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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 35978/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] alias ISSA Rashek, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], CUI 0541QDN avverso la sentenza del 25/02/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 25 febbraio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 2 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628; 337 e 582 cod. pen.; rilevato che il ricorso, che deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione, risulta presentato personalmente dall'imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato, altresì, che con il ricorso è stato chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111, co. 7 e 117, co. 1 Cost., questione che è stata già ritenuta manifestamente infondata dalla Corte (Sez.

Unite, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA].I ? i iere Estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] alias ISSA Rashek, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], CUI 0541QDN avverso la sentenza del 25/02/2022 della Corte d'appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 25 febbraio 2022, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino in data 2 luglio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628; 337 e 582 cod. pen.; rilevato che il ricorso, che deduce la nullità della sentenza per vizio di motivazione, risulta presentato personalmente dall'imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; rilevato, altresì, che con il ricorso è stato chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111, co. 7 e 117, co. 1 Cost., questione che è stata già ritenuta manifestamente infondata dalla Corte (Sez. Unite, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA].I ? i iere Estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 35978/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris