diritto di querela rientra naturalmente, ancorché atto di straordinaria amministrazione, tra i compiti del legale rappresentante di una società, senza necessità di specifico mandato, con la conseguenza che le dichiarazioni in tal senso rese dal legale rappresentante debbono ritenersi veritiere sino a prova contraria (Sez. 2, n. 23534 del 18/04/2019, Diaz, Rv. 276663-01; Sez. 5, 19368 del 14702/2007, Zunino, Rv. 234539-01, in tema di società di capitali).

Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza sul punto, in evidente violazione del principio di autosufficienza del ricorso, e non ha allegato la documentazione richiamata dalla quale a suo parere emergerebbe il suo ruolo di liquidatore, così come non ha preso in considerazione i molteplici dati dai quali emerge il ruolo della Ludovico quale nuovo liquidatore della società.

4. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.

Premessa la genericità del motivo stesso, che si caratterizza per un'estrema confusione nella formulazione, occorre osservare che la difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente.

Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01).

Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d.

"doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per le condotte ascritte, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le considerazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione.

Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica).

Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo.

Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01).

Ciò premesso, occorre considerare come la Corte abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità delle condotte contestate al Chianetta, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi in giudizio, a carattere del tutto univoco, esaminati e riportati solo parzialmente dalla difesa.

Il giudice di secondo grado ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico del ricorrente del tutto univoco e convergente, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla Ludovico nella propria denuncia querela, oltre che degli elementi di riscontro acquisiti in giudizio univocamente indicativi quanto alla realizzazione di distinte e ingiustificate condotte di appropriazione indebita poste in essere sempre in danno della società della quale risultava liquidatore e prima amministratore unico il Chianetta.

6. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato.

Il giudice di appello, nel condividere pienamente la valutazione del giudice di primo grado, ha considerato unitariamente il danno, attesa la realizzazione di diverse condotte di appropriazione indebita poste in essere sempre nei confronti della medesima persona offesa.

La Corte ha, dunque, fatto buon governo del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale in caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo causato all'unica persona offesa dalla somma delle violazioni (Sez. 2, n. 34525 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281866-01).

Né ricorre alcuna incoerenza nell'affermazione di tale principio, quanto ai principi affermati in precedenza dalle Sez.

U Chiodi su questo tema; difatti nella fattispecie concreta esaminata nella sentenza Chiodi, come evidenziato da Sez. 2, n. 34525 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281866-01, vi erano una pluralità di persone offese e una pluralità di reati (rapina, lesioni, resistenza, danneggiamento, furto), circostanza rimarcata in numerose pronunce di legittimità, secondo le quali, qualora il danno complessivamente cagionato dai delitti della medesima specie non si ripartisca tra più persone offese, ma resti confinato nel patrimonio della stessa vittima, nel quale si accumula ed accresce ad ogni episodio delittuoso della serie oggetto di giudizio, «la scomposizione del danno unitariamente arrecato dalla vittima - e in tale misura complessiva dalla stessa sopportato - in ragione dei singoli episodi truffaldini non corrisponderebbe alla realtà dei fatti: e dunque del pregiudizio effettivamente arrecato» (così Sez. 2, n. 2201 del 13/11/2013, Ravarotto, Rv. 258477-01; in senso esattamente conforme, successivamente, v.

Sez. 2, n. 45504 del 27/10/2015, Badaloni, Rv. 265557-01; Sez. 2, n. 45505 del 27/10/2015, Dessì, Rv. 265541-01; Sez. 5, n. 28598 del 07/04/2017, Filippini, Rv. 265541-01; Sez. 2, n. 15617 del 22/02/2019, D'Emilio, non mass.; Sez. 7, n. 34537 del 20/10/2020, Martolini, non mass.).

È da condividere dunque l'orientamento assolutamente maggioritario espresso in queste decisioni, che come già detto non si pone in contrasto con il principio statuito dalle Sezioni Unite, ma lo precisa e integra secondo un criterio di ragionevolezza.

Né appare ricorrere su tale tema un contrasto radicato e insuperabile, pur in presenza di sentenza di questa Corte che, unica nel panorama richiamato, ha affermato che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante del danno di particolare gravità occorre considerare non il danno complessivamente causato dalle plurime violazioni unificate dal vincolo, ma il danno patrimoniale cagionato da ogni singolo reato, anche qualora la persona offesa sia una sola (Sez. 6, n. 50792 del 28/03/2019, Mondello, Rv. 277627-01).

Le circostanze sopra evidenziate, l'assoluta continuità dell'orientamento maggioritario, la piena conformità della soluzione prescelta rispetto al percorso interpretativo tracciato dalle sentenze delle Sez.

U Chiodi e Ciabotti, evidenziano come non ricorra sul punto un radicato contrasto di giurisprudenza, tale da legittimare la rimessione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della Corte di appello di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA] GARGIULO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato rigettato o in subordine venga rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa all'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. in relazione alla continuazione; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso chiedendo di assegnare il ricorso alle Sezioni Unite o in subordine di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 16/03/2021 la Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano del 10/09/2020 pronunciata nei confronti del Chianetta escludendo la recidiva contestata e rideterminando di conseguenza la pena per il delitto allo stesso ascritto (art. 646, 81, 61 n. 7 e 11 cod. pen.) nella misura mesi nove di reclusione ed euro 900,00 di multa con conferma nel resto dell'impugnata sentenza. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Chianetta, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 d.a. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione al mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire dell'imputato, in assenza dei necessari accertamenti da parte del Tribunale. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 337, comma 3, e 529 cod. proc. pen. quanto all'improcedibilità dell'azione penale; la querela è stata proposta da un soggetto non legittimato; la parte lesa allegava visura societaria dalla quale si evinceva come l'imputato fosse il liquidatore e quindi unico legittimato a proporre la querela; la persona che ha proposto la querela era sostanzialmente priva del relativo potere. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per mancanza della stessa e inversione dell'onere probatorio in violazione degli art.192, 546 e 533 cod. proc. pen.; violazione del criterio decisorio del ragionevole dubbio; ricorre solo una vaga gravità indiziaria quanto agli spostamenti patrimoniali riscontrati, ovvero il pagamento dello stipendio, una cassa liquida pronta ed immediata, i bonifici a terzi, che erano tutti elementi da leggere nell'interesse della società. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge quanto alla sussistenza della circostanza aggravante del danno di rilevante gravità, in correlazione con l'unitaria considerazione del reato continuato; il danno, in caso di continuazione, avrebbe dovuto essere correttamente valutato tenuto conto del danno patrimoniale cagionato da ciascuna singola azione e non nel suo complesso. 3. Il Procuratore Generale, con memoria e requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, ha chiesto che il ricorso venga rigettato o, in subordine, venga rimessa alle Sezioni Unite la questione di cui all'aggravante ex art. 61, n. 7 cod. pen. in relazione alla continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. 2. Va evidenziato come la difesa non si sia confrontata con la motivazione della sentenza, che si caratterizza per aver confermato il giudizio di responsabilità del Chianetta, con motivazione pienamente conforme a quella del giudice di primo grado, 2 c semplicemente incidendo sulla dosimetria della pena a seguito dell'esclusione della recidiva. I motivi proposti in questa sede si caratterizzano per la mancanza di un reale confronto con gli elementi addotti, quanto alla responsabilità del Chianetta sia dal giudice di primo, che da quello di secondo grado. È, dunque, assente la necessaria specificità dei motivi di ricorso. In tal senso, occorre considerare che la mancanza di specificità del motivo, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato(Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568- 01; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710-01). 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. La questione relativa all'illegittimo diniego del rinvio in relazione all'affermata ricorrenza di un legittimo impedimento non è stata oggetto di motivo di appello e non può essere proposta in questa sede e, comunque, risulta proposta in modo generico e non autosufficiente. Il giudice di appello ha esplicitamente risposto sul punto al difensore del ricorrente che aveva sollevato la questione solo durante la discussione in appello, evidenziando come la mancata proposizione di motivo sul punto aveva determinato l'irrevocabilità dell'ordinanza pronunziata in primo grado ex art. 586 cod. proc. pen., attesa la natura di nullità a regime intermedio e non di nullità assoluta come affermato dalla difesa. Con tale motivazione il ricorrente non si confronta affatto, limitandosi a riproporre il tema del legittimo impedimento con le stesse argomentazioni sottoposte al giudice di primo grado. Il giudice di appello ha fatto, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, buon governo del principio secondo il quale in tema d'impedimento a comparire dell'imputato, il rigetto da parte del giudice di primo grado della richiesta di rinvio dell'udienza deve essere valutata nei successivi giudizi di impugnazione, ove tempestivamente eccepita, trattandosi di una nullità generale a regime intermedio concernente l'intervento dell' imputato (Sez. 2 - , Sentenza n. 5052 del 19/01/2021, Medjani, P.v. 280644-01; Sez. 2, n. 40322 del 31/05/2019, Piccolo, Rv. 277926 - 01). 4. Anche il secondo motivo di ricorso, tra l'altro articolato in modo generico ed aspecifico, è manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta con la motivazione del giudice di appello che ha evidenziato come la querela sia stata proposta dal liquidatore pro-tempore della società e come la proposizione della querela rientrasse tra i suoi poteri. Il giudice di secondo grado ha, dunque, richiamato e condiviso anche la motivazione del giudice di primo grado sul punto, che dava conto esplicitamente dell'intervenuta nomina della [OSCURATO:PERSONA] come liquidatore della società [OSCURATO:SOCIETA]. nel mese di febbraio del 2016 in sostituzione dello stesso Chianetta, che era stato revocato dall'incarico perché resosi irreperibile. La motivazione chiara, logica e priva di aporie del giudice di appello ha esplicitamente argomentato sul punto e con tale valutazione il ricorrente non si confronta, richiamando in modo del tutto generico e senza alcuna allegazione specifica, la violazione dell'art. 337 cod. proc. pen., così manifestandosi anche in questo caso il difetto di autosufficienza del motivo di ricorso. Il giudice di secondo grado ha fatto buon governo del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di formalità della querela l'onere della indicazione dei poteri di rappresentanza di cui all'art. 337 cod. proc. pen. è correttamente adempiuto con la mera indicazione della legale rappresentanza, essendovi implicito il riferimento alla legge come fonte della stessa, mentre non è necessaria alcuna altra indicazione specifica, statutaria o di delibera, considerato che l'esercizio del diritto di querela rientra naturalmente, ancorché atto di straordinaria amministrazione, tra i compiti del legale rappresentante di una società, senza necessità di specifico mandato, con la conseguenza che le dichiarazioni in tal senso rese dal legale rappresentante debbono ritenersi veritiere sino a prova contraria (Sez. 2, n. 23534 del 18/04/2019, Diaz, Rv. 276663-01; Sez. 5, 19368 del 14702/2007, Zunino, Rv. 234539-01, in tema di società di capitali). Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione della sentenza sul punto, in evidente violazione del principio di autosufficienza del ricorso, e non ha allegato la documentazione richiamata dalla quale a suo parere emergerebbe il suo ruolo di liquidatore, così come non ha preso in considerazione i molteplici dati dai quali emerge il ruolo della Ludovico quale nuovo liquidatore della società. 4. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato. Premessa la genericità del motivo stesso, che si caratterizza per un'estrema confusione nella formulazione, occorre osservare che la difesa, pur evocando vizi della motivazione e di violazione di legge, ha, di fatto, sollecitato una rilettura delle prove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Deve essere in tal senso sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217- 01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5., n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Deve poi essere richiamata la presenza, nel caso in esame, di una c.d. "doppia conforme" quanto alla piena responsabilità per le condotte ascritte, avendo la sentenza di appello condiviso pienamente le considerazioni logico argomentative della sentenza di primo grado, ampiamente richiamata sia direttamente che per relationem in premessa e nel corpo della motivazione. Va in proposito ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, Rv. 252615-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01, Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica). Nel contempo, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; pertanto, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Cento, Rv. 259643-01; Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, 0., Rv. 262965-01). Ciò premesso, occorre considerare come la Corte abbia ampiamente ed esaustivamente motivato, in assenza di aporie o contraddittorietà, quanto alla piena riferibilità delle condotte contestate al Chianetta, sulla base di una serie di elementi di fatto emersi in giudizio, a carattere del tutto univoco, esaminati e riportati solo parzialmente dalla difesa. Il giudice di secondo grado ha puntualmente analizzato le risultanze dell'istruttoria dibattimentale ed ha confermato con motivazione accurata e persuasiva la ricorrenza di un quadro probatorio a carico del ricorrente del tutto univoco e convergente, tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla Ludovico nella propria denuncia querela, oltre che degli elementi di riscontro acquisiti in giudizio univocamente indicativi quanto alla realizzazione di distinte e ingiustificate condotte di appropriazione indebita poste in essere sempre in danno della società della quale risultava liquidatore e prima amministratore unico il Chianetta. 6. Anche il quarto motivo di ricorso è infondato. Il giudice di appello, nel condividere pienamente la valutazione del giudice di primo grado, ha considerato unitariamente il danno, attesa la realizzazione di diverse condotte di appropriazione indebita poste in essere sempre nei confronti della medesima persona offesa. La Corte ha, dunque, fatto buon governo del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, che qui si intende ribadire, secondo il quale in caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo causato all'unica persona offesa dalla somma delle violazioni (Sez. 2, n. 34525 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281866-01). Né ricorre alcuna incoerenza nell'affermazione di tale principio, quanto ai principi affermati in precedenza dalle Sez. U Chiodi su questo tema; difatti nella fattispecie concreta esaminata nella sentenza Chiodi, come evidenziato da Sez. 2, n. 34525 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281866-01, vi erano una pluralità di persone offese e una pluralità di reati (rapina, lesioni, resistenza, danneggiamento, furto), circostanza rimarcata in numerose pronunce di legittimità, secondo le quali, qualora il danno complessivamente cagionato dai delitti della medesima specie non si ripartisca tra più persone offese, ma resti confinato nel patrimonio della stessa vittima, nel quale si accumula ed accresce ad ogni episodio delittuoso della serie oggetto di giudizio, «la scomposizione del danno unitariamente arrecato dalla vittima - e in tale misura complessiva dalla stessa sopportato - in ragione dei singoli episodi truffaldini non corrisponderebbe alla realtà dei fatti: e dunque del pregiudizio effettivamente arrecato» (così Sez. 2, n. 2201 del 13/11/2013, Ravarotto, Rv. 258477-01; in senso esattamente conforme, successivamente, v. Sez. 2, n. 45504 del 27/10/2015, Badaloni, Rv. 265557-01; Sez. 2, n. 45505 del 27/10/2015, Dessì, Rv. 265541-01; Sez. 5, n. 28598 del 07/04/2017, Filippini, Rv. 265541-01; Sez. 2, n. 15617 del 22/02/2019, D'Emilio, non mass.; Sez. 7, n. 34537 del 20/10/2020, Martolini, non mass.). È da condividere dunque l'orientamento assolutamente maggioritario espresso in queste decisioni, che come già detto non si pone in contrasto con il principio statuito dalle Sezioni Unite, ma lo precisa e integra secondo un criterio di ragionevolezza. Né appare ricorrere su tale tema un contrasto radicato e insuperabile, pur in presenza di sentenza di questa Corte che, unica nel panorama richiamato, ha affermato che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante del danno di particolare gravità occorre considerare non il danno complessivamente causato dalle plurime violazioni unificate dal vincolo, ma il danno patrimoniale cagionato da ogni singolo reato, anche qualora la persona offesa sia una sola (Sez. 6, n. 50792 del 28/03/2019, Mondello, Rv. 277627-01). Le circostanze sopra evidenziate, l'assoluta continuità dell'orientamento maggioritario, la piena conformità della soluzione prescelta rispetto al percorso interpretativo tracciato dalle sentenze delle Sez. U Chiodi e Ciabotti, evidenziano come non ricorra sul punto un radicato contrasto di giurisprudenza, tale da legittimare la rimessione del
Sentenza Cassazione n. 25030/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris